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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Giovanna Parte_1 Cavaciuti e dall'avv. Maria Elena Concarotti, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Cavour n. 36, presso lo studio dell'avv. Giovanna Cavaciuti;
ATTORE contro
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Controparte_1
Filippo Rossi e Alessandro Zanelli, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Vigoleno n. 2/B, presso lo studio dei suddetti difensori;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio il NI, onde ottenere di essere reintegrato nel possesso Controparte_1 dell'immobile sito in Piacenza, via Giacobbi n. 13, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio
60, particella 48. A riguardo, rappresentava che:
- era il legittimo proprietario dell'immobile sito in Piacenza, via Giacobbi n. 13, in cui viveva e risiedeva da quando si era sposato con la moglie, ora defunta;
- aveva accettato di ospitare temporaneamente e a titolo gratuito il NI, CP_1
presso la sua abitazione a seguito di dissidi avvenuti tra quest'ultimo ed il proprio
[...]
padre, in attesa di trovare altra sistemazione;
Parte_2
- da settembre 2022, aveva cambiato atteggiamento in senso negativo nei Controparte_1 confronti del nonno, probabilmente a causa dei dissidi sorti fra quest'ultimo e padre di Pt_2
; CP_1
- il NI, infatti, cambiava la serratura di una porta interna dell'abitazione del ricorrente, così impedendogli di accedere ad una parte della casa in cui teneva i propri abiti e una cassaforte contenente denaro;
in seguito, cambiava anche la serratura del portone di ingresso principale, senza fornire al nonno una copia delle chiavi ed obbligandolo ad entrare in casa passando dalla cantina;
- il ricorrente, prima verbalmente e tramite sms, poi con diffida del 29.09.2022, inviata con raccomandata a/r, intimava al NI di lasciare l'immobile indebitamente occupato;
- non solo non vi provvedeva, ma apponeva il proprio nome sul Controparte_1
campanello e sulla cassetta delle lettere, avendo chiesto di fissare la propria residenza in tale abitazione, anche se il Comune di Piacenza, in data 11.10.2022, rigettava tale istanza;
- nessun tentativo di composizione bonaria della controversia era possibile in quanto le parti avevano proposto denunce querele reciproche e, inoltre, il ricorrente temeva per la sua incolumità in quanto sia il NI, che il figlio, avevano posto in essere condotte di stalking e maltrattamenti nei suoi confronti e, a suo dire, non aspettavano altro che morisse per impossessarsi della sua eredità.
1.1) Con ordinanza n. 15668/2022, resa in data 22.12.2022, il G.I, dott. Antonino Fazio, rimasto contumace il resistente: ordinava a l'immediata cessazione dello spoglio e Controparte_1 il rilascio immediato dell'immobile senza il prelievo di alcun effetto personale al di là degli
2 indumenti, riservando al giudizio di merito la compiuta istruttoria sull'effettiva appartenenza dei beni siti nell'immobile; autorizzava ad avvalersi della forza pubblica per Parte_1
l'esecuzione, nonché a sostituire le serrature di accesso interne ed esterne dell'abitazione, inclusa quella della cassaforte, ponendo il costo a carico di ordinava la Controparte_1
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza;
fissava termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
1.2) Avverso tale ordinanza, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies Controparte_1
c.p.c., che il Tribunale di Piacenza, con provvedimento depositato in data 29.05.2023, rigettava.
1.3) Con atto di citazione depositato in data 23.02.2023, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la conferma di tutte le domande articolate nella fase Controparte_1
sommaria del giudizio possessorio.
1.4) Si costituiva in giudizio il quale: in via preliminare, da un lato Controparte_1 rilevava la nullità dell'ordinanza cautelare ottenuta da stante l'irregolarità della Parte_1
notifica del ricorso introduttivo nei confronti del resistente e, comunque, l'omesso rispetto del termine previsto dall'art. 143, comma 3, c.p.c., affinché potesse ritenersi perfezionata, dall'altro, eccepiva il difetto di ius postulandi in capo ai procuratori di parte ricorrente in quanto, con decreto datato 13.02.2023, reso dal Tribunale di Piacenza nell'ambito della procedura R.G.V. n.
758/2023, veniva designato un ADS in favore di laddove il conferimento della Parte_1
procura alle liti de qua era successiva;
nel merito, contestava la domanda proposta nei suoi confronti rispetto alla quale, in particolare, eccepiva il difetto dei presupposti per l'invocata tutela possessoria. A riguardo, rappresentava che:
- aveva preso stabilmente dimora presso il piano mansarda dell'edificio di cui era proprietario il nonno con il consenso di quest'ultimo, che aveva caldeggiato il trasferimento del NI al fine di alleviare la sua solitudine;
- aveva sempre dimorato, in precedenza insieme alla moglie, nell'unità Parte_1
abitativa posta al piano seminterrato, che aveva un ingresso autonomo rispetto al piano mansarda;
- che, invero, pur trattandosi di un unico immobile, lo stesso era, di fatto, diviso in due unità abitative differenti;
- in considerazione della concordata volontà di abitare nel piano Controparte_1
mansarda, si attivava per adeguare i locali alle proprie necessità, incaricando maestranze per sistemare l'impianto elettrico ed apportare modifiche alla mobilia;
3 - non solo era al corrente delle iniziative intraprese dal NI, ma spesso Parte_1 partecipava allo svolgimento di dette attività, insieme a quest'ultimo ed ai suoi amici;
- l'odierno attore, invero, diveniva improvvisamente ostile nei confronti del convenuto, nell'ambito di un progressivo allontanamento dall'intera famiglia e, sempre in modo repentino, ostacolava la permanenza di quest'ultimo nell'unità abitativa de qua attuando condotte ostruzionistiche;
- sostituiva la serratura della porta di accesso alla mansarda previo Controparte_1
consenso del nonno in quanto tale locale sarebbe divenuto la sua abitazione;
- l'appartamento al piano seminterrato di godeva di un accesso separato, del Parte_1 quale quest'ultimo era sempre stato il solo detentore delle chiavi e di cui aveva sempre potuto usufruire;
- l'attore, peraltro, aveva sempre potuto accedere all'unità abitativa posta sopra la propria in quanto i piani erano collegati tra loro da una scala e da una porta interna, la cui chiave era sempre rimasta soltanto nella disponibilità di Parte_1
Deduceva, quindi, che le modalità attraverso le quali l'attore invitava il NI a trasferirsi presso l'immobile, la contribuzione del primo alla sistemazione dei locali assegnati al secondo e soprattutto l'effettivo svolgimento delle dinamiche successive all'ammaloramento dei rapporti familiari, tenuto, altresì, conto dello stato di fatto dell'edificio e della concreta possibilità di godimento da parte di escludevano senz'altro la sussistenza dello spoglio. Parte_1
Rappresentava che, nel caso di specie, non era configurabile nemmeno l'animus spoliandi in capo al convenuto, che non turbava i diritti del nonno e adibiva a propria abitazione soltanto il suddetto piano mansarda.
1.5) All'udienza del 26.09.2023, il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Alla successiva udienza del 13.02.2024 ammetteva le prove orali richieste dalle parti, le quali venivano assunte alle udienze del 09.04.2024 e del
18.04.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 02.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.10.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2) Parte convenuta deduce, in via preliminare, un vizio attinente ai poteri di rappresentanza dei procuratori di parte attrice in quanto la data della procura a questi ultimi rilasciata sarebbe
4 successiva di sette giorni rispetto al decreto di nomina, reso dal Tribunale di Piacenza in data
13.02.2023, dell'avvocato Rovegno quale Amministratore di Sostegno di Parte_1
Tale contestazione, a parere di questo giudicante, non coglie nel segno in quanto: da un lato, è verosimile ritenere che l'avv. Rovegno abbia comunicato l'avvenuta nomina al beneficiario anche giorni dopo l'adozione del decreto da parte del Giudice Tutelare, quando la procura alle liti era già stata dal beneficiario stesso personalmente conferita agli avv.ti Cavaciuti e Concarotti;
dall'altro, è noto che la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l'assistenza di un amministratore di sostegno non esclude la possibilità, per l'amministrato, di promuovere personalmente un giudizio, a meno che ciò non sia espressamente escluso dal decreto di nomina
(circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata;
si veda, Cass., ordinanza n. 14681 del
24.05.2024).
2.1) Alla luce dell'istruttoria svolta, il Tribunale ritiene di condividere il provvedimento cautelare reso dal G.I., dott. Antonino Fazio, in data 22.12.2022 e confermato in sede di reclamo.
Occorre preliminarmente ricordare che, in tema di reintegrazione del possesso, il giudice deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem, così come sono irrilevanti la frequenza e le modalità di esercizio del potere sulla cosa (Cass., sent. n. 4908/1998).
Infatti, il positivo esito dell'azione di reintegrazione, avente funzione eminentemente recuperatoria, presuppone in modo indefettibile la sussistenza, in capo al soggetto agente, di una situazione di possesso (ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui;
sul punto, cfr. Cass., sent. n. 1299/1998) o di detenzione qualificata. In particolare, il concetto di possesso deve essere inteso come potere di fatto sulla cosa che si manifesta non solo in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ma anche di qualsiasi altro diritto reale. Elementi costitutivi del possesso sono l'animus, espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto, ed il corpus, inteso come la possibilità che, quando voglia, il possessore possa impiegare secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finché altri non glielo sottragga.
E', inoltre, necessaria la privazione totale o parziale, purché manifestata con carattere duraturo
5 (vedi Cass., sent. n. 4820/1981), del possesso (intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti al potere esercitato sulla res; ex plurimis, Cass., sent. n. 10363/1994) caratterizzato dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato
(vedi Cass., sent. n. 4226/1985; Cass., sent. n. 10366/1997).
Venendo all'esame del merito della controversia, in particolare riguardo alla prova, da parte dell'attore, dell'asserito spoglio, il Giudice della fase interdittale ha ritenuto: “che parte ricorrente ha fornito prova documentale degli atti di spoglio posti in essere ex adverso, e che non costituendosi parte resistente non ha offerto alcun elemento di prova contraria […] che pertanto, valorizzando le prove documentali prodotte dal ricorrente, il possesso ab origine del ricorrente e le condotte – peraltro particolarmente odiose – di parte resistente possono ritenersi sufficientemente provate”. Tale conclusione è stata condivisa dal Collegio, a parere del quale:
“Quanto alla sussistenza di uno spoglio, non vengono contestate specificatamente dal reclamante gli episodi richiamati dal reclamato in primo grado, ovverosia: 1) l'averlo escluso dal possesso di alcune stanze dell'immobile (quelle da lui momentaneamente occupate); 2) aver cambiato la serratura di una porta interna dell'abitazione, impedendo di fatto al nonno di accedere ad una parte della casa in cui tiene i propri abiti e una cassaforte;
3) aver cambiato senza consenso la serratura del portone di ingresso principale in data 08/10/2022; 4) aver chiesto la residenza presso quell'immobile, senza il preventivo consenso del nonno. Oltre alla mancanza di contestazioni specifiche, tali circostanze trovano riscontro nella denuncia querela presentata da contro il NI in data 26/10/2022, nonché nella preventiva diffida a rilasciare Parte_1
l'immobile inviata a fine settembre 2022”.
Anche questo giudicante ritiene di aderire pienamente a tali considerazioni, non essendo emersi elementi nuovi/diversi nel presente giudizio onde condurre ad una diversa valutazione e a contrapposte conclusioni.
In particolare, per quanto riguarda la sussistenza di un contratto di comodato avente ad oggetto il locale mansarda abitato da ed intercorso tra quest'ultimo ed il padre, Controparte_1
quale comproprietario pro quota indivisa dell'intero immobile, che, secondo la Parte_2
tesi sostenuta da parte convenuta, costituirebbe una circostanza tale da escludere il ricorrere dello spoglio lamentato da laddove tale negozio avrebbe legittimato la detenzione Parte_1
del bene da parte di vi è da ritenere che colga nel segno quanto sostenuto Controparte_1
6 dal Collegio in sede di reclamo, ossia: “che il reclamante avesse Controparte_1
un valido titolo per occupare l'immobile è allegazione che non trova valido riscontro probatorio;
il contratto di comodato prodotto non è registrato (e non ha, quindi, data certa), inoltre non è comprensibile come il comproprietario al 25% dell'immobile possa concedere in comodato una
“partizione del fabbricato” e “precisamente la mansarda”, sicché il Collegio ritiene che tale negozio sia inidoneo a fondare un valido titolo di detenzione. Del resto, il Comune di Piacenza ha respinto la domanda del reclamante di trasferire la residenza presso l'immobile di comproprietà del nonno, proprio in forza della opposizione di quest'ultimo. Al contrario, nello stesso provvedimento del Comune di dà atto che aveva già intimato al NI di Parte_1 liberare l'immobile, circostanza che rende plausibile e verosimile che quest'ultimo fosse ospitato
a mero titolo di cortesia”.
Giova considerare, in punto di diritto, che il contratto di comodato è disciplinato dagli artt. 1803 ss. c.c. ed è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa, mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il contratto di comodato è essenzialmente gratuito;
esso realizza il c.d. prestito a uso, che attribuisce al comodatario il diritto di servirsi della cosa, con l'obbligo di restituirla.
Elementi distintivi di tale negozio sono, quindi, la gratuità, la unilateralità e la realità; la sua caratteristica è che il sacrificio economico ricade sul comodante, restando a carico del comodatario soltanto gli oneri economici connessi alla utilizzazione e alla custodia della cosa: ciò
è perfettamente compatibile con l'esistenza di un sottostante interesse economico del comodante.
Il comodato, comunque, non è riconducibile a un mero rapporto di cortesia, in quanto suffragato da un interesse giuridicamente rilevante che rende coercibili le relative obbligazioni.
Ebbene, come rilevato dal Collegio in sede di reclamo, il contratto di comodato intercorso tra e è da considerarsi nullo in quanto lo stesso non è stato Parte_2 Controparte_1 registrato. Invero, dal tenore letterale del disposto di cui all'art. 1, comma 346, della L. n.
311/2004, si evince che sono soggetti a registrazione, a pena di nullità del contratto, anche i contratti di comodato di immobili, trattandosi di contratti che costituiscono diritti relativi di godimento su beni immobili. Una volta redatto in forma scritta, quindi, il negozio in oggetto avrebbe dovuto essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.
Vi è, inoltre, da considerare che la porzione di immobile concessa con tale contratto di comodato non registrato da al figlio eccedeva in maniera evidente la quota ideale del bene di Parte_2
7 cui il primo era titolare (ossia del 25%) anche in relazione all'uso e al potere di disporre dell'immobile che si era, di fatto, costituito in capo a il quale godeva Controparte_1
della parte preponderante dello stesso. Sul punto, il teste , madre del convenuto, ha Tes_1
riferito: “per accedere all'ultimo piano bisogna entrare dall'accesso sito al piano di mezzo e poi salire la scala interna”. Di conseguenza, ogni passaggio del NI dell'attore e dei suoi ospiti avveniva tramite il piano di mezzo e poteva godere liberamente del solo piano Parte_1
seminterrato, dove viveva.
Il contratto di comodato gratuito, in ogni caso, non rientra tra quelli per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c. (T.A.R. Lazio, sez. I, 05.07.2017, n. 382)
e può essere provato anche per testi e per presunzioni (Cass. civ., sez. II, 20.03.2017, n. 7088).
Nella fattispecie de qua, incontroversa tra le parti l'esistenza di un comodato avente ad oggetto l'immobile di proprietà di determinatosi (anche alla luce di quanto innanzi Parte_1
considerato) per facta concludentia e senza determinazione di termine, va accertato se il contratto stesso possa o no qualificarsi precario e, quindi, revocabile ad nutum ai sensi dell'art. 1810 c.c..
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione” (Cass., 18.08.2017, n. 20151). È stato, inoltre, precisato che, nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., “risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c.”
(Cass., 25.06.2013, n. 15877).
Nella specie, a parere di questo giudicante, non ha fornito nessun Controparte_1
elemento volto a dimostrare che il godimento, da parte sua, dell'immobile in oggetto fosse stato destinato a un uso avente, di per sé stesso, una durata predeterminata nel tempo.
Qualificato, quindi, il rapporto tra le parti come comodato precario, da un lato deve ritenersi fondata la pretesa di di ottenere la restituzione immediata dell'immobile ai Parte_1
8 sensi dell'art. 1810 c.c.; dall'altro, avendone quest'ultimo fatto richiesta stragiudizialmente con lettera A/R del 29.09.2022, deve ritenersi che la protratta occupazione del bene da parte del convenuto sia avvenuta in difetto di ius possidendi o del diritto a detenere lo stesso.
Parte convenuta, poi, sostiene che l'assetto interno dell'immobile di per sé considerato escluderebbe che potesse aver attuato uno spoglio ai danni del nonno in Controparte_1
quanto tale assetto non potrebbe pregiudicare sia il godimento del bene da parte di quest'ultimo, sia l'uso da parte del NI. Invero, da quanto emerge dalla documentazione agli atti e dalle deposizioni rese dai testimoni nel presente giudizio, risulta che l'immobile di Parte_1
ripartito su tre livelli, ha due ingressi indipendenti, uno per il piano seminterrato, che è sempre stato abitato dall'attore, e uno per il piano terra e quello mansarda, che è stato temporaneamente occupato dal convenuto;
sono presenti scale interne che collegano il piano terra a quello mansarda ed il piano seminterrato al piano terra.
A riguardo, sorella di ha dichiarato: “Preciso che il NI Testimone_2 Parte_1
occupava il piano superiore ma aveva accesso al primo piano. Preciso che ci sono bagni e locali adibiti a cucina in tutte e tre le parti della casa. Preciso che l'ingresso principale è uno solo, quindi doveva passare dal primo piano per salire al secondo.” Controparte_1
, madre di ha affermato: “Le porte di accesso sono due. La prima Tes_1 Controparte_1
del cortile dà accesso al piano terreno, al primo piano ed al secondo piano. La seconda si trova al primo piano, dove c'è il giardino, e anch'essa dà accesso a tutti e tre i livelli. Per accedere all'ultimo piano bisogna entrare dall'accesso sito al piano di mezzo e poi salire la scala interna
[...] L'accesso a tutte le parti della casa era libero. Preciso che, quando io e mio marito non abbiamo più abitato l'appartamento al piano superiore, abbiamo lasciato alcune nostre cose ma il signor poteva accedervi liberamente, nel senso che la porta era chiusa ma mio Pt_1 suocero aveva le chiavi […] mio figlio ha chiuso la porta solo del suo appartamento e ha fatto cambiare la serratura di una delle porte di ingresso, ossia quella davanti verso il giardino.
Preciso che mio suocero non ha mai utilizzato questa porta per raggiungere il pianterreno e quello di mezzo, ci si passava sempre e solo per accedere alla mansarda”.
Ebbene, anche a parere di questo giudicante, alla luce degli elementi raccolti nel presente giudizio, è configurabile un atto di spoglio. Infatti, premesso che è incontestata e pacifica tra le parti la condotta, oggettiva e materiale, di cambio delle serrature della porta della mansarda e di quella dell'ingresso posto al piano terra, posta in essere da vi è da Controparte_1
9 ritenere che tale condotta ha di certo integrato uno spoglio illegittimo, inteso quale privazione della possibilità, per l'attore, di accedere liberamente all'immobile di sua proprietà: questi, infatti, non ha più potuto entrare nella mansarda e, per accedere al piano terra, era costretto a utilizzare solo la scala interna.
Come da insegnamento della Corte di legittimità, difatti: “nella nozione di spoglio rientrano gli atti del terzo che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di una sua parte, mentre nella nozione di molestia vanno compresi gli atti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma hanno lo scopo di impedire l'esercizio del potere di fatto su di essa o di rendere l'esercizio stesso più difficoltoso o meno comodo” (vedi ex plurimis Cass., sent. n. 4835/1986). In base alla giurisprudenza, quindi, sono significativi gli atti che restringono o riducono le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuiscano o rendano meno comodo l'esercizio del possesso, modificandone i termini di espletamento.
Nella specie, il cambio delle serrature delle porte di cui si è detto ha costituito chiaramente un'illecita modificazione dello stato dei luoghi, avendo impedito l'accesso originariamente praticato da a parti della sua abitazione, così da rendersi legittima e necessaria Parte_1
la tutela possessoria.
Nondimeno lo spoglio, nel caso di specie, è avvenuto anche con violenza e clandestinità, atteso che il cambio delle serrature è stato compiuto contro la volontà dell'attore e senza che comunque lo stesso ne abbia previamente avuto conoscenza, essendo questa una circostanza pacifica e non contestata da il quale ha ammesso che tale intervento era stato effettuato Controparte_1 per garantire la sua privacy, con l'intenzione di escludere il libero accesso da parte di terzi.
Quanto detto emerge anche dalla testimonianza fornita da il quale, premettendo Testimone_3 che, all'epoca dei fatti, era sostituto Commissario in servizio presso la Procura di Piacenza, ha riferito: “Ho ricevuto un esposto da parte del signor , pervenuto in data Parte_1
10.10.2022, nei confronti del NI . L'oggetto dell'esposto era un'abitazione Controparte_1
di proprietà del signor sita in via Giacobbi n. 13, ossia una villa che si Parte_1 sviluppa su tre livelli abitativi […] Il giorno dopo la ricezione dell'esposto ho ricevuto in ufficio
il quale ammetteva di aver cambiato la serratura della porta esterna al piano Controparte_1 terra, ossia quella dell'ingresso indipendente alla mansarda, per questioni di privacy, ma che avrebbe permesso a suo nonno di accedere alla mansarda per prendere i suoi effetti personali
10 ogni volta che questi ne avrebbe avuto bisogno […] Preciso che a me ha detto che il CP_1
nonno avrebbe potuto avere accesso alla mansarda da lui occupata ogni volta che glielo avesse richiesto”.
In capo al convenuto può, poi, essere riconosciuto anche il requisito psicologico dell'animus spoliandi, la cui sussistenza può essere logicamente desunta dalla decisa volontà dimostrata nel cambiare le serrature, nella indubbia consapevolezza di impedire, in tal modo, ad Pt_1
oltre che ad altri, l'accesso all'immobile di proprietà di quest'ultimo. D'altronde,
[...] secondo le corti di merito “l'"animus spoliandi" è insito nel fatto stesso di privare altri del possesso in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinità la consapevolezza, da parte dell'autore, di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, cosicché, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenerlo sussistente” (cfr. Tribunale Bari, sez. I, 21.01.2008).
Accertata, quindi, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie disciplinata dall'art. 1168 c.c., vi è da confermare l'ordinanza interdittale emessa dal Tribunale di Piacenza, Giudice dott. Antonino Fazio, in data 22.12.2022.
2.2) Per quanto riguarda l'ulteriore domanda svolta da parte attrice, diretta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi a causa dell'attività illecita da quest'ultimo posta in essere, la stessa deve considerarsi infondata e, come tale, non può meritare accoglimento. Ciò per l'assorbente ragione che risultano solo genericamente allegati, ma in alcun modo dimostrati, i pregiudizi lamentati (sul punto, deduce di essere stato costretto “a ritirarsi in una parte disagevole Parte_1 dell'immobile”, laddove, invece, tutti i testimoni sono stati concordi nell'affermare che l'attore, sia quando era ancora in vita la moglie, sia successivamente al decesso di quest'ultima, ha sempre e solo abitato nell'appartamento posto nei locali seminterrati, di cui non ha mai smesso di godere della disponibilità esclusiva).
3) Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti. Ciò alla luce non solo dell'esito del giudizio (in cui l'attore ha visto accogliere solo parzialmente le domande svolte), ma anche della triste vicenda processuale che vede controvertere persone legate da stretti rapporti di parentela in numerosi procedimenti, anche penali, tutt'ora pendenti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. conferma l'ordinanza interdittale emessa dal Tribunale di Piacenza, Giudice dott. Antonino
Fazio, n. rep. 1321/2022, n. cron. 15668/2022 del 22.12.2022, e, per l'effetto,
2. ordina a di reintegrare nel pieno possesso Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sito in Piacenza, via Giacobbi n. 13, mediante il ripristino dello status quo ante;
3. rigetta la domanda di parte attrice diretta ad ottenere la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza dei fatti di cui è causa;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, lì 17.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Giovanna Parte_1 Cavaciuti e dall'avv. Maria Elena Concarotti, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Cavour n. 36, presso lo studio dell'avv. Giovanna Cavaciuti;
ATTORE contro
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Controparte_1
Filippo Rossi e Alessandro Zanelli, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Vigoleno n. 2/B, presso lo studio dei suddetti difensori;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio il NI, onde ottenere di essere reintegrato nel possesso Controparte_1 dell'immobile sito in Piacenza, via Giacobbi n. 13, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio
60, particella 48. A riguardo, rappresentava che:
- era il legittimo proprietario dell'immobile sito in Piacenza, via Giacobbi n. 13, in cui viveva e risiedeva da quando si era sposato con la moglie, ora defunta;
- aveva accettato di ospitare temporaneamente e a titolo gratuito il NI, CP_1
presso la sua abitazione a seguito di dissidi avvenuti tra quest'ultimo ed il proprio
[...]
padre, in attesa di trovare altra sistemazione;
Parte_2
- da settembre 2022, aveva cambiato atteggiamento in senso negativo nei Controparte_1 confronti del nonno, probabilmente a causa dei dissidi sorti fra quest'ultimo e padre di Pt_2
; CP_1
- il NI, infatti, cambiava la serratura di una porta interna dell'abitazione del ricorrente, così impedendogli di accedere ad una parte della casa in cui teneva i propri abiti e una cassaforte contenente denaro;
in seguito, cambiava anche la serratura del portone di ingresso principale, senza fornire al nonno una copia delle chiavi ed obbligandolo ad entrare in casa passando dalla cantina;
- il ricorrente, prima verbalmente e tramite sms, poi con diffida del 29.09.2022, inviata con raccomandata a/r, intimava al NI di lasciare l'immobile indebitamente occupato;
- non solo non vi provvedeva, ma apponeva il proprio nome sul Controparte_1
campanello e sulla cassetta delle lettere, avendo chiesto di fissare la propria residenza in tale abitazione, anche se il Comune di Piacenza, in data 11.10.2022, rigettava tale istanza;
- nessun tentativo di composizione bonaria della controversia era possibile in quanto le parti avevano proposto denunce querele reciproche e, inoltre, il ricorrente temeva per la sua incolumità in quanto sia il NI, che il figlio, avevano posto in essere condotte di stalking e maltrattamenti nei suoi confronti e, a suo dire, non aspettavano altro che morisse per impossessarsi della sua eredità.
1.1) Con ordinanza n. 15668/2022, resa in data 22.12.2022, il G.I, dott. Antonino Fazio, rimasto contumace il resistente: ordinava a l'immediata cessazione dello spoglio e Controparte_1 il rilascio immediato dell'immobile senza il prelievo di alcun effetto personale al di là degli
2 indumenti, riservando al giudizio di merito la compiuta istruttoria sull'effettiva appartenenza dei beni siti nell'immobile; autorizzava ad avvalersi della forza pubblica per Parte_1
l'esecuzione, nonché a sostituire le serrature di accesso interne ed esterne dell'abitazione, inclusa quella della cassaforte, ponendo il costo a carico di ordinava la Controparte_1
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza;
fissava termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
1.2) Avverso tale ordinanza, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies Controparte_1
c.p.c., che il Tribunale di Piacenza, con provvedimento depositato in data 29.05.2023, rigettava.
1.3) Con atto di citazione depositato in data 23.02.2023, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la conferma di tutte le domande articolate nella fase Controparte_1
sommaria del giudizio possessorio.
1.4) Si costituiva in giudizio il quale: in via preliminare, da un lato Controparte_1 rilevava la nullità dell'ordinanza cautelare ottenuta da stante l'irregolarità della Parte_1
notifica del ricorso introduttivo nei confronti del resistente e, comunque, l'omesso rispetto del termine previsto dall'art. 143, comma 3, c.p.c., affinché potesse ritenersi perfezionata, dall'altro, eccepiva il difetto di ius postulandi in capo ai procuratori di parte ricorrente in quanto, con decreto datato 13.02.2023, reso dal Tribunale di Piacenza nell'ambito della procedura R.G.V. n.
758/2023, veniva designato un ADS in favore di laddove il conferimento della Parte_1
procura alle liti de qua era successiva;
nel merito, contestava la domanda proposta nei suoi confronti rispetto alla quale, in particolare, eccepiva il difetto dei presupposti per l'invocata tutela possessoria. A riguardo, rappresentava che:
- aveva preso stabilmente dimora presso il piano mansarda dell'edificio di cui era proprietario il nonno con il consenso di quest'ultimo, che aveva caldeggiato il trasferimento del NI al fine di alleviare la sua solitudine;
- aveva sempre dimorato, in precedenza insieme alla moglie, nell'unità Parte_1
abitativa posta al piano seminterrato, che aveva un ingresso autonomo rispetto al piano mansarda;
- che, invero, pur trattandosi di un unico immobile, lo stesso era, di fatto, diviso in due unità abitative differenti;
- in considerazione della concordata volontà di abitare nel piano Controparte_1
mansarda, si attivava per adeguare i locali alle proprie necessità, incaricando maestranze per sistemare l'impianto elettrico ed apportare modifiche alla mobilia;
3 - non solo era al corrente delle iniziative intraprese dal NI, ma spesso Parte_1 partecipava allo svolgimento di dette attività, insieme a quest'ultimo ed ai suoi amici;
- l'odierno attore, invero, diveniva improvvisamente ostile nei confronti del convenuto, nell'ambito di un progressivo allontanamento dall'intera famiglia e, sempre in modo repentino, ostacolava la permanenza di quest'ultimo nell'unità abitativa de qua attuando condotte ostruzionistiche;
- sostituiva la serratura della porta di accesso alla mansarda previo Controparte_1
consenso del nonno in quanto tale locale sarebbe divenuto la sua abitazione;
- l'appartamento al piano seminterrato di godeva di un accesso separato, del Parte_1 quale quest'ultimo era sempre stato il solo detentore delle chiavi e di cui aveva sempre potuto usufruire;
- l'attore, peraltro, aveva sempre potuto accedere all'unità abitativa posta sopra la propria in quanto i piani erano collegati tra loro da una scala e da una porta interna, la cui chiave era sempre rimasta soltanto nella disponibilità di Parte_1
Deduceva, quindi, che le modalità attraverso le quali l'attore invitava il NI a trasferirsi presso l'immobile, la contribuzione del primo alla sistemazione dei locali assegnati al secondo e soprattutto l'effettivo svolgimento delle dinamiche successive all'ammaloramento dei rapporti familiari, tenuto, altresì, conto dello stato di fatto dell'edificio e della concreta possibilità di godimento da parte di escludevano senz'altro la sussistenza dello spoglio. Parte_1
Rappresentava che, nel caso di specie, non era configurabile nemmeno l'animus spoliandi in capo al convenuto, che non turbava i diritti del nonno e adibiva a propria abitazione soltanto il suddetto piano mansarda.
1.5) All'udienza del 26.09.2023, il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Alla successiva udienza del 13.02.2024 ammetteva le prove orali richieste dalle parti, le quali venivano assunte alle udienze del 09.04.2024 e del
18.04.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 02.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.10.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2) Parte convenuta deduce, in via preliminare, un vizio attinente ai poteri di rappresentanza dei procuratori di parte attrice in quanto la data della procura a questi ultimi rilasciata sarebbe
4 successiva di sette giorni rispetto al decreto di nomina, reso dal Tribunale di Piacenza in data
13.02.2023, dell'avvocato Rovegno quale Amministratore di Sostegno di Parte_1
Tale contestazione, a parere di questo giudicante, non coglie nel segno in quanto: da un lato, è verosimile ritenere che l'avv. Rovegno abbia comunicato l'avvenuta nomina al beneficiario anche giorni dopo l'adozione del decreto da parte del Giudice Tutelare, quando la procura alle liti era già stata dal beneficiario stesso personalmente conferita agli avv.ti Cavaciuti e Concarotti;
dall'altro, è noto che la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l'assistenza di un amministratore di sostegno non esclude la possibilità, per l'amministrato, di promuovere personalmente un giudizio, a meno che ciò non sia espressamente escluso dal decreto di nomina
(circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata;
si veda, Cass., ordinanza n. 14681 del
24.05.2024).
2.1) Alla luce dell'istruttoria svolta, il Tribunale ritiene di condividere il provvedimento cautelare reso dal G.I., dott. Antonino Fazio, in data 22.12.2022 e confermato in sede di reclamo.
Occorre preliminarmente ricordare che, in tema di reintegrazione del possesso, il giudice deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem, così come sono irrilevanti la frequenza e le modalità di esercizio del potere sulla cosa (Cass., sent. n. 4908/1998).
Infatti, il positivo esito dell'azione di reintegrazione, avente funzione eminentemente recuperatoria, presuppone in modo indefettibile la sussistenza, in capo al soggetto agente, di una situazione di possesso (ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui;
sul punto, cfr. Cass., sent. n. 1299/1998) o di detenzione qualificata. In particolare, il concetto di possesso deve essere inteso come potere di fatto sulla cosa che si manifesta non solo in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ma anche di qualsiasi altro diritto reale. Elementi costitutivi del possesso sono l'animus, espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto, ed il corpus, inteso come la possibilità che, quando voglia, il possessore possa impiegare secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finché altri non glielo sottragga.
E', inoltre, necessaria la privazione totale o parziale, purché manifestata con carattere duraturo
5 (vedi Cass., sent. n. 4820/1981), del possesso (intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti al potere esercitato sulla res; ex plurimis, Cass., sent. n. 10363/1994) caratterizzato dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato
(vedi Cass., sent. n. 4226/1985; Cass., sent. n. 10366/1997).
Venendo all'esame del merito della controversia, in particolare riguardo alla prova, da parte dell'attore, dell'asserito spoglio, il Giudice della fase interdittale ha ritenuto: “che parte ricorrente ha fornito prova documentale degli atti di spoglio posti in essere ex adverso, e che non costituendosi parte resistente non ha offerto alcun elemento di prova contraria […] che pertanto, valorizzando le prove documentali prodotte dal ricorrente, il possesso ab origine del ricorrente e le condotte – peraltro particolarmente odiose – di parte resistente possono ritenersi sufficientemente provate”. Tale conclusione è stata condivisa dal Collegio, a parere del quale:
“Quanto alla sussistenza di uno spoglio, non vengono contestate specificatamente dal reclamante gli episodi richiamati dal reclamato in primo grado, ovverosia: 1) l'averlo escluso dal possesso di alcune stanze dell'immobile (quelle da lui momentaneamente occupate); 2) aver cambiato la serratura di una porta interna dell'abitazione, impedendo di fatto al nonno di accedere ad una parte della casa in cui tiene i propri abiti e una cassaforte;
3) aver cambiato senza consenso la serratura del portone di ingresso principale in data 08/10/2022; 4) aver chiesto la residenza presso quell'immobile, senza il preventivo consenso del nonno. Oltre alla mancanza di contestazioni specifiche, tali circostanze trovano riscontro nella denuncia querela presentata da contro il NI in data 26/10/2022, nonché nella preventiva diffida a rilasciare Parte_1
l'immobile inviata a fine settembre 2022”.
Anche questo giudicante ritiene di aderire pienamente a tali considerazioni, non essendo emersi elementi nuovi/diversi nel presente giudizio onde condurre ad una diversa valutazione e a contrapposte conclusioni.
In particolare, per quanto riguarda la sussistenza di un contratto di comodato avente ad oggetto il locale mansarda abitato da ed intercorso tra quest'ultimo ed il padre, Controparte_1
quale comproprietario pro quota indivisa dell'intero immobile, che, secondo la Parte_2
tesi sostenuta da parte convenuta, costituirebbe una circostanza tale da escludere il ricorrere dello spoglio lamentato da laddove tale negozio avrebbe legittimato la detenzione Parte_1
del bene da parte di vi è da ritenere che colga nel segno quanto sostenuto Controparte_1
6 dal Collegio in sede di reclamo, ossia: “che il reclamante avesse Controparte_1
un valido titolo per occupare l'immobile è allegazione che non trova valido riscontro probatorio;
il contratto di comodato prodotto non è registrato (e non ha, quindi, data certa), inoltre non è comprensibile come il comproprietario al 25% dell'immobile possa concedere in comodato una
“partizione del fabbricato” e “precisamente la mansarda”, sicché il Collegio ritiene che tale negozio sia inidoneo a fondare un valido titolo di detenzione. Del resto, il Comune di Piacenza ha respinto la domanda del reclamante di trasferire la residenza presso l'immobile di comproprietà del nonno, proprio in forza della opposizione di quest'ultimo. Al contrario, nello stesso provvedimento del Comune di dà atto che aveva già intimato al NI di Parte_1 liberare l'immobile, circostanza che rende plausibile e verosimile che quest'ultimo fosse ospitato
a mero titolo di cortesia”.
Giova considerare, in punto di diritto, che il contratto di comodato è disciplinato dagli artt. 1803 ss. c.c. ed è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa, mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il contratto di comodato è essenzialmente gratuito;
esso realizza il c.d. prestito a uso, che attribuisce al comodatario il diritto di servirsi della cosa, con l'obbligo di restituirla.
Elementi distintivi di tale negozio sono, quindi, la gratuità, la unilateralità e la realità; la sua caratteristica è che il sacrificio economico ricade sul comodante, restando a carico del comodatario soltanto gli oneri economici connessi alla utilizzazione e alla custodia della cosa: ciò
è perfettamente compatibile con l'esistenza di un sottostante interesse economico del comodante.
Il comodato, comunque, non è riconducibile a un mero rapporto di cortesia, in quanto suffragato da un interesse giuridicamente rilevante che rende coercibili le relative obbligazioni.
Ebbene, come rilevato dal Collegio in sede di reclamo, il contratto di comodato intercorso tra e è da considerarsi nullo in quanto lo stesso non è stato Parte_2 Controparte_1 registrato. Invero, dal tenore letterale del disposto di cui all'art. 1, comma 346, della L. n.
311/2004, si evince che sono soggetti a registrazione, a pena di nullità del contratto, anche i contratti di comodato di immobili, trattandosi di contratti che costituiscono diritti relativi di godimento su beni immobili. Una volta redatto in forma scritta, quindi, il negozio in oggetto avrebbe dovuto essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.
Vi è, inoltre, da considerare che la porzione di immobile concessa con tale contratto di comodato non registrato da al figlio eccedeva in maniera evidente la quota ideale del bene di Parte_2
7 cui il primo era titolare (ossia del 25%) anche in relazione all'uso e al potere di disporre dell'immobile che si era, di fatto, costituito in capo a il quale godeva Controparte_1
della parte preponderante dello stesso. Sul punto, il teste , madre del convenuto, ha Tes_1
riferito: “per accedere all'ultimo piano bisogna entrare dall'accesso sito al piano di mezzo e poi salire la scala interna”. Di conseguenza, ogni passaggio del NI dell'attore e dei suoi ospiti avveniva tramite il piano di mezzo e poteva godere liberamente del solo piano Parte_1
seminterrato, dove viveva.
Il contratto di comodato gratuito, in ogni caso, non rientra tra quelli per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c. (T.A.R. Lazio, sez. I, 05.07.2017, n. 382)
e può essere provato anche per testi e per presunzioni (Cass. civ., sez. II, 20.03.2017, n. 7088).
Nella fattispecie de qua, incontroversa tra le parti l'esistenza di un comodato avente ad oggetto l'immobile di proprietà di determinatosi (anche alla luce di quanto innanzi Parte_1
considerato) per facta concludentia e senza determinazione di termine, va accertato se il contratto stesso possa o no qualificarsi precario e, quindi, revocabile ad nutum ai sensi dell'art. 1810 c.c..
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione” (Cass., 18.08.2017, n. 20151). È stato, inoltre, precisato che, nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., “risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c.”
(Cass., 25.06.2013, n. 15877).
Nella specie, a parere di questo giudicante, non ha fornito nessun Controparte_1
elemento volto a dimostrare che il godimento, da parte sua, dell'immobile in oggetto fosse stato destinato a un uso avente, di per sé stesso, una durata predeterminata nel tempo.
Qualificato, quindi, il rapporto tra le parti come comodato precario, da un lato deve ritenersi fondata la pretesa di di ottenere la restituzione immediata dell'immobile ai Parte_1
8 sensi dell'art. 1810 c.c.; dall'altro, avendone quest'ultimo fatto richiesta stragiudizialmente con lettera A/R del 29.09.2022, deve ritenersi che la protratta occupazione del bene da parte del convenuto sia avvenuta in difetto di ius possidendi o del diritto a detenere lo stesso.
Parte convenuta, poi, sostiene che l'assetto interno dell'immobile di per sé considerato escluderebbe che potesse aver attuato uno spoglio ai danni del nonno in Controparte_1
quanto tale assetto non potrebbe pregiudicare sia il godimento del bene da parte di quest'ultimo, sia l'uso da parte del NI. Invero, da quanto emerge dalla documentazione agli atti e dalle deposizioni rese dai testimoni nel presente giudizio, risulta che l'immobile di Parte_1
ripartito su tre livelli, ha due ingressi indipendenti, uno per il piano seminterrato, che è sempre stato abitato dall'attore, e uno per il piano terra e quello mansarda, che è stato temporaneamente occupato dal convenuto;
sono presenti scale interne che collegano il piano terra a quello mansarda ed il piano seminterrato al piano terra.
A riguardo, sorella di ha dichiarato: “Preciso che il NI Testimone_2 Parte_1
occupava il piano superiore ma aveva accesso al primo piano. Preciso che ci sono bagni e locali adibiti a cucina in tutte e tre le parti della casa. Preciso che l'ingresso principale è uno solo, quindi doveva passare dal primo piano per salire al secondo.” Controparte_1
, madre di ha affermato: “Le porte di accesso sono due. La prima Tes_1 Controparte_1
del cortile dà accesso al piano terreno, al primo piano ed al secondo piano. La seconda si trova al primo piano, dove c'è il giardino, e anch'essa dà accesso a tutti e tre i livelli. Per accedere all'ultimo piano bisogna entrare dall'accesso sito al piano di mezzo e poi salire la scala interna
[...] L'accesso a tutte le parti della casa era libero. Preciso che, quando io e mio marito non abbiamo più abitato l'appartamento al piano superiore, abbiamo lasciato alcune nostre cose ma il signor poteva accedervi liberamente, nel senso che la porta era chiusa ma mio Pt_1 suocero aveva le chiavi […] mio figlio ha chiuso la porta solo del suo appartamento e ha fatto cambiare la serratura di una delle porte di ingresso, ossia quella davanti verso il giardino.
Preciso che mio suocero non ha mai utilizzato questa porta per raggiungere il pianterreno e quello di mezzo, ci si passava sempre e solo per accedere alla mansarda”.
Ebbene, anche a parere di questo giudicante, alla luce degli elementi raccolti nel presente giudizio, è configurabile un atto di spoglio. Infatti, premesso che è incontestata e pacifica tra le parti la condotta, oggettiva e materiale, di cambio delle serrature della porta della mansarda e di quella dell'ingresso posto al piano terra, posta in essere da vi è da Controparte_1
9 ritenere che tale condotta ha di certo integrato uno spoglio illegittimo, inteso quale privazione della possibilità, per l'attore, di accedere liberamente all'immobile di sua proprietà: questi, infatti, non ha più potuto entrare nella mansarda e, per accedere al piano terra, era costretto a utilizzare solo la scala interna.
Come da insegnamento della Corte di legittimità, difatti: “nella nozione di spoglio rientrano gli atti del terzo che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di una sua parte, mentre nella nozione di molestia vanno compresi gli atti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma hanno lo scopo di impedire l'esercizio del potere di fatto su di essa o di rendere l'esercizio stesso più difficoltoso o meno comodo” (vedi ex plurimis Cass., sent. n. 4835/1986). In base alla giurisprudenza, quindi, sono significativi gli atti che restringono o riducono le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuiscano o rendano meno comodo l'esercizio del possesso, modificandone i termini di espletamento.
Nella specie, il cambio delle serrature delle porte di cui si è detto ha costituito chiaramente un'illecita modificazione dello stato dei luoghi, avendo impedito l'accesso originariamente praticato da a parti della sua abitazione, così da rendersi legittima e necessaria Parte_1
la tutela possessoria.
Nondimeno lo spoglio, nel caso di specie, è avvenuto anche con violenza e clandestinità, atteso che il cambio delle serrature è stato compiuto contro la volontà dell'attore e senza che comunque lo stesso ne abbia previamente avuto conoscenza, essendo questa una circostanza pacifica e non contestata da il quale ha ammesso che tale intervento era stato effettuato Controparte_1 per garantire la sua privacy, con l'intenzione di escludere il libero accesso da parte di terzi.
Quanto detto emerge anche dalla testimonianza fornita da il quale, premettendo Testimone_3 che, all'epoca dei fatti, era sostituto Commissario in servizio presso la Procura di Piacenza, ha riferito: “Ho ricevuto un esposto da parte del signor , pervenuto in data Parte_1
10.10.2022, nei confronti del NI . L'oggetto dell'esposto era un'abitazione Controparte_1
di proprietà del signor sita in via Giacobbi n. 13, ossia una villa che si Parte_1 sviluppa su tre livelli abitativi […] Il giorno dopo la ricezione dell'esposto ho ricevuto in ufficio
il quale ammetteva di aver cambiato la serratura della porta esterna al piano Controparte_1 terra, ossia quella dell'ingresso indipendente alla mansarda, per questioni di privacy, ma che avrebbe permesso a suo nonno di accedere alla mansarda per prendere i suoi effetti personali
10 ogni volta che questi ne avrebbe avuto bisogno […] Preciso che a me ha detto che il CP_1
nonno avrebbe potuto avere accesso alla mansarda da lui occupata ogni volta che glielo avesse richiesto”.
In capo al convenuto può, poi, essere riconosciuto anche il requisito psicologico dell'animus spoliandi, la cui sussistenza può essere logicamente desunta dalla decisa volontà dimostrata nel cambiare le serrature, nella indubbia consapevolezza di impedire, in tal modo, ad Pt_1
oltre che ad altri, l'accesso all'immobile di proprietà di quest'ultimo. D'altronde,
[...] secondo le corti di merito “l'"animus spoliandi" è insito nel fatto stesso di privare altri del possesso in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinità la consapevolezza, da parte dell'autore, di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, cosicché, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenerlo sussistente” (cfr. Tribunale Bari, sez. I, 21.01.2008).
Accertata, quindi, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie disciplinata dall'art. 1168 c.c., vi è da confermare l'ordinanza interdittale emessa dal Tribunale di Piacenza, Giudice dott. Antonino Fazio, in data 22.12.2022.
2.2) Per quanto riguarda l'ulteriore domanda svolta da parte attrice, diretta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi a causa dell'attività illecita da quest'ultimo posta in essere, la stessa deve considerarsi infondata e, come tale, non può meritare accoglimento. Ciò per l'assorbente ragione che risultano solo genericamente allegati, ma in alcun modo dimostrati, i pregiudizi lamentati (sul punto, deduce di essere stato costretto “a ritirarsi in una parte disagevole Parte_1 dell'immobile”, laddove, invece, tutti i testimoni sono stati concordi nell'affermare che l'attore, sia quando era ancora in vita la moglie, sia successivamente al decesso di quest'ultima, ha sempre e solo abitato nell'appartamento posto nei locali seminterrati, di cui non ha mai smesso di godere della disponibilità esclusiva).
3) Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti. Ciò alla luce non solo dell'esito del giudizio (in cui l'attore ha visto accogliere solo parzialmente le domande svolte), ma anche della triste vicenda processuale che vede controvertere persone legate da stretti rapporti di parentela in numerosi procedimenti, anche penali, tutt'ora pendenti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. conferma l'ordinanza interdittale emessa dal Tribunale di Piacenza, Giudice dott. Antonino
Fazio, n. rep. 1321/2022, n. cron. 15668/2022 del 22.12.2022, e, per l'effetto,
2. ordina a di reintegrare nel pieno possesso Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sito in Piacenza, via Giacobbi n. 13, mediante il ripristino dello status quo ante;
3. rigetta la domanda di parte attrice diretta ad ottenere la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza dei fatti di cui è causa;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, lì 17.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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