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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 4956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4956 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4653/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione III
Per la parte appellante , l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato le Parte_1 proprie note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. concludendo per l'accoglimento dell'appello e la conferma dell'ordinanza del Prefetto, con vittoria di spese.
Il Giudice
Lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi degli artt. 127 ter e 352 e 281 sexies c.p.c. che tengono luogo della discussione orale della causa e lette le conclusioni precisate dalle parti, decide la controversia, pronunciando la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione III in persona del G.U. Dr.ssa RT DA, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 117/2025, avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace di , pendente Pt_1
TRA
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Parte_1 dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in , via Santa Caterina n. 6 e con Pt_1 domicilio digitale Email_1 appellante
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Riformare integralmente la sentenza n. 1472/2022 del Giudice di Pace di , Pt_1
e, conseguentemente, rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso l'ordinanza Controparte_1 prefettizia prot. n. M_IT PR_BSSPC 00132809 del 08.12.2021, confermando il provvedimento opposto. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.01.2022 impugnava dinanzi al Giudice di pace di Controparte_1
l'ordinanza n. emessa dal Prefetto di a conferma del verbale Pt_1 CodiceFiscale_2 Pt_1
n. R2411 del 10.03.2021 elevato dalla Polizia Locale di Val Trompia per violazione dell'art. 146 c. 3 codice della strada, ossia per prosecuzione della marcia nonostante il divieto della luce semaforica rossa.
Con l'unico motivo proposto, l'attore deduceva di essersi incanalato nella corsia errata e di non aver svoltato verso sinistra, ma di aver proseguito dritto come consentito agli automobilisti presenti nella relativa corsia verso i quali il semaforo proiettava luce verde. Tanto era evincibile dai fotogrammi allegati e pertanto la sanzione gli era stata comminata illegittimamente.
Con sentenza n. 1472/2022 il Giudice di pace di accoglieva il ricorso evidenziando che il Pt_1 ricorrente attraverso la produzione dei fotogrammi questi aveva dimostrato la ricostruzione della dinamica come affermata, sicché il ricorso doveva essere accolto anche ai sensi dell'art. 6, comma
11, D.Lgs 150/2011.
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Brescia proponeva appello la , difesa Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Con l'unico motivo proposto, la faceva valere l'error in iudicando commesso dal Giudice Parte_1 di pace, posto che ai sensi dell'art. 41 del codice della strada deve ritenersi dimostrata la prosecuzione della marcia, nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa e ciò indipendentemente dal fatto che il veicolo abbia proseguito diritto e non abbia invece svoltato a sinistra. Secondo la , al Parte_1 contrario, l'aver proseguito la marcia, integra due infrazioni: il mancato rispetto del divieto di transito e l'impegno dell'incrocio in una direzione non consentita dalla corsia in cui il veicolo si trovava, in spregio altresì dell'art. 140 del codice della strada, avendo l'appellato aumentato il rischio di sinistri per sé stesso e per gli altri utenti della strada che già occupavano la corsia di destra e che si sono improvvisamente trovati a dover lasciare lo spazio per la reimmissione del veicolo sanzionato. Per tali ragioni, la ha concluso per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese. Parte_1
Il Giudice
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. che come modificati dalla legge n. 69/2009 consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato, nonostante il perfezionamento della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
2.Sul merito. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
L'art. comma 11, CdS, dispone che “Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto;
in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare
l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.”
L'art. 146, comma 3, CdS, dispone che “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 665.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in un caso analogo, ha affermato che le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. cod. strada). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito di corsia) non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esiste quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata. La freccia direzionale del semaforo, dunque, non consentiva alcuna manovra di svolta
a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che inalveava il traffico in quella direzione: e in ragione di ciò il ricorrente doveva attendere sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentisse di procedere diritto (cfr. Cass. n. 8412/2016). Nella fattispecie in esame, pertanto, il conducente incanalatosi nella corsia per svoltare a sinistra, avrebbe dovuto arrestare la propria marcia e non proseguire dritto nonostante la luce semaforica destinata agli altri veicoli (che per l'appunto erano incanalati nella corsia accanto) fosse di colore verde, dovendo guardare alla luce del semaforo che regolava il traffico della propria corsia di marcia. Del resto, una soluzione differente che tenesse in conto il proposito del ricorrente di proseguire la marcia anche quando si trovi in una corsia diversa da quella riservata a una determinata manovra comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio, con il conseguente aumento del rischio di incidenti. A ciò aggiungasi che aderire alla diversa tesi, renderebbe maggiormente gravoso l'accertamento dell'infrazione dovendosi di volta in volta indagare se il conducente che si trova sulla corsia destinata alla svolta intenda eseguire una manovra nella direzione intrapresa o proseguire dritto e tanto in contrasto con l'esigenza di una agevole rilevazione dell'illecito da parte dell'agente accertatore o dell'apparecchiatura destinata alla rilevazione dell'infrazione.
Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza del giudice di pace riformata.
3.Sulle spese di lite.
L'accoglimento del ricorso comporta la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 147/2022 con applicazione dei valori minimi tenuto conto della non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione III in persona del G.U. Dr.ssa RT DA, in applicazione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 117/2025, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di brescia, pendente tra , Parte_1 in persona del Prefetto p.t. – appellante – e – appellato contumace – ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e
Per l'effetto: in riforma della sentenza n. 1472/2022 emessa il 15.03.2023 e depositata il 23.10.2023 dal Giudice di Brescia, rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza prefettizia prot. n. M_IT 00132809 C.F._3 del 08.12.2021; condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che per il Controparte_1 primo grado si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in € 139,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge e per il presente grado di giudizio si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in € 232,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Brescia, il 19.11.2025. Il Giudice
RT DA
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione III
Per la parte appellante , l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato le Parte_1 proprie note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. concludendo per l'accoglimento dell'appello e la conferma dell'ordinanza del Prefetto, con vittoria di spese.
Il Giudice
Lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi degli artt. 127 ter e 352 e 281 sexies c.p.c. che tengono luogo della discussione orale della causa e lette le conclusioni precisate dalle parti, decide la controversia, pronunciando la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione III in persona del G.U. Dr.ssa RT DA, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 117/2025, avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace di , pendente Pt_1
TRA
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Parte_1 dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in , via Santa Caterina n. 6 e con Pt_1 domicilio digitale Email_1 appellante
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Riformare integralmente la sentenza n. 1472/2022 del Giudice di Pace di , Pt_1
e, conseguentemente, rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso l'ordinanza Controparte_1 prefettizia prot. n. M_IT PR_BSSPC 00132809 del 08.12.2021, confermando il provvedimento opposto. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.01.2022 impugnava dinanzi al Giudice di pace di Controparte_1
l'ordinanza n. emessa dal Prefetto di a conferma del verbale Pt_1 CodiceFiscale_2 Pt_1
n. R2411 del 10.03.2021 elevato dalla Polizia Locale di Val Trompia per violazione dell'art. 146 c. 3 codice della strada, ossia per prosecuzione della marcia nonostante il divieto della luce semaforica rossa.
Con l'unico motivo proposto, l'attore deduceva di essersi incanalato nella corsia errata e di non aver svoltato verso sinistra, ma di aver proseguito dritto come consentito agli automobilisti presenti nella relativa corsia verso i quali il semaforo proiettava luce verde. Tanto era evincibile dai fotogrammi allegati e pertanto la sanzione gli era stata comminata illegittimamente.
Con sentenza n. 1472/2022 il Giudice di pace di accoglieva il ricorso evidenziando che il Pt_1 ricorrente attraverso la produzione dei fotogrammi questi aveva dimostrato la ricostruzione della dinamica come affermata, sicché il ricorso doveva essere accolto anche ai sensi dell'art. 6, comma
11, D.Lgs 150/2011.
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Brescia proponeva appello la , difesa Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Con l'unico motivo proposto, la faceva valere l'error in iudicando commesso dal Giudice Parte_1 di pace, posto che ai sensi dell'art. 41 del codice della strada deve ritenersi dimostrata la prosecuzione della marcia, nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa e ciò indipendentemente dal fatto che il veicolo abbia proseguito diritto e non abbia invece svoltato a sinistra. Secondo la , al Parte_1 contrario, l'aver proseguito la marcia, integra due infrazioni: il mancato rispetto del divieto di transito e l'impegno dell'incrocio in una direzione non consentita dalla corsia in cui il veicolo si trovava, in spregio altresì dell'art. 140 del codice della strada, avendo l'appellato aumentato il rischio di sinistri per sé stesso e per gli altri utenti della strada che già occupavano la corsia di destra e che si sono improvvisamente trovati a dover lasciare lo spazio per la reimmissione del veicolo sanzionato. Per tali ragioni, la ha concluso per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese. Parte_1
Il Giudice
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. che come modificati dalla legge n. 69/2009 consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato, nonostante il perfezionamento della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
2.Sul merito. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
L'art. comma 11, CdS, dispone che “Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto;
in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare
l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.”
L'art. 146, comma 3, CdS, dispone che “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 665.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in un caso analogo, ha affermato che le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. cod. strada). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito di corsia) non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esiste quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata. La freccia direzionale del semaforo, dunque, non consentiva alcuna manovra di svolta
a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che inalveava il traffico in quella direzione: e in ragione di ciò il ricorrente doveva attendere sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentisse di procedere diritto (cfr. Cass. n. 8412/2016). Nella fattispecie in esame, pertanto, il conducente incanalatosi nella corsia per svoltare a sinistra, avrebbe dovuto arrestare la propria marcia e non proseguire dritto nonostante la luce semaforica destinata agli altri veicoli (che per l'appunto erano incanalati nella corsia accanto) fosse di colore verde, dovendo guardare alla luce del semaforo che regolava il traffico della propria corsia di marcia. Del resto, una soluzione differente che tenesse in conto il proposito del ricorrente di proseguire la marcia anche quando si trovi in una corsia diversa da quella riservata a una determinata manovra comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio, con il conseguente aumento del rischio di incidenti. A ciò aggiungasi che aderire alla diversa tesi, renderebbe maggiormente gravoso l'accertamento dell'infrazione dovendosi di volta in volta indagare se il conducente che si trova sulla corsia destinata alla svolta intenda eseguire una manovra nella direzione intrapresa o proseguire dritto e tanto in contrasto con l'esigenza di una agevole rilevazione dell'illecito da parte dell'agente accertatore o dell'apparecchiatura destinata alla rilevazione dell'infrazione.
Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza del giudice di pace riformata.
3.Sulle spese di lite.
L'accoglimento del ricorso comporta la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 147/2022 con applicazione dei valori minimi tenuto conto della non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione III in persona del G.U. Dr.ssa RT DA, in applicazione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 117/2025, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di brescia, pendente tra , Parte_1 in persona del Prefetto p.t. – appellante – e – appellato contumace – ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e
Per l'effetto: in riforma della sentenza n. 1472/2022 emessa il 15.03.2023 e depositata il 23.10.2023 dal Giudice di Brescia, rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza prefettizia prot. n. M_IT 00132809 C.F._3 del 08.12.2021; condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che per il Controparte_1 primo grado si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in € 139,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge e per il presente grado di giudizio si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in € 232,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Brescia, il 19.11.2025. Il Giudice
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