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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CARE' MARIA TERESA, Presidente
AP ZO, EL
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate RI - AN
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249006584423000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249006584423000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249006584423000, emessa dalla Concessionaria del Servizio Nazionale di
RI per la Provincia di AN, pervenuta in data 05.11.2024, ed intimante il pagamento della somma complessiva di € 181.439,64 seppur limitatamente alla cartella esattoriale n.
03020090021356340000, presuntivamente notificata 13.10.2009 di € 22.111,49, in ragione del presunto mancato pagamento dell'IRPEF, inerente l'anno 2005.
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
Omessa notifica degli atti presupposti, ovvero delle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento. Assume che non essendo stata preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali in essa richiamate, l'impugnanda intimazione di pagamento è affetta da nullità insanabile.
Prescrizione del diritto alla riscossione delle somme di cui ai ruoli portati dal le cartelle di pagamento annoverate nell'intimazione. Rileva che in conseguenza della mancata notifica delle cartelle richiamate, è di tutta evidenza che le somme pretesa non possano essere riscosse per intervenuta prescrizione.
Ricorda, inoltre, per quanto attiene alle sanzioni, che in materia tributaria il termine di prescrizione è di cinque anni, come previsto dall'art. 20 D. Lgs. n. 472/1997, anche dopo la notifica (asserita) delle cartelle.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia tributaria:
nel merito
- annullare la all'intimazione di pagamento n. 03020249006584423000 - seppur limitatamente alla cartella n. 03020090021356340000, essendo la stessa nulla ed inefficace, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato atteso che le somme risultano esser prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 della legge 28 febbraio 1983 n. 53 e dall'articolo del D.L. 6 novembre 1985 n. 597 convertito in legge 7 marzo 1986 n. 60;
per l'effetto
- dichiarare che la ricorrente nulla deve ai resistenti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate - RI non si costituisce in giudizio mente provvede a farlo l'Agenzia Delle
Entrate, Direzione Provinciale di AN che contesta, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 13/01/2026 la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è limitato alla parte dell'intimazione che riguarda crediti portati dalla cartella specificamente indicata.
Secondo la prospettazione del ricorrente allo stesso non è mai stata notificata la cartella di pagamento nr. 03020090021356340000 sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata relativamente alla quale si chiede il parziale annullamento.
Si osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007).
Ciò detto deve ritenersi, in linea col costante indirizzo giurisprudenziale, che l'intimazione di pagamento, sebbene non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 19, D. Lgs. n. 546/1992, è un atto impugnabile innanzi le Commissioni tributarie, ma a condizione che non sia mai stata notificata al ricorrente la prodromica cartella di pagamento. In caso contrario, il ricorso è inammissibile.
Orbene, deve rilevarsi che dagli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica in data 13/10/2009 all'indirizzo di destinazione a mano della madre, qualificatasi familiare convivente della cartella di pagamento nr. 03020090021356340000 sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Dimostrata, pertanto, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica della cartella.
Non può, dunque, non prendersi atto che risultano precluse tutte le eccezioni relative all'atto presupposto all'intimazione di pagamento, ossia la cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente, tra i quali deve ricomprendersi anche l'eccezione di decadenza e di prescrizione per decorrenza del termine maturato prima della notifica delle cartelle di pagamento;
con la mancata opposizione nei termini previsti, le cartelle sottese all'impugnato provvedimento sono divenuti autonomi titoli esecutivi, '
salvo l'inesistenza della pretesa tributario per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle. Tale ultimo rilievo, stante l'eccezione di prescrizione, impone di verificare se la prescrizione della pretesa tributaria sia eventualmente maturata per il decorso del termine successivamente alla notifica della cartella di pagamento e da decorrere dalla data della predetta notifica.
Il termine di prescrizione della pretesa portata dalla cartella di pagamento segue quella del tributo a cui si riferisce, rilevandosi che in materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede, mentre solo ove non sia previsto un diverso termine il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., è di dieci anni
Ciò posto, deve rilevarsi che a proposito della questione circa i termini prescrizionali applicabili alle cartelle di pagamento notificate e "cristallizzatesi", attesa la mancata opposizione del contribuente debitore, in un credito irretrattabile, occorre procedere ad alcune precisazioni sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare con la recente sentenza della Corte di cassazione S. U. del 17.11.2016 n. 23397, adottata con riguardo alla disciplina della prescrizione dei contributi Inps, ma valido per ogni tipo di credito/tributo, si precisa che "La cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale”, giacché la disposizione di cui all'art. 2953 c.c. "si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.".
Le SS. UU. della cassazione con la richiamata pronuncia hanno avuto modo, peraltro, di precisare che ""è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. "I
2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
La questione, dunque, è quella di verificare quale sia la "prescrizione (sostanziale)" prevista per la specifica prestazione, e in particolare verificare se nel caso concreto tale prescrizione (sostanziale) sia più breve di quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Ciò posto si rileva che la cartella contestata è relativa ad IRPEF e in materia di Imposte sul reddito, i tributi erariali, (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ...) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del
Codice civile)
In proposito la Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette "prestazioni periodiche".
I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche.
Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, 23 marzo 2021 n. 8120 del;
Cass., 29 luglio 2020, n. 16232; Cass 24322/14; Cass. Sez. trib., 23 febbraio 2010,
n. 4283 ).
Ciò posto si rileva che dagli atti di causa risulta l'avvenuta notifica, rispetto alla notifica della cartella, di successivi avvisi d'intimazione, aventi, tra le altre, sottesa cartella di pagamento, oggetto di causa.
In particolare, per quello che qui interessa risultano validamente notificate in Indirizzo_1 a Palermiti
1) l'intimazione di pagamento nr 03020149006673763000 notificata in data 19/09/2014 a mano di familiare convivente
2) l'intimazione di pagamento nr 03020159010056118000 notificata in data 26/10/2015 a mano di familiare convivente qualificatasi sorella.
Tutti i suindicati atti non sono risultati impugnati e, pertanto, hanno cristallizzato quanto in essi contenuto ed hanno interrotto i termini di prescrizione, ne consegue che dalla data del 26/10/2015 di notifica dell'ultimo atto interruttivo, ovvero l'intimazione nr 03020159010056118000, a quella del 05.11.2024 dell'intimazione di pagamento n. 03020249006584423000 oggi impugnata non risulta maturato il termine di prescrizione relativo al tributo
Quanto, invece alle sanzioni ed agli interessi, dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo a quello di notifica dell'atto oggi impugnato, entrambi su richiamati, risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto in relazione alle sole sanzioni ed interessi.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di AN accoglie parzialmente il ricorso in relazione alle sanzioni e agli interessi e per l'effetto annulla in relazione a quest'ultimi l'atto impugnato limitatamente alla cartella esattoriale n. 03020090021356340000.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
AN, 13/01/2026
Il EL Il Presidente
dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CARE' MARIA TERESA, Presidente
AP ZO, EL
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate RI - AN
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249006584423000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249006584423000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249006584423000, emessa dalla Concessionaria del Servizio Nazionale di
RI per la Provincia di AN, pervenuta in data 05.11.2024, ed intimante il pagamento della somma complessiva di € 181.439,64 seppur limitatamente alla cartella esattoriale n.
03020090021356340000, presuntivamente notificata 13.10.2009 di € 22.111,49, in ragione del presunto mancato pagamento dell'IRPEF, inerente l'anno 2005.
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
Omessa notifica degli atti presupposti, ovvero delle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento. Assume che non essendo stata preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali in essa richiamate, l'impugnanda intimazione di pagamento è affetta da nullità insanabile.
Prescrizione del diritto alla riscossione delle somme di cui ai ruoli portati dal le cartelle di pagamento annoverate nell'intimazione. Rileva che in conseguenza della mancata notifica delle cartelle richiamate, è di tutta evidenza che le somme pretesa non possano essere riscosse per intervenuta prescrizione.
Ricorda, inoltre, per quanto attiene alle sanzioni, che in materia tributaria il termine di prescrizione è di cinque anni, come previsto dall'art. 20 D. Lgs. n. 472/1997, anche dopo la notifica (asserita) delle cartelle.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia tributaria:
nel merito
- annullare la all'intimazione di pagamento n. 03020249006584423000 - seppur limitatamente alla cartella n. 03020090021356340000, essendo la stessa nulla ed inefficace, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato atteso che le somme risultano esser prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 della legge 28 febbraio 1983 n. 53 e dall'articolo del D.L. 6 novembre 1985 n. 597 convertito in legge 7 marzo 1986 n. 60;
per l'effetto
- dichiarare che la ricorrente nulla deve ai resistenti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate - RI non si costituisce in giudizio mente provvede a farlo l'Agenzia Delle
Entrate, Direzione Provinciale di AN che contesta, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 13/01/2026 la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è limitato alla parte dell'intimazione che riguarda crediti portati dalla cartella specificamente indicata.
Secondo la prospettazione del ricorrente allo stesso non è mai stata notificata la cartella di pagamento nr. 03020090021356340000 sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata relativamente alla quale si chiede il parziale annullamento.
Si osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007).
Ciò detto deve ritenersi, in linea col costante indirizzo giurisprudenziale, che l'intimazione di pagamento, sebbene non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 19, D. Lgs. n. 546/1992, è un atto impugnabile innanzi le Commissioni tributarie, ma a condizione che non sia mai stata notificata al ricorrente la prodromica cartella di pagamento. In caso contrario, il ricorso è inammissibile.
Orbene, deve rilevarsi che dagli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica in data 13/10/2009 all'indirizzo di destinazione a mano della madre, qualificatasi familiare convivente della cartella di pagamento nr. 03020090021356340000 sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Dimostrata, pertanto, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica della cartella.
Non può, dunque, non prendersi atto che risultano precluse tutte le eccezioni relative all'atto presupposto all'intimazione di pagamento, ossia la cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente, tra i quali deve ricomprendersi anche l'eccezione di decadenza e di prescrizione per decorrenza del termine maturato prima della notifica delle cartelle di pagamento;
con la mancata opposizione nei termini previsti, le cartelle sottese all'impugnato provvedimento sono divenuti autonomi titoli esecutivi, '
salvo l'inesistenza della pretesa tributario per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle. Tale ultimo rilievo, stante l'eccezione di prescrizione, impone di verificare se la prescrizione della pretesa tributaria sia eventualmente maturata per il decorso del termine successivamente alla notifica della cartella di pagamento e da decorrere dalla data della predetta notifica.
Il termine di prescrizione della pretesa portata dalla cartella di pagamento segue quella del tributo a cui si riferisce, rilevandosi che in materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede, mentre solo ove non sia previsto un diverso termine il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., è di dieci anni
Ciò posto, deve rilevarsi che a proposito della questione circa i termini prescrizionali applicabili alle cartelle di pagamento notificate e "cristallizzatesi", attesa la mancata opposizione del contribuente debitore, in un credito irretrattabile, occorre procedere ad alcune precisazioni sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare con la recente sentenza della Corte di cassazione S. U. del 17.11.2016 n. 23397, adottata con riguardo alla disciplina della prescrizione dei contributi Inps, ma valido per ogni tipo di credito/tributo, si precisa che "La cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale”, giacché la disposizione di cui all'art. 2953 c.c. "si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.".
Le SS. UU. della cassazione con la richiamata pronuncia hanno avuto modo, peraltro, di precisare che ""è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. "I
2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
La questione, dunque, è quella di verificare quale sia la "prescrizione (sostanziale)" prevista per la specifica prestazione, e in particolare verificare se nel caso concreto tale prescrizione (sostanziale) sia più breve di quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Ciò posto si rileva che la cartella contestata è relativa ad IRPEF e in materia di Imposte sul reddito, i tributi erariali, (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ...) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del
Codice civile)
In proposito la Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette "prestazioni periodiche".
I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche.
Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, 23 marzo 2021 n. 8120 del;
Cass., 29 luglio 2020, n. 16232; Cass 24322/14; Cass. Sez. trib., 23 febbraio 2010,
n. 4283 ).
Ciò posto si rileva che dagli atti di causa risulta l'avvenuta notifica, rispetto alla notifica della cartella, di successivi avvisi d'intimazione, aventi, tra le altre, sottesa cartella di pagamento, oggetto di causa.
In particolare, per quello che qui interessa risultano validamente notificate in Indirizzo_1 a Palermiti
1) l'intimazione di pagamento nr 03020149006673763000 notificata in data 19/09/2014 a mano di familiare convivente
2) l'intimazione di pagamento nr 03020159010056118000 notificata in data 26/10/2015 a mano di familiare convivente qualificatasi sorella.
Tutti i suindicati atti non sono risultati impugnati e, pertanto, hanno cristallizzato quanto in essi contenuto ed hanno interrotto i termini di prescrizione, ne consegue che dalla data del 26/10/2015 di notifica dell'ultimo atto interruttivo, ovvero l'intimazione nr 03020159010056118000, a quella del 05.11.2024 dell'intimazione di pagamento n. 03020249006584423000 oggi impugnata non risulta maturato il termine di prescrizione relativo al tributo
Quanto, invece alle sanzioni ed agli interessi, dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo a quello di notifica dell'atto oggi impugnato, entrambi su richiamati, risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto in relazione alle sole sanzioni ed interessi.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di AN accoglie parzialmente il ricorso in relazione alle sanzioni e agli interessi e per l'effetto annulla in relazione a quest'ultimi l'atto impugnato limitatamente alla cartella esattoriale n. 03020090021356340000.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
AN, 13/01/2026
Il EL Il Presidente
dott. Vincenzo Capomolla