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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12940 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I°
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 25961/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv. Giacomo Summa, presso il cui studio domicilia in Roma, Parte_1 via Asiago n. 9
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con l'avv.to Raffaella Piergentili, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 17.7.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 18.7.2025) poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi evidenziati nei precedenti punti del ricorso ed in conformità alle previsioni legali di riferimento, il diritto del ricorrente ad avere liquidata dal competente Fondo di Garanzia dell' una somma pari al trattamento di fine CP_1 rapporto maturato in relazione al rapporto intercorso con la Istituto di Olimpia House S.r.l.s., almeno nella misura di € 4.131,01; 2) condannare, pertanto, l .a corrispondere al sig. la somma di € CP_2 Parte_1 4.131,01, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia per il sopra indicato titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha dedotto che “…il competente ufficio ha CP_1 provveduto alla liquidazione di quanto dovuto come si rileva dal provvedimento del 20.11.2025 che sarà corrisposto nei prossimi giorni.” ed ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Acquisita la documentazione, concesso a parte ricorrente il rinvio richiesto per verificare il pagamento preannunciato dall' , la causa è stata rinviata alla odierna udienza durante CP_1 la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato proprio prospetto, di data 20.11.2025, dal quale risulta la CP_1 liquidazione della prestazione in oggetto. Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato che la somma dovuta è stata pagata in data 26.11.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese;
l' ha ribadito le proprie precedenti conclusioni. CP_1 La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto successivamente alla notifica del ricorso in data 29.7.2025, come risulta dagli atti) e si liquidano complessivamente come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di liquidate CP_1 Parte_1 complessivamente in € 885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I°
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 25961/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv. Giacomo Summa, presso il cui studio domicilia in Roma, Parte_1 via Asiago n. 9
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con l'avv.to Raffaella Piergentili, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 17.7.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 18.7.2025) poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi evidenziati nei precedenti punti del ricorso ed in conformità alle previsioni legali di riferimento, il diritto del ricorrente ad avere liquidata dal competente Fondo di Garanzia dell' una somma pari al trattamento di fine CP_1 rapporto maturato in relazione al rapporto intercorso con la Istituto di Olimpia House S.r.l.s., almeno nella misura di € 4.131,01; 2) condannare, pertanto, l .a corrispondere al sig. la somma di € CP_2 Parte_1 4.131,01, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia per il sopra indicato titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha dedotto che “…il competente ufficio ha CP_1 provveduto alla liquidazione di quanto dovuto come si rileva dal provvedimento del 20.11.2025 che sarà corrisposto nei prossimi giorni.” ed ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Acquisita la documentazione, concesso a parte ricorrente il rinvio richiesto per verificare il pagamento preannunciato dall' , la causa è stata rinviata alla odierna udienza durante CP_1 la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato proprio prospetto, di data 20.11.2025, dal quale risulta la CP_1 liquidazione della prestazione in oggetto. Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato che la somma dovuta è stata pagata in data 26.11.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese;
l' ha ribadito le proprie precedenti conclusioni. CP_1 La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto successivamente alla notifica del ricorso in data 29.7.2025, come risulta dagli atti) e si liquidano complessivamente come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di liquidate CP_1 Parte_1 complessivamente in € 885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia