Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVII della convenzione.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVII della convenzione.