Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 697
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata corretta procedura di riscossione frazionata

    La Corte rileva che l'Ufficio ha rispettato il dettato normativo di cui all'art. 68 D. Igs 546/92 concernente la riscossione frazionata in pendenza di giudizio. Le somme richieste coincidono con quelle accertate e decise, senza duplicazioni. L'importo delle sanzioni è quello irrogato nell'avviso di accertamento e scaturisce dal calcolo del cumulo giuridico in raffronto al cumulo materiale, ai sensi dell'art. 12 D. lgs. 472/1997. L'emissione dell'intimazione di pagamento è corretta nei casi di riscossione provvisoria o definitiva a seguito di sentenza, come previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 697
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 697
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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