Articolo 2 della Legge 10 luglio 1982, n. 558
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 agosto 1982
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVII della convenzione.
Entrata in vigore il 31 agosto 1982