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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 697/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DO AT, OR
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1528/2024 depositato il 18/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD00425-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD00425-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD00425-2023 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 1528-24 RGR Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento N. TD3IPRD00425/2023, notificata il 19.09.2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Cosenza ha intimato, alla parte ricorrente, il pagamento della complessiva somma di €. 100.239,83, di cui: imposte €.
35.843,67 sanzioni €. 48.388,00 interessi €. 16.002,98 spese €. 5,18 totale €. 100.239,83
Lamentava la non fondatezza dell'atto poiché ad avviso del ricorrente 'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere alla terza iscrizione a ruolo per le sole sanzioni ed accessori di legge con successiva emissione della cartella di pagamento (atto munito di efficacia esecutiva) e non avrebbe dovuto emettere l'intimazione di pagamento, oggetto del presente ricorso (atto privo di efficacia esecutiva, Affermava che l'intimazione di pagamento impugnata, non solo non poteva essere emessa, perché era già iniziato ed eseguito (mediante adempimento nel pagamento) il procedimento di esazione frazionata della maggiore imposta accertata, ma risultano anche erroneamente indicati gli importi di €. 33.861,00, di €. 326,67 e di
€. 1.656,00 (afferenti a maggiori imposte già oggetto di esazione frazionata, di relativa iscrizione a ruolo e di relativo pagamento) e l'importo relativo alle sanzioni di €. 48.338,00 (perché superiore al 100% delle maggiori imposte accertate), a meno che non si voglia pretendere dal contribuente un duplice adempimento di (maggiori) tributi già pagati o, per le sanzioni, il pagamento di importi superiori a quelle previste dalla legge.
Si costituiva AAee controdeducendo
La causa era decisa all' udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che Il ricorso è infondato
| Contribuente ha proposto ricorso con istanza di reclamo/mediazione (di seguito, ricorso) impugnando l'intimazione di pagamento n. TD3IPRD00425- 2023 (anno d'imposta 2011) notificata il 19/09/2023, avente ad oggetto la richiesta di versamento di imposte, interessi e sanzioni dovuti, a seguito della sentenza n. 3324/03/21, divenuta definitiva il 13/04/2022, con riguardo all'avviso di accertamento n.
TD3010501007/2016 per l'anno 2011, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria che ha depositato il 13/10/2021 la sentenza n. 3324/03/21 Agenzia delle Entrate, in sede di procedimento di reclamo/mediazione, ha notificato al Contribuente l'allegato atto.
Il ricorrente ha contestato la legittimità e fondatezza dell'atto de quo sollevando generiche contestazioni sulla procedura della riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
La Corte rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente l'Ufficio ha pienamente rispettato il dettato normativo di cui all'art. 68 D. Igs 546/92 concernente la riscossione frazionata in pendenza di giudizio. Dapprima sono state affidate in carico all'Agente della Riscossione le somme dovute ex art. 15
DPR 602/73, in pendenza del giudizio di primo grado, con presa in carico di AD tramite atto n. 63416013586483003 Successivamente, all'esito della citata sentenza n. 3324/03/21, depositata il 13/10/2021, divenuta definitiva il 13/04/2022, con riguardo all'avviso di accertamento n. TD3010501007/2016 per l'anno 2011, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria l'Ufficio, per mezzo dell'intimazione oggi impugnata, ha richiesto il pagamento delle residue somme accertate e decise, tenuto conto di quanto già affidato a titolo provvisorio.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso è agevole desumere, da un semplice calcolo algebrico, che le somme richieste in pagamento coincidono perfettamente con quelle accertate e decise nel ricorso di cui alla sentenza n. 3324/03/21, depositata il 13/10/2021, divenuta definitiva il 13/04/2022, con riguardo all'avviso di accertamento n. TD3010501007/2016 per l'anno 2011, emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale della Calabria nel ricorso RGA 476/2020.
Ne consegue l'assenza di qualsivoglia duplicazione e/o illegittimità nella richiesta di versamento degli importi dovuti, come surrettiziamente affermato dalla ricorrente. Parte ricorrente contesta altresì l'importo delle sanzioni il quale risulterebbe erroneo in quanto superiore al 100% delle maggiori imposte accertate.
E' il caso di ricordare che l'importo delle sanzioni è quello irrogato nell'avviso di TD3010501007/2016 per l'anno 2011 di cui alla di cui alla sentenza n. 3324/03/21, depositata il 13/10/2021, divenuta definitiva il
13/04/2022. Detto importo scaturisce dal calcolo del cumulo giuridico in raffronto al cumulo materiale in ossequio a quanto sancito dall'art. 12 D. lgs. 472/1997. Infondata è l'eccezione del ricorrente secondo cui non Agenzia Entrate non doveva emettere l'intimazione di pagamento bensì procedere ad una terza iscrizione a ruolo. La tesi è infondata oltre che non supportata da alcuna base normativa. Invero, l'articolo
29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 dispone che l'intimazione ad adempiere al pagamento, oltre che nell'accertamento "è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente... in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento... ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato Si provvede altresì ad emettere l'intimazione di pagamento nei casi di:
1. riscossione a titolo provvisorio delle somme dovute a seguito di sentenza non definitiva ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 472 del 1997;
2. riscossione a titolo definitivo a seguito di sentenza o decreto divenuti definitivi;
3. riscossione delle somme ancora dovute in caso di omesso versamento di una o più rate successive alla prima a seguito di conciliazione giudiziale o di mediazione tributaria.
In questi casi, quindi, la riscossione non avviene più tramite iscrizione a ruolo e notifica della relativa cartella di pagamento, ma tramite l'intimazione di pagamento. L'atto impugnato, in definitiva, contiene, oltre a idonea ed esaustiva motivazione, tutti gli elementi e i dati contabili utili a supportare la pretesa tributaria di cui è causa. Per quanto finora esposto, le argomentazioni del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento
Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte che quantifica in euro 2293 oltre rimborso spese generali Iva ed accessori se dovuti per legge
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DO AT, OR
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1528/2024 depositato il 18/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD00425-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD00425-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPRD00425-2023 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 1528-24 RGR Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento N. TD3IPRD00425/2023, notificata il 19.09.2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Cosenza ha intimato, alla parte ricorrente, il pagamento della complessiva somma di €. 100.239,83, di cui: imposte €.
35.843,67 sanzioni €. 48.388,00 interessi €. 16.002,98 spese €. 5,18 totale €. 100.239,83
Lamentava la non fondatezza dell'atto poiché ad avviso del ricorrente 'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere alla terza iscrizione a ruolo per le sole sanzioni ed accessori di legge con successiva emissione della cartella di pagamento (atto munito di efficacia esecutiva) e non avrebbe dovuto emettere l'intimazione di pagamento, oggetto del presente ricorso (atto privo di efficacia esecutiva, Affermava che l'intimazione di pagamento impugnata, non solo non poteva essere emessa, perché era già iniziato ed eseguito (mediante adempimento nel pagamento) il procedimento di esazione frazionata della maggiore imposta accertata, ma risultano anche erroneamente indicati gli importi di €. 33.861,00, di €. 326,67 e di
€. 1.656,00 (afferenti a maggiori imposte già oggetto di esazione frazionata, di relativa iscrizione a ruolo e di relativo pagamento) e l'importo relativo alle sanzioni di €. 48.338,00 (perché superiore al 100% delle maggiori imposte accertate), a meno che non si voglia pretendere dal contribuente un duplice adempimento di (maggiori) tributi già pagati o, per le sanzioni, il pagamento di importi superiori a quelle previste dalla legge.
Si costituiva AAee controdeducendo
La causa era decisa all' udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che Il ricorso è infondato
| Contribuente ha proposto ricorso con istanza di reclamo/mediazione (di seguito, ricorso) impugnando l'intimazione di pagamento n. TD3IPRD00425- 2023 (anno d'imposta 2011) notificata il 19/09/2023, avente ad oggetto la richiesta di versamento di imposte, interessi e sanzioni dovuti, a seguito della sentenza n. 3324/03/21, divenuta definitiva il 13/04/2022, con riguardo all'avviso di accertamento n.
TD3010501007/2016 per l'anno 2011, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria che ha depositato il 13/10/2021 la sentenza n. 3324/03/21 Agenzia delle Entrate, in sede di procedimento di reclamo/mediazione, ha notificato al Contribuente l'allegato atto.
Il ricorrente ha contestato la legittimità e fondatezza dell'atto de quo sollevando generiche contestazioni sulla procedura della riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
La Corte rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente l'Ufficio ha pienamente rispettato il dettato normativo di cui all'art. 68 D. Igs 546/92 concernente la riscossione frazionata in pendenza di giudizio. Dapprima sono state affidate in carico all'Agente della Riscossione le somme dovute ex art. 15
DPR 602/73, in pendenza del giudizio di primo grado, con presa in carico di AD tramite atto n. 63416013586483003 Successivamente, all'esito della citata sentenza n. 3324/03/21, depositata il 13/10/2021, divenuta definitiva il 13/04/2022, con riguardo all'avviso di accertamento n. TD3010501007/2016 per l'anno 2011, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria l'Ufficio, per mezzo dell'intimazione oggi impugnata, ha richiesto il pagamento delle residue somme accertate e decise, tenuto conto di quanto già affidato a titolo provvisorio.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso è agevole desumere, da un semplice calcolo algebrico, che le somme richieste in pagamento coincidono perfettamente con quelle accertate e decise nel ricorso di cui alla sentenza n. 3324/03/21, depositata il 13/10/2021, divenuta definitiva il 13/04/2022, con riguardo all'avviso di accertamento n. TD3010501007/2016 per l'anno 2011, emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale della Calabria nel ricorso RGA 476/2020.
Ne consegue l'assenza di qualsivoglia duplicazione e/o illegittimità nella richiesta di versamento degli importi dovuti, come surrettiziamente affermato dalla ricorrente. Parte ricorrente contesta altresì l'importo delle sanzioni il quale risulterebbe erroneo in quanto superiore al 100% delle maggiori imposte accertate.
E' il caso di ricordare che l'importo delle sanzioni è quello irrogato nell'avviso di TD3010501007/2016 per l'anno 2011 di cui alla di cui alla sentenza n. 3324/03/21, depositata il 13/10/2021, divenuta definitiva il
13/04/2022. Detto importo scaturisce dal calcolo del cumulo giuridico in raffronto al cumulo materiale in ossequio a quanto sancito dall'art. 12 D. lgs. 472/1997. Infondata è l'eccezione del ricorrente secondo cui non Agenzia Entrate non doveva emettere l'intimazione di pagamento bensì procedere ad una terza iscrizione a ruolo. La tesi è infondata oltre che non supportata da alcuna base normativa. Invero, l'articolo
29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 dispone che l'intimazione ad adempiere al pagamento, oltre che nell'accertamento "è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente... in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento... ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato Si provvede altresì ad emettere l'intimazione di pagamento nei casi di:
1. riscossione a titolo provvisorio delle somme dovute a seguito di sentenza non definitiva ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 472 del 1997;
2. riscossione a titolo definitivo a seguito di sentenza o decreto divenuti definitivi;
3. riscossione delle somme ancora dovute in caso di omesso versamento di una o più rate successive alla prima a seguito di conciliazione giudiziale o di mediazione tributaria.
In questi casi, quindi, la riscossione non avviene più tramite iscrizione a ruolo e notifica della relativa cartella di pagamento, ma tramite l'intimazione di pagamento. L'atto impugnato, in definitiva, contiene, oltre a idonea ed esaustiva motivazione, tutti gli elementi e i dati contabili utili a supportare la pretesa tributaria di cui è causa. Per quanto finora esposto, le argomentazioni del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento
Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte che quantifica in euro 2293 oltre rimborso spese generali Iva ed accessori se dovuti per legge