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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/07/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51 e
49 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GERARDO KATTY, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
MASIN DANIELE, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Il PM nulla ha opposto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi e il divorzio, ex art. 479 bis.51 e 479 bis.49 c.p.c.;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni ivi richiamate;
rilevato che i coniugi non hanno formulato domande per il proprio mantenimento;
dato atto che le condizioni di divorzio oggetto del ricorso, confermate dalle parti in corso di causa, risultano eque e non contrastano con norme imperative;
rilevato che è decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio (cfr. art. 3 Legge n. 898/70), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la separazione è stata omologata in data 27/12/2024 (cfr. sentenza in atti)
ed è definitiva (cfr. nota di cancelleria di passaggio in giudicato dep.
07/05/2025);
pagina 2 di 3 ii) dalla data della trattazione cartolare sostitutiva della prima comparizione nella fase di separazione sono decorsi i termini di legge (sei mesi in caso di separazione consensuale) e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
dato atto che il PM nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , n. Parte_1
a AD OL (RO), il 24/06/1984, CF. e C.F._1
n. a LEGNAGO (VR), il 16/06/1973, CF. CP_1
, celebrato il 14/10/2017 e trascritto nel registro C.F._2
degli atti di matrimonio del Comune di CASTAGNARO (VR) al Num. 5 –
PARTE I – SERIE / - ANNO 2017;
2) omologa le condizioni dell'accordo di divorzio raggiunto dalle parti;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di CASTAGNARO (VR).
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51 e
49 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GERARDO KATTY, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
MASIN DANIELE, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Il PM nulla ha opposto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi e il divorzio, ex art. 479 bis.51 e 479 bis.49 c.p.c.;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni ivi richiamate;
rilevato che i coniugi non hanno formulato domande per il proprio mantenimento;
dato atto che le condizioni di divorzio oggetto del ricorso, confermate dalle parti in corso di causa, risultano eque e non contrastano con norme imperative;
rilevato che è decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio (cfr. art. 3 Legge n. 898/70), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la separazione è stata omologata in data 27/12/2024 (cfr. sentenza in atti)
ed è definitiva (cfr. nota di cancelleria di passaggio in giudicato dep.
07/05/2025);
pagina 2 di 3 ii) dalla data della trattazione cartolare sostitutiva della prima comparizione nella fase di separazione sono decorsi i termini di legge (sei mesi in caso di separazione consensuale) e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
dato atto che il PM nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , n. Parte_1
a AD OL (RO), il 24/06/1984, CF. e C.F._1
n. a LEGNAGO (VR), il 16/06/1973, CF. CP_1
, celebrato il 14/10/2017 e trascritto nel registro C.F._2
degli atti di matrimonio del Comune di CASTAGNARO (VR) al Num. 5 –
PARTE I – SERIE / - ANNO 2017;
2) omologa le condizioni dell'accordo di divorzio raggiunto dalle parti;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di CASTAGNARO (VR).
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3