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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2024, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 01/07/2024, avanti a noi Giudice monocratico, dott. Corrado
Bonanzinga, viene chiamata la causa iscritta al N. 8289 del Registro
Generale 2009
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f.: Parte_1
, , nato a C.F._1 Parte_2
Catania il 28.06.1955, c.f.: , , nato C.F._2 Parte_3
a Paternò il 13.03.1954 c.f.: , , C.F._3 Parte_4
nata a [...] il [...], c.f.: , C.F._4
nato a [...] il [...] c.f.: Parte_5
, , nato a [...] il C.F._5 CP_1
16.04.1948, c.f.: , , C.F._6 Controparte_2
nato a [...] il [...] c.f.: , C.F._7 CP_3
, nato a [...] il [...] c.f.: ,
[...] C.F._8
nato a [...] il [...] c.f.: CP_4
ed nato a [...] il C.F._9 Parte_6
09.07.1965 c.f.: , tutti rappresentati e difesi dagli C.F._10
avv.ti Giuseppe Currao, Giuseppe Nicolosi e Vincenza Mineo ed elettivamente domiciliati a Catania in via G. Verdi n. 127 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Currao come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nata il [...] a [...] ed ivi Controparte_5
residente in [...], cod. fisc.:
, in proprio e nella qualità di procuratore speciale di C.F._11
1 nato il [...] a [...], domiciliato in Parte_7
Castelfranco Veneto (TV) in via Marin Sanudo n. 11/B cod. fisc.:
[...]
, in forza di procura speciale del 26 gennaio 2016 in C.F._12
Notar Dott.ssa rep. 187 e racc. 168 n.q. di eredi di Persona_1 [...]
nato il [...] a [...] ed ivi deceduto in data 09.12.2015, Per_2
elettivamente domiciliata in Messina, via Cavalieri della Stella n.21, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pagana (c.f.: , telefax C.F._13
090.6408499, PEC che la rappresenta e Email_1
difende per procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
nata a [...] il [...] CF: Controparte_6
, e nato a [...] [...] CF: C.F._14 CP_7
entrambi domiciliati in Messina via Nuova C.F._15
Panoramica dello Stretto n. 1330/A, quali eredi di Persona_2
deceduto a Messina il 29.11.2015 rappresentati e difesi giusto mandato in atti, dall'Avv. Cinzia Fresina del Foro di Messina c.f.:
, PEC mail fax C.F._16 Email_2 Email_3
090363500, presso il cui studio in Messina viale Regina Elena 137 hanno eletto domicilio;
PARTE CONVENUTA
E
, nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_8
residente in [...], c.f.: C.F._17
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Maria Di Bella, c.f.:
, pec: che lo C.F._18 Email_4
rappresenta e difende giusta procura in atti, PARTE CONVENUTA
E
2 nata a [...] il [...] c.f.: Controparte_9
, e nata a [...] il [...] C.F._19 Parte_8
c.f.: , entrambe elettivamente domiciliate a Messina C.F._20
in via Centonze 36 (fax 090710677. PEC Email_5
presso lo studio dell'avv. Carla Carrozza (c.f.: ), C.F._21
che le rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE CHIAMATA
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_10
Paternò, via Bellini n. 84/b, c.f.: , elettivamente C.F._22
domiciliato a Catania, in via G. Verdi n. 127, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Currao (c.f. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_23
difende per procura in atti e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti recapiti: fax 095539698 e PEC
TERZO Email_6
INTERVENIENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, AR
con sede in Roccalumera via C. Colombo n. 72 c.f.: PARTE P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
nato a [...] il [...] e Controparte_12
domiciliato a Messina in via Ghibellina. N. 46, c.f.:
; PARTE CONVENUTA CONTUMACE C.F._24
Alle ore 09,35 sono comparsi l'avv. Carlo CARROZZA per delega dell'avv. Nicolosi, l'avv. Francesco RUSSO per delega dell'avv. Giuseppe
PAGANA, l'avv. Maria DI BELLA, l'avv. Cinzia FRESINA e l'avv. Carla
3 CARROZZA;
sino alle ore 10,30 nessuno è comparso per l'interveniente
Controparte_10
Il Giudice
Rilevato che l'interveniente non ha dato prova di Controparte_10
avere notificato la comparsa di intervento principale nei confronti dei convenuti contumaci e nel AR Controparte_12
termine perentorio stabilito dal Giudice, visto l'art. 307 c.p.c. dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande spiegate da nei confronti dei predetti convenuti contumaci. Controparte_10
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa;
insistono in tutte le domande rispettivamente proposte con il rigetto delle avverse istanze, eccezioni e difese;
chiedono che la causa venga decisa;
Il Giudice
Dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
4 Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, all'udienza del06/11/2012, pronuncia e pubblica dando immediata lettura di motivazione e dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8289 del Registro Generale Contenzioso 2009
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19.12.2009, il 16.12.2009 ed il
21.12.2009, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Pt_3 Parte_4 Parte_5 CP_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_6
convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la AR
il notaio , l'ing. ed il geom. Controparte_12 Persona_2 [...]
, esponendo che e la moglie CP_8 Parte_1 CP_13
erano proprietari di un appartamento facente parte dell'edificio
[...]
condominiale sito in Roccalumera, via Lungomare Cristoforo Colombo n.
130 con annesso garage, in catasto al foglio 11 p.lla 571 sub.14 e p.lla 570 sub. 10 e di un quarto indiviso del posto auto scoperto in catasto al foglio
11 p.lla 570 sub. 9, acquistati da la quale a Persona_3
sua volta li aveva acquistati dalla ditta costruttrice AR
dell'immobile condominiale;
che era Parte_2
proprietario unitamente alla moglie di un Controparte_14
appartamento con annessa veranda e box auto, in catasto al foglio 11 part .
571 sub. 5 e sub 11 e p.lla 572 sub. 2, acquistati dalla AR
che era proprietario unitamente alla moglie Parte_3 Parte_4
dell'appartamento con annessa veranda e balcone e del box auto in catasto al foglio 11 p.lla 571 sub 12 e p.lla 570 sub. 8, acquistati dalla
[...]
che era proprietario di un appartamento con AR Parte_5
5 veranda in catasto al foglio 11 p.lla 571 sub. 9 e 572 sub. 4, nonché, unitamente alla moglie , di un magazzino a piano primo Parte_9
sottostrada in catasto al foglio 11 p.lla 570 sub.11 e di un quarto indiviso di un garage al piano primo sottostrada in catasto al foglio 11 part 570 sub 9,
a loro pervenuti dalla che , unitamente AR CP_1
alla moglie , era proprietario di un appartamento con Controparte_15
annessa veranda e cortile, in catasto al foglio 11, particella 571 sub 8 e 572 sub 5, nonché del pertinenziale box auto in catasto al foglio 11 p.lla 571 sub. 3, a loro pervenuti dalla che AR CP_2
, unitamente alla moglie era proprietario
[...] Parte_10
dell'appartamento con annessa veranda e balcone in catasto al foglio 11
p.lla 571 sub. 13 nonché del pertinenziale box auto in catasto al foglio 11
p.lla 571 sub. 2, a loro pervenuti dalla che AR CP_3
, unitamente alla moglie , era proprietario
[...] CP_16
dell'appartamento con annesso balcone e cortile in catasto al foglio 11 p.lla
571 sub. 10 e 572 sub. 3, nonché del pertinenziale box auto in catasto al foglio 11 p.lla 571 sub. 4, a loro pervenuti dalla che AR
, unitamente alla moglie era proprietario CP_4 Controparte_17
di un magazzino a piano primo sottostrada in catasto al foglio 11 p.lla 570 sub. 12 e di un quarto indiviso di un garage a piano primo sottostrada in catasto al foglio 11 p.lla 570 sub.9, a loro pervenuti dalla CP_11
che era proprietario, unitamente alla moglie
[...] Parte_6
, di un garage piano primo sottostrada in catasto al Controparte_18
foglio 11, p.lla 571 sub. 6 a loro pervenuto dalla che AR
gli attori, all'inizio del mese di agosto 2009, avevano scoperto che i loro beni immobili, erano oggetto di espropriazione immobiliare, intrapresa dalla in danno della con Controparte_19 AR
atto di pignoramento del 19 gennaio 1994 ed era stata già fissata l'asta pubblica;
che in particolare, l'istituto di credito esecutante aveva sottoposto
6 a pignoramento il terreno sito a Roccalumera, Contrada Avarna, in catasto al foglio 1 p.lla 294 e nell'atto di pignoramento non erano stati indicati i confini, mentre l'edificio condominiale, nel quale si trovavano gli immobili di proprietà degli attori, era stato realizzato su terreno censito in catasto al foglio 11 p.lla 294, sicché, nei registri immobiliari, non risultava che il terreno sul quale era stato edificato il condominio fosse oggetto di pignoramento;
che nondimeno, i CTU nominati per la stima del terreno sottoposto a pignoramento, ing. e geom. Persona_2 Controparte_8
non avvedendosi che il pignoramento non riguardava la p.lla 294 del foglio
11, avevano inserito nella loro relazione come oggetto della procedura esecutiva anche gli immobili di proprietà degli attori;
che nella procedura esecutiva immobiliare n. 53/1994 R.G. Espr. Imm., promossa dalla
[...]
era intervenuta anche la Banca Nazionale del Lavoro Controparte_19
s.p.a.; che il notaio , delegato alle operazioni di vendita Controparte_12
nella predetta procedura esecutiva, aveva pubblicato il bando e posto in essere tutti gli adempimenti necessari per il pubblico incanto fissato per il
22/09/2009, benché lo stesso, con un minimo di diligenza, potesse accorgersi dell'errore, in quanto era stato lo stesso professionista che aveva stipulato tutti gli atti pubblici di trasferimento della a AR
terzi; che essi, con atto del 01/09/2009, avevano proposto opposizione di terzo all'esecuzione e con ordinanza depositata il 19/09/2009 era stata disposta la sospensione della procedura esecutiva, limitatamente ai beni censiti in catasto al foglio 11 p.lla 294, 570, 571 e 572, tra i quali erano compresi i beni di proprietà degli attori;
che essi avevano quindi raggiunto un accordo transattivo, sia con la Controparte_20
mandataria della a sua volta cessionaria della Controparte_21 [...]
sia con la cessionaria della Banca Controparte_19 CP_22
Nazionale del Lavoro, in forza del quale la Controparte_20
rinunciava al pignoramento, limitatamente ai beni di proprietà degli attori,
7 dietro versamento della somma di € 12.000,00, mentre la CP_22
rinunciava all'intervento, sempre limitatamente ai beni di proprietà degli attori, dietro versamento della somma di € 27.000,00; che a seguito di tale accordo il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30/09/2009, aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva limitatamente ai beni di proprietà degli attori;
che le somme versate dagli attori alle società creditrici della
[...]
costituivano un indebito nei confronti di quest'ultima AR
società e un danno causato dai due CTU, Ing. e Geom. Persona_2
nonché dal notaio Dott. ; che da tale Controparte_8 Controparte_12
vicenda essi avevano subito ulteriore danno, sia con riferimento alle spese legali sostenute per proporre l'opposizione di terzo, sia di tipo esistenziale, quest'ultimo danno quantificabile in via equitativa in € 2.000,00 per ciascun attore;
tutto ciò premesso, chiedevano che i convenuti fossero condannati al pagamento in favore degli attori della somma di € 39.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 18/09/2009 al soddisfo;
che i convenuti fossero altresì condannati al pagamento della somma di €
3.000,00, pagata dagli attori al loro difensore per l'attività giudiziaria ed extragiudiziaria relativa all'opposizione di terzo all'esecuzione e alla transazione e che i convenuti fossero infine condannati al pagamento della somma di € 2.000,00 per ciascun attore;
in subordine, che la
[...]
fosse condannata a rimborsare agli attori la somma di € AR
39.000,00, che essi avevano versato ad estinzione parziale di un credito vantato dalle società Elipso Finance s.r.l. e nei confronti della CP_22
trattandosi di un indebito oggettivo o di un AR
arricchimento senza causa, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa tempestivamente depositata il 02/03/2010, si costituiva il quale esponeva che in data 07/01/1998, aveva Persona_2
ricevuto, dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Messina, incarico per la stima degli immobili oggetto di pignoramento immobiliare eseguito
8 dalla contro la ed avente Controparte_19 AR
ad oggetto, tra l'altro, un terreno sito a Roccalumera in catasto al foglio 1
p.lla 294; che egli aveva rilevato che in catasto non esisteva il foglio 1 p.lla
294 ma esisteva il terreno sito al foglio 11 p.lla 294 ed aveva informato di tale circostanza il Giudice dell'Esecuzione, che lo aveva autorizzato alla stima del suddetto terreno;
che egli aveva quindi redatto una prima perizia di stima, nella quale aveva valutato gli immobili intestati alla
[...]
escludendo quelli di cui al foglio 11 p.lla 294, ed aveva AR
quindi, su espresso incarico del Giudice dell'Esecuzione, redatto un supplemento di perizia, comprendente anche la stima degli immobili in catasto al foglio 11 p.lla 294, limitatamente a quelli intestati alla
[...]
che era stato, quindi, il notaio , con AR Controparte_12
istanza del 05/06/2003, a evidenziare che non erano stati periziati molti immobili, in quanto non risultanti in catasto di proprietà del debitore esecutato ed a seguito di ciò, il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 30/10/2003, aveva invitato il notaio a comunicare al
CTU di stimare tutti i beni in catasto al foglio 11 p.lla 294, indipendentemente dalle intestazioni catastali;
che egli, preso atto del suddetto provvedimento non aveva però potuto eseguire la stima di tutti gli immobili, come disposto dal Giudice dell'Esecuzione, avendo dovuto, per ragioni di salute, rinunciare all'incarico, che era stato poi conferito, per la sua prosecuzione, al geom. sicché egli si era limitato a Controparte_8
stimare solo gli immobili intestati alla e non già quelli AR
intestati agli attori. Concludeva, pertanto, evidenziando che nessuna responsabilità professionale potesse essere a lui ascritta, poiché aveva eseguito i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione e comunque non aveva stimato i beni degli attori. Osservava infine, che la transazione stipulata dagli attori, in forza della quale gli stessi avevano versato la somma di € 39.000,00 ai creditori esecutanti, non poteva essere opposta a
9 lui a titolo di danni, non essendovi alcun nesso di causalità tra la prestazione professionale da lui eseguita e le presunte ragioni di danno.
Rilevava, infine, che la domanda di risarcimento del danno esistenziale non appariva supportata da alcun elemento. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie.
Con comparsa tempestivamente depositata il 10/03/2010, si costituiva , il quale contestava la fondatezza delle Controparte_8
domande avversarie, evidenziando che nella procedura esecutiva n. 53/94
R.G.E., cui era stata riunita la procedura 362/95, il Giudice dell'Esecuzione, in data 07/01/1998 aveva nominato l'ing. Persona_2
consulente per la stima degli immobili pignorati in danno della
[...]
che l'ing. aveva individuato tutti i beni CP_11 Persona_2
oggetto di pignoramento ed effettuato la stima degli immobili;
che in data
09/04/2005 il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa aveva Persona_4
nominato il deducente per stimare le unità immobiliari già individuate dall'ing. nella perizia del 24/07/1999 e nel supplemento di perizia Per_2
del 16/01/2003, ma che quest'ultimo non aveva stimato;
che egli si era tenuto scrupolosamente al mandato del Giudice dell'Esecuzione; che pertanto nessun addebito poteva essere mosso nei suoi confronti;
che in ogni caso la sola stima dei beni di proprietà degli attori non poteva arrecare agli stessi alcun danno, tanto che non si è mai proceduto alla vendita dei loro immobili;
che appariva, altresì, temeraria la richiesta di restituzione della somma di € 39.000,00 versata dagli attori alle società creditrici della in quanto era stata una scelta degli stessi attori, incerti CP_11
dell'esito della esperita opposizione, stipulare una transazione e, comunque, solo la avrebbe potuto essere tenuta al AR
rimborso dell'importo suindicato;
che, parimenti, non poteva configurarsi alcun danno esistenziale. Rilevava infine che il notaio , Controparte_12
delegato alle operazioni di vendita, avrebbe potuto e dovuto non procedere
10 a pubblicare il bando e ad effettuare gli adempimenti necessari per il pubblico incanto, sicché, come affermato dagli attori, il più grave errore era stato commesso proprio dal notaio, o comunque andavano ricercate in capo soggetto diverso dal deducente. Rilevava, infine, che l'azione intrapresa dagli attori gli aveva arrecato un grave danno all'immagine e chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni da quantificare in € 10.000,00. Rilevava, infine, per scrupolo difensivo, che, in realtà, un errore materiale era rinvenibile nell'atto di pignoramento, nella misura in cui, per un evidente errore di battitura, il bene pignorato era stato indicato come contraddistinto in catasto al foglio 1 anziché al foglio 11, posto che la era proprietaria del AR
terreno in catasto al foglio 11 particella 294, mentre il foglio 1 non conteneva alcuna p.lla 294.
I convenuti e benché Controparte_12 AR
ritualmente citati, non si costituivano.
All'udienza del 23/02/2016, dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, il procuratore del convenuto dichiarava Persona_2
il decesso del proprio assistito ed il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso, depositato l'11/05/2016, gli attori riassumevano il giudizio.
Con decreto del 15/05/2016, il Giudice fissava l'udienza per la prosecuzione della causa, disponendo la notifica del ricorso e del decreto nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c..
I ricorrenti notificavano il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione di udienza a , e Parte_8 Controparte_9 Parte_11
, tutti e tre nella qualità di eredi di nonché nei
[...] Persona_2
confronti del convenuto già costituito , presso il suo Controparte_8
difensore in data 15/06/2017; i ricorrenti provvedevano, altresì, a notificare
11 il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza nei confronti dei convenuti non costituiti in data 15/06/2017, ed Controparte_12 CP_11
ma la notifica tentata nei confronti di quest'ultima società non si
[...]
perfezionava.
Con comparsa, depositata il 10/10/2017, si costituivano
[...]
e , che eccepivano la propria carenza di CP_9 Parte_8
legittimazione passiva, in quanto esse erano figlie del Geom.
[...]
nato a [...] il [...], ancora in vita, sicché esse erano Per_2
del tutto estranee al giudizio.
All'udienza del 26/10/2017 i ricorrenti in riassunzione chiedevano termini per rinnovare la notifica nei confronti della e AR
per accertare chi fossero gli eredi del convenuto deceduto Persona_2
non opponendosi alla estromissione di e dal Controparte_9 Parte_8
giudizio.
Il Giudice autorizzava la rinnovazione della notifica nei confronti degli effettivi eredi di e della rinviando la Persona_2 CP_11
causa ad altra udienza.
Con comparsa, depositata il 18/04/2018, si costituivano
[...]
e quali eredi di i quali CP_6 CP_7 Persona_2
chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa CP_5
e quali eredi testamentari di
[...] Parte_7 [...]
Nel merito, ribadivano tutte le difese già svolte dal loro dante Per_2
causa deceduto;
osservavano, in ogni caso, che avrebbero dovuto farsi carico di eventuali responsabilità gli eredi testamentari CP_5
e che erano conviventi con
[...] Parte_7 Persona_2
al momento della morte, mentre essi, figli del coniuge divorziato di
[...]
non avevano all'epoca del decesso alcun contatto con lui. Per_2
Con comparsa depositata il 17/04/2018 si costituiva CP_5
, in proprio e quale procuratore speciale di
[...] Parte_7
12 entrambi eredi di deceduto il 09/12/2015, contestando le Persona_2
pretese avversarie e riportandosi a tutte le difese svolte da Persona_2
All'udienza del 09/05/2018 il procuratore degli attori evidenziava che la notifica nei confronti della aveva sortito esito AR
negativo per causa non imputabile agli attori e chiedeva di essere autorizzato a rinnovare la notifica.
Il Giudice disponeva, pertanto, all'esito della suddetta udienza, la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione alla CP_11
e l'acquisizione dei fascicoli n. 53/94 Reg. e n.
[...] CP_23
362/1995 Reg. CP_23
Gli attori provvedevano a rinnovare la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti della ma quest'ultima non AR
si costituiva, benché la notifica, eseguita a mezzo posta, si fosse ritualmente perfezionata il 18/08/2018.
Con comparsa depositata il 06/10/2019 interveniva volontariamente in giudizio , il quale dichiarava di essere proprietario di Controparte_10
un'unità immobiliare sita nel medesimo edificio condominiale in cui si trovavano gli appartamenti degli attori e segnatamente dell'appartamento in catasto al foglio 11 p.lla 570 sub. 6, che era stato sottoposto a procedura esecutiva nei confronti della come era avvenuto per AR
gli immobili degli attori, con la conseguenza che egli, per conseguire l'estinzione della procedura di espropriazione immobiliare, aveva dovuto stipulare una transazione con la che Controparte_20
prevedeva il pagamento della somma di € 4.000,00 come da quietanza del
17/09/2009. Chiedeva pertanto che, pur non avendo egli mai esperito l'opposizione di terzo, gli fosse risarcito il danno conseguente agli errori commessi dai professionisti convenuti, i due CTU e il Notaio , CP_12
pari ad € 4.000,00, evidenziando che il pagamento della somma sopra indicata era stato effettuato per evitare il danno futuro assai probabile e ben
13 più consistente derivante dalla vendita all'asta del bene. In subordine chiedeva la condanna della al rimborso di detta AR
somma.
All'udienza del 15/11/2019 il Giudice dichiarava la contumacia di e della e, rilevato che la comparsa Controparte_12 AR
di intervento di conteneva domande nei confronti delle Controparte_10
parti contumaci, ordinava la notifica dell'atto di intervento ai predetti convenuti e concedendo termini Controparte_12 AR
per tale incombente fino al 27/01/2020.
All'udienza del 22/02/2021, celebrata in modalità cartolare, il
Giudice, rilevato che la parte interveniente non aveva fornito prova della notifica della comparsa di intervento ai convenuti contumaci, chiedeva che la stessa chiarisse se detta notifica fosse stata eseguita, ma alla successiva udienza dell'08/04/2021, celebrata sempre con modalità cartolari, parte interveniente non produceva note sostitutive della partecipazione all'udienza e non chiariva quanto richiesto dal Giudice.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 01.07.2024, il Giudice disponeva la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale pronunciava la presente sentenza.
Va, innanzi tutto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e di , che hanno dimostrato di non essere Controparte_9 Parte_8
eredi del convenuto ma figlie di altro soggetto omonimo Persona_2
nato a [...] il [...] (ancora in vita), sicché esse sono del tutto estranee al giudizio.
Gli attori, che hanno provveduto a chiamare in causa erroneamente e , a seguito del decesso del convenuto Controparte_9 Parte_8
devono, pertanto, essere condannati a rifondere le spese Persona_2
processuali sostenute da queste ultime, liquidate come meglio specificato in dispositivo applicando i valori minimi previsti nelle tabelle di cui al D.M.
14 147/2022, tenuto conto della natura e della entità della causa, nonché della semplicità delle questioni trattate.
Le domande risarcitorie avanzate dagli attori e dall'interveniente nei confronti dei consulenti tecnici ing. e geom. Persona_2 CP_8
e a seguito del decesso del primo, nei confronti dei suoi eredi
[...]
e Controparte_5 Parte_7 Controparte_6 CP_7
sono infondate e vanno rigettate.
[...]
Si deve premettere che l'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, il quale, pur non esercitando funzioni giudiziarie in senso tipico, svolge nell'ambito del processo una pubblica funzione, quale ausiliare del giudice nell'interesse generale e superiore della giustizia (v.
Cass., 8/10/2019, n. 25022). Con particolare riferimento al perito di stima, la Suprema Corte ha precisato come il medesimo sia soggetto al regime di responsabilità previsto ex art. 64 c.p.c. (Cass., 18/09/2015, n. 18313 ) per il consulente tecnico d'ufficio e per il perito (Cass., 30/5/2018, n. 13636 ), rispondendo penalmente, disciplinarmente e civilmente della prestata attività, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (Cass., 18/9/2015, n. 18313; Cass., 5/8/2010, n. 18170;
Cass., 8/5/2008, n. 11229; Cass., 25/5/1973, n. 1545).
Il professionista risponde, pertanto, a titolo di responsabilità extracontrattuale per il danno patito da terzi ove sia accertato il suo comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico. La
Suprema Corte ha, per altro verso, chiarito che nell'esecuzione della prestazione dovuta il CTU e lo stimatore sono tenuti a osservare la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c., ove risulta disegnato il modello astratto di condotta estrinsecantesi nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto
15 all'adempimento della prestazione dovuta (Cass., 9/11/2006, n. 23918;
Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 15/6/2018, n. 15732; Cass. 6/5/2020 n.
8496).
Sennonché, nel caso in esame, ai professionisti ing. e Persona_2
geom. era stato demandato dal Giudice dell'Esecuzione il Controparte_8
compito di procedere alla sola stima dei beni pignorati al fine di pervenire a una più conveniente vendita di ciascuno di essi, mentre non vi è alcuna traccia di un incarico avente ad oggetto il controllo della titolarità dei beni in capo al debitore esecutato, il che è pienamente coerente con la disciplina vigente, posto che la stima degli immobili pignorati non implica l'accertamento del titolo di proprietà. In proposito, va qui ricordato che, a norma dell'art. 567 c.p.c., il creditore che richiede la vendita è tenuto ad allegare l'estratto catastale e i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nel ventennio anteriore, ovvero un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Di conseguenza, essendo il creditore procedente tenuto a documentare l'inesistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli,
l'incarico conferito all'esperto non ricomprende di regola le verifiche presso il conservatore dei registri pubblici immobiliari. D'altra parte, se la nomina dell'esperto fosse finalizzata a questo esame, certo imprescindibile nell'economia del procedimento esecutivo, non si comprenderebbe la ragione per la quale l'incarico previsto dall'art. 568 c.p.c. abbia carattere meramente facoltativo, come riconosciuto dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. 4 maggio 1963, n. 1098).
Conseguentemente, non può ravvisarsi alcuna responsabilità dei due tecnici per non avere rilevato che gli immobili in questione non avevano formato oggetto di pignoramento.
Peraltro, dall'esame degli atti della procedura esecutiva emerge che l'ing. ha chiaramente rappresentato, nella sua prima Persona_2
16 relazione, che il terreno pignorato sito a Roccalumera in catasto al foglio 1
p.lla 294 non esisteva e che, invece, esisteva un terreno sito al foglio 11
p.lla 294; che il notaio delegato dott. , con relazione Controparte_12
dell'11.06.2001, ha, quindi, comunicato al Giudice dell'Esecuzione che vi era un errore nel pignoramento ed ha chiesto che l'ing. Persona_2
fosse autorizzato alla stima dei fabbricati ricadenti nel foglio 11 p.lla 294; che il Giudice dell'Esecuzione ha autorizzato, con provvedimento del
02.07.2001, il nominato CTU a procedere alla stima anche dei suddetti fabbricati ed ha disposto la comparizione delle parti e del CTU “in relazione alla evidente erroneità del pignoramento”; che all'udienza di comparizione delle parti del 22.11.2001, il Giudice ha rilevato che, nonostante l'evidente erroneità del pignoramento, avrebbe dovuto essere il creditore procedente a rinunciare alla procedura esecutiva con riferimento agli immobili alienati dal debitore esecutato;
che . l'ing. ha Persona_2
provveduto a redigere una seconda relazione, nella quale ha effettuato la stima degli immobili di proprietà della ricadenti nel AR
foglio 11 p.lla 294, mentre non ha effettuato la stima degli immobili che risultavano intestati a terzi;
che, a seguito di ciò, il notaio delegato dott.
, con comunicazione del 06.06.2003, ha rimesso al Controparte_12
Giudice dell'Esecuzione ogni decisione in merito, rilevando che la relazione di stima appariva incompleta;
che il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento depositato il 30.10.2003, ha invitato il notaio delegato a comunicare al CTU di stimare tutti i beni “indipendentemente dalla intestazione catastale degli stessi in capo al debitore”; che quest'ultima attività non è stata compiuta dall'ing. in quanto questi Persona_2
aveva rinunciato all'incarico ed era stato sostituito dal geom. CP_8
il quale ha effettuato la stima anche degli immobili di proprietà
[...]
degli attori e dell'interveniente.
17 Alla stregua dei fatti come sopra sommariamente descritti, è evidente che tanto l'ing. che il geom. si sono Persona_2 Controparte_8
attenuti in modo scrupoloso a quanto era stato a loro richiesto dal Giudice dell'Esecuzione e che, peraltro, l'ing. non solo non ha Persona_2
effettuato la stima degli immobili di proprietà degli attori proprio in ragione delle incongruenze rilevate, ma ha anche segnalato che il bene indicato dal creditore procedente nella documentazione allegata all'istanza di vendita, vale a dire il terreno contraddistinto in catasto al foglio 11 p.lla 294, non risultava tra i beni pignorati, sicché il danno ingiusto lamentato dagli attori e dall'interveniente non sembra dipendere dalla condotta dei due professionisti, quanto, piuttosto, dall'incauta condotta del creditore procedente, che prima ha allegato all'istanza di vendita documentazione relativa al menzionato terreno contraddistinto in catasto al foglio 11 p.lla
294, anziché al terreno contraddistinto in catasto al foglio 1 p.lla 294, oggetto di pignoramento, e poi non ha rinunciato alla procedura esecutiva con riferimento ai detti immobili, benché fosse stata rilevata dal Giudice dell'Esecuzione l'evidente erroneità del pignoramento.
Analoghe considerazioni vanno effettuate con riferimento alla posizione del notaio delegato , il quale ha provveduto a Controparte_12
redigere l'avviso di vendita dei beni di proprietà degli attori e degli intervenienti solo a seguito di provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione che autorizzavano la stima di detti beni, benché fosse noto che catastalmente risultavano intestati a terzi, sul presupposto che anche detti beni formassero oggetto della procedura esecutiva. D'altronde, la circostanza che vi fosse una discrasia tra i dati catastali indicati nell'atto di pignoramento trascritto e quelli dei beni per i quali il creditore procedente aveva formulato istanza di vendita poteva, di per sé, non essere ostativa alla prosecuzione della procedura esecutiva con riferimento ai beni oggetto della istanza di vendita, mentre spettava al Giudice dell'Esecuzione
18 assumere una decisione sul punto. Infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2110 del 31/01/2014, Rv. 629847 - 01; v. pure Sez. 3, Sentenza n. 6833 del 03/04/2015, Rv. 635142 - 01).
Va, poi, osservato che, oltre a non essere ravvisabile una colpa né in capo ai due tecnici, ing. e geom. né in Persona_2 Controparte_8
capo al notaio delegato, dott. , non sembra sussistere Controparte_12
neppure un danno risarcibile, poiché la procedura esecutiva non avrebbe potuto, comunque, pregiudicare gli attori o l'interveniente.
Infatti, ai sensi dell'art. 555 c.p.c., il pignoramento immobiliare si esegue “mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto”. I suddetti due adempimenti della notificazione e della trascrizione vanno configurati come elementi strutturali di una fattispecie a formazione progressiva, essendo differenti le funzioni assolte da ciascuno di essi. In particolare, la notificazione al debitore esecutato, con la ingiunzione ai sensi dell'art. 492 c.p.c. in esso contenuta, è l'atto di inizio del processo esecutivo, necessario e sufficiente per la produzione di effetti autonomamente rilevanti (imprimere il vincolo di indisponibilità sul bene, costituire il debitore custode ex lege dello stesso), mentre la trascrizione nei registri immobiliari ha la funzione di completare e perfezionare il pignoramento, determinando effetti di natura sostanziale, quale condizione di efficacia dell'atto nei confronti dei terzi (oltre che di pubblicità notizia nei riguardi dei creditori concorrenti) ma anche di natura processuale, ponendosi come presupposto imprescindibile perché l'esecuzione si svolga e raggiunga il suo esito fisiologico, talché, in caso di mancanza o di inefficacia della trascrizione, il giudice non può dare seguito , ad un'istanza di vendita del bene (Cass. 20/04/2015, n. 7998). Dalla reciproca
19 interazione, per complementarietà, di funzioni delle due descritte articolazioni del pignoramento immobiliare (notifica e trascrizione), ed in particolare dalla rilevanza della trascrizione quale atto integrativo della sua efficacia (preordinata cioè alla opponibilità ai terzi della vendita o dell'assegnazione ed impeditiva, se omessa o inefficace, della messa in vendita del bene) deriva poi che qualora l'atto di pignoramento, anche in una sola delle due componenti, sia inficiato da un vizio cagionante assoluta incertezza, lo stesso non può produrre i suoi tipici effetti sostanziali ed anche ove venga “rettificato” deve escludersi che la rettifica possa assumere una valenza sanante della invalidità, potendo produrre effetti solo dal momento in cui essa viene compiuta, ovvero con salvezza dei diritti medio tempore validamente acquistati dai terzi secondo le regole della circolazione dei diritti reali scandite dal regime di pubblicità immobiliare
(Cass. 16/05/2008, n. 12429; Cass., 8/03/2005, n. 5002).
Nel caso in esame, pertanto, l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile pignorato ha determinato certamente la nullità del pignoramento nella misura in cui tale errore ha determinato una incertezza assoluta circa l'identificazione dell'oggetto ed ha consentito a terzi di acquistare diritti reali su beni appartenuti al debitore esecutato, senza che dai registri immobiliari risultasse il vincolo del pignoramento.
D'altronde, ciò è stato rilevato anche dal Giudice dell'Esecuzione nel provvedimento depositato il 19.09.2009, con il quale, a seguito della opposizione degli odierni attori, è stata sospesa la procedura esecutiva.
Infatti, in detto provvedimento il Giudice dell'Esecuzione ha rilevato che l'indagine circa la validità della trascrizione deve effettuarsi “tenendo essenzialmente presente la funzione di pubblicità che ad essa attribuisce il legislatore e il conseguente valore che va assegnato alla relativa nota. […]
Ne consegue che ricorre l'invalidità della trascrizione in tutte quelle irregolarità che sono destinate a rendere infruttuose eventuali ricerche del
20 titolo reso pubblico. […]”. Il Giudice dell'Esecuzione ha, pertanto, concluso che nel caso in esame l'errore è rilevante ed inficia il pignoramento “non consentendo gli altri elementi enucleabili dalla nota di identificare comunque il bene”. E' pacifico, poi, che la nullità del pignoramento è insanabile e che la stessa, come tale, rende il pignoramento inopponibile ai terzi, i quali possono fare valere in ogni momento tale vizio.
Di conseguenza, la decisione degli attori e dell'interveniente di raggiungere un accordo transattivo con i creditori procedenti, mediante il pagamento in favore di questi ultimi di una somma di denaro, costituisce una iniziativa di cui solo loro si possono far carico, non potendo certamente riversare su altri soggetti le conseguenze pregiudizievoli di tale iniziativa.
Infatti, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche in tema di responsabilità extracontrattuale è applicabile l'art. 1227 c.c., in base al quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Va, infine, esaminata la domanda avanzata dagli attori volta alla condanna della al rimborso della somma di € AR
39.000,00 dagli stessi versata a seguito di accordo transattivo del
18.09.2009 concluso con la quale società mandataria della Controparte_20
e con la Gli attori hanno sostenuto che tale Controparte_24 CP_22
somma sarebbe un indebito, avendo essi parzialmente estinto il debito gravante sulla e che, comunque, quest'ultima società AR
aveva fruito di un arricchimento ingiustificato in ragione del quale avrebbe dovuto indennizzare gli istanti della correlativa diminuzione patrimoniale.
Il richiamo alla fattispecie dell'indebito non appare, però, pertinente.
Tradizionalmente la dottrina in materia di indebito distingue l'indebito oggettivo, contemplato dall'art. 2033 c.c., dall'indebito soggettivo, contemplato dall'art. 2036 c.c., che si ha quando il rapporto esiste
21 oggettivamente, ma non corre tra le persone tra le quali il pagamento è avvenuto. Il legislatore ha previsto espressamente solo l'indebito soggettivo ex persona solventis, che si ha quando il credito esiste ma verso un soggetto diverso da quello che ha eseguito il pagamento, ed ha previsto all'art. 2036 c.c. che la ripetizione è subordinata alla prova che il pagamento è avvenuto sulla base di un errore scusabile, tenendo presente, comunque, che il problema della ripetibilità del solutum si pone soltanto nei rapporti tra il solvens e l'accipiens. Di conseguenza, ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore, non si configura un indebito soggettivo e ciò si verifica tipicamente quando il pagamento del debito altrui non sia stato effettuato spontaneamente, ma al solo fine di evitare di essere coinvolti ingiustamente in una procedura esecutiva, come nel caso in esame (Cass. civ. n. 1339 del
1967; Cass. civ. n. 2814 del 1995). Si pone, nondimeno, il problema di quali siano le conseguenze della inapplicabilità della disciplina prevista per l'indebito soggettivo: secondo una prima tesi (Cass. civ. n. 17120 del 2002,
Cass. civ. n. 1981 del 1995) si dovrebbe fare applicazione del 3° comma dell'art. 2036 c.c., secondo il quale “quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore”; secondo, invece, un altro indirizzo interpretativo (Cass. civ. n. 12111 del 1992; Cass. civ. n.
1339 del 1967) non sarebbe possibile la surrogazione ipotizzata dal citato art. 2036, comma 3, la quale postula che l'eseguito pagamento sia, in astratto, riconducibile alla figura dell'indebito ex latere solventis, mentre la consapevolezza di pagare un debito altrui esclude sia l'integrazione della fattispecie dell'indebito soggettivo sia l'applicabilità dell'art. 2036, comma
3 c.c.. Il suddetto contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni
Unite, che hanno confermato il secondo indirizzo interpretativo osservando che, diversamente opinando, si avrebbe la contraddizione logico-giuridica di escludere, da una parte, la sussistenza della fattispecie di indebito
22 soggettivo a causa dell'assenza di un errore nel pagamento e, dall'altra parte, di dichiarare applicabile proprio una disposizione dettata in tema di indebito soggettivo per i casi in cui non sussistono le condizioni stabilite dell'art. 2036, comma 1 per ripetere quanto pagato. Le Sezioni Unite hanno, pertanto, chiarito che “l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3
c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” (Cass. S.U., n. 9946 del 2009).
Alla stregua dell'insegnamento delle Sezioni Unite, dal quale non vi è motivo di discostarsi, nella fattispecie in esame non può operare la surrogazione e, di conseguenza, anche se si ritenesse che il pagamento eseguito in adempimento dell'accordo transattivo intercorso tra gli attori ed i creditori procedenti, fosse un vero e proprio pagamento di un debito altrui, gli attori che hanno effettuato il pagamento non si sono surrogati nei diritti spettanti ai creditori nei confronti del debitore esecutato e non
23 possono, pertanto, ottenere da quest'ultimo il pagamento delle somme versate ai creditori.
Altrettanto inapplicabile appare, infine, la disciplina dell'arricchimento senza causa.
A norma dell'art. 2041 c.c., chi si è arricchito ai danni di un'altra persona, è tenuto nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. L'art. 2042 c.c. pone, poi, il principio del carattere sussidiario dell'azione, che non è proponibile quando il danneggiato possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Costituiscono elementi di tale fattispecie, dunque, l'arricchimento di una parte, il contestuale impoverimento di un altro soggetto, il nesso di correlazione tra dette circostanze, l'assenza di una giusta causa dell'arricchimento, la mancanza di qualsiasi altra azione in favore dell'impoverito al fine di ottenere la reintegrazione patrimoniale. Si è posto il problema della applicabilità della suddetta disciplina anche nell'ipotesi di arricchimento indiretto, che si verifica ogniqualvolta una terza persona venga a trarre beneficio dall'adempimento del contratto concluso tra altre persone, posto che l'art. 2041 c.c. consente l'esperimento dell'azione soltanto quando l'arricchimento di una parte sia “correlativo” alla diminuzione patrimoniale dell'altra. Il contrasto giurisprudenziale sorto sulla esatta portata della suddetta correlazione, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, con la sentenza n. 24772 del 2008, dando continuità al principio espresso dalla sent. N. 6201 del 2004 e, ancor prima, dalle SS.UU con sent.
n. 1983 del 1963, hanno affermato che l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. richiede la unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato
24 da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (vedi recentemente nello stesso senso Cass. civ. 22.10.2021
n. 29672). Sennonché, nella fattispecie in esame, ricorre proprio una ipotesi di arricchimento indiretto, poiché non si è al cospetto di un semplice adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c., ma, sulla base della ricostruzione fornita dagli stessi attori, il debitore esecutato avrebbe tratto vantaggio indiretto dal pagamento effettuato dagli attori a favore dei creditori procedenti sulla scorta di un accordo transattivo, con il quale gli attori hanno in primo luogo realizzato il loro interesse ad escludere i beni di loro proprietà dalla procedura esecutiva intrapresa in una situazione in cui appariva dubbia la validità del pignoramento. Peraltro, dalla documentazione prodotta non è neppure chiaro se ed in quale misura il debitore esecutato abbia beneficiato di un “arricchimento”, poiché non vi sono elementi per potere affermare che il pagamento della somma stabilita nell'accordo transattivo avrebbe determinato una corrispondente riduzione Co dell'ammontare del debito gravante sulla ed al AR
contrario, nella missiva della datata 18.09.2009, in riscontro alla CP_22
proposta transattiva formulata dagli attori, il creditore procedente ha precisato che “con il presente accordo sono fatte salve tutte le ragioni di credito vantate dalla nostra mandante nei confronti della CP_11
, in tal modo rendendo evidente che il pagamento della somma
[...]
concordata effettuato dagli attori non costituiva un pagamento di terzo ma era esclusivamente il corrispettivo stabilito transattivamente per la rinuncia alla procedura esecutiva.
Alla stregua delle superiori considerazioni tutte le domande avanzate dagli attori e dall'interveniente vanno rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico degli attori e dell'interveniente ed a favore dei convenuti costituiti. Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto
25 della natura ed entità della causa nonché della complessità delle questioni trattate, alla stregua dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con atto di citazione notificato il
19.12.2009, il 16.12.2009 ed il 21.12.2009, da , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
nei confronti della del notaio Parte_6 AR
, di e di e proseguita, Controparte_12 Persona_2 Controparte_8
a seguito del decesso di nei confronti di , Persona_2 Parte_8
, , , e Controparte_9 Controparte_6 CP_7 Controparte_5
nella quale è intervenuto volontariamente Parte_7 [...]
, sentiti i procuratori delle parti costituite e nella contumacia della CP_10
del notaio disattesa ogni AR Controparte_12
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di;
2) rigetta le Controparte_9 Parte_8
domande avanzate dagli attori e dall'interveniente 3) Controparte_10
condanna gli attori al pagamento in favore di e di Controparte_9 [...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.052,00 (€ Pt_8
1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria ed € 2.127,00 per fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; 4) condanna gli attori al pagamento in favore di e di delle spese Controparte_6 CP_7
processuali, che liquida in complessivi € 9.167,60 (€ 7.052,00 di cui €
1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria ed € 2.127,00 per fase decisoria, il tutto aumentato del 30 % per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale) oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; 5)
26 condanna gli attori al pagamento in favore di in Controparte_5
proprio e quale procuratore speciale di delle spese Parte_7
processuali, che liquida in complessivi € 9.167,60 (€ 7.052,00 di cui €
1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria ed € 2.127,00 per fase decisoria, il tutto aumentato del 30 % per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale) oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; 6) condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese Controparte_8
processuali, che liquida in complessivi € 7.052,00 (€ 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria ed €
2.127,00 per fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; 7) condanna l'interveniente al Controparte_10
pagamento in favore di e di delle spese Controparte_6 CP_7
processuali, che liquida in complessivi € 1.661,40 (€ 1.278,00 di cui €
213,00 per fase studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase decisoria, il tutto aumentato del 30 % per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale) oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; 8) condanna l'interveniente al pagamento in favore di Controparte_10 CP_5
in proprio e quale procuratore speciale di
[...] Parte_7
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.661,40 (€ 1.278,00 di cui € 213,00 per fase studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase decisoria, il tutto aumentato del 30 % per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale) oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; 9) condanna l'interveniente al pagamento in favore di Controparte_10
delle spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_8
1.278,00 (€ 213,00 per fase studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00
27 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase decisoria) oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
Messina, lì 01/07/2024
Il Giudice
Dott. Corrado Bonanzinga
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