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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
24/06/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DEL VECCHIO FABIO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio ANDRIULLI e Anna
Paola CIARELLI
- Convenuto –
OGGETTO: “neutralizzazione periodi contributivi”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12/07/2021 il ricorrente ha esposto di essere titolare di pensione di vecchiaia VO 10068270, che, nella prospettazione offerta, sarebbe stata liquidata dall senza rispettare i principi espressi dalla Corte Costituzionale CP_1
nelle sentenze n. 264/1994 e 388/1995 nella parte in cui non ha escluso dal computo della pensione tutti i contributi successivi al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima ove questi comportino un trattamento pensionistico meno favorevole.
Si è costituito l' , sostenendo che i contributi dal 01/01/2000 al 31/11/2000 oltre CP_1
ad essere superiori rispetto a quelli relativi al periodo 01/01/1999 al 31/12/1999 non potevano ritenersi neutralizzabili, atteso che si trattava di periodi di mobilità; pertanto chiedeva rigettarsi il ricorso.
La causa, (istruita documentalmente e con l'espletamento di una ctu) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_2 Pt_2
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione, in ordine al della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . Controparte_2
28 MAGGIO 2014 N° 12002).
***
Deve preliminarmente rilevarsi come, nel caso di specie, sia applicabile il disposto dell'art. 47 d.P.R. 639/70, il quale, al comma 2 stabilisce che “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del CP_1
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Il comma 6, aggiunto dal D.L. n. 18/2011, ha esteso il termine di decadenza anche alle azioni di riliquidazione: infatti ivi si dispone che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Orbene, è il caso di rilevare che: “La decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata
a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale” (sic CASS. . 29 FEBBRAIO 2016 N° 3990; conf. CASS. LAV. CP_2
19 MARZO 2014 N° 6331 in cui, inoltre, si precisa che si deve “ … escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”).
Tanto precisato, la decadenza di cui si tratta nella presente sede è “mobile” e si riferisce ai singoli ratei pregressi, come è confermato da 47 bis d.P.R. cit. sulla prescrizione (“si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”).
L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi.
Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che, a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.
L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Cost. 71/2010).
Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale.
Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost..
Può dunque affermarsi che, è certamente vero che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate (sebbene solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione, cioè dal 6 luglio 2011): cfr. ex plurimis
CASS. SEZ. VI-LAV. 7 FEBBRAIO 2019 N° 3580, CASS. LAV. 14 DICEMBRE 2020 N° 28416
e succ. conf..
Dovendosi ulteriormente precisare che: «In tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n.
98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)»
(sic ex plurimis CASS. LAV. 12 AGOSTO 2021 N° 22820).
Ma è parimenti da rimarcare che – sebbene all'esito di alcune oscillazioni interpretative (cfr. 6 MAGGIO 2021 N° 11909, secondo cui la Controparte_2
decadenza, una volta maturata, precluderebbe totalmente l'azione volta ad ottenere l'adeguamento, non solo i singoli ratei “ultratriennali”) – la si è ormai Parte_3
univocamente assestata nel ritenere che: «In riferimento alla richiesta di adeguamento
o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale» (sic CASS. LAV. 17 GIUGNO 2021 N° 17430, CASS. LAV. 12 AGOSTO 2021 N°
22820, CASS. LAV. 4 GENNAIO 2022 N° 123 ed ancora CASS. 4 APRILE 2022 N° Pt_2
12276 e CASS. LAV. 14 APRILE 2022 N° 12278).
Sicché, in definitiva, nel caso di specie, la domanda potrà essere accolta solo limitatamente ai ratei di pensione maturati nel triennio precedente la data della presentazione del ricorso giudiziale e, ovviamente, ai ratei successivi.
Nel caso di specie, pertanto, considerando la data di proposizione della domanda giudiziale (12.7.2021), deve rilevare questo giudicante la decadenza nei limiti dei ratei di differenze pensionistiche maturati anteriormente al 12.7.2018
Nel merito la domanda è fondata e, conseguentemente, può essere accolta.
La documentazione versata in atti consente di apprezzare la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente.
In sintesi, questi rivendica l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
264/1994, chiedendo all di neutralizzare la “contribuzione e correlative CP_1
retribuzioni contributive non indispensabili al conseguimento della prestazione”, in quanto meno favorevole rispetto a quella degli anni precedenti (con conseguente effetto negativo sull'importo della pensione).
Orbene, deve rilevarsi che per le pensioni di vecchiaia (da lavoro dipendente) la
Corte di legittimità, attraverso plurimi interventi, ha fornito una ricostruzione sistematica della disciplina della cd. neutralizzazione dei contributi previdenziali non necessari per conseguire la prestazione pensionistica ma responsabili di un decremento della media retributiva pensionabile indicata dalla legge (art., 3 comma ottavo, l. n. 297 del 1982) e ne ha chiarito i concreti ambiti di operatività.
In particolare, da ultimo, Cassazione n. 29967 del 2022, richiamando Corte Cost. n.
173 del 2018, ha evidenziato la centralità della disciplina recata dal D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 503, art. 13 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3), secondo cui “Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall' l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di CP_1
pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che
a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”.
La riforma della legge delega del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993 ha disciplinato in modo nuovo e diverso la posizione dei lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 10 gennaio 1993, distinguendo, in tale ambito, tra lavoratori con anzianità contributiva inferiore o maggiore di 15 anni, alla predetta data.
In particolare, la disciplina ha dilatato il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile da 260 a 520 settimane, per i soggetti che al 31 dicembre 1992 potevano far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 anni;
e – per i soggetti che alla stessa data disponevano di un'anzianità contributiva inferiore a
15 anni, il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile alla contribuzione compresa fra il gennaio 1998 e l'ultimo contributo immediatamente precedente la data di decorrenza della pensione.
In particolare, il D.Lgs. n. 503, art. 13 per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio
1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta
(determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992.
Dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (D.Lgs.
n. 373 del 1993 cit., art. 1). Occorre pertanto evidenziare, richiamando le parole della Corte costituzionale, che le disposizioni scrutinate si applicano soltanto ai trattamenti pensionistici determinati integralmente, o parzialmente (come nel caso in esame), secondo il sistema retributivo
(nel caso del lavoro autonomo, più propriamente definibile reddituale), che fa appunto riferimento alla entità delle retribuzioni (redditi) dell'interessato nell'ultimo periodo della vita lavorativa.
La Corte Costituzionale, nella sentenza 388/1995, ha enucleato un principio di portata generale, in forza del quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata;
di conseguenza, non sono soggetti alla neutralizzazione i periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Cass. sent.
4868/2014, ord. 29903/11).
Ed invero, risulta sancito da plurime sentenze della Corte Costituzionale (nn.
822/1988, 307/1989, 388/1995, 427/1997) che “la cui ratio decidendi è individuabile proprio nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo,
l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque poter compromettere la 6 misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere: effetto, quest'ultimo, che sarebbe contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione”
(in termini, Corte Cost. n. 201/1999).
Nel solco tracciato dalle pronunce della Corte costituzionale si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879; 28 febbraio 2014, n. 4868, e 26 ottobre 2004, n. 20732; Ordinanza n. 29903 del
29/12/2011; Sez. L, sentenza n. 26442 del 29/9/219). Da tanto consegue il principio per cui la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi in detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, sicché, in tal caso, la pensione va liquidata tenendo conto esclusivamente dei contributi obbligatori sufficienti, senza considerare l'ulteriore e minore contribuzione conseguente alla prosecuzione dell'attività lavorativa.
In particolare la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di pensioni di vecchiaia, alla luce dei principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 307 del
1989, 364 del 1994, 388 del 1995, 201 e 432 del 1999, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione obbligatoria, volontaria, o anche figurativa, mentre vale a incrementare il livello della pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione maturata. Ne consegue che, in tal caso, la pensione va liquidata tenendo conto esclusivamente dei contributi obbligatori sufficienti, senza considerare l'ulteriore e minore contribuzione figurativa conseguente alla messa in mobilità, a nulla rilevando che in questa ipotesi, così come in quella di contribuzione volontaria, il rapporto di lavoro manchi per sua cessazione”.
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29903 del 29/12/2011, Rv. 620097 - 01).
Dunque, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, rileva il tribunale che la percezione dell'indennità di mobilità, dando luogo all'accredito di contribuzione figurativa, rientra pienamente nei periodi che possono essere neutralizzati.
Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, per la conseguente quantificazione delle differenze spettanti al ricorrente può farsi riferimento alla espletata ctu, la quale ha chiarito, preliminarmente che “Dall'analisi degli atti di causa, sia di parte ricorrente che di parte convenuta, il C.T.U. ritiene, che le retribuzioni indicate in estratto dal 1997 al 2000 abbiano avuto una riduzione, e per tal motivo possono essere escluse dal computo al fine della determinazione della pensione spettante al pensionato”.
Dunque, appare comprovato che dall'eventuale neutralizzazione dei periodi suddetti, possa derivare un incremento del rateo pensionistico, laddove, peraltro, risulta incontestato che tale periodo si ponga in una fase successiva al perfezionamento del requisito contributivo minimo.
Pertanto, ha concluso il ctu che, sulla scorta di tutta la documentazione esaminata,
l'esclusione degli anni dal 1997 al 2000 determina che “L'importo complessivo del trattamento pensionistico calcolato è pari ad € 2.003,57,” e che “le differenze spettanti al ricorrente, nell'ultimo decennio a ritroso dal deposito del ricorso introduttivo,
12.07.2011 (ricorso depositato in data 12.07.2021) sino al 31.08.2023, pari ad €
56.423,58.”
Tuttavia opina questo Tribunale che, in adesione all'orientamento ormai granitico della Suprema Corte in tema di decorrenza della decadenza cd mobile, “applicabile alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”, è necessario procedere a ricomprendere nel predetto calcolo solo tale periodo triennale.
Di guisa che., alla luce dei calcoli effettuati nell'elaborato peritale, così come compendiati nei prospetti allegati, la complessiva maggior somma dovuta al ricorrente sino alla data di deposito della ctu (13.10.2023) risulta essere di euro 25.555,50.
Ad ogni modo, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati calcoli e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione contabile-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Si deve concludere, quindi, che siano neutralizzabili, ma solo al fine del calcolo della quota retributiva della pensione (non anche della quota contributiva), gli ultimi 3 anni di contribuzione “minore” (cioè ridotta e dannosa ai fini del calcolo della pensione spettante) versata in epoca successiva alla maturazione del requisito contributivo minimo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55
(e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo ai criteri fissati dall'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14 nonché, quanto alla determinazione del valore della controversia, al criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna
(sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CASS. Pt_4
18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Accoglie la domanda, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione per effetto della neutralizzazione dei periodi di contribuzione meno favorevoli riferiti agli anni dal 1997 al 2000;
2. condanna pertanto l' al pagamento degli arretrati dovuti in complessivi euro CP_1
€ 22.555,50 oltre accessori, in relazione al periodo intercorrente tra 12.7.2018 e il 13.10.2023 (data di deposito della ctu) nonché delle ulteriori differenze sui ratei di pensione successivi sulla base dell'importo del rateo di pensione quantificato in € 2003,57, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.;
3. condanna infine l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
4. pone a carico dell le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. CP_1
Taranto, 30 giugno 2025
Taranto,
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
24/06/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DEL VECCHIO FABIO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio ANDRIULLI e Anna
Paola CIARELLI
- Convenuto –
OGGETTO: “neutralizzazione periodi contributivi”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12/07/2021 il ricorrente ha esposto di essere titolare di pensione di vecchiaia VO 10068270, che, nella prospettazione offerta, sarebbe stata liquidata dall senza rispettare i principi espressi dalla Corte Costituzionale CP_1
nelle sentenze n. 264/1994 e 388/1995 nella parte in cui non ha escluso dal computo della pensione tutti i contributi successivi al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima ove questi comportino un trattamento pensionistico meno favorevole.
Si è costituito l' , sostenendo che i contributi dal 01/01/2000 al 31/11/2000 oltre CP_1
ad essere superiori rispetto a quelli relativi al periodo 01/01/1999 al 31/12/1999 non potevano ritenersi neutralizzabili, atteso che si trattava di periodi di mobilità; pertanto chiedeva rigettarsi il ricorso.
La causa, (istruita documentalmente e con l'espletamento di una ctu) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_2 Pt_2
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione, in ordine al della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . Controparte_2
28 MAGGIO 2014 N° 12002).
***
Deve preliminarmente rilevarsi come, nel caso di specie, sia applicabile il disposto dell'art. 47 d.P.R. 639/70, il quale, al comma 2 stabilisce che “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del CP_1
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Il comma 6, aggiunto dal D.L. n. 18/2011, ha esteso il termine di decadenza anche alle azioni di riliquidazione: infatti ivi si dispone che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Orbene, è il caso di rilevare che: “La decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata
a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale” (sic CASS. . 29 FEBBRAIO 2016 N° 3990; conf. CASS. LAV. CP_2
19 MARZO 2014 N° 6331 in cui, inoltre, si precisa che si deve “ … escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”).
Tanto precisato, la decadenza di cui si tratta nella presente sede è “mobile” e si riferisce ai singoli ratei pregressi, come è confermato da 47 bis d.P.R. cit. sulla prescrizione (“si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”).
L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi.
Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che, a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.
L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Cost. 71/2010).
Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale.
Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost..
Può dunque affermarsi che, è certamente vero che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate (sebbene solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione, cioè dal 6 luglio 2011): cfr. ex plurimis
CASS. SEZ. VI-LAV. 7 FEBBRAIO 2019 N° 3580, CASS. LAV. 14 DICEMBRE 2020 N° 28416
e succ. conf..
Dovendosi ulteriormente precisare che: «In tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n.
98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)»
(sic ex plurimis CASS. LAV. 12 AGOSTO 2021 N° 22820).
Ma è parimenti da rimarcare che – sebbene all'esito di alcune oscillazioni interpretative (cfr. 6 MAGGIO 2021 N° 11909, secondo cui la Controparte_2
decadenza, una volta maturata, precluderebbe totalmente l'azione volta ad ottenere l'adeguamento, non solo i singoli ratei “ultratriennali”) – la si è ormai Parte_3
univocamente assestata nel ritenere che: «In riferimento alla richiesta di adeguamento
o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale» (sic CASS. LAV. 17 GIUGNO 2021 N° 17430, CASS. LAV. 12 AGOSTO 2021 N°
22820, CASS. LAV. 4 GENNAIO 2022 N° 123 ed ancora CASS. 4 APRILE 2022 N° Pt_2
12276 e CASS. LAV. 14 APRILE 2022 N° 12278).
Sicché, in definitiva, nel caso di specie, la domanda potrà essere accolta solo limitatamente ai ratei di pensione maturati nel triennio precedente la data della presentazione del ricorso giudiziale e, ovviamente, ai ratei successivi.
Nel caso di specie, pertanto, considerando la data di proposizione della domanda giudiziale (12.7.2021), deve rilevare questo giudicante la decadenza nei limiti dei ratei di differenze pensionistiche maturati anteriormente al 12.7.2018
Nel merito la domanda è fondata e, conseguentemente, può essere accolta.
La documentazione versata in atti consente di apprezzare la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente.
In sintesi, questi rivendica l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
264/1994, chiedendo all di neutralizzare la “contribuzione e correlative CP_1
retribuzioni contributive non indispensabili al conseguimento della prestazione”, in quanto meno favorevole rispetto a quella degli anni precedenti (con conseguente effetto negativo sull'importo della pensione).
Orbene, deve rilevarsi che per le pensioni di vecchiaia (da lavoro dipendente) la
Corte di legittimità, attraverso plurimi interventi, ha fornito una ricostruzione sistematica della disciplina della cd. neutralizzazione dei contributi previdenziali non necessari per conseguire la prestazione pensionistica ma responsabili di un decremento della media retributiva pensionabile indicata dalla legge (art., 3 comma ottavo, l. n. 297 del 1982) e ne ha chiarito i concreti ambiti di operatività.
In particolare, da ultimo, Cassazione n. 29967 del 2022, richiamando Corte Cost. n.
173 del 2018, ha evidenziato la centralità della disciplina recata dal D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 503, art. 13 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3), secondo cui “Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall' l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di CP_1
pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che
a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”.
La riforma della legge delega del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993 ha disciplinato in modo nuovo e diverso la posizione dei lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 10 gennaio 1993, distinguendo, in tale ambito, tra lavoratori con anzianità contributiva inferiore o maggiore di 15 anni, alla predetta data.
In particolare, la disciplina ha dilatato il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile da 260 a 520 settimane, per i soggetti che al 31 dicembre 1992 potevano far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 anni;
e – per i soggetti che alla stessa data disponevano di un'anzianità contributiva inferiore a
15 anni, il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile alla contribuzione compresa fra il gennaio 1998 e l'ultimo contributo immediatamente precedente la data di decorrenza della pensione.
In particolare, il D.Lgs. n. 503, art. 13 per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio
1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta
(determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992.
Dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (D.Lgs.
n. 373 del 1993 cit., art. 1). Occorre pertanto evidenziare, richiamando le parole della Corte costituzionale, che le disposizioni scrutinate si applicano soltanto ai trattamenti pensionistici determinati integralmente, o parzialmente (come nel caso in esame), secondo il sistema retributivo
(nel caso del lavoro autonomo, più propriamente definibile reddituale), che fa appunto riferimento alla entità delle retribuzioni (redditi) dell'interessato nell'ultimo periodo della vita lavorativa.
La Corte Costituzionale, nella sentenza 388/1995, ha enucleato un principio di portata generale, in forza del quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata;
di conseguenza, non sono soggetti alla neutralizzazione i periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Cass. sent.
4868/2014, ord. 29903/11).
Ed invero, risulta sancito da plurime sentenze della Corte Costituzionale (nn.
822/1988, 307/1989, 388/1995, 427/1997) che “la cui ratio decidendi è individuabile proprio nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo,
l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque poter compromettere la 6 misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere: effetto, quest'ultimo, che sarebbe contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione”
(in termini, Corte Cost. n. 201/1999).
Nel solco tracciato dalle pronunce della Corte costituzionale si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879; 28 febbraio 2014, n. 4868, e 26 ottobre 2004, n. 20732; Ordinanza n. 29903 del
29/12/2011; Sez. L, sentenza n. 26442 del 29/9/219). Da tanto consegue il principio per cui la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi in detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, sicché, in tal caso, la pensione va liquidata tenendo conto esclusivamente dei contributi obbligatori sufficienti, senza considerare l'ulteriore e minore contribuzione conseguente alla prosecuzione dell'attività lavorativa.
In particolare la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di pensioni di vecchiaia, alla luce dei principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 307 del
1989, 364 del 1994, 388 del 1995, 201 e 432 del 1999, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione obbligatoria, volontaria, o anche figurativa, mentre vale a incrementare il livello della pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione maturata. Ne consegue che, in tal caso, la pensione va liquidata tenendo conto esclusivamente dei contributi obbligatori sufficienti, senza considerare l'ulteriore e minore contribuzione figurativa conseguente alla messa in mobilità, a nulla rilevando che in questa ipotesi, così come in quella di contribuzione volontaria, il rapporto di lavoro manchi per sua cessazione”.
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29903 del 29/12/2011, Rv. 620097 - 01).
Dunque, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, rileva il tribunale che la percezione dell'indennità di mobilità, dando luogo all'accredito di contribuzione figurativa, rientra pienamente nei periodi che possono essere neutralizzati.
Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, per la conseguente quantificazione delle differenze spettanti al ricorrente può farsi riferimento alla espletata ctu, la quale ha chiarito, preliminarmente che “Dall'analisi degli atti di causa, sia di parte ricorrente che di parte convenuta, il C.T.U. ritiene, che le retribuzioni indicate in estratto dal 1997 al 2000 abbiano avuto una riduzione, e per tal motivo possono essere escluse dal computo al fine della determinazione della pensione spettante al pensionato”.
Dunque, appare comprovato che dall'eventuale neutralizzazione dei periodi suddetti, possa derivare un incremento del rateo pensionistico, laddove, peraltro, risulta incontestato che tale periodo si ponga in una fase successiva al perfezionamento del requisito contributivo minimo.
Pertanto, ha concluso il ctu che, sulla scorta di tutta la documentazione esaminata,
l'esclusione degli anni dal 1997 al 2000 determina che “L'importo complessivo del trattamento pensionistico calcolato è pari ad € 2.003,57,” e che “le differenze spettanti al ricorrente, nell'ultimo decennio a ritroso dal deposito del ricorso introduttivo,
12.07.2011 (ricorso depositato in data 12.07.2021) sino al 31.08.2023, pari ad €
56.423,58.”
Tuttavia opina questo Tribunale che, in adesione all'orientamento ormai granitico della Suprema Corte in tema di decorrenza della decadenza cd mobile, “applicabile alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”, è necessario procedere a ricomprendere nel predetto calcolo solo tale periodo triennale.
Di guisa che., alla luce dei calcoli effettuati nell'elaborato peritale, così come compendiati nei prospetti allegati, la complessiva maggior somma dovuta al ricorrente sino alla data di deposito della ctu (13.10.2023) risulta essere di euro 25.555,50.
Ad ogni modo, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati calcoli e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione contabile-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Si deve concludere, quindi, che siano neutralizzabili, ma solo al fine del calcolo della quota retributiva della pensione (non anche della quota contributiva), gli ultimi 3 anni di contribuzione “minore” (cioè ridotta e dannosa ai fini del calcolo della pensione spettante) versata in epoca successiva alla maturazione del requisito contributivo minimo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55
(e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo ai criteri fissati dall'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14 nonché, quanto alla determinazione del valore della controversia, al criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna
(sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CASS. Pt_4
18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Accoglie la domanda, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione per effetto della neutralizzazione dei periodi di contribuzione meno favorevoli riferiti agli anni dal 1997 al 2000;
2. condanna pertanto l' al pagamento degli arretrati dovuti in complessivi euro CP_1
€ 22.555,50 oltre accessori, in relazione al periodo intercorrente tra 12.7.2018 e il 13.10.2023 (data di deposito della ctu) nonché delle ulteriori differenze sui ratei di pensione successivi sulla base dell'importo del rateo di pensione quantificato in € 2003,57, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.;
3. condanna infine l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
4. pone a carico dell le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. CP_1
Taranto, 30 giugno 2025
Taranto,
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)