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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/08/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice est.
Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1431 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
, nato a [...] il [...], , nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 07/11/1975, , nata a [...] il [...], Parte_3 [...]
, nato a [...] il [...], , nata a Parte_4 Parte_5
Salemi il 08/04/1968, rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Mancuso (pec:
giusta procura allegata telematicamente al ricorso;
Email_1
- ricorrenti –
e
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace – con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario -
OGGETTO: interdizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05/10/2024, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , premettendo di essere figli della Parte_3 Parte_4 Parte_5 resistente che la resistente è nell'impossibilità totale di provvedere ai bisogni CP_1 quotidiani della vita e che necessita di assistenza continua in quanto affetta “da ipertensione arteriosa, spondiloartrosi a lieve incidenza funzionale, marcato deterioramento cognitivo in encefalopatia vascolare cronica, incontinenza urinaria e demenza senile grave” che la rendono incapace di intendere e volere;
hanno chiesto al Tribunale di nominare quale tutore per la resistente il figlio e come pro tutore la figlia CP_1 Parte_2 Parte_6
.
[...]
All'udienza del 04/12/2024, in collegamento Teams, si procedeva all'audizione dell'interdicenda la quale non rispondeva ad alcuna domanda e parlava da sola manifestando di essere disorientata sia nel tempo che nello spazio (cfr. verbale del 04/12/2024, in cui si dà atto che si esprimeva con parole come “drocu la mmettiri” – ” – “se, CP_1 Per_1 se” ecc.).
All'udienza del 12/12/2024, il procuratore delle parti ricorrenti ha insistito per la nomina di un tutore provvisorio rappresentando l'urgenza di compiere degli atti di gestione dell'azienda agricola intestata a Ha, altresì, dichiarato che il resistente percepisce una CP_1 pensione di circa € 1.000,00, è titolare di 15 ettari di vigneti ed è titolare di un conto corrente cointestato con nonché di un altro conto sul quale Parte_1 Parte_2 risulta delegato.
Alla medesima udienza, invitato a rendere giuramento di cui all'art. 349 c.c., il Giudice ha nominato e rispettivamente tutore e protutore Parte_2 Parte_3 provvisori.
All'udienza del 10/03/2025, il procuratore delle parti ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, avendo i ricorrenti valutato che non vi è interesse alla pronuncia di interdizione essendo muniti di procura generale, sufficiente per la gestione dell'azienda agricola intestata all'interdicenda.
Con comparsa conclusionale, depositata in data 28/03/2024, il procuratore delle parti - premettendo che la gestione dell'azienda agricola può avvenire tramite la procura notarile generale conferita dall'interdicenda ai figli allorchè la madre era nel pieno delle proprie capacità di intendere e volere - ha concluso chiedendo l'estinzione del procedimento.
All'udienza del 14/04/2025, il Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è stato notiziato della procedura avendo apposto il visto in data 19.2.2025.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'interdicenda, regolarmente e tempestivamente evocata in giudizio e non costituitasi.
Tutto quanto premesso, occorre evidenziare che la rinuncia all'adozione dell'interdizione manifestata dai ricorrenti è priva di effetto venendo in rilievo diritti indisponibili di protezione di soggetti deboli e di rilevanza pubblicistica.
Non vi è dunque spazio per una pronuncia di cessazione della materia del contendere o di estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente alla domanda di interdizione. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità e la prevalente giurisprudenza di merito: nel procedimento per la dichiarazione di interdizione, anche se in ordine ad esso trovano applicazione talune forme del processo contenzioso, non sono ammissibili nè la rinuncia all'azione nè la rinuncia agli atti del giudizio nè la rinuncia all'istanza (cfr. Cass. Civ., n.
3664/1971, Tribunale di Perugia del 26.2.2019; Tribunale Lamezia Terme 19.10.2020).
Il Tribunale non può ritenersi esonerato da una valutazione nel merito degli interessi indisponibili che vengono in rilievo.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria espletata, delle dichiarazioni rese dalla e dalla documentazione medica prodotto in giudizio, emergono i presupposti per CP_1 disporre l'apertura di un'amministrazione di sostegno essendo la suddetta diversa misura corrispondente pienamente all'esigenza di protezione giuridica ravvisabile nel caso concreto.
La è risultata in sede di audizione totalmente disorientata nel tempo e nello spazio il che CP_1 conferma quanto attestato nel certificato rilasciato dal dr. in data 20.9.2024 in cui la Per_2 stessa risulta: “Affetta da pregresso ictus cerebrale con esiti di deficit deambulatorio e demenza senile grave, è persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. certificato allegato al ricorso).
E, invero, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19/03/2004, con il dichiarato scopo di
«tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto
o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art. 1 L.
6/2004), ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, rimodulando significativamente i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
La conseguenza è che, mentre nella previgente formulazione dell'art. 414 c.c. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente l'interdizione, con la riforma introdotta dall'art. 4 della L. n. 6 del 2004 la medesima misura può essere disposta solo qualora risulti effettivamente necessaria per assicurare all'interessato un'adeguata protezione. In altri termini, l'interdizione non è più un automatismo ma una misura da adottarsi solo in presenza di una concreta esigenza di tutela che non può essere soddisfatta con strumenti meno invasivi, come l'amministrazione di sostegno.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi ovvero, più in generale, di espletare le funzioni della vita quotidiana non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire quale è l'interdizione.
Per converso, l'amministrazione di sostegno tende a mutare la prospettiva di tutela, dalla esigenza di conservazione del patrimonio della persona, alla diretta tutela e alla protezione di quest'ultima (com'è dato, significativamente, di rilevare dalla intitolazione alle “misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” del titolo XII del libro I cod. civ., introdotto dall'articolo 2 della legge n. 6/2004).
Dal contesto normativo introdotto dalla riforma emerge con chiarezza che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è configurato dal legislatore come lo strumento ordinario di protezione delle persone fragili, in quanto maggiormente rispettoso della dignità, dell'autonomia e delle residue capacità di autodeterminazione del beneficiario.
Nel rinovato sistema normativo e giurisprudenziale, pertanto, l'orizzonte valutativo cui è chiamato il Giudice si amplia rispetto alla precedente e più rigida prospettiva, spostando il focus sull'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato;
la natura e l'entità di tale bisogno assumono rilievo centrale nella determinazione sia della misura di protezione da adottare, sia nella sua graduazione. Tale approccio trova conferma nel mutamento di paradigma introdotto dalle previsioni degli artt. 405, comma 5, nn. 3) e 4), e 409 c.c., nonché nel nuovo testo dell'art. 427, comma 1, c.c.
La valutazione rimessa al Giudice deve, quindi, essere necessariamente compiuta alla luce del principio cardine sancito dall'art. 1 della L. n. 6 del 2004, ossia quello della «minore limitazione possibile della capacità di agire»
D'altro canto, già la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indicazione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla interdizione e dalla inabilitazione, aveva sottolineato che la nuova disciplina affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (Corte Cost. n. 440 del 2005).
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come extrema ratio a cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei a realizzare la piena tutela del beneficiario (come precisa l'art. 413, comma 4, c.c.) e va pronunciata, di conseguenza, solo “quando ciò è necessario per assicurare l'adeguata protezione” dell'infermo di mente (v. art. 414 c.c.).
Contro l'assunto secondo il quale l'amministrazione di sostegno non sarebbe applicabile ai casi più gravi, emerge in primo luogo il dato letterale dell'art. 404 c.c., che utilizzando la congiunzione “anche” nell'enucleare quali beneficiari dell'istituto coloro che si trovano nella situazione di “impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi” implicitamente non ne esclude l'ammissibilità ove questa sia invece totale o permanente.
Si è inoltre posto in luce come la riforma, oltre a introdurre l'amministrazione di sostegno, abbia innovato l'intero sistema in quanto dalle finalità della legge emerge una linea di tendenza diretta alla massima salvaguardia dell'autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento del momento autoritativo a favore di una effettiva protezione della sua persona attraverso la massima attenzione alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo.
In sintesi, quindi, il discrimen tra gli istituti della interdizione, della inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno, non va ravvisato nella sussistenza o meno di una residua autonomia del beneficiario, essendo un tale assunto in contrasto con il dato letterale delle disposizioni e con la finalità della legge n. 6 del 2004 che, introducendo con l'amministrazione di sostegno uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, ha ridotto l'interdizione a misura residuale per quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.
La giurisprudenza di legittimità e la prevalente giurisprudenza di merito, inoltre, pur mostrandosi consapevoli della flessibilità, della integrabilità e della revocabilità costante dell'amministrazione di sostegno e di contro della rigidità e della definitività dell'interdizione, riconosce tuttavia a quest'ultima uno spazio residuo nei casi in cui l'attività da gestire sia di una certa complessità ovvero nei casi in cui sia necessario impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé, in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Si è detto, in proposito, che l'amministrazione di sostegno deve considerarsi misura di protezione sufficiente anche per soggetti del tutto privi di capacità quando, per la patologia che li affligge o per le modalità di assistenza di cui necessitano, siano nell'impossibilità materiale di relazionarsi con l'esterno e quindi di porre in essere comportamenti idonei a produrre effetti giuridici e negoziali potenzialmente pregiudizievoli.
Nei confronti di tali soggetti, si è sottolineato, potrebbe definirsi “carente d'interesse” una pronuncia d'interdizione che tolga loro capacità di cui non sono provvisti, quando invece può sembrare unicamente necessario che, in loro sostituzione, vengano attribuiti ad un terzo quei soli poteri destinati a soddisfare esigenze personali o patrimoniali a cui gli stessi non potrebbero far fronte autonomamente, divenendo irrilevante estenderne la sostituzione a restanti atti che l'incapace non potrebbe mai compiere. La Suprema Corte (così Cass. civ. sez. I sentenza n. 9628 del 22.4.2009) ha, del resto, ribadito che “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 cod. civ. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso,
e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole”.
Ebbene, avuto riguardo alle allegazioni e alle conclusioni delle parti, pur evidenziandosi, una condizione psico-fisica dell'interdicenda che la rende sostanzialmente incapace di provvedere ai propri interessi, l'applicazione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno non risulta in concreto incompatibile con il quadro di interessi che afferiscono alla sfera dell'interdicenda e si rivela, per converso, maggiormente coerente con l'esigenza di tutelarne la dignità e la personalità.
Le sopra evidenziate menomazioni psichiche rendono necessario assicurare a il CP_1 pieno soddisfacimento delle proprie esigenze di vita ed interessi mediante la nomina, sin d'ora, di un amministratore di sostegno in via provvisoria.
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno provvedere alla nomina di Parte_2 amministratore di sostegno di con funzione di rappresentanza sostitutiva per CP_1 tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresi quelli relativi alla gestione dell'azienda agricola di cui la stessa risulta intestataria, in nome e per conto dell'amministrata, autorizzandolo alla riscossione degli emolumenti percepiti dalla resistente nonché all'eventuale pagamento dei debiti di quest'ultima, compresi eventuali carichi tributari non onorati, con obbligo di rendiconto dell'attività espletata in rappresentanza dell'amministrata nei modi e termini che saranno precisati dal Giudice Tutelare di Marsala a cui vengono trasmessi gli atti per l'apertura di un'amministrazione di sostegno in via definitiva.
3. Le spese di lite restano a carico della parte ricorrente in quanto irripetibili.
4. Infine, in osservanza del disposto dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della cancelleria l'annotazione di cui al comma primo, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dell'interessata alla misura di protezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione;
- nomina (nato a [...] il [...]) amministratore di sostegno Parte_2 in via provvisoria di nata a [...] il [...], conferendogli i poteri di CP_1 rappresentanza indicati in parte motiva;
- ordina la trasmissione degli atti del procedimento (copia della presente sentenza e dell'intero fascicolo d'ufficio e di parte) al Giudice Tutelare di Marsala per quanto di competenza in merito all'apertura di un'amministrazione di sostegno in via definitiva;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Marsala, in data 25.7.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice est.
Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1431 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
, nato a [...] il [...], , nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 07/11/1975, , nata a [...] il [...], Parte_3 [...]
, nato a [...] il [...], , nata a Parte_4 Parte_5
Salemi il 08/04/1968, rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Mancuso (pec:
giusta procura allegata telematicamente al ricorso;
Email_1
- ricorrenti –
e
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace – con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario -
OGGETTO: interdizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05/10/2024, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , premettendo di essere figli della Parte_3 Parte_4 Parte_5 resistente che la resistente è nell'impossibilità totale di provvedere ai bisogni CP_1 quotidiani della vita e che necessita di assistenza continua in quanto affetta “da ipertensione arteriosa, spondiloartrosi a lieve incidenza funzionale, marcato deterioramento cognitivo in encefalopatia vascolare cronica, incontinenza urinaria e demenza senile grave” che la rendono incapace di intendere e volere;
hanno chiesto al Tribunale di nominare quale tutore per la resistente il figlio e come pro tutore la figlia CP_1 Parte_2 Parte_6
.
[...]
All'udienza del 04/12/2024, in collegamento Teams, si procedeva all'audizione dell'interdicenda la quale non rispondeva ad alcuna domanda e parlava da sola manifestando di essere disorientata sia nel tempo che nello spazio (cfr. verbale del 04/12/2024, in cui si dà atto che si esprimeva con parole come “drocu la mmettiri” – ” – “se, CP_1 Per_1 se” ecc.).
All'udienza del 12/12/2024, il procuratore delle parti ricorrenti ha insistito per la nomina di un tutore provvisorio rappresentando l'urgenza di compiere degli atti di gestione dell'azienda agricola intestata a Ha, altresì, dichiarato che il resistente percepisce una CP_1 pensione di circa € 1.000,00, è titolare di 15 ettari di vigneti ed è titolare di un conto corrente cointestato con nonché di un altro conto sul quale Parte_1 Parte_2 risulta delegato.
Alla medesima udienza, invitato a rendere giuramento di cui all'art. 349 c.c., il Giudice ha nominato e rispettivamente tutore e protutore Parte_2 Parte_3 provvisori.
All'udienza del 10/03/2025, il procuratore delle parti ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, avendo i ricorrenti valutato che non vi è interesse alla pronuncia di interdizione essendo muniti di procura generale, sufficiente per la gestione dell'azienda agricola intestata all'interdicenda.
Con comparsa conclusionale, depositata in data 28/03/2024, il procuratore delle parti - premettendo che la gestione dell'azienda agricola può avvenire tramite la procura notarile generale conferita dall'interdicenda ai figli allorchè la madre era nel pieno delle proprie capacità di intendere e volere - ha concluso chiedendo l'estinzione del procedimento.
All'udienza del 14/04/2025, il Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è stato notiziato della procedura avendo apposto il visto in data 19.2.2025.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'interdicenda, regolarmente e tempestivamente evocata in giudizio e non costituitasi.
Tutto quanto premesso, occorre evidenziare che la rinuncia all'adozione dell'interdizione manifestata dai ricorrenti è priva di effetto venendo in rilievo diritti indisponibili di protezione di soggetti deboli e di rilevanza pubblicistica.
Non vi è dunque spazio per una pronuncia di cessazione della materia del contendere o di estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente alla domanda di interdizione. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità e la prevalente giurisprudenza di merito: nel procedimento per la dichiarazione di interdizione, anche se in ordine ad esso trovano applicazione talune forme del processo contenzioso, non sono ammissibili nè la rinuncia all'azione nè la rinuncia agli atti del giudizio nè la rinuncia all'istanza (cfr. Cass. Civ., n.
3664/1971, Tribunale di Perugia del 26.2.2019; Tribunale Lamezia Terme 19.10.2020).
Il Tribunale non può ritenersi esonerato da una valutazione nel merito degli interessi indisponibili che vengono in rilievo.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria espletata, delle dichiarazioni rese dalla e dalla documentazione medica prodotto in giudizio, emergono i presupposti per CP_1 disporre l'apertura di un'amministrazione di sostegno essendo la suddetta diversa misura corrispondente pienamente all'esigenza di protezione giuridica ravvisabile nel caso concreto.
La è risultata in sede di audizione totalmente disorientata nel tempo e nello spazio il che CP_1 conferma quanto attestato nel certificato rilasciato dal dr. in data 20.9.2024 in cui la Per_2 stessa risulta: “Affetta da pregresso ictus cerebrale con esiti di deficit deambulatorio e demenza senile grave, è persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. certificato allegato al ricorso).
E, invero, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19/03/2004, con il dichiarato scopo di
«tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto
o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art. 1 L.
6/2004), ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, rimodulando significativamente i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
La conseguenza è che, mentre nella previgente formulazione dell'art. 414 c.c. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente l'interdizione, con la riforma introdotta dall'art. 4 della L. n. 6 del 2004 la medesima misura può essere disposta solo qualora risulti effettivamente necessaria per assicurare all'interessato un'adeguata protezione. In altri termini, l'interdizione non è più un automatismo ma una misura da adottarsi solo in presenza di una concreta esigenza di tutela che non può essere soddisfatta con strumenti meno invasivi, come l'amministrazione di sostegno.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi ovvero, più in generale, di espletare le funzioni della vita quotidiana non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire quale è l'interdizione.
Per converso, l'amministrazione di sostegno tende a mutare la prospettiva di tutela, dalla esigenza di conservazione del patrimonio della persona, alla diretta tutela e alla protezione di quest'ultima (com'è dato, significativamente, di rilevare dalla intitolazione alle “misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” del titolo XII del libro I cod. civ., introdotto dall'articolo 2 della legge n. 6/2004).
Dal contesto normativo introdotto dalla riforma emerge con chiarezza che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è configurato dal legislatore come lo strumento ordinario di protezione delle persone fragili, in quanto maggiormente rispettoso della dignità, dell'autonomia e delle residue capacità di autodeterminazione del beneficiario.
Nel rinovato sistema normativo e giurisprudenziale, pertanto, l'orizzonte valutativo cui è chiamato il Giudice si amplia rispetto alla precedente e più rigida prospettiva, spostando il focus sull'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato;
la natura e l'entità di tale bisogno assumono rilievo centrale nella determinazione sia della misura di protezione da adottare, sia nella sua graduazione. Tale approccio trova conferma nel mutamento di paradigma introdotto dalle previsioni degli artt. 405, comma 5, nn. 3) e 4), e 409 c.c., nonché nel nuovo testo dell'art. 427, comma 1, c.c.
La valutazione rimessa al Giudice deve, quindi, essere necessariamente compiuta alla luce del principio cardine sancito dall'art. 1 della L. n. 6 del 2004, ossia quello della «minore limitazione possibile della capacità di agire»
D'altro canto, già la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indicazione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla interdizione e dalla inabilitazione, aveva sottolineato che la nuova disciplina affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (Corte Cost. n. 440 del 2005).
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come extrema ratio a cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei a realizzare la piena tutela del beneficiario (come precisa l'art. 413, comma 4, c.c.) e va pronunciata, di conseguenza, solo “quando ciò è necessario per assicurare l'adeguata protezione” dell'infermo di mente (v. art. 414 c.c.).
Contro l'assunto secondo il quale l'amministrazione di sostegno non sarebbe applicabile ai casi più gravi, emerge in primo luogo il dato letterale dell'art. 404 c.c., che utilizzando la congiunzione “anche” nell'enucleare quali beneficiari dell'istituto coloro che si trovano nella situazione di “impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi” implicitamente non ne esclude l'ammissibilità ove questa sia invece totale o permanente.
Si è inoltre posto in luce come la riforma, oltre a introdurre l'amministrazione di sostegno, abbia innovato l'intero sistema in quanto dalle finalità della legge emerge una linea di tendenza diretta alla massima salvaguardia dell'autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento del momento autoritativo a favore di una effettiva protezione della sua persona attraverso la massima attenzione alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo.
In sintesi, quindi, il discrimen tra gli istituti della interdizione, della inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno, non va ravvisato nella sussistenza o meno di una residua autonomia del beneficiario, essendo un tale assunto in contrasto con il dato letterale delle disposizioni e con la finalità della legge n. 6 del 2004 che, introducendo con l'amministrazione di sostegno uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, ha ridotto l'interdizione a misura residuale per quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.
La giurisprudenza di legittimità e la prevalente giurisprudenza di merito, inoltre, pur mostrandosi consapevoli della flessibilità, della integrabilità e della revocabilità costante dell'amministrazione di sostegno e di contro della rigidità e della definitività dell'interdizione, riconosce tuttavia a quest'ultima uno spazio residuo nei casi in cui l'attività da gestire sia di una certa complessità ovvero nei casi in cui sia necessario impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé, in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Si è detto, in proposito, che l'amministrazione di sostegno deve considerarsi misura di protezione sufficiente anche per soggetti del tutto privi di capacità quando, per la patologia che li affligge o per le modalità di assistenza di cui necessitano, siano nell'impossibilità materiale di relazionarsi con l'esterno e quindi di porre in essere comportamenti idonei a produrre effetti giuridici e negoziali potenzialmente pregiudizievoli.
Nei confronti di tali soggetti, si è sottolineato, potrebbe definirsi “carente d'interesse” una pronuncia d'interdizione che tolga loro capacità di cui non sono provvisti, quando invece può sembrare unicamente necessario che, in loro sostituzione, vengano attribuiti ad un terzo quei soli poteri destinati a soddisfare esigenze personali o patrimoniali a cui gli stessi non potrebbero far fronte autonomamente, divenendo irrilevante estenderne la sostituzione a restanti atti che l'incapace non potrebbe mai compiere. La Suprema Corte (così Cass. civ. sez. I sentenza n. 9628 del 22.4.2009) ha, del resto, ribadito che “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 cod. civ. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso,
e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole”.
Ebbene, avuto riguardo alle allegazioni e alle conclusioni delle parti, pur evidenziandosi, una condizione psico-fisica dell'interdicenda che la rende sostanzialmente incapace di provvedere ai propri interessi, l'applicazione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno non risulta in concreto incompatibile con il quadro di interessi che afferiscono alla sfera dell'interdicenda e si rivela, per converso, maggiormente coerente con l'esigenza di tutelarne la dignità e la personalità.
Le sopra evidenziate menomazioni psichiche rendono necessario assicurare a il CP_1 pieno soddisfacimento delle proprie esigenze di vita ed interessi mediante la nomina, sin d'ora, di un amministratore di sostegno in via provvisoria.
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno provvedere alla nomina di Parte_2 amministratore di sostegno di con funzione di rappresentanza sostitutiva per CP_1 tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresi quelli relativi alla gestione dell'azienda agricola di cui la stessa risulta intestataria, in nome e per conto dell'amministrata, autorizzandolo alla riscossione degli emolumenti percepiti dalla resistente nonché all'eventuale pagamento dei debiti di quest'ultima, compresi eventuali carichi tributari non onorati, con obbligo di rendiconto dell'attività espletata in rappresentanza dell'amministrata nei modi e termini che saranno precisati dal Giudice Tutelare di Marsala a cui vengono trasmessi gli atti per l'apertura di un'amministrazione di sostegno in via definitiva.
3. Le spese di lite restano a carico della parte ricorrente in quanto irripetibili.
4. Infine, in osservanza del disposto dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della cancelleria l'annotazione di cui al comma primo, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dell'interessata alla misura di protezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione;
- nomina (nato a [...] il [...]) amministratore di sostegno Parte_2 in via provvisoria di nata a [...] il [...], conferendogli i poteri di CP_1 rappresentanza indicati in parte motiva;
- ordina la trasmissione degli atti del procedimento (copia della presente sentenza e dell'intero fascicolo d'ufficio e di parte) al Giudice Tutelare di Marsala per quanto di competenza in merito all'apertura di un'amministrazione di sostegno in via definitiva;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Marsala, in data 25.7.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo