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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/12/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Specializzata in materia di Impresa composta dai Magistrati: dott.ssa M. Angela Marchesiello Presidente dott. Alberto Binetti Consigliere dott.ssa TE NE Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1327 dell'anno 2022, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3094/2022, pubblicata il
10.8.2022, del Tribunale di BA-Sezione specializzata in materia di imprese
TRA con sede in BA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'indirizzo telematico degli avv. Arturo Cancrini e Rocco Truncellito, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti
- Appellante –
E in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato CP_1 in BA alla via Imbriani n. 69, presso lo studio degli avv. Eugenio Mangone e Alessandra Baldi, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
- Appellato –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Premessa in fatto.
Il inseriva nel proprio Programma Triennale dei Lavori Pubblici, approvato con CP_1 delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 10.04.2002, la realizzazione e la gestione di parcheggi in project financing. Dopo aver eseguito la validazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 37 ter della Legge 109/94 e s.m.i., la pubblicazione del bando e la successiva gara, il CP_1 affidava all'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla (poi
[...] CP_2 [...]
in Concordato Preventivo), capogruppo mandataria e mandante, COroparte_3 COroparte_4
1 la “Concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione delle opere nonché della gestione e manutenzione del parcheggio interrato in BA al Corso Cavour”.
In data 21.03.2005, rep. n. 35698, le parti sottoscrivevano la relativa Convenzione.
La Concessionaria procedeva alla consegna della progettazione definitiva, che veniva trasmessa con nota prot. 1322/05 del 02.08.2005 al che a sua volta provvedeva ad inoltrarla CP_1 CP_1
a tutti gli Enti competenti.
In data 26.10.2005 il COroparte_5
di Taranto, all'esito dell'esame del progetto definitivo dell'opera, con nota prot,
[...]
17241, rappresentava la necessità di “eseguire nella zona interessata delle indagini preliminari con metodo georadar, finalizzate a verificare la presenza o meno di resti archeologici di un'antica necropoli, in ragione di precedenti rinvenimenti presso la stessa area.” Con nota prot. 8401 del 29.11.2005, la stessa
TE, nel ribadire la necessità che fossero svolte tali indagini, esprimeva in ogni caso parere "favorevole in linea generale" al progetto definitivo presentato, “… riservandosi poi di definire il rilascio del prescritto nulla osta, alla successiva fase di definizione del dettaglio esecutivo, specie per quanto attiene il reimpianto delle essenze arboree di pregio attualmente a dimora. …. “.
Per lo stesso progetto definitivo, venivano richieste ulteriori indagini.
Nell'ambito della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30.11.2005 erano acquisiti i pareri degli altri Enti e Amministrazioni Pubbliche.
In data 07.12.2005 comunicava l'avvio degli studi del traffico ai fini della redazione CP_2 del piano della viabilità. In data 20.12.2005, a riscontro della comunicazione del CP_1 del 29.11.2005 con la quale veniva chiesta un'integrazione degli elaborati facenti parte del progetto definitivo trasmesso in data 02.08.2005, inviava la nota prot. 2384/05 al CP_2
in persona del RUP, con la quale formalizzava la richiesta di un incontro finalizzato a CP_1 concordare una ridefinizione della tempistica progettuale e dei tempi contrattualmente previsti.
Il nel riscontrare la predetta nota, convocava una riunione di lavoro per la data CP_1 dell'11.01.2006, coinvolgendo tutti i soggetti interessati dalle diverse attività propedeutiche alla prosecuzione dell'attività di progettazione, chiedendo, contestualmente, alla di CP_2 predispone un nuovo cronoprogramma.
In data 13.01.2006 prot. 11909/05, la TE per COroparte_6
di BA e OG confermava il parere favorevole anche dal punto di vista
[...] paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. In esecuzione delle prescrizioni della TE, con nota prot. 514/06 del 14.03.2006, la trasmetteva al le indagini CP_2 CP_1 georadar sulle aree di realizzazione dei parcheggi per la Sovrintendenza Beni Archeologici e la corrispondente mappa georadar, al fine di adempiere a quanto richiesto dall'Ente e consentire il rilascio del relativo nulla osta al progetto.
Il inoltrava i risultati delle indagini alla competente , che, con nota prot. CP_1 CP_5
6583 del 26.4.2006, esaminate le indagini georadar, riscontrava “la presenza di anomalie di diverso tipo, di cui va verificata la consistenza” e pertanto riteneva indispensabile effettuare tre diversi saggi
2 di scavo archeologico, individuando le aree interessate da tali interventi, specificando, altresì, che la stessa Sovrintendenza avrebbe provveduto alla direzione dei lavori. Tale nota veniva notificata dal Comune alla con prot. 124178 del 3.5.2006, disponendo di volersi attenere alle CP_2 prescrizioni in essa contenute. La Sovrintendenza, inoltre, richiedeva di estendere le indagini georadar anche all'area destinata alla costruzione delle rampe del parcheggio del corpo A.
Con nota prot. 1398/06 del 13.07.2006, la ichiedeva l'autorizzazione a poter procedere CP_2 in tal senso al per far fronte a tali prescrizioni comunicando, altresì, tempi e modalità CP_1 dell'intervento, nonché indicando la localizzazione dei sondaggi. Con nota prot. 208788 del
27.07.2006, il COroparte_7
, esprimeva parere favorevole, con una serie di prescrizioni relative alla sicurezza del
[...] cantiere, alla regolamentazione del traffico veicolare e l'attenzione da porre in essere per i successivi ripristini. A tale nota faceva seguito l'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico del Direttore della VII Circoscrizione della nota prot. 236156 dell'8.9.2006, con la CP_8 quale venivano indicati i giorni e prescritte alcune cautele a garanzia dell'integrità del patrimonio vegetale e con nota del 13.9.2006 prot. 2089, veniva informato anche un altro degli interessati;
inoltre un'altra autorizzazione della IX Circoscrizione indicava luoghi, prescrizioni e autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in determinati giorni.
In data 08.01.2007, con nota prot. 4411, il richiedeva ulteriori integrazioni al CP_1
Progetto Definitivo, già richieste con note del 22.9.2006 e 29.11.2005, non ancora recepite dalla e ciò al fine di permettere al R.U.P. l'esame del progetto completo in contradditorio CP_2 con i progettisti e, il 25.01.2007, con nota prot. n. 22657, sollecitava la TE ad esprimersi in merito alle indagini georadar eseguite e, quindi, fornire indicazioni circa i saggi archeologici da eseguire, così come già richiesto dalla concessionaria con nota del 19.10.2006.
In data 01.02.2007, con note prot. n.ri 30958, 30974, 30983 e 30991, il trasmetteva CP_1 alla Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia, alla IX Circoscrizione, alla VII Circoscrizione, alla
TE Archeologica della e alla TE per i Beni Architettonici e per il CP_5
Paesaggio per le Provincie di BA e OG, il progetto definitivo per i relativi pareri di competenza, in relazione al Nulla Osta Paesaggistico ricevuto.
In data 07.02.2007 prot. 2089, il in base a presunte COroparte_5
“notizie di stampa” che davano per imminente l'inizio dei lavori di costruzione del parcheggio interrato, precisava che qualsiasi autorizzazione già emessa era da ritenere “di massima” e fintanto che non fosse stata accertata l'assenza di presenze archeologiche tale parere non avesse efficacia conclusiva. Inoltre lamentava la mancanza, all'interno del progetto, di una documentata relazione scientifica che certificasse l'inesistenza di rischio per i monumenti circostanti.
Il 7.3.2007, prot. n. 66346, il Settore Giardini del esprimeva parere favorevole CP_1 all'esecuzione dei saggi archeologici nelle aree individuate dalla TE, prescrivendo solo alcuni accorgimenti e cautele da adottare in fase esecutiva, a tutela della vegetazione urbana presente in loco.
3 Il 9.3.2007 la Procura della Repubblica di BA sequestrava tutta la documentazione relativa ai parcheggi interrati di piazza Giulio Cesare, Piazza Cesare Battisti e Corso Cavour in possesso del
CP_1
Il 23.4.2007 con nota prot. 932/07, la comunicava l'inizio degli scavi per i prescritti CP_2 saggi archeologici a partire dal giorno 26.4.2007. In pari data, con nota 935/07, acquisita al protocollo comunale al n. 116507 del 24.4.2007, la facendo seguito ad “… una nostra CP_2 precedente nota prot. 932/07 del 23.4.2007, riguardante l'inizio dei saggi archeologici, in seguito a contatti verbali con l'Amministrazione Comunale, si è ritenuto, di comune accordo, di rinviare l'inizio delle lavorazioni in oggetto al giorno giovedì 10/5/2007, visto l'accavallarsi del periodo delle stesse con quello dei festeggiamenti in onore del santo Patrono della città di BA.” Successivamente, la stessa CP_2 con la nota prot. 1084/07 dell'11.5.2007, comunicava che i programmati saggi venivano rinviati a data da definirsi, senza chiarire le motivazioni ostative.
Il 15.05.2007 prot. 137961, il sollecitava l'adempimento dell'effettuazione inderogabile CP_1 dei saggi archeologici, rammentando che tale inadempimento inibiva tutta la “procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico” di cui agli artt. 96 e 97 del D.Lgs 163/06 per l'opera pubblica in questione e non consentiva di “… attivare i conseguenti adempimenti tecnici amministrativi di competenza dei Quest'Ufficio”. A riscontro di tale nota, in data 1.6.2007 prot. 1281/07, la CP_2 chiariva di dover attendere la disponibilità della TE ad avviare le operazioni di saggio archeologico, in quanto la stessa era “… gravata da precedenti impegni già assunti.”
In data 04.06.2007 prot. 161328, il trasmetteva alla TE ed alla CP_1 [...]
una nota di sollecito per i rispettivi adempimenti di competenza in merito ai saggi CP_2 archeologici, al fine di non determinare ritardi imputabili all'Amministrazione concedente.
In data 08.06.2007 prot. 4688, il COroparte_9
, riscontrava la nota di sollecito del
[...] CP_1 rappresentando la necessità di avere informazioni circa la salvaguardia degli edifici storici, nonché in merito alle strutture ed esperti individuati per l'espletamento dei saggi archeologici e chiarendo che la conferenza di servizi doveva rimanere sospesa sino alla conoscenza degli esiti delle indagini archeologiche;
la Sovrintendenza, in detta nota, puntualizzava che, oltre alle indagini archeologiche, non fossero state ancora prodotte tutte le informazioni in merito ai rischi che, potenzialmente, potevano correre gli edifici monumentali circostanti, già richieste con la nota del 7.2.2007 prot. 2089. Facendo a seguito a detta nota, in data 29.6.2007 prot. 7750, la
Sovrintendenza comunicava, ribadendola, la sua disponibilità a presenziare alle indagini archeologiche, precisando che “Riguardo all'inizio dei lavori di scavo, si precisa che contrariamente a quanto dichiarato dalla Società nella nota prot. 1281/07 dell'1/6/07, indirizzata al CP_10 ed a quanto dichiarato successivamente dal con la nota prot. 161328 del CP_1 CP_1
4/6/07, questa Sovrintendenza non ha mai dichiarato la propria indisponibilità ad avviare saggi archeologici, in quanto << gravata da precedenti impegni già assunti >>. A quest'Ufficio sono pervenute da CO parte della due comunicazioni di inizio dei saggi archeologici in data 23/04/07 e CP_11
4 successivamente, in data 11/05/07 una comunicazione di rinvio dell'inizio dei saggi archeologici (prot. 1084 allegata in copia), nella quale si dichiara << che a seguito dei colloqui intercorsi con gli Enti interessati
[colloqui, in verità, non intercorsi con questa TE] si è ritenuto, di comune accordo di rinviare
l'inizio delle lavorazioni in oggetto a data da definirsi.>> Si dichiara infine che dopo l'11.5.2007 a quest non è pervenuta alcun'altra comunicazione riguardo alla questione”. CP_12
Seguiva, in data 7.8.200,7 un'altra nota con cui il sollecitava, ancora una volta, ad CP_1 eseguire i prescritti saggi archeologici. CO Il 15.02.2008, la comunicava alla Sovrintendenza e al di essere pronta per CP_1
l'esecuzione dei saggi archeologici, avendo individuato gli archeologi e le zone di intervento;
il
26.02.2008, comunicava la data di inizio lavori e i nominativi delle persone responsabili dei suddetti lavori.
In data 29.02.2008, presso la Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di BA, si teneva una riunione di lavoro per fare il punto sulla situazione autorizzativa del parcheggio di Corso Cavour;
il relativo verbale veniva trasmesso al Sindaco, all'Assessore ai LL.PP., all'Assessore Mobilità e
Trasporti, nonché alla con nota prot. 60356 in pari data. In tale verbale, oltre alle CP_2 molteplici problematiche già affrontate e quelle ancora da sviluppare, alcun cenno veniva sollevato da parte della circa la necessità di una formale autorizzazione ad eseguire i CP_2 prescritti saggi archeologici. CO Con nota prot. n. 581 dello stesso 29.02.2008, richiedeva direttamente al Sindaco
l'autorizzazione ad effettuare i saggi archeologici e, successivamente, sollecitava ulteriormente il con la nota prot. 834/08 del 26.3.2008. CP_1
Con nota del 26.9.2008 prot. 245018, indirizzata alla alla , alla CP_2 CP_13
Sovrintendenza, al R.U.P. e al Direttore della Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici, il ribadiva, ancora una volta, “che si è in attesa della presentazione, da parte del concessionario, CP_1 della proposizione di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e del progetto definitivo aggiornato, così come stabilito nel verbale in data 29/02/08 al fine di una ricognizione dello stato di attuazione del contratto di concessione dell'opera pubblica di cui trattasi” e inoltre “ atteso che il Comitato VIA della
ha previsto di assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale l'opera pubblica per la CP_13
Progettazione, costruzione e gestione del parcheggio interrato in piazza Cesare Battisti, la cui esclusione iniziale (esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA) è stata stabilita anche per l'opera di cui in oggetto;
alla luce degli approfondimenti e verifiche richiesti durante la VIA, nonché delle prescrizioni imposte in sede di parere favorevole di compatibilità ambientale per il parcheggio di piazza Cesare Battisti”.
Conseguentemente il R.U.P. chiedeva “di predisporre ogni atto e idonea documentazione necessaria alla conclusione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo, ed all'uopo di verificare la necessità e/o l'obbligatorietà di assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale l'opera pubblica di corso Cavour, prevedendo l'esecuzione dei saggi archeologici e la conclusione della verifica preliminare di interesse archeologico ove la stessa sia ritenuta necessaria dal Comitato Regionale al fine di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale per il parcheggio di corso Cavour”.
5 Con nota prot. 399 del 13.2.2009, la reiterava la richiesta di autorizzazione formale, CP_2 ritenendo che tale necessità fosse scaturita dalla riunione del 29.2.2008, pur ammettendo “di aver acquisito autorizzazione dalla Circoscrizione territorialmente competente, previo parere della Polizia
Municipale e del settore Giardini Pubblici.” e, proseguiva, asserendo di non poter ottemperare alle richieste del Direttore della Ripartizione Edilizia Pubblica“ infatti per predisporre il cronoprogramma delle fasi di progettazione, per aggiornare il progetto definitivo e per la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA è indispensabile il parere della TE archeologica e la conseguente autorizzazione della per i beni culturali e paesaggistici della , come risulta dalla nota prot. n. COroparte_9 CP_5
2089 del 27.02.2002 trasmessa dalla predetta Direzione. Peraltro, solo a seguito dell'autorizzazione della
Regionale per i beni culturali e paesaggistici della si potrà concludere la Conferenza di CP_9 CP_5
Servizi convocata per l'esame del progetto definitivo”.
Con le note prot. 634 dell'11.03.2009 e prot. 1602 del 9.6.2009 veniva nuovamente richiesta l'autorizzazione a svolgere le indagini da parte della che, con nota del 6.7.2009, prot. CP_2
1880, oltre a reiterare la richiesta, sollevava formale contestazione di risoluzione per inadempimento del Concedente, ex art. 31 della Convenzione. Con nota di riscontro del
22.07.2009, prot. 187055, il Direttore della Ripartizione Edilizia COroparte_7 comunicava che “non si ravvisano inadempimenti a carico dell'amministrazione che giustifichino la richiesta di risoluzione ai sensi dell'art. 31”.
Con atto notarile del 5.7.2012, rep. 66.747, racc. 22.094, la cedeva in fitto il ramo di CP_2 azienda contenente anche la commessa de qua alla la quale con nota prot. COroparte_14
08/2013 del 13.2.2013 formulava istanza al di essere autorizzata al subentro ex CP_1 art. 116 D.Lgs. 163/06 nella Convenzione rep. 35698 del 21.3.2005, trasmettendo tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e ss.
Il non si opponeva al subentro della quest'ultima, CP_1 COroparte_14 successivamente, per effetto del mero mutamento della denominazione sociale e senza alcuna modifica della struttura societaria, diveniva “ a socio unico” . Parte_1
In data 19 dicembre 2014, la società cedente nel frattempo ammessa a concordato CP_2 preventivo, procedeva al mutamento della propria denominazione sociale in “ ; in data CP_3
18 luglio 2016, la , ammessa al concordato preventivo omologato, cedeva COroparte_3 definitivamente alla (già il ramo di azienda comprendente la Parte_1 COroparte_14
“Commessa Cavour”.
Con nota del 28 luglio 2016, la comunicava al la cessione, con Parte_1 CP_1 contestuale richiesta di subentro nell'obbligazione di cui è causa (ai sensi dell'art. 116 comma 3 del D.Lgs 163/2006). Il con nota prot. 206276 del 12.9.2016, manifestava la propria CP_1 opposizione alla richiesta di subentro nel contratto di appalto del 21.3.2005 rep. n. 35698; con nota del 19.9.2016 prot. 212488, lo stesso ribadiva l'opposizione alla richiesta di CP_1 Parte_1 di subentro nel contratto.
[...]
6 Con nota prot. 268285 del 18.11.2016, il rigettava anche la richiesta di CP_1 Parte_1
[...
di annullamento in autotutela del provvedimento di opposizione al subentro.
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 4.6.2018, la in persona del l.r.p.t., conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di BA, il per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - accertare il grave inadempimento del in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 nell'esecuzione della Convenzione rep. n. 35698 e per l'effetto pronunciare la risoluzione per inadempimento di siffatta Convenzione ex art. 1453 c.c., con condanna di parte convenuta al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle somme determinate sulla base Parte_1 dell'art. 33 della Convenzione, ammontante a complessivi € 2.508.866,52, oltre Iva e interessi, ovvero delle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, e determinate a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in subordine, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed Iva se dovuta, come per legge;
- accertare il grave inadempimento del in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 nell'esecuzione della Convenzione rep. n. 35698 e per l'effetto pronunciare la risoluzione per inadempimento di siffatta Convenzione ex art. 1453 c.c., con condanna di parte convenuta al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle somme determinate sulla base Parte_1 dell'art. 33 della Convenzione, ammontante a complessivi € 2.062.635,05 oltre Iva e interessi, ovvero delle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, e determinate a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in subordine, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed Iva se dovuta, come per legge”.
A fondamento della domanda, oltre a descrivere le vicende del rapporto intercorso con il CP_1
deduceva che: -a seguito della sottoscrizione, in data 21.03.2005, della convenzione (rep.
[...]
n. 35698), in relazione alla quale la in qualità di concessionaria, si impegnava a CP_2 predisporre la realizzazione, con gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle opere oggetto di convenzione, assicurando altresì il finanziamento di tutti i relativi oneri, il CP_1
in qualità di concedente, si impegnava a mettere a disposizione del concessionario le aree e
[...] gli immobili, facenti parte del progetto, liberi da impedimenti, a rilasciare i provvedimenti e le autorizzazioni necessari per l'accesso sulle aree interessate dall'intervento costruttivo e per l'indispensabile approfondimento delle indagini geotecniche e del rilevamento delle reti e dei servizi, insistenti al di sopra e al di sotto delle aree medesime, nonché i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione delle opere;
- il si impegnava, inoltre, a CP_1 garantire le condizioni necessarie a mantenere l'equilibrio economico-finanziario, risultante dal
Piano economico finanziario, adottando, all'uopo, tutte le misure necessarie e/o opportune a tal
7 fine;
- dopo che, con la nota prot. 581 del 29.2.2008, aveva chiesto direttamente al Sindaco di BA
l'autorizzazione ad effettuare i saggi archeologici, a seguito del mancato riscontro da parte del la non aveva potuto avviare le attività di indagine richieste dalla CP_1 CP_2
TE; - agli ulteriori solleciti da parte della per ottenere le autorizzazioni a CP_2 procedere con i saggi archeologici, il non aveva dato risposta;
- con nota prot. 46 del CP_1
27.5.15 aveva diffidato il a provvedere, entro il termine di 20 Parte_1 CP_1 giorni, al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'espletamento delle indagini archeologiche;
- in considerazione dell'ennesimo mancato riscontro, stante il grave inadempimento del CP_1 intendeva ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni patiti.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva l'integrale rigetto della domanda e la CP_1 condanna di al pagamento delle spese processuali;
eccepiva l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto fatto valere dalla parte attrice, stante il decorso del termine di cui all'art. 2946 c.c., l'infondatezza della domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale e la nullità dell'atto di citazione, per violazione degli artt. 163 n. 4 e 164 c. 4 c.p.c., relativamente alla richiesta di risarcimento del danno ex artt. 2043, 2033 e/o 2041 c.c.
Istruita la causa documentalmente e rigettate le altre richieste istruttorie, con sentenza n.
3094/2022, pubblicata il 10.8.2022, il Tribunale di BA-Sezione Specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, così provvedeva: “
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA la
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida in € 40.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.”. CP_1
L'appello.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo, sulla base Parte_1 dei motivi che di seguito verranno esposti, e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare il grave inadempimento del CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., nell'esecuzione della Convenzione rep. n. 35698 e per
[...]
l'effetto pronunciare la risoluzione per inadempimento di siffatta Convenzione ex art. 1453 c.c., con condanna di parte convenuta al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle somme determinate sulla base dell'art. 33 della Convenzione, ammontante a complessivi 2.508.866,52, oltre Iva ed interessi, ovvero delle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, e determinate a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt. 1218. 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in subordine, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed Iva se dovuta, come per legge;
- accertare il grave inadempimento del in persona del legale rappresentante p.t., nell'esecuzione della Convenzione rep. n. CP_1
35698 e per l'effetto pronunciare la risoluzione per inadempimento di siffatta Convenzione ex art. 1453 c.c., con condanna di parte convenuta al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., di € 2.062.635,05 oltre Iva ed interessi a titolo di danno emergente, ovvero delle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, e determinate a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt.
8 1218. 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in subordine, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art.
2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed Iva se dovuta, come per legge. - Con vittoria di diritti, competenze ed onorari”.
Si è costituito in giudizio il che, contestato fermamente il gravame e riproposta CP_1
l'assorbita eccezione di prescrizione dei diritti azionati dalla ai sensi dell'art. 2946 Parte_1
c.c., ha chiesto di rigettare il gravame e condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 7.3.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, con ordinanza del 29.7.2024, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, espletata dall'ing. Persona_1
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
I. Motivi di appello.
1. Sulla persistente mancanza di autorizzazione alle indagini archeologiche: errata valutazione degli elementi di prova, omessa valutazione delle difese, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché 1218 e 2697 c.c.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui si legge che “In definitiva, vi è stato da parte dell'amministrazione riscontro effettivo alle richieste avanzate dalla società (autorizzazione allo svolgimento dei saggi georadar); dal verbale del riunione del febbraio 2008, cui prendevano parte tutti i rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'opera e sede più idonea e deputata a raccogliere le informazioni necessarie e CO stabilire i successivi sviluppi di una opera così complessa ed impegnativa, nulla la rappresentava circa CO la necessità di (ulteriori) autorizzazioni da parte del infine, dal carteggio intervenuto tra CP_1
Comune e Sovrintendenza emerge che, in realtà, non era necessaria alcuna altra autorizzazione e che la CO avrebbe ben potuto procedere ad eseguire i saggi. E allora, se inadempimento del non vi è CP_1 stato, la conseguente domanda e di risoluzione e risarcitoria non può trovare accoglimento”, nonché nella parte in cui il primo giudice ha affermato “in primo luogo, una delle autorizzazioni ad eseguire i saggi archeologici, veniva concessa dal Direttore della VII Circoscrizione della on atto in data CP_8
08.09.2006, prot. n. 236156 (recante poi un ulteriore protocollo di uno dei destinatari interessati del
13.09.2006, n. 2089). Altra autorizzazione veniva concessa dalla IX Circoscrizione (all. 8 fasc. : CP_1 autorizzazioni che, da un lato, indicavano luoghi e prescrizioni da seguire e, dall'altro, consentivano
l'occupazione di suolo pubblico in determinati giorni”.
A fondamento del motivo di appello, deduce che le autorizzazioni - richiamate dal Tribunale - rilasciate per l'esecuzione dei lavori relativi ai saggi archeologici non fossero sufficienti, evidenziando come, a differenza di quanto erroneamente valutato dal primo giudice, tale circostanza fosse emersa dalla stessa documentazione versata in atti e, più precisamente:
9 - dalla nota del 28.12.2006, con cui l'appellante aveva trasmesso al gli CP_1 elaborati del progetto definitivo “al fine di procedere all'avvio delle relative approvazioni”, rimarcando quindi la necessità di ulteriori “approvazioni”;
- dalla nota 004411 del dell'8.01.2007, con la quale venivano chieste delle CP_1 integrazioni al Progetto Definitivo, al fine di permettere al RUP l'esame del progetto in contradditorio con i progettisti;
- dalla nota del 25.01.2007, con cui il sollecitava la CP_1 COroparte_5
ad esprimersi in merito alle indagini georadar eseguite e quindi a fornire
[...] indicazioni circa i saggi archeologici da eseguire;
- dalla nota che, in data 7.02.2007, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia-BA aveva inoltrato al CP_1
precisando che qualsiasi autorizzazione già emessa era da ritenere “di massima”
[...] fintanto che non fosse stata accertata l'assenza di presenze archeologiche, lamentando altresì la mancanza nel progetto di una documentata relazione scientifica che certificasse l'inesistenza di rischio per i monumenti circostanti;
- dalla nota con cui il in data 15.05.2007, sollecitava l'adempimento dei CP_1 saggi archeologici, a cui seguiva la nota della del 1.06.2007, con cui questa CP_2 precisava di essere in attesa di conoscere la disponibilità della TE ad avviare le operazioni di saggio archeologico;
- dalla nota con cui, in data 4.06.2007, il sollecitava la TE e la CP_1
i rispettivi adempimenti in merito ai saggi archeologici;
CP_2
- dalla nota dell'8.06.2007 con cui la COroparte_9
, rispondendo alla nota di sollecito del aveva rappresentato
[...] CP_1 la necessità di avere informazioni circa la salvaguardia degli edifici storici, nonché in merito alle strutture ed esperti individuati per l'espletamento dei saggi archeologici, concludendo che la Conferenza di Servizi sarebbe dovuta rimanere sospesa sino alla conoscenza degli esiti delle indagini archeologiche.
Inoltre, lamenta l'erroneità della statuizione del Tribunale, nella parte in cui ha affermato che le CO note con cui la aveva comunicato alla TE, dapprima l'inizio dei lavori (nota del
23.04.2007) e, successivamente, il rinvio dei medesimi (con nota dell'11.5.2007), non potevano che
“presupporre l'esistenza delle autorizzazioni”, sottolineando, al contrario, che proprio il rinvio dei lavori farebbe emergere la necessarietà del rilascio di ulteriori autorizzazioni, contenendo, le autorizzazioni già rilasciate, date prestabilite per l'occupazione del suolo pubblico e, quindi, “non potendo di certo la Concessionaria chiudere autonomamente al traffico la viabilità cittadina e procedere allo svolgimento di indagini invasive”.
Censura altresì la sentenza nella parte in cui il Tribunale, richiamando il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 29.2.2008, sostiene che “viene descritto in modo analitico lo stato
«delle procedure e delle attività da porre in essere per terminare l'iter dell'approvazione del progetto
10 definitivo»; sicché «al termine della disamina (…) il RUP chiede la proposizione di un cronoprogramma delle fasi di progettazione». Nel verbale vengono indicate tutte le altre e diverse attività incombenti sull'ATI per il prosieguo della opera e si dava atto, fra l'altro, che era «in corso di stesura un nuovo studio di impatto ambientale»; di contro, nessun cenno veniva avanzato alla mancanza delle autorizzazioni occorrenti per
l'esecuzione dei saggi archeologici di cui alla nota di pari data invocata dall'attrice”, lamentando l'erroneità dell'argomentazione del giudice di prime cure, allorquando ha affermato che il CO mancato richiamo, da parte di , in sede di conferenza di servizi, della questione relativa alla mancanza delle autorizzazioni necessarie per procedere ai saggi archeologici, fosse un indice da CO cui poter desumere che fosse, di fatto, già in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per procedere.
Sostiene, inoltre, la non correttezza della ricostruzione operata dal primo giudice, alla luce di un dato specifico, ovvero che il nonostante le numerose missive con cui la concessionaria, CP_1
a far data dal 29.2.2008, aveva richiesto il rilascio delle autorizzazioni necessarie a procedere, non ha mai replicato che non vi fossero ostacoli alla realizzazione dei lavori relativi ai saggi archeologici, né che fossero state già fornite tutte le autorizzazioni necessarie.
L'appellante, infine, censura la sentenza ove ritiene che l'amministrazione comunale non sia incorsa in alcun inadempimento avendo autorizzato, già dal 2006, le indagini archeologiche.
2. Specifiche ulteriori considerazioni esplicative sulla natura e sulla portata delle autorizzazioni rilasciate dal comune di BA. Erronea valutazione del contenuto di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il Tribunale è incorso in errore ritenendo che i saggi archeologici fossero stati autorizzati dalla VII e dalla IX Circoscrizione della in quanto, in realtà, le autorizzazioni in questione avrebbero legittimato unicamente CP_8
l'occupazione del suolo pubblico e non anche l'espletamento dei saggi archeologici.
II. I motivi di gravame, congiuntamente esaminabili in quanto connessi, sono infondati.
L'impianto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata resiste ad ogni critica mossagli, posto che il primo giudice ha coerentemente vagliato tutte le circostanze documentali poste alla sua attenzione, essendo la decisione il frutto di una corretta e condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie.
La Corte condivide l'iter logico-giuridico e motivazionale seguito dal Tribunale, che ha motivatamente ritenuto insussistente l'inadempimento contrattuale, addebitato al CP_1
relativo alla violazione degli artt. 11 (“[…] Il concedente si impegna a: a) mettere a disposizione
[...] del concessionario le aree e gli immobili, facenti parte del progetto, liberi da qualsiasi impedimento;
b) rilasciare i provvedimenti e le autorizzazioni necessari per l'accesso sulle aree interessate dall'intervento costruttivo e per l'indispensabile approfondimento delle indagini geotecniche e del rilevamento delle reti e dei servizi, insistenti al di sopra e al di sotto delle aree medesime, che precederà l'inizio della progettazione definitiva ed esecutiva;
c) rilasciare al concessionario, senza oneri a carico di quest'ultimo, i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle opere […] Il concedente s'impegna, inoltre, a garantire le condizioni necessarie a mantenere l'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano economico finanziario
11 allegato all'offerta, adottando, ove necessario, tutte le misure necessarie e/o opportune a tal fine […]”), 15
(“Nel rispetto delle indicazioni risultanti dal cronoprogramma e dalla presente convenzione il Concedente
s'impegna a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione, ivi comprese, a tutolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni commerciali e licenze
d'uso necessarie, il rilascio delle autorizzazioni sindacali all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi amministrativi diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici. […]”) e 21 (rubricato: “Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario”) della Convenzione rep. 35698, concernente i lavori di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del parcheggio interrato in BA al Corso Cavour, affidati dal CP_1 all'Associazione temporanea di Imprese, costituita dalla società (poi e, infine, CP_2 CP_14
, in qualità di mandataria, e dalla società in qualità di mandante. Parte_1 COroparte_4
Dalla documentazione, già depositata nel corso del primo grado di giudizio, nonché dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, redatta dall'ing. dalla quale non Persona_1
v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, essendo ancorata a dati obiettivi, emerge - come già correttamente affermato dal Tribunale – che le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei saggi archeologici richiesti dalla , CP_5 fossero state rilasciate (sin dal mese di settembre dell'anno 2006) e che, conseguentemente, non fosse imputabile alcun inadempimento contrattuale a carico del CP_1
Più precisamente, è emerso che a seguito della stipulazione della Convenzione, avvenuta in data
21.03.2005, la con nota prot. 1322/05 del 2.8.2006, provvedeva a trasmettere al CP_2 CP_1 il progetto definitivo relativo alla costruzione del parcheggio sotterraneo oggetto di
[...] convenzione, che veniva successivamente inoltrato a tutti gli enti competenti.
Tuttavia, in data 26.10.2005, la , all'esito COroparte_15 dell'esame del progetto definitivo dell'opera, con nota prot, 17241, rappresentava la necessità di
“eseguire nella zona interessata, delle indagini preliminari con metodo georadar, finalizzate a verificare la presenza o meno di resti archeologici di un'antica necropoli, in ragione di precedenti rinvenimenti presso la stessa area”.
Dopo aver adempiuto a dette prescrizioni, la con nota prot. 514/06 del 14.03.2006, CP_2 trasmetteva i risultati delle indagini georadar e la corrispondente mappa georadar, all'esito dell'esame delle quali la TE, con nota prot. 6583 del 26.4.2006, riscontata “la presenza di anomalie di diverso tipo”, prescriveva l'espletamento di tre diversi saggi di scavo archeologico, con contestuale individuazione delle aree interessate da tali interventi, specificando, altresì, che la stessa TE avrebbe provveduto alla direzione dei lavori.
Con la medesima nota, inoltre, la TE richiedeva di estendere le indagini georadar anche all'area destinata alla costruzione delle rampe del parcheggio del corpo A.
Per adempiere alle suddette prescrizioni, la con nota prot. 1398/06 del 13.07.2006, CP_2 inoltrata al e alla IX Circoscrizione della indicate le autorizzazioni CP_1 CP_8
12 già ottenute (“Con riferimento all'opera in oggetto e premesso che la scrivente ha già ottenuto la seguente autorizzazione:
1. Prot. n. 113948 del 11/05/2005 per l'esecuzione di n. 2 sondaggi in via Putignani”), richiedeva l'autorizzazione necessaria a procedere, comunicando altresì la localizzazione dei sondaggi e le modalità di intervento (“Richiesta esecuzione sondaggi […] si chiede autorizzazione ad eseguire i seguenti sondaggi: - n 3 sondaggi in via Putignano, e precisamente in corrispondenza dei seguenti nn. civici: tra i nn. 220-216 (angolo via S. Visconti), 112-110 (angolo via Cairoli), 42-40 (angolo via Argiro); - n. 2 in corrispondenza di Corso Cavour, come indicato in planimetria. Le operazioni prevedono il posizionamento di una sonda di dim. circa m.
5.00x2.50, l'esecuzione di una trivellazione a carotaggio continuo, il ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d'arte. Eventuali divieti di sosta saranno predisposti previo sopralluogo congiunto con la Polizia Municipale nei termini stabiliti dal codice della strada” – cfr. nota prot. 1398/06 del 13.07.2006).
A tale comunicazione, facevano seguito (come anche affermato dall'appellante, negli scritti difensivi tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio), la nota prot. 208788 del
27.07.2006, con cui il COroparte_7
, esprimeva parere favorevole (seppur con l'indicazione di una serie di
[...] prescrizioni, relative alla sicurezza del cantiere, alla regolamentazione del traffico veicolare e all'attenzione da porre in essere per i successivi ripristini), e, soprattutto, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Direttore della VII Circoscrizione della CP_8
(nota prot. 236156 dell'8.9.2006), con la quale venivano indicati i giorni e prescritte alcune
[...] cautele a garanzia dell'integrità del patrimonio vegetale.
Risulta allora evidente che la concessionaria, alla data dell'8.09.2006, avesse in concreto ottenuto le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei saggi archeologici e che la medesima fosse consapevole di poter procedere in tal senso, avendo comunicato, per ben due volte, la data di inizio dei lavori, a riprova della disponibilità delle autorizzazioni necessarie a procedere.
La concessionaria, infatti, in data 23.04.2007, con nota prot. 932/07, aveva comunicato l'inizio degli scavi per i prescritti saggi archeologici, indicando la data del 26.4.2007 e, successivamente, a CO seguito dei due rinvii dei lavori di scavo predisposti unilateralmente dalla (dapprima per le festività patronali e successivamente sine die), delle sollecitazioni del a procedere CP_1
e della nota del 29.6.2007, prot. 7750, con cui la Sovrintendenza comunicava, ribadendola, la sua disponibilità a presenziare alle indagini archeologiche (smentendo peraltro la prospettazione CO precedentemente operata dalla con cui la medesima aveva dichiarato che il rinvio dei lavori fosse stato determinato dalla indisponibilità della perché “gravata da precedenti CP_5 impegni già assunti”), la concessionaria, nelle date del 15.02.2008 e 26.02.2008, comunicava, per la seconda volta, di essere pronta per l'esecuzione dei saggi archeologici, avendo individuato gli archeologi e le zone di intervento, il giorno di inizio lavori e i nominativi delle persone responsabili, ciò a ulteriore conferma della disponibilità delle autorizzazioni necessarie a procedere.
13 Inoltre, come correttamente già affermato dal giudice di prime cure – e ribadito dal CTU – la stessa mancata indicazione, da parte della concessionaria, in seno alla conferenza di servizi (quale migliore sede deputata alla risoluzione di problematiche di tal genere, essendo stata peraltro anche affrontata la questione relativa alla realizzazione dei saggi archeologici – cfr. verbale del
29.2.2008), della questione relativa alla necessità di ottenere una (ulteriore) formale autorizzazione a procedere, fa emergere non solo l'assenza di una reale problematica in tal senso, CO ma altresì la pretestuosità della richiesta con cui la con nota prot. 581, in data 29.02.2008 - ovvero nella medesima giornata in cui si era svolta la conferenza di servizi -, aveva richiesto direttamente al Sindaco l'autorizzazione ad effettuare i saggi archeologici.
Il CTU, infatti, a pagina 30 della relazione, condivisibilmente afferma che: “Se la avesse CP_2 avuto perplessità sull'autorizzazione, avrebbe potuto sollevare il problema, ma ciò non risulta nel verbale del 29.2.2008 in sede di conferenza, anche perché a quella data la circostanza era già nota e, a tal proposito, si rammenta che tale adempimento era stato prescritto da tempo dalla Sovrintendenza, la quale sin dal 2007
(prot. 7750 del 29.6.2007), confermava di essere rimasta a disposizione per svolgere il suo ruolo di direzione dei lavori delle indagini archeologiche, ma che per esclusiva scelta della detti scavi erano stati CP_2 dapprima rimandati (per le festività patronali) poi rinviate a data da destinarsi, senza averne più avuto notizia (vedasi a riguardo la succitata nota del 29.6.2007)”.
Non può inoltre non evidenziarsi che la stessa appellante, a pag. 15 della citazione in appello, dichiara: “Dunque, già da questo si evince che l'autorizzazione - da parte del - allo svolgimento CP_1 dei saggi, era stata fornita con riferimento a date ben precise e relativamente alla occupazione di suolo pubblico, non potendo di certo la Concessionaria chiudere autonomamente al traffico la viabilità cittadina
e procedere allo svolgimento di indagini invasive”, a riprova del fatto che l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, per lo svolgimento dei saggi, presupponesse la preventiva autorizzazione allo svolgimento dei saggi archeologici, per i quali la TE aveva già espresso la propria disponibilità alla relativa direzione. Ciò emerge dalla stessa dicitura con cui CO la ha richiesto l'autorizzazione a procedere, avendo infatti sollecitato il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico “per eseguire i seguenti sondaggi […]” (cfr. nota del 13.07.2006, prot. 1398/06).
Pertanto, non coglie nel segno, alla luce di tale ricostruzione dei fatti (peraltro, prospettata già in primo grado, dalla stessa appellante), la doglianza difensiva con cui si è cercato di sostenere che, con l'autorizzazione rilasciata dalla VII Circoscrizione, la concessionaria avrebbe ottenuto unicamente la legittimazione ad occupare il suolo pubblico e non anche il permesso ad eseguire CO i saggi archeologici. Ciò risulterebbe oltretutto smentito dalla stessa dicitura con cui la ha richiesto, in data 13.7.06, l'autorizzazione a procedere: “Con la presente si chiede autorizzazione ad eseguire i seguenti sondaggi” (a cui poi è seguita la relativa autorizzazione della VII Circoscrizione). CO Del pari, non coglie nel segno la doglianza difensiva con cui la ha evidenziato che, pur volendo ritenere l'autorizzazione rilasciata dalla VII Circoscrizione idonea a legittimare l'esecuzione dei saggi archeologici, tuttavia, considerando che la stessa fosse stata rilasciata per
14 date specifiche - 11-12-13 settembre 2006 – è evidente come la medesima non potesse considerarsi operante pro futuro, necessitando quindi la concessionaria di nuova autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per i giorni di effettiva esecuzione dei saggi. CO Se questo è vero, allora la anziché richiedere insistentemente (e ingiustificatamente) il rilascio di una autorizzazione sindacale (peraltro mai richiesta in precedenza), avrebbe dovuto più correttamente chiedere alla Circoscrizione competente una nuova autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (in giorni determinati), con le medesime formalità utilizzate con la nota prot. 200231 (del 13.07.2006), a cui era poi seguita l'autorizzazione della VII
Circoscrizione (datata 8.09.2006) e, alla Polizia Municipale, per la regolazione del traffico e/o della sosta veicoli.
Tuttavia, di ciò non vi è traccia. La Dec, infatti, come emerso dal cartolato documentale, lungi dal richiedere formalmente il rilascio di una nuova autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, quale unico provvedimento evidentemente propedeutico alla realizzazione dei saggi archeologici, si è limitata a contestare al il grave inadempimento per il mancato rilascio CP_1 di una non meglio specificata autorizzazione sindacale, a seguito della richiesta del 29.2.2008.
Ebbene, il carattere pretestuoso di tale richiesta emerge, in primo luogo, dalla circostanza che, anteriormente al 29.02.2008 (data in cui, per la prima volta, veniva richiesta l'autorizzazione sindacale per lo svolgimento dei saggi archeologici), non fosse mai stata avanzata una simile richiesta dalla concessionaria, nonostante la stessa avesse già comunicato, per ben due volte,
l'inizio dei lavori relativi ai saggi archeologici;
questo, quindi, a dimostrazione del fatto che, anteriormente alla data del 29.02.2008, non fosse mai stata ravvisata la necessità del rilascio di una autorizzazione sindacale, evidentemente perché, come presumibilmente anche ritenuto dalla CO
l'unica autorizzazione necessaria a procedere era quella all'occupazione del suolo pubblico, già rilasciata dall'unico organo deputato in tal senso, ovvero la VII Circoscrizione.
Né può sostenersi, come pretende l'appellante, che la necessità la necessità di una tale autorizzazione fosse emersa in seno alla riunione del 29 febbraio 2008, non essendovene traccia nel relativo verbale. CO In secondo luogo, la pretestuosità della richiesta avanzata dalla al (di rilascio di CP_1 autorizzazione sindacale all'esecuzione degli scavi archeologici), emerge altresì dalla circostanza che il Sindaco non è legislativamente investito di tali poteri.
Come infatti sancito dalla normativa di settore, d.lgs. 42/2004 e 163/2006 (quest'ultimo richiamato dalla nota del 26.09.2008, prot 245018, con cui il chiedeva alla concessionaria “di CP_1 predisporre ogni atto e idonea documentazione necessaria alla conclusione della Conferenza dei Servizi per
l'approvazione del progetto definitivo, ed all'uopo di verificare la necessità e/o l'obbligatorietà di assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale l'opera pubblica di corso Cavour, prevedendo
l'esecuzione dei saggi archeologici e la conclusione della verifica preliminare di interesse archeologico ove la stessa sia ritenuta necessaria dal Comitato Regionale al fine di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale per il parcheggio di corso Cavour”), è la TE, e non il CP_1
15 l'organo deputato alla direzione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
(art. 96, c. 5, d.lgs. 163/2006), TE che, nel caso di cui ci si occupa, aveva, a più riprese, espresso la propria assoluta disponibilità relativamente agli scavi archeologici, che avrebbe dovuto eseguire la concessionaria.
Il CTU, a p. 28 della consulenza tecnica d'ufficio, ha chiarito che “non si comprende quale altra autorizzazione potesse essere concessa dal allorquando anche i soggetti comunali delegati alle CP_1 funzioni operative e di controllo avessero, da tempo, dato la necessaria disponibilità, oltre la Sovrintendenza
(vedasi nota del 29.6.2007 prot. 7750)”.
Peraltro, il CTU ha correttamente evidenziato (p. 48 e ss.) che: “[…] le funzioni del Sindaco sono ben precisate negli artt. 50 e 54 del T.UE.L. (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) e sono di natura rappresentativa, di responsabilità dell'amministrazione comunale, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo dei vari
Uffici per il cui funzionamento vengono messi a capo degli appositi Dirigenti, Responsabili di Settore cui competono le funzioni operative, anche autorizzative. Basti pensare che la sottoscrizione di contratti pubblici che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, sono affidate al Dirigente Responsabile del
Settore e rogate dal Segretario Generale. Esattamente come nel nostro caso. Il Sindaco può intervenire solo in caso di eventi particolari, infatti, come stabilito oltre che dal T.U.E.L., anche dalla Legge n. 125/2008
(conversione del D.L. 23.5.2008, n. 92), la quale stabilisce che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana” Nel nostro caso non vi era alcun provvedimento o autorizzazione da adottare urgentemente a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, né di emergenza sanitaria. I
Dirigenti dei vari Uffici, Ripartizioni, Circoscrizioni e Polizia Urbana nell'ambito delle loro competenze, possono adottare provvedimenti autorizzativi e nello specifico considerando che le indagini erano state disposte, ai sensi del D.Lgs 42/2004, dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici, cui spettava anche la direzione e la sorveglianza dei lavori di scavo, i vari Uffici comunali non potevano che prendere atto di tale obbligo, attenendosi unicamente a fornire l'assistenza per la tutela della viabilità pedonale e veicolare, nei giorni e nelle zone previste”.
Alla luce di quanto sin qui riportato, è condivisibile la statuizione del giudice di prime cure, che ha escluso l'inadempimento contrattuale del posto che, nonostante l'appellante, sin dal CP_1 primo grado di giudizio, abbia ravvisato tale inadempimento nel mancato rilascio di una non meglio specificata autorizzazione sindacale, risulta evidente come il Sindaco e, quindi, il CP_1 CO non si fosse sottratto ad alcun obbligo, di legge o contrattuale;
tanto è vero che la prima del
29.2.2008, non aveva mai avanzato una tale richiesta, prima dell'inoltro delle note con cui, per ben due volte, aveva comunicato l'avvio dei lavori.
La pretestuosità della richiesta emerge altresì dalla circostanza (già correttamente presa in considerazione dal Tribunale e, successivamente, evidenziata dallo stesso CTU – cfr. p. 33 relazione peritale) avente ad oggetto la mancata prospettazione, in sede di conferenza di servizi
(cfr. verbale del 29.2.2008) della questione relativa all'assenza delle autorizzazioni necessarie a
16 procedere ai saggi archeologici. Nessun accenno, infatti, veniva operato dalla concessionaria in tale sede, salvo poi, nella medesima giornata, inoltrare al la richiesta della CP_1 autorizzazione sindacale necessaria a procedere.
Condivisibili risultano pertanto le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, secondoil quale “in base alle argomentazioni sopra riportate e dedotte nel merito, si può affermare che, il non fosse CP_1 tenuto ad emettere alcuna espressa autorizzazione sindacale all'esecuzione dei saggi archeologici, in quanto detta autorizzazione era insita già in diversi atti ben precedenti alla Conferenza di Servizi del 29.2.2008, nonché derivante da precisi obblighi contrattuali che l'Appaltatore aveva l'obbligo di eseguire” (cfr. p. 34
CTU). A tali conclusioni è giunto attraverso argomentazioni puntuali e precise, fondate sulla oggettiva ricostruzione cronologica degli eventi, degli atti e della corrispondenza intercorsa fra il la gli altri Enti coinvolti, che pare opportuno riportare testualmente: CP_1 CP_2
“Riprendendo alcuni aspetti salienti della ricostruzione cronologica degli eventi sopra riportati, si rammenta che: In esecuzione delle prescrizioni della TE, con nota prot. 514/06 del 14.03.2006, la trasmetteva al le indagini georadar sulle aree di realizzazione dei parcheggi CP_2 CP_1 per la Sovrintendenza Beni Archeologici e la corrispondente mappa georadar, al fine di adempiere a quanto richiesto dall'Ente e consentire il rilascio del relativo nulla osta al progetto. Il inoltrava i risultati CP_1 delle indagini alla competente TE, che, con nota prot. 6583 del 26.4.2006, esaminate le indagini georadar, riscontrava “la presenza di anomalie di diverso tipo, di cui va verificata la consistenza” e pertanto riteneva indispensabile effettuare tre diversi saggi di scavo archeologico, individuando le aree interessate da tali interventi, specificando, altresì, che la stessa Sovrintendenza avrebbe provveduto alla direzione dei lavori. Tale nota veniva notificata dal Comune alla con prot. 124178 del 3.5.2006, disponendo CP_2 di volersi attenere alle prescrizioni in essa contenute. La Sovrintendenza, inoltre, richiedeva di estendere le indagini georadar anche all'area destinata alla costruzione delle rampe del parcheggio del corpo A. Con nota prot. 1398/06 del 13.07.2006, la richiedeva l'autorizzazione a poter procedere in tal senso CP_2 al per far fronte a tali prescrizioni comunicando, altresì, tempi e modalità dell'intervento, nonché CP_1 indicando la localizzazione dei sondaggi. Con nota prot. 208788 del 27.07.2006, il
[...]
, esprimeva parere favorevole, COroparte_7 con una serie di prescrizioni relativa alla sicurezza del cantiere, alla regolamentazione del traffico veicolare
e l'attenzione da porre in essere per i successivi ripristini. Si vuole solo evidenziare come in calce a tale nota sia riportata la dizione “il presente parere è di natura tecnica e che non ha carattere autorizzativo”. Tale inciso in effetti può generare confusione, ma si ritiene che l'autorizzazione cui faceva riferimento la nota, fosse riferita a quella che doveva essere concessa dall'autorità delegata (Circoscrizione e/o Comando di
Polizia Municipale) sul territorio, ad organizzare materialmente e fornire la dovuta assistenza per la tutela della viabilità (stradale e veicolare) e sorvegliare l'ottemperanza delle prescrizioni impartite. Infatti, a tale nota faceva seguito l'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico del Direttore della VII Circoscrizione della nota prot. 236156 dell'8.9.2006, con la quale venivano indicati i giorni e prescritte CP_8 alcune cautele a garanzia dell'integrità del patrimonio vegetale e con nota del 13.9.2006 prot. 2089, veniva informato anche un altro degli interessati. Inoltre, vi era un'altra autorizzazione, quella della IX
17 Circoscrizione (all. 8 fascicolo del indicante luoghi prescrizioni e autorizzazione all'occupazione CP_1 di suolo pubblico in determinati giorni. Rimane oscura l'affermazione di parte ricorrente, nella sua memoria introduttiva, allorquando, dopo aver descritto tutta la corrispondenza intercorsa fra e CP_1 CP_2 soggetti interessati alla sorveglianza del traffico e del suolo pubblico, afferma “A tale nota cui avrebbe fatto seguito la formale autorizzazione in data 13.09.2006.” Di tale asserzione, che sarebbe dirimente per il presente giudizio, il sottoscritto ha richiesto chiarimenti alle parti in occasione della seconda riunione peritale del 4.2.2025, ma entrambe non hanno saputo fornire lumi a riguardo. Tale nota non è stata comunque riscontrata fra gli atti, né fornita successivamente. Inoltre, con nota del 26.9.2008 prot. 245018, indirizzata alla alla alla Sovrintendenza, al R.U.P. e al Direttore della CP_2 CP_13
Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici, il ribadiva, ancora una volta, “che si è in CP_1 attesa della presentazione, da parte del concessionario, della proposizione di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e del progetto definitivo aggiornato, così come stabilito nel verbale in data 29/02/08 al fine di una ricognizione dello stato di attuazione del contratto di concessione dell'opera pubblica di cui trattasi
…“ E concludeva “di predisporre ogni atto e idonea documentazione necessaria alla conclusione della
Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo, ed all'uopo di verificare la necessità e/o
l'obbligatorietà di assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale l'opera pubblica di corso Cavour, prevedendo l'esecuzione dei saggi archeologici e la conclusione della verifica preliminare di interesse archeologico ove la stessa sia ritenuta necessaria dal Comitato Regionale al fine di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale per il parcheggio di corso Cavour.” Pertanto, il R.U.P. non solo accertava la presenza di un'autorizzazione precedente alla Conferenza di servizi del 29.2.2008, già concessa con la nota prot. 208788 del 27.7.2006, ma ne sollecitava l'adempimento. E del resto, con la nota prot. 399 del 13.2.2009, la el reiterare la richiesta di autorizzazione formale (ritenendo che tale necessità CP_2 fosse scaturita solo a seguito della riunione del 29.2.2008), ammetteva “di aver acquisito autorizzazione dalla Circoscrizione territorialmente competente, previo parere della Polizia Municipale e del settore
Giardini Pubblici.” (primo capoverso della nota). Quindi non si comprende quale altra autorizzazione potesse essere concessa dal allorquando anche i soggetti comunali delegati alle funzioni operative CP_1
e di controllo avessero, da tempo, dato la necessaria disponibilità, oltre la Sovrintendenza (vedasi nota del
29.6.2007 prot. 7750). A riguardo di quest'ultima, la Sovrintendenza aveva già chiarito in data 29.6.2007, ribadendola, la propria disponibilità a presenziare alle indagini archeologiche, precisando che “Riguardo all'inizio dei lavori di scavo, si precisa che contrariamente a quanto dichiarato dalla Società CP_10 nella nota prot. 1281/07 dell'1/6/07, indirizzata al ed a quanto dichiarato
[...] CP_1 successivamente dal con la nota prot. 161328 del 4/6/07, questa Sovrintendenza non ha CP_1 mai dichiarato la propria indisponibilità ad avviare saggi archeologici, in quanto <<gravata da precedenti impegni già assunti>>. A quest'Ufficio sono pervenute da parte della due comunicazioni di CP_16 inizio dei saggi archeologici in data 23/04/07 e successivamente, in data 11/05/07 una comunicazione di rinvio dell'inizio dei saggi archeologici (prot. 1084 allegata in copia), nella quale si dichiara <> Si
18 dichiara infine che dopo l'11.5.2007 a quest'Ufficio non è pervenuta alcun'altra comunicazione riguardo alla questione”. Anche questa nota contraddice le affermazioni della di non poter procedere, CP_2 causa la indisponibilità dell'Ente che doveva presenziare e sovrintendere alle operazioni e che, giova ricordarlo, aveva prescritto gli approfondimenti archeologici, senza dei quali non si poteva emettere alcun atto di compatibilità dell'intervento alle norme in materia e concludere la conferenza di servizi propedeutica alla redazione del progetto definitivo. Ma vi è di più. Vi sono solleciti precedenti e successivi al 29.2.2008, CO con cui il Comune invitata la a svolgere tutti gli adempimenti di competenza per completare la stesura del progetto definitivo, fra i quali, appunto, le indagini archeologiche. Del resto, proprio nella conferenza del 29.2.2008, fra le altre problematiche, si era già in attesa della presentazione, da parte del concessionario, della proposizione di un cronoprogramma delle fasi di progettazione riguardati il progetto definitivo aggiornato. Il sollecito del 26.9.2008 a presentare il cronoprogramma delle fasi progettuali (cui erano propedeutici tutti i sondaggi, accertamenti, analisi, studi, ecc.) indicava proprio come mancasse l'elemento base per le necessarie verifiche e validazioni, ovvero il progetto definitivo e riconosce come l'autorizzazione
(o per meglio dire: l'obbligo di effettuarli) fosse stata già concessa e nulla era stato ancora fatto dalla
Concessionaria sul tema. Del resto, non si comprende come il potesse pretendere un importante CP_1 adempimento contrattuale, come il progetto definitivo, senza aver rilasciato tutti i permessi necessari alla sua predisposizione. Se la avesse avuto perplessità sull'autorizzazione, avrebbe potuto sollevare CP_2 il problema, ma ciò non risulta nel verbale del 29.2.2008 in sede di conferenza, anche perché a quella data la circostanza era già nota e, a tal proposito, si rammenta che tale adempimento era stato prescritto da tempo dalla Sovrintendenza, la quale sin dal 2007 (prot. 7750 del 29.6.2007), confermava di essere rimasta a disposizione per svolgere il suo ruolo di direzione dei lavori delle indagini archeologiche, ma che per esclusiva scelta della detti scavi erano stati dapprima rimandati (per le festività patronali) poi CP_2 rinviate a data da destinarsi, senza averne più avuto notizia (vedasi a riguardo la succitata nota del
29.6.2007). Con la precedente nota del 7.2.2007, la Sovrintendenza lamentava solo la mancanza dei dati preliminari relativi al sottosuolo ove dovevano svolgersi le indagini (archeologia preventiva), non la mancanza dell'autorizzazione a svolgerle e precisava che «i lavori di scavo saranno diretti da questa
TE e dovranno essere costantemente seguiti da un archeologo. La ditta esecutrice dovrà fornire la mano d'opera, gli strumenti di lavoro ed i materiali necessari all'esecuzione dello scavo. Dovrà inoltre assumersi gli oneri relativi alle prestazioni di un archeologo e di un topografo-rilevatore.>> I rinvii, da parte CO della stessa dapprima per le festività patronali e successivamente sine die, della data in cui si dovevano svolgere i sondaggi, presuppone la consapevolezza dell'esistenza dell'autorizzazione, altrimenti non si sarebbero potute programmarne le date. Pertanto, eventuali rinvii non necessitavano di nuove autorizzazioni, semmai solo l'obbligo di comunicare al Comando di Polizia Municipale le nuove date, per consentire di predisporre i necessari adempimenti a tutela del traffico veicolare e pedonale. Infatti,
l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare i due saggi geognostici con trivella a carotaggio era stata richiesta (14.7.2006) e regolarmente concessa (prot. 236156 dell'8.9.2006). In buona sostanza
l'intervento (nella sua globalità) commissionato alla con la gara d'appalto e relativa convenzione CP_2 del 2005, aveva già in essere tutte le autorizzazioni necessarie a sviluppare la progettualità, sottoporla agli
19 Enti delegati a emettere i relativi pareri vincolanti di competenza, eseguire i lavori e gestire l'impianto. Se nell'ambito della suddetta progettualità gli Enti proposti avessero richiesto approfondimenti e/o analisi che si fossero resi necessari a conformare il loro parere, ebbene, l'Appaltatore aveva l'obbligo di eseguirli, senza ulteriori formalità, con l'unica prescrizione di comunicare e concordare con gli Organi preposti dal CP_1
(Circoscrizioni, Polizia Municipale, ecc.) date e modalità dell'esecuzione, a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto dell'ambiente. Gli obblighi a carico del Concedente, erano espressamente stabiliti nel corpo della Convenzione, tra cui, all'art. 11: “mettere a disposizione del concessionario le aree
e gli immobili, facenti parte del progetto, libere da qualsiasi impedimento;
rilasciare i provvedimenti e le autorizzazioni necessari per l'accesso sulle aree interessate dall'intervento costruttivo e per l'indispensabile approfondimento delle indagini geotecniche e del rilevamento delle reti e dei servizi, insistenti al di sopra e al di sotto delle aree medesime, che precederà l'inizio della progettazione definitiva ed esecutiva;
rilasciare al concessionario, senza oneri a carico di quest'ultimo, i provvedimenti amministrativi necessari per
l'esecuzione delle opere.” Quello che doveva essere concesso era quindi l'accesso alle aree interessate dall'intervento e ciò non sembra sia stato negato da parte del e degli Organi preposti all'uopo; CP_1 oltretutto non si comprende come mai le indagini con AD del 2006 siano state svolte e non abbiano avuto la stessa necessità di ulteriori formalità autorizzative. Si rappresenta, infatti, che dalle note introduttive al presente giudizio, viene citato testualmente: <> Come già riferito nella ricostruzione cronologica degli eventi, di questi due atti non si è riscontrato traccia, ma evidenziano, ancora una volta, come pochi giorni prima della Conferenza di Servizi del 29.2.2008, l'Impresa stesse procedendo
(sia pure con quasi un anno di ritardo) ai propri obblighi derivanti dall'obbligazione contrattuale e che fosse in possesso di tutte le autorizzazioni dovute. Non si comprenderebbe altrimenti come si potesse programmare e comunicare anche a Enti terzi (la Sovrintendenza), ciò che si stava per effettuare. La mancanza di qualsivoglia accenno specifico (saggi per approfondimenti dell'indagine archeologica), nell'ambito della Conferenza di Servizi del 29.2.2008, ne è la riprova. Infine, si riscontra la tesi di parte ricorrente circa la nota della , prot. n. 208788 del 27.7.2006, con la quale veniva COroparte_7 CO comunica alla IX° Circoscrizione e, per conoscenza alla “in riferimento alla richiesta della CP_2 del 13-7-2006 per l'autorizzazione ad eseguire saggi geognostici per la realizzazione del parcheggio, esprime parere favorevole“ a determinate specifiche condizioni e concludendo che “il presente parere è di natura tecnica e che non ha carattere autorizzativo.”, ragion per cui, l'autorizzazione, all'epoca, non sarebbe stata ancora concessa. Ebbene, conformemente al ruolo svolto dalla scrivente Ripartizione, il carattere autorizzativo non può che riferirsi alle sole prescrizioni tecniche in esso riportate e, se l'atto da un lato esprime parere favorevole, dall'altro non ha carattere autorizzativo, a meno di una contraddizione di fondo, non può riferirsi all'autorizzazione principale richiesta dalla ad eseguire i saggi, come se tale CP_2 incombenza non nascesse piuttosto da un obbligo contrattuale (circostanza già chiarita prima), ma non può che riferirsi a quella delegata alla Circoscrizione e al Comando di Polizia Municipale per i necessari
20 controlli. Ed infatti la VII^ Circoscrizione, con nota prot. n. 236156 del 8.9.2006, a seguito dell'“istanza CO del 14.7.2006 con la quale la chiede l'autorizzazione ad occupare temporaneamente una porzione di suolo pubblico al Lung.re Di Crollalanza e nei giardini di piazza Eroi del Mare per l'effettuazione di due sondaggi a mezzo di una trivella a carotaggio continuo, AUTORIZZA ad occupare m. 5,00x 2,50 di suolo pubblico nei giorni … Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni …. ecc.”.
Ciò posto, vano risulta il tentativo dell'appellante che, in comparsa conclusionale, ha cercato di
“correggere il tiro”, cercando di giustificare la mancata esecuzione dei saggi archeologici
(correttamente imputata dal giudice di prime cure unicamente alla concessionaria), attraverso la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, contraddetta per di più dalla ricostruzione effettuata, dalla stessa appellante, in sede di atto di citazione in appello.
In comparsa conclusionale sostiene che, il 29/02/2008, con nota protocollo n. 581, Parte_1 CP_2
Chiedeva sia l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, sia all'espletamento delle
[...] indagini archeologiche a tutti gli enti competenti, inviando” per conoscenza” tali richieste anche al sindaco. Dunque parla di due autorizzazioni (la prima, all'occupazione di suolo pubblico, la seconda all'esecuzione degli scavi archeologici, senza specificare, per la seconda, di che autorizzazione trattasi).
Nell'atto di citazione in primo grado, e anche in appello, parlava di “autorizzazione Parte_1 sindacale”, non meglio specificata (salvo poi, in comparsa conclusionale, dire che la richiesta di autorizzazione veniva inviata al Sindaco “per conoscenza”), e imputava al l grave CP_1 inadempimento contrattuale per mancato rilascio di autorizzazione sindacale (e non invece di mancato rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico), richiesta con nota prot. n.
581 del 29.2.2008.
Senonchè pur avendo posto, a fondamento della domanda di risoluzione per Parte_1 inadempimento, l'inerzia del a fronte della richiesta di autorizzazione del CP_1
29/02/2008, non ha neanche provveduto a depositare detta nota, prot n. 581 del 29.2.2008, non rinvenibile in atti, non consentendo a questa Corte neanche di apprezzare quale fosse esattamente il contenuto della richiesta autorizzazione.
È evidente che, nel caso di specie, come aveva già fatto nel 2006, necessitasse solo di Parte_1 autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, ma questa presupponeva una comunicazione della data di esecuzione degli scavi ed una richiesta, per quei giorni, ad occupare il suolo pubblico1.
Peraltro, la stessa deduce che i rilievi archeologici andavano fatti con scavi a mano, Parte_1 sicché non era necessaria verosimilmente la chiusura di tutta la strada interessata.
In ogni caso, è bene rammentare che il prospettato inadempimento del non viene CP_1 ravvisato da parte di nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, nella Parte_1 mancata autorizzazione a occupare il suolo pubblico (che, come già evidenziato, andava richiesta alla competente Circoscrizione e al Comando di Polizia Municipale), ma nella mancata autorizzazione sindacale ad eseguire scavi archeologici che, come sopra evidenziato, non competeva al CP_1
Sotto altro profilo, a pag. 8 della comparsa conclusionale, l'appellante – per la prima volta – afferma che l'autorizzazione rilasciata dalla VII Circoscrizione non fosse in realtà idonea a legittimare i saggi archeologici, bensì i saggi geognostici (mai citati in precedenza), nonostante la stessa appellante, in sede di citazione in appello, ha dapprima ritenuto l'autorizzazione de qua idonea unicamente a legittimare l'occupazione del suolo pubblico, per poi parlare di autorizzazione allo svolgimento dei saggi (“l'autorizzazione - da parte del - allo svolgimento CP_1 dei saggi, era stata fornita con riferimento a date ben precise e relativamente alla occupazione di suolo pubblico” - cfr. pag. 15 atto di citazione in appello).
COrariamente a quanto affermato (contraddittoriamente) dall'appellante, la circostanza che la concessionaria non necessitasse di ulteriori autorizzazioni a procedere emerge: in primo luogo, dalle note con le quali la stessa ha, per ben due volte, comunicato l'inizio dei lavori relativi ai saggi archeologici al e alla TE (note del 26.04.2007 e del 26.02.2008), a CP_1 CO riprova del fatto che la poteva quindi procedere, avendo ottenuto le autorizzazioni necessarie e, in secondo luogo, dal fatto che i rinvii degli scavi archeologici – disposti autonomamente dalla CO
– non siano stati in nessun caso collegati all'assenza delle autorizzazioni.
Se quindi per ben due volte, a distanza di poco più di anno, la concessionaria aveva comunicato di essere pronta a dare avvio ai lavori relativi agli scavi archeologici, risulta inspiegabile, oltre che illogica, la richiesta di ulteriori autorizzazioni formulata, nei confronti del con nota CP_1 del 29.02.2008 e successivamente reiterata con plurime missive, anche alla luce del fatto che nell'arco temporale compreso tra la data dell'8.9.2006 (in cui la VII Circoscrizione aveva autorizzato l'occupazione del suolo pubblico ai fini dell'esecuzione dei saggi archeologici), e la CO data del 29.2.2008, la nonostante le due comunicazioni di inizio dei lavori, non avesse mai espresso la necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni, avendo solo evidenziato, con nota indirizzata al dell'1.06.2007, l'esigenza di attendere la disponibilità della CP_1
, nonostante quest'ultima fosse stata già espressa contestualmente alla CP_5 individuazione dei saggi che la concessionaria avrebbe dovuto eseguire.
Infatti, la TE, facendo seguito alla nota con cui il la rendeva edotta della CP_1 circostanza che la Dec fosse in attesa della sua disponibilità, con nota prot. 1790, del 20.6.2007, rispondeva “Riguardo all'inizio dei lavori di scavo, si precisa che, contrariamente a quanto dichiarato dalla società Dec-BA RK […] questa TE non ha mai dichiarato la propria indisponibilità ad avviare i saggi archeologici “in quanto gravata da precedenti impegni già assunti”. A quest'ufficio sono Con pervenute da parte della società due comunicazioni di inizio dei saggi archeologici in data 23/04/07
[…] e successivamente, in data 11/05/2007, una comunicazione di rinvio dell'inizio dei saggi archeologici
(prot. n. 1084, allegata in copia), nella quale si dichiara che “a seguito dei colloqui intercorsi con gli Enti interessati [colloqui, in verità, non intercorsi con questa TE] si è ritenuto, di comune accordo,
22 di rinviare l'inizio delle lavorazioni in oggetto a data da definirsi”. Si dichiara, infine, che dopo l'11/05/07
a quest'Ufficio non è pervenuta alcun'altra comunicazione riguardo la questione”. CO Gli assunti contenuti in tali comunicazioni non sono mai stati smentiti dalla avendo quest'ultima unicamente reiterato, dal 29.2.2008, le richieste di autorizzazioni al CP_1
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Dec, il successivamente alla CP_1 richiesta del 29.2.2008, lungi dal rimanere inerte, in data 26.9.2008, con nota prot. 245018, indirizzata alla alla , alla Sovrintendenza, al R.U.P. e al Direttore della CP_2 CP_13
Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici ribadiva di essere “in attesa della presentazione, da parte del concessionario, della proposizione di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e del progetto definitivo aggiornato, così come stabilito nel verbale in data 29/02/08 al fine di una ricognizione dello stato di attuazione del contratto di concessione dell'opera pubblica di cui trattasi […] di predisporre ogni atto e idonea documentazione necessaria alla conclusione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo, ed all'uopo di verificare la necessità e/o l'obbligatorietà di assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale l'opera pubblica di corso Cavour, prevedendo l'esecuzione dei saggi archeologici e la conclusione della verifica preliminare di interesse archeologico ove la stessa sia ritenuta necessaria dal
Comitato Regionale al fine di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale per il parcheggio di corso Cavour”.
Come correttamente affermato dal CTU, con tale missiva, il RUP “non solo accertava la presenza di un'autorizzazione precedente alla Conferenza di servizi del 29.2.2008, già concessa con la nota prot. 208788 del 27.7.2006, ma ne sollecitava l'adempimento. E del resto, con la nota prot. 399 del 13.2.2009, la
[...] nel reiterare la richiesta di autorizzazione formale (ritenendo che tale necessità fosse scaturita solo a CP_2 seguito della riunione del 29.2.2008), ammetteva “di aver acquisito autorizzazione dalla Circoscrizione territorialmente competente, previo parere della Polizia Municipale e del settore Giardini Pubblici.” (primo capoverso della nota). Quindi non si comprende quale altra autorizzazione potesse essere concessa dal allorquando anche i soggetti comunali delegati alle funzioni operative e di controllo avessero, da CP_1 tempo, dato la necessaria disponibilità, oltre la Sovrintendenza (vedasi nota del 29.6.2007 prot. 7750)”.
Priva di pregio è altresì la doglianza con cui l'appellante, censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'inadempimento del in merito al rilascio delle autorizzazioni CP_1 necessarie a procedere, deduce che la necessarietà delle ulteriori autorizzazioni emergerebbe proprio dalla nota del 28.12.2006, con cui l'appellante, su sollecitazione dello stesso CP_1 inoltrava a quest'ultimo gli elaborati del progetto definitivo “al fine di procedere all'avvio delle relative approvazioni”.
La doglianza risulta infondata sulla scorta della evidente differenza sussistente tra le approvazioni al progetto definitivo e le autorizzazioni necessarie per procedere agli scavi archeologici.
Alla luce della documentazione versata in atti, è emerso che, nel periodo intercorrente tra la data in cui veniva concessa l'autorizzazione da parte della VII Circoscrizione (8.9.2006) e la data in cui per la prima volta veniva comunicato l'inizio dei lavori da parte della concessionaria (23.4.2007), sono intercorse altre missive aventi oggetti differenti rispetto agli scavi archeologici.
23 Invero, la in data 26.07.2006, trasmetteva i risultati delle integrazioni alle indagini CP_2 georadar richieste dalla Sovrintendenza, mentre, in data 28.12.2006 (prot. n. 341222 del
29.12.2006) trasmetteva il progetto definitivo aggiornato “al fine di procedere all'avvio delle relative approvazioni”.
È evidente che le “approvazioni” a cui la Dec faceva riferimento attenevano unicamente al progetto definitivo e non anche alla realizzazione dei saggi archeologici, come del resto confermato dalle note dell'1.2.2007, prot. n.ri 30958, 30974, 30983 e 30991, con le quali il rasmetteva CP_1 alla Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia, alla IX Circoscrizione, alla VII Circoscrizione, alla
TE Archeologica della e alla TE per i Beni Architettonici e per il CP_5
Paesaggio per le Provincie di BA e OG, il progetto definitivo per sollecitare il rilascio dei pareri di rispettiva competenza.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – nella parte in cui ha affermato, a riprova che mancasse ogni autorizzazione a procedere, che “In data 7.02.2007, poi, il
[...] della Puglia-BA ha COroparte_9 precisato al che qualsiasi autorizzazione già emessa era da ritenere “di massima” fintanto CP_1 che non fosse accertata l'assenza di presenze archeologiche, lamentando altresì la mancanza nel progetto di una documentata relazione scientifica che certifichi l'inesistenza di rischio per i monumenti circostanti (cfr. doc. 21 fascicolo primo grado)” (cfr. pag. 14 citazione in appello) –, se è vero che in data 07.02.2007
(nota prot. 2089), il in base a presunte “notizie di COroparte_5 stampa”, che davano per imminente l'inizio dei lavori di costruzione del parcheggio interrato, teneva a precisare che qualsiasi autorizzazione già emessa era da ritenere “di massima”, è altresì evidente, dalla complessiva lettura di tale nota e, più specificatamente, del seguente inciso: “Si rammenta anche che ogni autorizzazione già emessa si deve ritenere autorizzazione di massima in quanto solo l'assenza di presenze archeologiche potrà convalidare, a saggi eseguiti, un progetto integrato con la sistemazione del verde, del quale si attende, come già detto, la trasmissione”, che le autorizzazioni “di massima” a cui fa riferimento il riguardano il progetto definitivo e, quindi, l'esecuzione CP_5 generale dei lavori, e non anche le autorizzazioni ai saggi archeologici, essendo state queste ultime già rilasciate.
Alla luce di quanto fin qui osservato, si apprezza l'infondatezza dei motivi di appello.
Va pertanto rigettata, in quanto non necessaria ai fini della decisione, la richiesta dall'appellante di “disporre la convocazione del C.T.U. per chiarimenti in ordine alla confusione riscontrata tra le due diverse tipologie di indagini e autorizzazioni…. In subordine, si chiede di disporre il rinnovo della C.T.U., affidando l'incarico ad altro professionista, e di dichiarare nulla la relazione definitiva dell'ing. Per_1 depositata in data 6 aprile 2025.”, essendo le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU coerenti con la documentazione versata in atti e non apprezzandosi la dedotta confusione rilevata dall'appellante.
Inoltre, l'esaustività della risposta del CTU alle osservazioni del CTP (p. 45 e ss. della consulenza tecnica di ufficio), rende evidentemente ultronea la richiesta di riconvocazione.
24 A tanto consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 2.000.001 e € 4.000.000, di complessità media, con riconoscimento dei parametri medi per tutte le fasi del giudizio.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di BA, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., nei confronti Parte_1 del in persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza n. 3094/2022, del Tribunale CP_1 di BA, Sezione specializzata in materia di imprese, pubblicata il 10.8.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2) condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 44.300,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitamente a carico dell'appellante;
4) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in BA, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, addì 15 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore
TE NE
Il Presidente
M. Angela Marchesiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Claudia Nitti.
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella nota prot. n. 834/2008 del 26/03/2008, indirizzata al RUP della Ripartizione Edilizia Pubblica e, per conoscenza, al Sindaco, DEC dà atto di aver inoltrato alla IX circoscrizione la richiesta di occupazione di suolo pubblico e che per l'occupazione su sede strada dell'area di cantiere interessa soltanto aree adibite alla sosta e non al traffico veicolare.
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Specializzata in materia di Impresa composta dai Magistrati: dott.ssa M. Angela Marchesiello Presidente dott. Alberto Binetti Consigliere dott.ssa TE NE Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1327 dell'anno 2022, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3094/2022, pubblicata il
10.8.2022, del Tribunale di BA-Sezione specializzata in materia di imprese
TRA con sede in BA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'indirizzo telematico degli avv. Arturo Cancrini e Rocco Truncellito, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti
- Appellante –
E in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato CP_1 in BA alla via Imbriani n. 69, presso lo studio degli avv. Eugenio Mangone e Alessandra Baldi, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
- Appellato –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Premessa in fatto.
Il inseriva nel proprio Programma Triennale dei Lavori Pubblici, approvato con CP_1 delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 10.04.2002, la realizzazione e la gestione di parcheggi in project financing. Dopo aver eseguito la validazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 37 ter della Legge 109/94 e s.m.i., la pubblicazione del bando e la successiva gara, il CP_1 affidava all'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla (poi
[...] CP_2 [...]
in Concordato Preventivo), capogruppo mandataria e mandante, COroparte_3 COroparte_4
1 la “Concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione delle opere nonché della gestione e manutenzione del parcheggio interrato in BA al Corso Cavour”.
In data 21.03.2005, rep. n. 35698, le parti sottoscrivevano la relativa Convenzione.
La Concessionaria procedeva alla consegna della progettazione definitiva, che veniva trasmessa con nota prot. 1322/05 del 02.08.2005 al che a sua volta provvedeva ad inoltrarla CP_1 CP_1
a tutti gli Enti competenti.
In data 26.10.2005 il COroparte_5
di Taranto, all'esito dell'esame del progetto definitivo dell'opera, con nota prot,
[...]
17241, rappresentava la necessità di “eseguire nella zona interessata delle indagini preliminari con metodo georadar, finalizzate a verificare la presenza o meno di resti archeologici di un'antica necropoli, in ragione di precedenti rinvenimenti presso la stessa area.” Con nota prot. 8401 del 29.11.2005, la stessa
TE, nel ribadire la necessità che fossero svolte tali indagini, esprimeva in ogni caso parere "favorevole in linea generale" al progetto definitivo presentato, “… riservandosi poi di definire il rilascio del prescritto nulla osta, alla successiva fase di definizione del dettaglio esecutivo, specie per quanto attiene il reimpianto delle essenze arboree di pregio attualmente a dimora. …. “.
Per lo stesso progetto definitivo, venivano richieste ulteriori indagini.
Nell'ambito della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30.11.2005 erano acquisiti i pareri degli altri Enti e Amministrazioni Pubbliche.
In data 07.12.2005 comunicava l'avvio degli studi del traffico ai fini della redazione CP_2 del piano della viabilità. In data 20.12.2005, a riscontro della comunicazione del CP_1 del 29.11.2005 con la quale veniva chiesta un'integrazione degli elaborati facenti parte del progetto definitivo trasmesso in data 02.08.2005, inviava la nota prot. 2384/05 al CP_2
in persona del RUP, con la quale formalizzava la richiesta di un incontro finalizzato a CP_1 concordare una ridefinizione della tempistica progettuale e dei tempi contrattualmente previsti.
Il nel riscontrare la predetta nota, convocava una riunione di lavoro per la data CP_1 dell'11.01.2006, coinvolgendo tutti i soggetti interessati dalle diverse attività propedeutiche alla prosecuzione dell'attività di progettazione, chiedendo, contestualmente, alla di CP_2 predispone un nuovo cronoprogramma.
In data 13.01.2006 prot. 11909/05, la TE per COroparte_6
di BA e OG confermava il parere favorevole anche dal punto di vista
[...] paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. In esecuzione delle prescrizioni della TE, con nota prot. 514/06 del 14.03.2006, la trasmetteva al le indagini CP_2 CP_1 georadar sulle aree di realizzazione dei parcheggi per la Sovrintendenza Beni Archeologici e la corrispondente mappa georadar, al fine di adempiere a quanto richiesto dall'Ente e consentire il rilascio del relativo nulla osta al progetto.
Il inoltrava i risultati delle indagini alla competente , che, con nota prot. CP_1 CP_5
6583 del 26.4.2006, esaminate le indagini georadar, riscontrava “la presenza di anomalie di diverso tipo, di cui va verificata la consistenza” e pertanto riteneva indispensabile effettuare tre diversi saggi
2 di scavo archeologico, individuando le aree interessate da tali interventi, specificando, altresì, che la stessa Sovrintendenza avrebbe provveduto alla direzione dei lavori. Tale nota veniva notificata dal Comune alla con prot. 124178 del 3.5.2006, disponendo di volersi attenere alle CP_2 prescrizioni in essa contenute. La Sovrintendenza, inoltre, richiedeva di estendere le indagini georadar anche all'area destinata alla costruzione delle rampe del parcheggio del corpo A.
Con nota prot. 1398/06 del 13.07.2006, la ichiedeva l'autorizzazione a poter procedere CP_2 in tal senso al per far fronte a tali prescrizioni comunicando, altresì, tempi e modalità CP_1 dell'intervento, nonché indicando la localizzazione dei sondaggi. Con nota prot. 208788 del
27.07.2006, il COroparte_7
, esprimeva parere favorevole, con una serie di prescrizioni relative alla sicurezza del
[...] cantiere, alla regolamentazione del traffico veicolare e l'attenzione da porre in essere per i successivi ripristini. A tale nota faceva seguito l'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico del Direttore della VII Circoscrizione della nota prot. 236156 dell'8.9.2006, con la CP_8 quale venivano indicati i giorni e prescritte alcune cautele a garanzia dell'integrità del patrimonio vegetale e con nota del 13.9.2006 prot. 2089, veniva informato anche un altro degli interessati;
inoltre un'altra autorizzazione della IX Circoscrizione indicava luoghi, prescrizioni e autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in determinati giorni.
In data 08.01.2007, con nota prot. 4411, il richiedeva ulteriori integrazioni al CP_1
Progetto Definitivo, già richieste con note del 22.9.2006 e 29.11.2005, non ancora recepite dalla e ciò al fine di permettere al R.U.P. l'esame del progetto completo in contradditorio CP_2 con i progettisti e, il 25.01.2007, con nota prot. n. 22657, sollecitava la TE ad esprimersi in merito alle indagini georadar eseguite e, quindi, fornire indicazioni circa i saggi archeologici da eseguire, così come già richiesto dalla concessionaria con nota del 19.10.2006.
In data 01.02.2007, con note prot. n.ri 30958, 30974, 30983 e 30991, il trasmetteva CP_1 alla Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia, alla IX Circoscrizione, alla VII Circoscrizione, alla
TE Archeologica della e alla TE per i Beni Architettonici e per il CP_5
Paesaggio per le Provincie di BA e OG, il progetto definitivo per i relativi pareri di competenza, in relazione al Nulla Osta Paesaggistico ricevuto.
In data 07.02.2007 prot. 2089, il in base a presunte COroparte_5
“notizie di stampa” che davano per imminente l'inizio dei lavori di costruzione del parcheggio interrato, precisava che qualsiasi autorizzazione già emessa era da ritenere “di massima” e fintanto che non fosse stata accertata l'assenza di presenze archeologiche tale parere non avesse efficacia conclusiva. Inoltre lamentava la mancanza, all'interno del progetto, di una documentata relazione scientifica che certificasse l'inesistenza di rischio per i monumenti circostanti.
Il 7.3.2007, prot. n. 66346, il Settore Giardini del esprimeva parere favorevole CP_1 all'esecuzione dei saggi archeologici nelle aree individuate dalla TE, prescrivendo solo alcuni accorgimenti e cautele da adottare in fase esecutiva, a tutela della vegetazione urbana presente in loco.
3 Il 9.3.2007 la Procura della Repubblica di BA sequestrava tutta la documentazione relativa ai parcheggi interrati di piazza Giulio Cesare, Piazza Cesare Battisti e Corso Cavour in possesso del
CP_1
Il 23.4.2007 con nota prot. 932/07, la comunicava l'inizio degli scavi per i prescritti CP_2 saggi archeologici a partire dal giorno 26.4.2007. In pari data, con nota 935/07, acquisita al protocollo comunale al n. 116507 del 24.4.2007, la facendo seguito ad “… una nostra CP_2 precedente nota prot. 932/07 del 23.4.2007, riguardante l'inizio dei saggi archeologici, in seguito a contatti verbali con l'Amministrazione Comunale, si è ritenuto, di comune accordo, di rinviare l'inizio delle lavorazioni in oggetto al giorno giovedì 10/5/2007, visto l'accavallarsi del periodo delle stesse con quello dei festeggiamenti in onore del santo Patrono della città di BA.” Successivamente, la stessa CP_2 con la nota prot. 1084/07 dell'11.5.2007, comunicava che i programmati saggi venivano rinviati a data da definirsi, senza chiarire le motivazioni ostative.
Il 15.05.2007 prot. 137961, il sollecitava l'adempimento dell'effettuazione inderogabile CP_1 dei saggi archeologici, rammentando che tale inadempimento inibiva tutta la “procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico” di cui agli artt. 96 e 97 del D.Lgs 163/06 per l'opera pubblica in questione e non consentiva di “… attivare i conseguenti adempimenti tecnici amministrativi di competenza dei Quest'Ufficio”. A riscontro di tale nota, in data 1.6.2007 prot. 1281/07, la CP_2 chiariva di dover attendere la disponibilità della TE ad avviare le operazioni di saggio archeologico, in quanto la stessa era “… gravata da precedenti impegni già assunti.”
In data 04.06.2007 prot. 161328, il trasmetteva alla TE ed alla CP_1 [...]
una nota di sollecito per i rispettivi adempimenti di competenza in merito ai saggi CP_2 archeologici, al fine di non determinare ritardi imputabili all'Amministrazione concedente.
In data 08.06.2007 prot. 4688, il COroparte_9
, riscontrava la nota di sollecito del
[...] CP_1 rappresentando la necessità di avere informazioni circa la salvaguardia degli edifici storici, nonché in merito alle strutture ed esperti individuati per l'espletamento dei saggi archeologici e chiarendo che la conferenza di servizi doveva rimanere sospesa sino alla conoscenza degli esiti delle indagini archeologiche;
la Sovrintendenza, in detta nota, puntualizzava che, oltre alle indagini archeologiche, non fossero state ancora prodotte tutte le informazioni in merito ai rischi che, potenzialmente, potevano correre gli edifici monumentali circostanti, già richieste con la nota del 7.2.2007 prot. 2089. Facendo a seguito a detta nota, in data 29.6.2007 prot. 7750, la
Sovrintendenza comunicava, ribadendola, la sua disponibilità a presenziare alle indagini archeologiche, precisando che “Riguardo all'inizio dei lavori di scavo, si precisa che contrariamente a quanto dichiarato dalla Società nella nota prot. 1281/07 dell'1/6/07, indirizzata al CP_10 ed a quanto dichiarato successivamente dal con la nota prot. 161328 del CP_1 CP_1
4/6/07, questa Sovrintendenza non ha mai dichiarato la propria indisponibilità ad avviare saggi archeologici, in quanto << gravata da precedenti impegni già assunti >>. A quest'Ufficio sono pervenute da CO parte della due comunicazioni di inizio dei saggi archeologici in data 23/04/07 e CP_11
4 successivamente, in data 11/05/07 una comunicazione di rinvio dell'inizio dei saggi archeologici (prot. 1084 allegata in copia), nella quale si dichiara << che a seguito dei colloqui intercorsi con gli Enti interessati
[colloqui, in verità, non intercorsi con questa TE] si è ritenuto, di comune accordo di rinviare
l'inizio delle lavorazioni in oggetto a data da definirsi.>> Si dichiara infine che dopo l'11.5.2007 a quest non è pervenuta alcun'altra comunicazione riguardo alla questione”. CP_12
Seguiva, in data 7.8.200,7 un'altra nota con cui il sollecitava, ancora una volta, ad CP_1 eseguire i prescritti saggi archeologici. CO Il 15.02.2008, la comunicava alla Sovrintendenza e al di essere pronta per CP_1
l'esecuzione dei saggi archeologici, avendo individuato gli archeologi e le zone di intervento;
il
26.02.2008, comunicava la data di inizio lavori e i nominativi delle persone responsabili dei suddetti lavori.
In data 29.02.2008, presso la Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di BA, si teneva una riunione di lavoro per fare il punto sulla situazione autorizzativa del parcheggio di Corso Cavour;
il relativo verbale veniva trasmesso al Sindaco, all'Assessore ai LL.PP., all'Assessore Mobilità e
Trasporti, nonché alla con nota prot. 60356 in pari data. In tale verbale, oltre alle CP_2 molteplici problematiche già affrontate e quelle ancora da sviluppare, alcun cenno veniva sollevato da parte della circa la necessità di una formale autorizzazione ad eseguire i CP_2 prescritti saggi archeologici. CO Con nota prot. n. 581 dello stesso 29.02.2008, richiedeva direttamente al Sindaco
l'autorizzazione ad effettuare i saggi archeologici e, successivamente, sollecitava ulteriormente il con la nota prot. 834/08 del 26.3.2008. CP_1
Con nota del 26.9.2008 prot. 245018, indirizzata alla alla , alla CP_2 CP_13
Sovrintendenza, al R.U.P. e al Direttore della Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici, il ribadiva, ancora una volta, “che si è in attesa della presentazione, da parte del concessionario, CP_1 della proposizione di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e del progetto definitivo aggiornato, così come stabilito nel verbale in data 29/02/08 al fine di una ricognizione dello stato di attuazione del contratto di concessione dell'opera pubblica di cui trattasi” e inoltre “ atteso che il Comitato VIA della
ha previsto di assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale l'opera pubblica per la CP_13
Progettazione, costruzione e gestione del parcheggio interrato in piazza Cesare Battisti, la cui esclusione iniziale (esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA) è stata stabilita anche per l'opera di cui in oggetto;
alla luce degli approfondimenti e verifiche richiesti durante la VIA, nonché delle prescrizioni imposte in sede di parere favorevole di compatibilità ambientale per il parcheggio di piazza Cesare Battisti”.
Conseguentemente il R.U.P. chiedeva “di predisporre ogni atto e idonea documentazione necessaria alla conclusione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo, ed all'uopo di verificare la necessità e/o l'obbligatorietà di assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale l'opera pubblica di corso Cavour, prevedendo l'esecuzione dei saggi archeologici e la conclusione della verifica preliminare di interesse archeologico ove la stessa sia ritenuta necessaria dal Comitato Regionale al fine di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale per il parcheggio di corso Cavour”.
5 Con nota prot. 399 del 13.2.2009, la reiterava la richiesta di autorizzazione formale, CP_2 ritenendo che tale necessità fosse scaturita dalla riunione del 29.2.2008, pur ammettendo “di aver acquisito autorizzazione dalla Circoscrizione territorialmente competente, previo parere della Polizia
Municipale e del settore Giardini Pubblici.” e, proseguiva, asserendo di non poter ottemperare alle richieste del Direttore della Ripartizione Edilizia Pubblica“ infatti per predisporre il cronoprogramma delle fasi di progettazione, per aggiornare il progetto definitivo e per la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA è indispensabile il parere della TE archeologica e la conseguente autorizzazione della per i beni culturali e paesaggistici della , come risulta dalla nota prot. n. COroparte_9 CP_5
2089 del 27.02.2002 trasmessa dalla predetta Direzione. Peraltro, solo a seguito dell'autorizzazione della
Regionale per i beni culturali e paesaggistici della si potrà concludere la Conferenza di CP_9 CP_5
Servizi convocata per l'esame del progetto definitivo”.
Con le note prot. 634 dell'11.03.2009 e prot. 1602 del 9.6.2009 veniva nuovamente richiesta l'autorizzazione a svolgere le indagini da parte della che, con nota del 6.7.2009, prot. CP_2
1880, oltre a reiterare la richiesta, sollevava formale contestazione di risoluzione per inadempimento del Concedente, ex art. 31 della Convenzione. Con nota di riscontro del
22.07.2009, prot. 187055, il Direttore della Ripartizione Edilizia COroparte_7 comunicava che “non si ravvisano inadempimenti a carico dell'amministrazione che giustifichino la richiesta di risoluzione ai sensi dell'art. 31”.
Con atto notarile del 5.7.2012, rep. 66.747, racc. 22.094, la cedeva in fitto il ramo di CP_2 azienda contenente anche la commessa de qua alla la quale con nota prot. COroparte_14
08/2013 del 13.2.2013 formulava istanza al di essere autorizzata al subentro ex CP_1 art. 116 D.Lgs. 163/06 nella Convenzione rep. 35698 del 21.3.2005, trasmettendo tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e ss.
Il non si opponeva al subentro della quest'ultima, CP_1 COroparte_14 successivamente, per effetto del mero mutamento della denominazione sociale e senza alcuna modifica della struttura societaria, diveniva “ a socio unico” . Parte_1
In data 19 dicembre 2014, la società cedente nel frattempo ammessa a concordato CP_2 preventivo, procedeva al mutamento della propria denominazione sociale in “ ; in data CP_3
18 luglio 2016, la , ammessa al concordato preventivo omologato, cedeva COroparte_3 definitivamente alla (già il ramo di azienda comprendente la Parte_1 COroparte_14
“Commessa Cavour”.
Con nota del 28 luglio 2016, la comunicava al la cessione, con Parte_1 CP_1 contestuale richiesta di subentro nell'obbligazione di cui è causa (ai sensi dell'art. 116 comma 3 del D.Lgs 163/2006). Il con nota prot. 206276 del 12.9.2016, manifestava la propria CP_1 opposizione alla richiesta di subentro nel contratto di appalto del 21.3.2005 rep. n. 35698; con nota del 19.9.2016 prot. 212488, lo stesso ribadiva l'opposizione alla richiesta di CP_1 Parte_1 di subentro nel contratto.
[...]
6 Con nota prot. 268285 del 18.11.2016, il rigettava anche la richiesta di CP_1 Parte_1
[...
di annullamento in autotutela del provvedimento di opposizione al subentro.
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 4.6.2018, la in persona del l.r.p.t., conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di BA, il per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - accertare il grave inadempimento del in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 nell'esecuzione della Convenzione rep. n. 35698 e per l'effetto pronunciare la risoluzione per inadempimento di siffatta Convenzione ex art. 1453 c.c., con condanna di parte convenuta al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle somme determinate sulla base Parte_1 dell'art. 33 della Convenzione, ammontante a complessivi € 2.508.866,52, oltre Iva e interessi, ovvero delle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, e determinate a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in subordine, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed Iva se dovuta, come per legge;
- accertare il grave inadempimento del in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 nell'esecuzione della Convenzione rep. n. 35698 e per l'effetto pronunciare la risoluzione per inadempimento di siffatta Convenzione ex art. 1453 c.c., con condanna di parte convenuta al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle somme determinate sulla base Parte_1 dell'art. 33 della Convenzione, ammontante a complessivi € 2.062.635,05 oltre Iva e interessi, ovvero delle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, e determinate a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in subordine, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed Iva se dovuta, come per legge”.
A fondamento della domanda, oltre a descrivere le vicende del rapporto intercorso con il CP_1
deduceva che: -a seguito della sottoscrizione, in data 21.03.2005, della convenzione (rep.
[...]
n. 35698), in relazione alla quale la in qualità di concessionaria, si impegnava a CP_2 predisporre la realizzazione, con gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle opere oggetto di convenzione, assicurando altresì il finanziamento di tutti i relativi oneri, il CP_1
in qualità di concedente, si impegnava a mettere a disposizione del concessionario le aree e
[...] gli immobili, facenti parte del progetto, liberi da impedimenti, a rilasciare i provvedimenti e le autorizzazioni necessari per l'accesso sulle aree interessate dall'intervento costruttivo e per l'indispensabile approfondimento delle indagini geotecniche e del rilevamento delle reti e dei servizi, insistenti al di sopra e al di sotto delle aree medesime, nonché i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione delle opere;
- il si impegnava, inoltre, a CP_1 garantire le condizioni necessarie a mantenere l'equilibrio economico-finanziario, risultante dal
Piano economico finanziario, adottando, all'uopo, tutte le misure necessarie e/o opportune a tal
7 fine;
- dopo che, con la nota prot. 581 del 29.2.2008, aveva chiesto direttamente al Sindaco di BA
l'autorizzazione ad effettuare i saggi archeologici, a seguito del mancato riscontro da parte del la non aveva potuto avviare le attività di indagine richieste dalla CP_1 CP_2
TE; - agli ulteriori solleciti da parte della per ottenere le autorizzazioni a CP_2 procedere con i saggi archeologici, il non aveva dato risposta;
- con nota prot. 46 del CP_1
27.5.15 aveva diffidato il a provvedere, entro il termine di 20 Parte_1 CP_1 giorni, al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'espletamento delle indagini archeologiche;
- in considerazione dell'ennesimo mancato riscontro, stante il grave inadempimento del CP_1 intendeva ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni patiti.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva l'integrale rigetto della domanda e la CP_1 condanna di al pagamento delle spese processuali;
eccepiva l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto fatto valere dalla parte attrice, stante il decorso del termine di cui all'art. 2946 c.c., l'infondatezza della domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale e la nullità dell'atto di citazione, per violazione degli artt. 163 n. 4 e 164 c. 4 c.p.c., relativamente alla richiesta di risarcimento del danno ex artt. 2043, 2033 e/o 2041 c.c.
Istruita la causa documentalmente e rigettate le altre richieste istruttorie, con sentenza n.
3094/2022, pubblicata il 10.8.2022, il Tribunale di BA-Sezione Specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, così provvedeva: “
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA la
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida in € 40.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.”. CP_1
L'appello.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo, sulla base Parte_1 dei motivi che di seguito verranno esposti, e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare il grave inadempimento del CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., nell'esecuzione della Convenzione rep. n. 35698 e per
[...]
l'effetto pronunciare la risoluzione per inadempimento di siffatta Convenzione ex art. 1453 c.c., con condanna di parte convenuta al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle somme determinate sulla base dell'art. 33 della Convenzione, ammontante a complessivi 2.508.866,52, oltre Iva ed interessi, ovvero delle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, e determinate a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt. 1218. 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in subordine, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed Iva se dovuta, come per legge;
- accertare il grave inadempimento del in persona del legale rappresentante p.t., nell'esecuzione della Convenzione rep. n. CP_1
35698 e per l'effetto pronunciare la risoluzione per inadempimento di siffatta Convenzione ex art. 1453 c.c., con condanna di parte convenuta al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., di € 2.062.635,05 oltre Iva ed interessi a titolo di danno emergente, ovvero delle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, e determinate a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt.
8 1218. 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in subordine, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art.
2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed Iva se dovuta, come per legge. - Con vittoria di diritti, competenze ed onorari”.
Si è costituito in giudizio il che, contestato fermamente il gravame e riproposta CP_1
l'assorbita eccezione di prescrizione dei diritti azionati dalla ai sensi dell'art. 2946 Parte_1
c.c., ha chiesto di rigettare il gravame e condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 7.3.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, con ordinanza del 29.7.2024, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, espletata dall'ing. Persona_1
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
I. Motivi di appello.
1. Sulla persistente mancanza di autorizzazione alle indagini archeologiche: errata valutazione degli elementi di prova, omessa valutazione delle difese, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché 1218 e 2697 c.c.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui si legge che “In definitiva, vi è stato da parte dell'amministrazione riscontro effettivo alle richieste avanzate dalla società (autorizzazione allo svolgimento dei saggi georadar); dal verbale del riunione del febbraio 2008, cui prendevano parte tutti i rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'opera e sede più idonea e deputata a raccogliere le informazioni necessarie e CO stabilire i successivi sviluppi di una opera così complessa ed impegnativa, nulla la rappresentava circa CO la necessità di (ulteriori) autorizzazioni da parte del infine, dal carteggio intervenuto tra CP_1
Comune e Sovrintendenza emerge che, in realtà, non era necessaria alcuna altra autorizzazione e che la CO avrebbe ben potuto procedere ad eseguire i saggi. E allora, se inadempimento del non vi è CP_1 stato, la conseguente domanda e di risoluzione e risarcitoria non può trovare accoglimento”, nonché nella parte in cui il primo giudice ha affermato “in primo luogo, una delle autorizzazioni ad eseguire i saggi archeologici, veniva concessa dal Direttore della VII Circoscrizione della on atto in data CP_8
08.09.2006, prot. n. 236156 (recante poi un ulteriore protocollo di uno dei destinatari interessati del
13.09.2006, n. 2089). Altra autorizzazione veniva concessa dalla IX Circoscrizione (all. 8 fasc. : CP_1 autorizzazioni che, da un lato, indicavano luoghi e prescrizioni da seguire e, dall'altro, consentivano
l'occupazione di suolo pubblico in determinati giorni”.
A fondamento del motivo di appello, deduce che le autorizzazioni - richiamate dal Tribunale - rilasciate per l'esecuzione dei lavori relativi ai saggi archeologici non fossero sufficienti, evidenziando come, a differenza di quanto erroneamente valutato dal primo giudice, tale circostanza fosse emersa dalla stessa documentazione versata in atti e, più precisamente:
9 - dalla nota del 28.12.2006, con cui l'appellante aveva trasmesso al gli CP_1 elaborati del progetto definitivo “al fine di procedere all'avvio delle relative approvazioni”, rimarcando quindi la necessità di ulteriori “approvazioni”;
- dalla nota 004411 del dell'8.01.2007, con la quale venivano chieste delle CP_1 integrazioni al Progetto Definitivo, al fine di permettere al RUP l'esame del progetto in contradditorio con i progettisti;
- dalla nota del 25.01.2007, con cui il sollecitava la CP_1 COroparte_5
ad esprimersi in merito alle indagini georadar eseguite e quindi a fornire
[...] indicazioni circa i saggi archeologici da eseguire;
- dalla nota che, in data 7.02.2007, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia-BA aveva inoltrato al CP_1
precisando che qualsiasi autorizzazione già emessa era da ritenere “di massima”
[...] fintanto che non fosse stata accertata l'assenza di presenze archeologiche, lamentando altresì la mancanza nel progetto di una documentata relazione scientifica che certificasse l'inesistenza di rischio per i monumenti circostanti;
- dalla nota con cui il in data 15.05.2007, sollecitava l'adempimento dei CP_1 saggi archeologici, a cui seguiva la nota della del 1.06.2007, con cui questa CP_2 precisava di essere in attesa di conoscere la disponibilità della TE ad avviare le operazioni di saggio archeologico;
- dalla nota con cui, in data 4.06.2007, il sollecitava la TE e la CP_1
i rispettivi adempimenti in merito ai saggi archeologici;
CP_2
- dalla nota dell'8.06.2007 con cui la COroparte_9
, rispondendo alla nota di sollecito del aveva rappresentato
[...] CP_1 la necessità di avere informazioni circa la salvaguardia degli edifici storici, nonché in merito alle strutture ed esperti individuati per l'espletamento dei saggi archeologici, concludendo che la Conferenza di Servizi sarebbe dovuta rimanere sospesa sino alla conoscenza degli esiti delle indagini archeologiche.
Inoltre, lamenta l'erroneità della statuizione del Tribunale, nella parte in cui ha affermato che le CO note con cui la aveva comunicato alla TE, dapprima l'inizio dei lavori (nota del
23.04.2007) e, successivamente, il rinvio dei medesimi (con nota dell'11.5.2007), non potevano che
“presupporre l'esistenza delle autorizzazioni”, sottolineando, al contrario, che proprio il rinvio dei lavori farebbe emergere la necessarietà del rilascio di ulteriori autorizzazioni, contenendo, le autorizzazioni già rilasciate, date prestabilite per l'occupazione del suolo pubblico e, quindi, “non potendo di certo la Concessionaria chiudere autonomamente al traffico la viabilità cittadina e procedere allo svolgimento di indagini invasive”.
Censura altresì la sentenza nella parte in cui il Tribunale, richiamando il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 29.2.2008, sostiene che “viene descritto in modo analitico lo stato
«delle procedure e delle attività da porre in essere per terminare l'iter dell'approvazione del progetto
10 definitivo»; sicché «al termine della disamina (…) il RUP chiede la proposizione di un cronoprogramma delle fasi di progettazione». Nel verbale vengono indicate tutte le altre e diverse attività incombenti sull'ATI per il prosieguo della opera e si dava atto, fra l'altro, che era «in corso di stesura un nuovo studio di impatto ambientale»; di contro, nessun cenno veniva avanzato alla mancanza delle autorizzazioni occorrenti per
l'esecuzione dei saggi archeologici di cui alla nota di pari data invocata dall'attrice”, lamentando l'erroneità dell'argomentazione del giudice di prime cure, allorquando ha affermato che il CO mancato richiamo, da parte di , in sede di conferenza di servizi, della questione relativa alla mancanza delle autorizzazioni necessarie per procedere ai saggi archeologici, fosse un indice da CO cui poter desumere che fosse, di fatto, già in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per procedere.
Sostiene, inoltre, la non correttezza della ricostruzione operata dal primo giudice, alla luce di un dato specifico, ovvero che il nonostante le numerose missive con cui la concessionaria, CP_1
a far data dal 29.2.2008, aveva richiesto il rilascio delle autorizzazioni necessarie a procedere, non ha mai replicato che non vi fossero ostacoli alla realizzazione dei lavori relativi ai saggi archeologici, né che fossero state già fornite tutte le autorizzazioni necessarie.
L'appellante, infine, censura la sentenza ove ritiene che l'amministrazione comunale non sia incorsa in alcun inadempimento avendo autorizzato, già dal 2006, le indagini archeologiche.
2. Specifiche ulteriori considerazioni esplicative sulla natura e sulla portata delle autorizzazioni rilasciate dal comune di BA. Erronea valutazione del contenuto di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il Tribunale è incorso in errore ritenendo che i saggi archeologici fossero stati autorizzati dalla VII e dalla IX Circoscrizione della in quanto, in realtà, le autorizzazioni in questione avrebbero legittimato unicamente CP_8
l'occupazione del suolo pubblico e non anche l'espletamento dei saggi archeologici.
II. I motivi di gravame, congiuntamente esaminabili in quanto connessi, sono infondati.
L'impianto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata resiste ad ogni critica mossagli, posto che il primo giudice ha coerentemente vagliato tutte le circostanze documentali poste alla sua attenzione, essendo la decisione il frutto di una corretta e condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie.
La Corte condivide l'iter logico-giuridico e motivazionale seguito dal Tribunale, che ha motivatamente ritenuto insussistente l'inadempimento contrattuale, addebitato al CP_1
relativo alla violazione degli artt. 11 (“[…] Il concedente si impegna a: a) mettere a disposizione
[...] del concessionario le aree e gli immobili, facenti parte del progetto, liberi da qualsiasi impedimento;
b) rilasciare i provvedimenti e le autorizzazioni necessari per l'accesso sulle aree interessate dall'intervento costruttivo e per l'indispensabile approfondimento delle indagini geotecniche e del rilevamento delle reti e dei servizi, insistenti al di sopra e al di sotto delle aree medesime, che precederà l'inizio della progettazione definitiva ed esecutiva;
c) rilasciare al concessionario, senza oneri a carico di quest'ultimo, i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle opere […] Il concedente s'impegna, inoltre, a garantire le condizioni necessarie a mantenere l'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano economico finanziario
11 allegato all'offerta, adottando, ove necessario, tutte le misure necessarie e/o opportune a tal fine […]”), 15
(“Nel rispetto delle indicazioni risultanti dal cronoprogramma e dalla presente convenzione il Concedente
s'impegna a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione, ivi comprese, a tutolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni commerciali e licenze
d'uso necessarie, il rilascio delle autorizzazioni sindacali all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi amministrativi diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici. […]”) e 21 (rubricato: “Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario”) della Convenzione rep. 35698, concernente i lavori di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del parcheggio interrato in BA al Corso Cavour, affidati dal CP_1 all'Associazione temporanea di Imprese, costituita dalla società (poi e, infine, CP_2 CP_14
, in qualità di mandataria, e dalla società in qualità di mandante. Parte_1 COroparte_4
Dalla documentazione, già depositata nel corso del primo grado di giudizio, nonché dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, redatta dall'ing. dalla quale non Persona_1
v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, essendo ancorata a dati obiettivi, emerge - come già correttamente affermato dal Tribunale – che le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei saggi archeologici richiesti dalla , CP_5 fossero state rilasciate (sin dal mese di settembre dell'anno 2006) e che, conseguentemente, non fosse imputabile alcun inadempimento contrattuale a carico del CP_1
Più precisamente, è emerso che a seguito della stipulazione della Convenzione, avvenuta in data
21.03.2005, la con nota prot. 1322/05 del 2.8.2006, provvedeva a trasmettere al CP_2 CP_1 il progetto definitivo relativo alla costruzione del parcheggio sotterraneo oggetto di
[...] convenzione, che veniva successivamente inoltrato a tutti gli enti competenti.
Tuttavia, in data 26.10.2005, la , all'esito COroparte_15 dell'esame del progetto definitivo dell'opera, con nota prot, 17241, rappresentava la necessità di
“eseguire nella zona interessata, delle indagini preliminari con metodo georadar, finalizzate a verificare la presenza o meno di resti archeologici di un'antica necropoli, in ragione di precedenti rinvenimenti presso la stessa area”.
Dopo aver adempiuto a dette prescrizioni, la con nota prot. 514/06 del 14.03.2006, CP_2 trasmetteva i risultati delle indagini georadar e la corrispondente mappa georadar, all'esito dell'esame delle quali la TE, con nota prot. 6583 del 26.4.2006, riscontata “la presenza di anomalie di diverso tipo”, prescriveva l'espletamento di tre diversi saggi di scavo archeologico, con contestuale individuazione delle aree interessate da tali interventi, specificando, altresì, che la stessa TE avrebbe provveduto alla direzione dei lavori.
Con la medesima nota, inoltre, la TE richiedeva di estendere le indagini georadar anche all'area destinata alla costruzione delle rampe del parcheggio del corpo A.
Per adempiere alle suddette prescrizioni, la con nota prot. 1398/06 del 13.07.2006, CP_2 inoltrata al e alla IX Circoscrizione della indicate le autorizzazioni CP_1 CP_8
12 già ottenute (“Con riferimento all'opera in oggetto e premesso che la scrivente ha già ottenuto la seguente autorizzazione:
1. Prot. n. 113948 del 11/05/2005 per l'esecuzione di n. 2 sondaggi in via Putignani”), richiedeva l'autorizzazione necessaria a procedere, comunicando altresì la localizzazione dei sondaggi e le modalità di intervento (“Richiesta esecuzione sondaggi […] si chiede autorizzazione ad eseguire i seguenti sondaggi: - n 3 sondaggi in via Putignano, e precisamente in corrispondenza dei seguenti nn. civici: tra i nn. 220-216 (angolo via S. Visconti), 112-110 (angolo via Cairoli), 42-40 (angolo via Argiro); - n. 2 in corrispondenza di Corso Cavour, come indicato in planimetria. Le operazioni prevedono il posizionamento di una sonda di dim. circa m.
5.00x2.50, l'esecuzione di una trivellazione a carotaggio continuo, il ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d'arte. Eventuali divieti di sosta saranno predisposti previo sopralluogo congiunto con la Polizia Municipale nei termini stabiliti dal codice della strada” – cfr. nota prot. 1398/06 del 13.07.2006).
A tale comunicazione, facevano seguito (come anche affermato dall'appellante, negli scritti difensivi tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio), la nota prot. 208788 del
27.07.2006, con cui il COroparte_7
, esprimeva parere favorevole (seppur con l'indicazione di una serie di
[...] prescrizioni, relative alla sicurezza del cantiere, alla regolamentazione del traffico veicolare e all'attenzione da porre in essere per i successivi ripristini), e, soprattutto, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Direttore della VII Circoscrizione della CP_8
(nota prot. 236156 dell'8.9.2006), con la quale venivano indicati i giorni e prescritte alcune
[...] cautele a garanzia dell'integrità del patrimonio vegetale.
Risulta allora evidente che la concessionaria, alla data dell'8.09.2006, avesse in concreto ottenuto le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei saggi archeologici e che la medesima fosse consapevole di poter procedere in tal senso, avendo comunicato, per ben due volte, la data di inizio dei lavori, a riprova della disponibilità delle autorizzazioni necessarie a procedere.
La concessionaria, infatti, in data 23.04.2007, con nota prot. 932/07, aveva comunicato l'inizio degli scavi per i prescritti saggi archeologici, indicando la data del 26.4.2007 e, successivamente, a CO seguito dei due rinvii dei lavori di scavo predisposti unilateralmente dalla (dapprima per le festività patronali e successivamente sine die), delle sollecitazioni del a procedere CP_1
e della nota del 29.6.2007, prot. 7750, con cui la Sovrintendenza comunicava, ribadendola, la sua disponibilità a presenziare alle indagini archeologiche (smentendo peraltro la prospettazione CO precedentemente operata dalla con cui la medesima aveva dichiarato che il rinvio dei lavori fosse stato determinato dalla indisponibilità della perché “gravata da precedenti CP_5 impegni già assunti”), la concessionaria, nelle date del 15.02.2008 e 26.02.2008, comunicava, per la seconda volta, di essere pronta per l'esecuzione dei saggi archeologici, avendo individuato gli archeologi e le zone di intervento, il giorno di inizio lavori e i nominativi delle persone responsabili, ciò a ulteriore conferma della disponibilità delle autorizzazioni necessarie a procedere.
13 Inoltre, come correttamente già affermato dal giudice di prime cure – e ribadito dal CTU – la stessa mancata indicazione, da parte della concessionaria, in seno alla conferenza di servizi (quale migliore sede deputata alla risoluzione di problematiche di tal genere, essendo stata peraltro anche affrontata la questione relativa alla realizzazione dei saggi archeologici – cfr. verbale del
29.2.2008), della questione relativa alla necessità di ottenere una (ulteriore) formale autorizzazione a procedere, fa emergere non solo l'assenza di una reale problematica in tal senso, CO ma altresì la pretestuosità della richiesta con cui la con nota prot. 581, in data 29.02.2008 - ovvero nella medesima giornata in cui si era svolta la conferenza di servizi -, aveva richiesto direttamente al Sindaco l'autorizzazione ad effettuare i saggi archeologici.
Il CTU, infatti, a pagina 30 della relazione, condivisibilmente afferma che: “Se la avesse CP_2 avuto perplessità sull'autorizzazione, avrebbe potuto sollevare il problema, ma ciò non risulta nel verbale del 29.2.2008 in sede di conferenza, anche perché a quella data la circostanza era già nota e, a tal proposito, si rammenta che tale adempimento era stato prescritto da tempo dalla Sovrintendenza, la quale sin dal 2007
(prot. 7750 del 29.6.2007), confermava di essere rimasta a disposizione per svolgere il suo ruolo di direzione dei lavori delle indagini archeologiche, ma che per esclusiva scelta della detti scavi erano stati CP_2 dapprima rimandati (per le festività patronali) poi rinviate a data da destinarsi, senza averne più avuto notizia (vedasi a riguardo la succitata nota del 29.6.2007)”.
Non può inoltre non evidenziarsi che la stessa appellante, a pag. 15 della citazione in appello, dichiara: “Dunque, già da questo si evince che l'autorizzazione - da parte del - allo svolgimento CP_1 dei saggi, era stata fornita con riferimento a date ben precise e relativamente alla occupazione di suolo pubblico, non potendo di certo la Concessionaria chiudere autonomamente al traffico la viabilità cittadina
e procedere allo svolgimento di indagini invasive”, a riprova del fatto che l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, per lo svolgimento dei saggi, presupponesse la preventiva autorizzazione allo svolgimento dei saggi archeologici, per i quali la TE aveva già espresso la propria disponibilità alla relativa direzione. Ciò emerge dalla stessa dicitura con cui CO la ha richiesto l'autorizzazione a procedere, avendo infatti sollecitato il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico “per eseguire i seguenti sondaggi […]” (cfr. nota del 13.07.2006, prot. 1398/06).
Pertanto, non coglie nel segno, alla luce di tale ricostruzione dei fatti (peraltro, prospettata già in primo grado, dalla stessa appellante), la doglianza difensiva con cui si è cercato di sostenere che, con l'autorizzazione rilasciata dalla VII Circoscrizione, la concessionaria avrebbe ottenuto unicamente la legittimazione ad occupare il suolo pubblico e non anche il permesso ad eseguire CO i saggi archeologici. Ciò risulterebbe oltretutto smentito dalla stessa dicitura con cui la ha richiesto, in data 13.7.06, l'autorizzazione a procedere: “Con la presente si chiede autorizzazione ad eseguire i seguenti sondaggi” (a cui poi è seguita la relativa autorizzazione della VII Circoscrizione). CO Del pari, non coglie nel segno la doglianza difensiva con cui la ha evidenziato che, pur volendo ritenere l'autorizzazione rilasciata dalla VII Circoscrizione idonea a legittimare l'esecuzione dei saggi archeologici, tuttavia, considerando che la stessa fosse stata rilasciata per
14 date specifiche - 11-12-13 settembre 2006 – è evidente come la medesima non potesse considerarsi operante pro futuro, necessitando quindi la concessionaria di nuova autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per i giorni di effettiva esecuzione dei saggi. CO Se questo è vero, allora la anziché richiedere insistentemente (e ingiustificatamente) il rilascio di una autorizzazione sindacale (peraltro mai richiesta in precedenza), avrebbe dovuto più correttamente chiedere alla Circoscrizione competente una nuova autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (in giorni determinati), con le medesime formalità utilizzate con la nota prot. 200231 (del 13.07.2006), a cui era poi seguita l'autorizzazione della VII
Circoscrizione (datata 8.09.2006) e, alla Polizia Municipale, per la regolazione del traffico e/o della sosta veicoli.
Tuttavia, di ciò non vi è traccia. La Dec, infatti, come emerso dal cartolato documentale, lungi dal richiedere formalmente il rilascio di una nuova autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, quale unico provvedimento evidentemente propedeutico alla realizzazione dei saggi archeologici, si è limitata a contestare al il grave inadempimento per il mancato rilascio CP_1 di una non meglio specificata autorizzazione sindacale, a seguito della richiesta del 29.2.2008.
Ebbene, il carattere pretestuoso di tale richiesta emerge, in primo luogo, dalla circostanza che, anteriormente al 29.02.2008 (data in cui, per la prima volta, veniva richiesta l'autorizzazione sindacale per lo svolgimento dei saggi archeologici), non fosse mai stata avanzata una simile richiesta dalla concessionaria, nonostante la stessa avesse già comunicato, per ben due volte,
l'inizio dei lavori relativi ai saggi archeologici;
questo, quindi, a dimostrazione del fatto che, anteriormente alla data del 29.02.2008, non fosse mai stata ravvisata la necessità del rilascio di una autorizzazione sindacale, evidentemente perché, come presumibilmente anche ritenuto dalla CO
l'unica autorizzazione necessaria a procedere era quella all'occupazione del suolo pubblico, già rilasciata dall'unico organo deputato in tal senso, ovvero la VII Circoscrizione.
Né può sostenersi, come pretende l'appellante, che la necessità la necessità di una tale autorizzazione fosse emersa in seno alla riunione del 29 febbraio 2008, non essendovene traccia nel relativo verbale. CO In secondo luogo, la pretestuosità della richiesta avanzata dalla al (di rilascio di CP_1 autorizzazione sindacale all'esecuzione degli scavi archeologici), emerge altresì dalla circostanza che il Sindaco non è legislativamente investito di tali poteri.
Come infatti sancito dalla normativa di settore, d.lgs. 42/2004 e 163/2006 (quest'ultimo richiamato dalla nota del 26.09.2008, prot 245018, con cui il chiedeva alla concessionaria “di CP_1 predisporre ogni atto e idonea documentazione necessaria alla conclusione della Conferenza dei Servizi per
l'approvazione del progetto definitivo, ed all'uopo di verificare la necessità e/o l'obbligatorietà di assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale l'opera pubblica di corso Cavour, prevedendo
l'esecuzione dei saggi archeologici e la conclusione della verifica preliminare di interesse archeologico ove la stessa sia ritenuta necessaria dal Comitato Regionale al fine di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale per il parcheggio di corso Cavour”), è la TE, e non il CP_1
15 l'organo deputato alla direzione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
(art. 96, c. 5, d.lgs. 163/2006), TE che, nel caso di cui ci si occupa, aveva, a più riprese, espresso la propria assoluta disponibilità relativamente agli scavi archeologici, che avrebbe dovuto eseguire la concessionaria.
Il CTU, a p. 28 della consulenza tecnica d'ufficio, ha chiarito che “non si comprende quale altra autorizzazione potesse essere concessa dal allorquando anche i soggetti comunali delegati alle CP_1 funzioni operative e di controllo avessero, da tempo, dato la necessaria disponibilità, oltre la Sovrintendenza
(vedasi nota del 29.6.2007 prot. 7750)”.
Peraltro, il CTU ha correttamente evidenziato (p. 48 e ss.) che: “[…] le funzioni del Sindaco sono ben precisate negli artt. 50 e 54 del T.UE.L. (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) e sono di natura rappresentativa, di responsabilità dell'amministrazione comunale, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo dei vari
Uffici per il cui funzionamento vengono messi a capo degli appositi Dirigenti, Responsabili di Settore cui competono le funzioni operative, anche autorizzative. Basti pensare che la sottoscrizione di contratti pubblici che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, sono affidate al Dirigente Responsabile del
Settore e rogate dal Segretario Generale. Esattamente come nel nostro caso. Il Sindaco può intervenire solo in caso di eventi particolari, infatti, come stabilito oltre che dal T.U.E.L., anche dalla Legge n. 125/2008
(conversione del D.L. 23.5.2008, n. 92), la quale stabilisce che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana” Nel nostro caso non vi era alcun provvedimento o autorizzazione da adottare urgentemente a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, né di emergenza sanitaria. I
Dirigenti dei vari Uffici, Ripartizioni, Circoscrizioni e Polizia Urbana nell'ambito delle loro competenze, possono adottare provvedimenti autorizzativi e nello specifico considerando che le indagini erano state disposte, ai sensi del D.Lgs 42/2004, dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici, cui spettava anche la direzione e la sorveglianza dei lavori di scavo, i vari Uffici comunali non potevano che prendere atto di tale obbligo, attenendosi unicamente a fornire l'assistenza per la tutela della viabilità pedonale e veicolare, nei giorni e nelle zone previste”.
Alla luce di quanto sin qui riportato, è condivisibile la statuizione del giudice di prime cure, che ha escluso l'inadempimento contrattuale del posto che, nonostante l'appellante, sin dal CP_1 primo grado di giudizio, abbia ravvisato tale inadempimento nel mancato rilascio di una non meglio specificata autorizzazione sindacale, risulta evidente come il Sindaco e, quindi, il CP_1 CO non si fosse sottratto ad alcun obbligo, di legge o contrattuale;
tanto è vero che la prima del
29.2.2008, non aveva mai avanzato una tale richiesta, prima dell'inoltro delle note con cui, per ben due volte, aveva comunicato l'avvio dei lavori.
La pretestuosità della richiesta emerge altresì dalla circostanza (già correttamente presa in considerazione dal Tribunale e, successivamente, evidenziata dallo stesso CTU – cfr. p. 33 relazione peritale) avente ad oggetto la mancata prospettazione, in sede di conferenza di servizi
(cfr. verbale del 29.2.2008) della questione relativa all'assenza delle autorizzazioni necessarie a
16 procedere ai saggi archeologici. Nessun accenno, infatti, veniva operato dalla concessionaria in tale sede, salvo poi, nella medesima giornata, inoltrare al la richiesta della CP_1 autorizzazione sindacale necessaria a procedere.
Condivisibili risultano pertanto le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, secondoil quale “in base alle argomentazioni sopra riportate e dedotte nel merito, si può affermare che, il non fosse CP_1 tenuto ad emettere alcuna espressa autorizzazione sindacale all'esecuzione dei saggi archeologici, in quanto detta autorizzazione era insita già in diversi atti ben precedenti alla Conferenza di Servizi del 29.2.2008, nonché derivante da precisi obblighi contrattuali che l'Appaltatore aveva l'obbligo di eseguire” (cfr. p. 34
CTU). A tali conclusioni è giunto attraverso argomentazioni puntuali e precise, fondate sulla oggettiva ricostruzione cronologica degli eventi, degli atti e della corrispondenza intercorsa fra il la gli altri Enti coinvolti, che pare opportuno riportare testualmente: CP_1 CP_2
“Riprendendo alcuni aspetti salienti della ricostruzione cronologica degli eventi sopra riportati, si rammenta che: In esecuzione delle prescrizioni della TE, con nota prot. 514/06 del 14.03.2006, la trasmetteva al le indagini georadar sulle aree di realizzazione dei parcheggi CP_2 CP_1 per la Sovrintendenza Beni Archeologici e la corrispondente mappa georadar, al fine di adempiere a quanto richiesto dall'Ente e consentire il rilascio del relativo nulla osta al progetto. Il inoltrava i risultati CP_1 delle indagini alla competente TE, che, con nota prot. 6583 del 26.4.2006, esaminate le indagini georadar, riscontrava “la presenza di anomalie di diverso tipo, di cui va verificata la consistenza” e pertanto riteneva indispensabile effettuare tre diversi saggi di scavo archeologico, individuando le aree interessate da tali interventi, specificando, altresì, che la stessa Sovrintendenza avrebbe provveduto alla direzione dei lavori. Tale nota veniva notificata dal Comune alla con prot. 124178 del 3.5.2006, disponendo CP_2 di volersi attenere alle prescrizioni in essa contenute. La Sovrintendenza, inoltre, richiedeva di estendere le indagini georadar anche all'area destinata alla costruzione delle rampe del parcheggio del corpo A. Con nota prot. 1398/06 del 13.07.2006, la richiedeva l'autorizzazione a poter procedere in tal senso CP_2 al per far fronte a tali prescrizioni comunicando, altresì, tempi e modalità dell'intervento, nonché CP_1 indicando la localizzazione dei sondaggi. Con nota prot. 208788 del 27.07.2006, il
[...]
, esprimeva parere favorevole, COroparte_7 con una serie di prescrizioni relativa alla sicurezza del cantiere, alla regolamentazione del traffico veicolare
e l'attenzione da porre in essere per i successivi ripristini. Si vuole solo evidenziare come in calce a tale nota sia riportata la dizione “il presente parere è di natura tecnica e che non ha carattere autorizzativo”. Tale inciso in effetti può generare confusione, ma si ritiene che l'autorizzazione cui faceva riferimento la nota, fosse riferita a quella che doveva essere concessa dall'autorità delegata (Circoscrizione e/o Comando di
Polizia Municipale) sul territorio, ad organizzare materialmente e fornire la dovuta assistenza per la tutela della viabilità (stradale e veicolare) e sorvegliare l'ottemperanza delle prescrizioni impartite. Infatti, a tale nota faceva seguito l'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico del Direttore della VII Circoscrizione della nota prot. 236156 dell'8.9.2006, con la quale venivano indicati i giorni e prescritte CP_8 alcune cautele a garanzia dell'integrità del patrimonio vegetale e con nota del 13.9.2006 prot. 2089, veniva informato anche un altro degli interessati. Inoltre, vi era un'altra autorizzazione, quella della IX
17 Circoscrizione (all. 8 fascicolo del indicante luoghi prescrizioni e autorizzazione all'occupazione CP_1 di suolo pubblico in determinati giorni. Rimane oscura l'affermazione di parte ricorrente, nella sua memoria introduttiva, allorquando, dopo aver descritto tutta la corrispondenza intercorsa fra e CP_1 CP_2 soggetti interessati alla sorveglianza del traffico e del suolo pubblico, afferma “A tale nota cui avrebbe fatto seguito la formale autorizzazione in data 13.09.2006.” Di tale asserzione, che sarebbe dirimente per il presente giudizio, il sottoscritto ha richiesto chiarimenti alle parti in occasione della seconda riunione peritale del 4.2.2025, ma entrambe non hanno saputo fornire lumi a riguardo. Tale nota non è stata comunque riscontrata fra gli atti, né fornita successivamente. Inoltre, con nota del 26.9.2008 prot. 245018, indirizzata alla alla alla Sovrintendenza, al R.U.P. e al Direttore della CP_2 CP_13
Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici, il ribadiva, ancora una volta, “che si è in CP_1 attesa della presentazione, da parte del concessionario, della proposizione di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e del progetto definitivo aggiornato, così come stabilito nel verbale in data 29/02/08 al fine di una ricognizione dello stato di attuazione del contratto di concessione dell'opera pubblica di cui trattasi
…“ E concludeva “di predisporre ogni atto e idonea documentazione necessaria alla conclusione della
Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo, ed all'uopo di verificare la necessità e/o
l'obbligatorietà di assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale l'opera pubblica di corso Cavour, prevedendo l'esecuzione dei saggi archeologici e la conclusione della verifica preliminare di interesse archeologico ove la stessa sia ritenuta necessaria dal Comitato Regionale al fine di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale per il parcheggio di corso Cavour.” Pertanto, il R.U.P. non solo accertava la presenza di un'autorizzazione precedente alla Conferenza di servizi del 29.2.2008, già concessa con la nota prot. 208788 del 27.7.2006, ma ne sollecitava l'adempimento. E del resto, con la nota prot. 399 del 13.2.2009, la el reiterare la richiesta di autorizzazione formale (ritenendo che tale necessità CP_2 fosse scaturita solo a seguito della riunione del 29.2.2008), ammetteva “di aver acquisito autorizzazione dalla Circoscrizione territorialmente competente, previo parere della Polizia Municipale e del settore
Giardini Pubblici.” (primo capoverso della nota). Quindi non si comprende quale altra autorizzazione potesse essere concessa dal allorquando anche i soggetti comunali delegati alle funzioni operative CP_1
e di controllo avessero, da tempo, dato la necessaria disponibilità, oltre la Sovrintendenza (vedasi nota del
29.6.2007 prot. 7750). A riguardo di quest'ultima, la Sovrintendenza aveva già chiarito in data 29.6.2007, ribadendola, la propria disponibilità a presenziare alle indagini archeologiche, precisando che “Riguardo all'inizio dei lavori di scavo, si precisa che contrariamente a quanto dichiarato dalla Società CP_10 nella nota prot. 1281/07 dell'1/6/07, indirizzata al ed a quanto dichiarato
[...] CP_1 successivamente dal con la nota prot. 161328 del 4/6/07, questa Sovrintendenza non ha CP_1 mai dichiarato la propria indisponibilità ad avviare saggi archeologici, in quanto <<gravata da precedenti impegni già assunti>>. A quest'Ufficio sono pervenute da parte della due comunicazioni di CP_16 inizio dei saggi archeologici in data 23/04/07 e successivamente, in data 11/05/07 una comunicazione di rinvio dell'inizio dei saggi archeologici (prot. 1084 allegata in copia), nella quale si dichiara <
18 dichiara infine che dopo l'11.5.2007 a quest'Ufficio non è pervenuta alcun'altra comunicazione riguardo alla questione”. Anche questa nota contraddice le affermazioni della di non poter procedere, CP_2 causa la indisponibilità dell'Ente che doveva presenziare e sovrintendere alle operazioni e che, giova ricordarlo, aveva prescritto gli approfondimenti archeologici, senza dei quali non si poteva emettere alcun atto di compatibilità dell'intervento alle norme in materia e concludere la conferenza di servizi propedeutica alla redazione del progetto definitivo. Ma vi è di più. Vi sono solleciti precedenti e successivi al 29.2.2008, CO con cui il Comune invitata la a svolgere tutti gli adempimenti di competenza per completare la stesura del progetto definitivo, fra i quali, appunto, le indagini archeologiche. Del resto, proprio nella conferenza del 29.2.2008, fra le altre problematiche, si era già in attesa della presentazione, da parte del concessionario, della proposizione di un cronoprogramma delle fasi di progettazione riguardati il progetto definitivo aggiornato. Il sollecito del 26.9.2008 a presentare il cronoprogramma delle fasi progettuali (cui erano propedeutici tutti i sondaggi, accertamenti, analisi, studi, ecc.) indicava proprio come mancasse l'elemento base per le necessarie verifiche e validazioni, ovvero il progetto definitivo e riconosce come l'autorizzazione
(o per meglio dire: l'obbligo di effettuarli) fosse stata già concessa e nulla era stato ancora fatto dalla
Concessionaria sul tema. Del resto, non si comprende come il potesse pretendere un importante CP_1 adempimento contrattuale, come il progetto definitivo, senza aver rilasciato tutti i permessi necessari alla sua predisposizione. Se la avesse avuto perplessità sull'autorizzazione, avrebbe potuto sollevare CP_2 il problema, ma ciò non risulta nel verbale del 29.2.2008 in sede di conferenza, anche perché a quella data la circostanza era già nota e, a tal proposito, si rammenta che tale adempimento era stato prescritto da tempo dalla Sovrintendenza, la quale sin dal 2007 (prot. 7750 del 29.6.2007), confermava di essere rimasta a disposizione per svolgere il suo ruolo di direzione dei lavori delle indagini archeologiche, ma che per esclusiva scelta della detti scavi erano stati dapprima rimandati (per le festività patronali) poi CP_2 rinviate a data da destinarsi, senza averne più avuto notizia (vedasi a riguardo la succitata nota del
29.6.2007). Con la precedente nota del 7.2.2007, la Sovrintendenza lamentava solo la mancanza dei dati preliminari relativi al sottosuolo ove dovevano svolgersi le indagini (archeologia preventiva), non la mancanza dell'autorizzazione a svolgerle e precisava che «i lavori di scavo saranno diretti da questa
TE e dovranno essere costantemente seguiti da un archeologo. La ditta esecutrice dovrà fornire la mano d'opera, gli strumenti di lavoro ed i materiali necessari all'esecuzione dello scavo. Dovrà inoltre assumersi gli oneri relativi alle prestazioni di un archeologo e di un topografo-rilevatore.>> I rinvii, da parte CO della stessa dapprima per le festività patronali e successivamente sine die, della data in cui si dovevano svolgere i sondaggi, presuppone la consapevolezza dell'esistenza dell'autorizzazione, altrimenti non si sarebbero potute programmarne le date. Pertanto, eventuali rinvii non necessitavano di nuove autorizzazioni, semmai solo l'obbligo di comunicare al Comando di Polizia Municipale le nuove date, per consentire di predisporre i necessari adempimenti a tutela del traffico veicolare e pedonale. Infatti,
l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare i due saggi geognostici con trivella a carotaggio era stata richiesta (14.7.2006) e regolarmente concessa (prot. 236156 dell'8.9.2006). In buona sostanza
l'intervento (nella sua globalità) commissionato alla con la gara d'appalto e relativa convenzione CP_2 del 2005, aveva già in essere tutte le autorizzazioni necessarie a sviluppare la progettualità, sottoporla agli
19 Enti delegati a emettere i relativi pareri vincolanti di competenza, eseguire i lavori e gestire l'impianto. Se nell'ambito della suddetta progettualità gli Enti proposti avessero richiesto approfondimenti e/o analisi che si fossero resi necessari a conformare il loro parere, ebbene, l'Appaltatore aveva l'obbligo di eseguirli, senza ulteriori formalità, con l'unica prescrizione di comunicare e concordare con gli Organi preposti dal CP_1
(Circoscrizioni, Polizia Municipale, ecc.) date e modalità dell'esecuzione, a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto dell'ambiente. Gli obblighi a carico del Concedente, erano espressamente stabiliti nel corpo della Convenzione, tra cui, all'art. 11: “mettere a disposizione del concessionario le aree
e gli immobili, facenti parte del progetto, libere da qualsiasi impedimento;
rilasciare i provvedimenti e le autorizzazioni necessari per l'accesso sulle aree interessate dall'intervento costruttivo e per l'indispensabile approfondimento delle indagini geotecniche e del rilevamento delle reti e dei servizi, insistenti al di sopra e al di sotto delle aree medesime, che precederà l'inizio della progettazione definitiva ed esecutiva;
rilasciare al concessionario, senza oneri a carico di quest'ultimo, i provvedimenti amministrativi necessari per
l'esecuzione delle opere.” Quello che doveva essere concesso era quindi l'accesso alle aree interessate dall'intervento e ciò non sembra sia stato negato da parte del e degli Organi preposti all'uopo; CP_1 oltretutto non si comprende come mai le indagini con AD del 2006 siano state svolte e non abbiano avuto la stessa necessità di ulteriori formalità autorizzative. Si rappresenta, infatti, che dalle note introduttive al presente giudizio, viene citato testualmente: <
(sia pure con quasi un anno di ritardo) ai propri obblighi derivanti dall'obbligazione contrattuale e che fosse in possesso di tutte le autorizzazioni dovute. Non si comprenderebbe altrimenti come si potesse programmare e comunicare anche a Enti terzi (la Sovrintendenza), ciò che si stava per effettuare. La mancanza di qualsivoglia accenno specifico (saggi per approfondimenti dell'indagine archeologica), nell'ambito della Conferenza di Servizi del 29.2.2008, ne è la riprova. Infine, si riscontra la tesi di parte ricorrente circa la nota della , prot. n. 208788 del 27.7.2006, con la quale veniva COroparte_7 CO comunica alla IX° Circoscrizione e, per conoscenza alla “in riferimento alla richiesta della CP_2 del 13-7-2006 per l'autorizzazione ad eseguire saggi geognostici per la realizzazione del parcheggio, esprime parere favorevole“ a determinate specifiche condizioni e concludendo che “il presente parere è di natura tecnica e che non ha carattere autorizzativo.”, ragion per cui, l'autorizzazione, all'epoca, non sarebbe stata ancora concessa. Ebbene, conformemente al ruolo svolto dalla scrivente Ripartizione, il carattere autorizzativo non può che riferirsi alle sole prescrizioni tecniche in esso riportate e, se l'atto da un lato esprime parere favorevole, dall'altro non ha carattere autorizzativo, a meno di una contraddizione di fondo, non può riferirsi all'autorizzazione principale richiesta dalla ad eseguire i saggi, come se tale CP_2 incombenza non nascesse piuttosto da un obbligo contrattuale (circostanza già chiarita prima), ma non può che riferirsi a quella delegata alla Circoscrizione e al Comando di Polizia Municipale per i necessari
20 controlli. Ed infatti la VII^ Circoscrizione, con nota prot. n. 236156 del 8.9.2006, a seguito dell'“istanza CO del 14.7.2006 con la quale la chiede l'autorizzazione ad occupare temporaneamente una porzione di suolo pubblico al Lung.re Di Crollalanza e nei giardini di piazza Eroi del Mare per l'effettuazione di due sondaggi a mezzo di una trivella a carotaggio continuo, AUTORIZZA ad occupare m. 5,00x 2,50 di suolo pubblico nei giorni … Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni …. ecc.”.
Ciò posto, vano risulta il tentativo dell'appellante che, in comparsa conclusionale, ha cercato di
“correggere il tiro”, cercando di giustificare la mancata esecuzione dei saggi archeologici
(correttamente imputata dal giudice di prime cure unicamente alla concessionaria), attraverso la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, contraddetta per di più dalla ricostruzione effettuata, dalla stessa appellante, in sede di atto di citazione in appello.
In comparsa conclusionale sostiene che, il 29/02/2008, con nota protocollo n. 581, Parte_1 CP_2
Chiedeva sia l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, sia all'espletamento delle
[...] indagini archeologiche a tutti gli enti competenti, inviando” per conoscenza” tali richieste anche al sindaco. Dunque parla di due autorizzazioni (la prima, all'occupazione di suolo pubblico, la seconda all'esecuzione degli scavi archeologici, senza specificare, per la seconda, di che autorizzazione trattasi).
Nell'atto di citazione in primo grado, e anche in appello, parlava di “autorizzazione Parte_1 sindacale”, non meglio specificata (salvo poi, in comparsa conclusionale, dire che la richiesta di autorizzazione veniva inviata al Sindaco “per conoscenza”), e imputava al l grave CP_1 inadempimento contrattuale per mancato rilascio di autorizzazione sindacale (e non invece di mancato rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico), richiesta con nota prot. n.
581 del 29.2.2008.
Senonchè pur avendo posto, a fondamento della domanda di risoluzione per Parte_1 inadempimento, l'inerzia del a fronte della richiesta di autorizzazione del CP_1
29/02/2008, non ha neanche provveduto a depositare detta nota, prot n. 581 del 29.2.2008, non rinvenibile in atti, non consentendo a questa Corte neanche di apprezzare quale fosse esattamente il contenuto della richiesta autorizzazione.
È evidente che, nel caso di specie, come aveva già fatto nel 2006, necessitasse solo di Parte_1 autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, ma questa presupponeva una comunicazione della data di esecuzione degli scavi ed una richiesta, per quei giorni, ad occupare il suolo pubblico1.
Peraltro, la stessa deduce che i rilievi archeologici andavano fatti con scavi a mano, Parte_1 sicché non era necessaria verosimilmente la chiusura di tutta la strada interessata.
In ogni caso, è bene rammentare che il prospettato inadempimento del non viene CP_1 ravvisato da parte di nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, nella Parte_1 mancata autorizzazione a occupare il suolo pubblico (che, come già evidenziato, andava richiesta alla competente Circoscrizione e al Comando di Polizia Municipale), ma nella mancata autorizzazione sindacale ad eseguire scavi archeologici che, come sopra evidenziato, non competeva al CP_1
Sotto altro profilo, a pag. 8 della comparsa conclusionale, l'appellante – per la prima volta – afferma che l'autorizzazione rilasciata dalla VII Circoscrizione non fosse in realtà idonea a legittimare i saggi archeologici, bensì i saggi geognostici (mai citati in precedenza), nonostante la stessa appellante, in sede di citazione in appello, ha dapprima ritenuto l'autorizzazione de qua idonea unicamente a legittimare l'occupazione del suolo pubblico, per poi parlare di autorizzazione allo svolgimento dei saggi (“l'autorizzazione - da parte del - allo svolgimento CP_1 dei saggi, era stata fornita con riferimento a date ben precise e relativamente alla occupazione di suolo pubblico” - cfr. pag. 15 atto di citazione in appello).
COrariamente a quanto affermato (contraddittoriamente) dall'appellante, la circostanza che la concessionaria non necessitasse di ulteriori autorizzazioni a procedere emerge: in primo luogo, dalle note con le quali la stessa ha, per ben due volte, comunicato l'inizio dei lavori relativi ai saggi archeologici al e alla TE (note del 26.04.2007 e del 26.02.2008), a CP_1 CO riprova del fatto che la poteva quindi procedere, avendo ottenuto le autorizzazioni necessarie e, in secondo luogo, dal fatto che i rinvii degli scavi archeologici – disposti autonomamente dalla CO
– non siano stati in nessun caso collegati all'assenza delle autorizzazioni.
Se quindi per ben due volte, a distanza di poco più di anno, la concessionaria aveva comunicato di essere pronta a dare avvio ai lavori relativi agli scavi archeologici, risulta inspiegabile, oltre che illogica, la richiesta di ulteriori autorizzazioni formulata, nei confronti del con nota CP_1 del 29.02.2008 e successivamente reiterata con plurime missive, anche alla luce del fatto che nell'arco temporale compreso tra la data dell'8.9.2006 (in cui la VII Circoscrizione aveva autorizzato l'occupazione del suolo pubblico ai fini dell'esecuzione dei saggi archeologici), e la CO data del 29.2.2008, la nonostante le due comunicazioni di inizio dei lavori, non avesse mai espresso la necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni, avendo solo evidenziato, con nota indirizzata al dell'1.06.2007, l'esigenza di attendere la disponibilità della CP_1
, nonostante quest'ultima fosse stata già espressa contestualmente alla CP_5 individuazione dei saggi che la concessionaria avrebbe dovuto eseguire.
Infatti, la TE, facendo seguito alla nota con cui il la rendeva edotta della CP_1 circostanza che la Dec fosse in attesa della sua disponibilità, con nota prot. 1790, del 20.6.2007, rispondeva “Riguardo all'inizio dei lavori di scavo, si precisa che, contrariamente a quanto dichiarato dalla società Dec-BA RK […] questa TE non ha mai dichiarato la propria indisponibilità ad avviare i saggi archeologici “in quanto gravata da precedenti impegni già assunti”. A quest'ufficio sono Con pervenute da parte della società due comunicazioni di inizio dei saggi archeologici in data 23/04/07
[…] e successivamente, in data 11/05/2007, una comunicazione di rinvio dell'inizio dei saggi archeologici
(prot. n. 1084, allegata in copia), nella quale si dichiara che “a seguito dei colloqui intercorsi con gli Enti interessati [colloqui, in verità, non intercorsi con questa TE] si è ritenuto, di comune accordo,
22 di rinviare l'inizio delle lavorazioni in oggetto a data da definirsi”. Si dichiara, infine, che dopo l'11/05/07
a quest'Ufficio non è pervenuta alcun'altra comunicazione riguardo la questione”. CO Gli assunti contenuti in tali comunicazioni non sono mai stati smentiti dalla avendo quest'ultima unicamente reiterato, dal 29.2.2008, le richieste di autorizzazioni al CP_1
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Dec, il successivamente alla CP_1 richiesta del 29.2.2008, lungi dal rimanere inerte, in data 26.9.2008, con nota prot. 245018, indirizzata alla alla , alla Sovrintendenza, al R.U.P. e al Direttore della CP_2 CP_13
Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici ribadiva di essere “in attesa della presentazione, da parte del concessionario, della proposizione di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e del progetto definitivo aggiornato, così come stabilito nel verbale in data 29/02/08 al fine di una ricognizione dello stato di attuazione del contratto di concessione dell'opera pubblica di cui trattasi […] di predisporre ogni atto e idonea documentazione necessaria alla conclusione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo, ed all'uopo di verificare la necessità e/o l'obbligatorietà di assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale l'opera pubblica di corso Cavour, prevedendo l'esecuzione dei saggi archeologici e la conclusione della verifica preliminare di interesse archeologico ove la stessa sia ritenuta necessaria dal
Comitato Regionale al fine di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale per il parcheggio di corso Cavour”.
Come correttamente affermato dal CTU, con tale missiva, il RUP “non solo accertava la presenza di un'autorizzazione precedente alla Conferenza di servizi del 29.2.2008, già concessa con la nota prot. 208788 del 27.7.2006, ma ne sollecitava l'adempimento. E del resto, con la nota prot. 399 del 13.2.2009, la
[...] nel reiterare la richiesta di autorizzazione formale (ritenendo che tale necessità fosse scaturita solo a CP_2 seguito della riunione del 29.2.2008), ammetteva “di aver acquisito autorizzazione dalla Circoscrizione territorialmente competente, previo parere della Polizia Municipale e del settore Giardini Pubblici.” (primo capoverso della nota). Quindi non si comprende quale altra autorizzazione potesse essere concessa dal allorquando anche i soggetti comunali delegati alle funzioni operative e di controllo avessero, da CP_1 tempo, dato la necessaria disponibilità, oltre la Sovrintendenza (vedasi nota del 29.6.2007 prot. 7750)”.
Priva di pregio è altresì la doglianza con cui l'appellante, censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'inadempimento del in merito al rilascio delle autorizzazioni CP_1 necessarie a procedere, deduce che la necessarietà delle ulteriori autorizzazioni emergerebbe proprio dalla nota del 28.12.2006, con cui l'appellante, su sollecitazione dello stesso CP_1 inoltrava a quest'ultimo gli elaborati del progetto definitivo “al fine di procedere all'avvio delle relative approvazioni”.
La doglianza risulta infondata sulla scorta della evidente differenza sussistente tra le approvazioni al progetto definitivo e le autorizzazioni necessarie per procedere agli scavi archeologici.
Alla luce della documentazione versata in atti, è emerso che, nel periodo intercorrente tra la data in cui veniva concessa l'autorizzazione da parte della VII Circoscrizione (8.9.2006) e la data in cui per la prima volta veniva comunicato l'inizio dei lavori da parte della concessionaria (23.4.2007), sono intercorse altre missive aventi oggetti differenti rispetto agli scavi archeologici.
23 Invero, la in data 26.07.2006, trasmetteva i risultati delle integrazioni alle indagini CP_2 georadar richieste dalla Sovrintendenza, mentre, in data 28.12.2006 (prot. n. 341222 del
29.12.2006) trasmetteva il progetto definitivo aggiornato “al fine di procedere all'avvio delle relative approvazioni”.
È evidente che le “approvazioni” a cui la Dec faceva riferimento attenevano unicamente al progetto definitivo e non anche alla realizzazione dei saggi archeologici, come del resto confermato dalle note dell'1.2.2007, prot. n.ri 30958, 30974, 30983 e 30991, con le quali il rasmetteva CP_1 alla Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia, alla IX Circoscrizione, alla VII Circoscrizione, alla
TE Archeologica della e alla TE per i Beni Architettonici e per il CP_5
Paesaggio per le Provincie di BA e OG, il progetto definitivo per sollecitare il rilascio dei pareri di rispettiva competenza.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – nella parte in cui ha affermato, a riprova che mancasse ogni autorizzazione a procedere, che “In data 7.02.2007, poi, il
[...] della Puglia-BA ha COroparte_9 precisato al che qualsiasi autorizzazione già emessa era da ritenere “di massima” fintanto CP_1 che non fosse accertata l'assenza di presenze archeologiche, lamentando altresì la mancanza nel progetto di una documentata relazione scientifica che certifichi l'inesistenza di rischio per i monumenti circostanti (cfr. doc. 21 fascicolo primo grado)” (cfr. pag. 14 citazione in appello) –, se è vero che in data 07.02.2007
(nota prot. 2089), il in base a presunte “notizie di COroparte_5 stampa”, che davano per imminente l'inizio dei lavori di costruzione del parcheggio interrato, teneva a precisare che qualsiasi autorizzazione già emessa era da ritenere “di massima”, è altresì evidente, dalla complessiva lettura di tale nota e, più specificatamente, del seguente inciso: “Si rammenta anche che ogni autorizzazione già emessa si deve ritenere autorizzazione di massima in quanto solo l'assenza di presenze archeologiche potrà convalidare, a saggi eseguiti, un progetto integrato con la sistemazione del verde, del quale si attende, come già detto, la trasmissione”, che le autorizzazioni “di massima” a cui fa riferimento il riguardano il progetto definitivo e, quindi, l'esecuzione CP_5 generale dei lavori, e non anche le autorizzazioni ai saggi archeologici, essendo state queste ultime già rilasciate.
Alla luce di quanto fin qui osservato, si apprezza l'infondatezza dei motivi di appello.
Va pertanto rigettata, in quanto non necessaria ai fini della decisione, la richiesta dall'appellante di “disporre la convocazione del C.T.U. per chiarimenti in ordine alla confusione riscontrata tra le due diverse tipologie di indagini e autorizzazioni…. In subordine, si chiede di disporre il rinnovo della C.T.U., affidando l'incarico ad altro professionista, e di dichiarare nulla la relazione definitiva dell'ing. Per_1 depositata in data 6 aprile 2025.”, essendo le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU coerenti con la documentazione versata in atti e non apprezzandosi la dedotta confusione rilevata dall'appellante.
Inoltre, l'esaustività della risposta del CTU alle osservazioni del CTP (p. 45 e ss. della consulenza tecnica di ufficio), rende evidentemente ultronea la richiesta di riconvocazione.
24 A tanto consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 2.000.001 e € 4.000.000, di complessità media, con riconoscimento dei parametri medi per tutte le fasi del giudizio.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di BA, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., nei confronti Parte_1 del in persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza n. 3094/2022, del Tribunale CP_1 di BA, Sezione specializzata in materia di imprese, pubblicata il 10.8.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2) condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 44.300,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitamente a carico dell'appellante;
4) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in BA, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, addì 15 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore
TE NE
Il Presidente
M. Angela Marchesiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Claudia Nitti.
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella nota prot. n. 834/2008 del 26/03/2008, indirizzata al RUP della Ripartizione Edilizia Pubblica e, per conoscenza, al Sindaco, DEC dà atto di aver inoltrato alla IX circoscrizione la richiesta di occupazione di suolo pubblico e che per l'occupazione su sede strada dell'area di cantiere interessa soltanto aree adibite alla sosta e non al traffico veicolare.
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