Articolo 17 della Legge 16 febbraio 1974, n. 57
Articolo 16Articolo 18
Versione
17 marzo 1974
Art. 17.
Il comma settimo dell'articolo 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 luglio 1973:

"Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attivita' di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 33 secondo comma. 39, 46, 52, 53, 54, 65, 66, 67 e 82-bis, delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 39, 46, 52, 53, 54, 65 e 82-bis, punto A), sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione".
Entrata in vigore il 17 marzo 1974