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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3719/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Indirizzo 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.I.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000796 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: l'avv. Difensore_1, in collegamento da remoto, si riporta al ricorso ed insiste per l'integrale accoglimento dello stesso.
Resistente: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a PUBLISERVIZI s.r.l., concessionario del Comune di Caserta, la società istante impugnava l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, avente ad oggetto I.M.U. anno 2020, relativo agli immobili in atti meglio descritti: eccepiva preliminarmente la inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento e, nel merito, la non debenza del tributo, atteso che gli immobili interessati erano stati demoliti a seguito di ordinanza sindacale resa nell'anno 2014, donde la inesistenza del presupposto impositivo. Conludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero, in via subordinata, per la rideterminazione della imposta in ragione del valore della area di sedime.
Rimaneva contumace il concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
In via preliminare vanno disattese le argomentazioni della ricorrente volte a prospettare una irritualità della notifica dell'atto impugnato: la “notificazione” (Cass., trib., 15 gennaio 2014 n. 654; id., 9 giugno 2010 n.
13852; id., 27 febbraio 2010 n. 4760) “non è elemento costitutivo dell' atto …, ma rappresenta una mera condizione di efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività)”: le “sezioni unite” della Corte di legittimità (sentenza 5 ottobre 2004 n. 19854) hanno, altresì, statuito che, potendo “la nullità della … notificazione” di un “accertamento tributario … essere sanata relativamente al conseguimento della finalità dell' atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della pretesa tributaria e consentirgli, cosi, un' adeguata difesa”, “tanto la nullità, quanto l' inesistenza della notifica dell' atto non rileva ove l' atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l' esercizio del potere impositivo”. Consegue che eventuali vizi della notifica -ove non trasbordanti nella residuale area della inesistenza giuridica, ravvisabile soltanto nei casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, ovvero quando la notificazione sia stata meramente tentata ma non compiuta ( Cass. SSUU 14916/2016)- devono ritenersi sanati per effetto della regolare costituzione in giudizio.
Nel merito, le contestazioni della contribuente ruotano sostanzialmente intorno alla ritenuta inesistenza della obbligazione tributaria, in ragione della intervenuta demolizione dell'immobile a seguito di ordinanza sindacale dell'anno 2014.
Incidentalmente rilevandosi che la demolizione dell'immobile non elide tout court ai fini IMU la obbligazione tributaria, dovendo determinarsi la imposta sul valore della area su cui il fabbricato insiste (vedi da ultimo
Cass. 15976/2025), deve osservarsi come dalla medesima documentazione a corredo del ricorso venga ad essere smentita la allegazione di una (completa) demolizione dell'immobile in data antecedente all'anno
2020: l'esame del permesso di costruire, datato anno 2021, e degli allegati tecnici presentati in unione alla richiesta di rilascio del permesso, indica invero la perdurante presenza di opere murarie (quanto meno) a livello del piano terreno, e quindi, di fatto, la perdurante presenza di un manufatto, come tale astrattamente assoggettabile ad IMU.
La questione , pertanto, attiene piuttosto al se il fabbricato in questione potesse qualificarsi come “collabente”, essendo principio pacifico, in materia, che le unità collabenti sono (totalmente) esenti dall'onere di pagamento dell'I.M.U., sia come fabbricati, in quanto prive di rendita, sia come aree edificabili (salva, appunto, eventuale demolizione dell'immobile che restituisca alla area di sedime la sua originaria vocazione urbanistica di area edificabile, come sancito anche da Cass. n. 19338 del 18 luglio 2019, Cass. n. 28581 del 15 dicembre
2020).
Ogni verifica in merito appare tuttavia superflua, essendo altrettanto pacifico che, laddove la unità immobiliare assuma le descritte caratteristiche, vi sia uno specifico onere dichiarativo in capo al contribuente, che discende dal generale obbligo di dichiarazione delle variazione degli elementi di imposizione sancito dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Ici) e, nell'IMU, dall'art. 13, comma 12 – ter, d.l. n. 201 del 2011, art. 13 (e successivamente imposto dall'art. 1, comma 769, legge 27 dicembre 2019, n. 160), salva la ipotesi in cui la variazione degli elementi rilevanti ai fini impositivi siano noti all'ente impositore: non risultando nella specie il nessun modo assolto l'onere dichiarativo in parola, la pretesa della contribuente di essere esentata dal pagamento della imposta non può essere accolta.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e nulla per le spese
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3719/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Indirizzo 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.I.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000796 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: l'avv. Difensore_1, in collegamento da remoto, si riporta al ricorso ed insiste per l'integrale accoglimento dello stesso.
Resistente: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a PUBLISERVIZI s.r.l., concessionario del Comune di Caserta, la società istante impugnava l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, avente ad oggetto I.M.U. anno 2020, relativo agli immobili in atti meglio descritti: eccepiva preliminarmente la inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento e, nel merito, la non debenza del tributo, atteso che gli immobili interessati erano stati demoliti a seguito di ordinanza sindacale resa nell'anno 2014, donde la inesistenza del presupposto impositivo. Conludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero, in via subordinata, per la rideterminazione della imposta in ragione del valore della area di sedime.
Rimaneva contumace il concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
In via preliminare vanno disattese le argomentazioni della ricorrente volte a prospettare una irritualità della notifica dell'atto impugnato: la “notificazione” (Cass., trib., 15 gennaio 2014 n. 654; id., 9 giugno 2010 n.
13852; id., 27 febbraio 2010 n. 4760) “non è elemento costitutivo dell' atto …, ma rappresenta una mera condizione di efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività)”: le “sezioni unite” della Corte di legittimità (sentenza 5 ottobre 2004 n. 19854) hanno, altresì, statuito che, potendo “la nullità della … notificazione” di un “accertamento tributario … essere sanata relativamente al conseguimento della finalità dell' atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della pretesa tributaria e consentirgli, cosi, un' adeguata difesa”, “tanto la nullità, quanto l' inesistenza della notifica dell' atto non rileva ove l' atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l' esercizio del potere impositivo”. Consegue che eventuali vizi della notifica -ove non trasbordanti nella residuale area della inesistenza giuridica, ravvisabile soltanto nei casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, ovvero quando la notificazione sia stata meramente tentata ma non compiuta ( Cass. SSUU 14916/2016)- devono ritenersi sanati per effetto della regolare costituzione in giudizio.
Nel merito, le contestazioni della contribuente ruotano sostanzialmente intorno alla ritenuta inesistenza della obbligazione tributaria, in ragione della intervenuta demolizione dell'immobile a seguito di ordinanza sindacale dell'anno 2014.
Incidentalmente rilevandosi che la demolizione dell'immobile non elide tout court ai fini IMU la obbligazione tributaria, dovendo determinarsi la imposta sul valore della area su cui il fabbricato insiste (vedi da ultimo
Cass. 15976/2025), deve osservarsi come dalla medesima documentazione a corredo del ricorso venga ad essere smentita la allegazione di una (completa) demolizione dell'immobile in data antecedente all'anno
2020: l'esame del permesso di costruire, datato anno 2021, e degli allegati tecnici presentati in unione alla richiesta di rilascio del permesso, indica invero la perdurante presenza di opere murarie (quanto meno) a livello del piano terreno, e quindi, di fatto, la perdurante presenza di un manufatto, come tale astrattamente assoggettabile ad IMU.
La questione , pertanto, attiene piuttosto al se il fabbricato in questione potesse qualificarsi come “collabente”, essendo principio pacifico, in materia, che le unità collabenti sono (totalmente) esenti dall'onere di pagamento dell'I.M.U., sia come fabbricati, in quanto prive di rendita, sia come aree edificabili (salva, appunto, eventuale demolizione dell'immobile che restituisca alla area di sedime la sua originaria vocazione urbanistica di area edificabile, come sancito anche da Cass. n. 19338 del 18 luglio 2019, Cass. n. 28581 del 15 dicembre
2020).
Ogni verifica in merito appare tuttavia superflua, essendo altrettanto pacifico che, laddove la unità immobiliare assuma le descritte caratteristiche, vi sia uno specifico onere dichiarativo in capo al contribuente, che discende dal generale obbligo di dichiarazione delle variazione degli elementi di imposizione sancito dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Ici) e, nell'IMU, dall'art. 13, comma 12 – ter, d.l. n. 201 del 2011, art. 13 (e successivamente imposto dall'art. 1, comma 769, legge 27 dicembre 2019, n. 160), salva la ipotesi in cui la variazione degli elementi rilevanti ai fini impositivi siano noti all'ente impositore: non risultando nella specie il nessun modo assolto l'onere dichiarativo in parola, la pretesa della contribuente di essere esentata dal pagamento della imposta non può essere accolta.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e nulla per le spese