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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/12/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1462/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1462/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARLETTA Parte_1 C.F._1
TERESA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGO CP_1 C.F._2
DANIELE
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 10 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la separazione giudiziale Parte_1 da , con cui ha contratto matrimonio l'1.7.2006, in Ragusa, con addebito allo stesso, CP_1 deducendo: che dal matrimonio è nato il figlio (16.3.2011); che l'unione matrimoniale Per_1 sarebbe naufragata alla fine del 2019, a causa delle condotte denigratorie e svilenti adottate nei confronti della moglie dal marito, il quale l'avrebbe accusata di non contribuire economicamente al sostentamento della famiglia;
di avere svolto piccoli lavoretti come estetista nel corso della vita matrimoniale, ma di avervi dovuto rinunciare a causa di una patologia alla schiena;
di avere prestato da ultimo attività lavorativa presso la società del marito, con impossibilità però di continuarla, a causa del deterioramento dei rapporti reciproci;
di avere appreso che il marito, a seguito della vendita di un immobile di proprietà comune tra i coniugi, avrebbe disatteso il patto di intestare l'immobile comprato con la relativa provvista a entrambi i coniugi, divenendone invece esclusivo proprietario, benché avesse anche prestato all'uopo garanzia in relazione al Pt_1 mutuo contratto per l'acquisto; di avere appreso che il marito era iscritto a siti di incontri e aveva versato denaro a non meglio identificati soggetti stranieri in relazione a tali attività; che il marito è titolare di un'azienda di trasporti da cui ricaverebbe ingenti redditi.
La ricorrente ha dunque domandato l'affidamento condiviso del figlio, con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre non collocatario, a carico del quale porre € 300,00 a titolo di assegno per la moglie ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di separazione, contestando le avverse deduzioni in ordine all'addebito e anzi imputando la cessazione dell'unione al contegno della moglie, asseritamente disinteressatasi ai bisogni familiari e alle richieste di attenzioni da parte del marito. Il resistente ha altresì domandato il collocamento di presso di sé e si è opposto Per_1 alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, precisando comunque di stare contribuendo al mantenimento di con l'importo di € 300,00 mensili, essendo egli Per_1 anche onerato del pagamento del mutuo della casa coniugale (a tale ultimo riguardo precisando che tutti gli acquisti immobiliari menzionati dalla controparte erano stati effettuati esclusivamente con provviste provenienti da esso ). CP_1
Con ordinanza del 14.10.2021, il Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale,
pagina 2 di 10 e determinato in € 200,00 mensili l'assegno in favore di e in € 300,00 il contributo di Pt_1 mantenimento per a carico del padre, oltre al 70% delle spese straordinarie. Per_1
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha altresì domandato di ammonire
, in relazione alle condotte pregiudizievoli poste in essere dal predetto volte ad CP_1 ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore e dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, ove ritenuto, condannare il predetto al risarcimento dei danni in favore della in una somma da determinarsi in via equitativa dal Tribunale. Pt_1
Il P.M. ha apposto il proprio visto il 18.4.2025.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali e testimoniali, interrogatorio formale della ricorrente e ascolto del minore e, fatte precisare le conclusioni con assegnazione dei Per_1 termini per il deposito degli scritti conclusivi, viene decisa come di seguito.
*****
Sulla domanda di separazione.
Anzitutto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze, la volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione del matrimonio tra i coniugi, stante anche la loro mancata convivenza. Vi sono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Sulla domanda di addebito della separazione a CP_1
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, a causa delle condotte denigratorie e svilenti adottate nei propri confronti da , il quale si sarebbe altresì CP_1 intestato fraudolentemente un immobile acquistato con i sacrifici di entrambi i coniugi, avrebbe ammesso di essere iscritto a siti di incontri.
Ora, in tema di addebito della separazione tra coniugi, si ritiene che “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di
pagina 3 di 10 intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cassazione civile 12/05/2017, n. 11929).
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle su dette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (Cass.
10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444);
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. sent. n.
14840 del 27/06/2006);
Nel caso di specie, la domanda della ricorrente, già fondata su circostanze genericamente dedotte, non ha invero trovato validi riscontri probatori all'esito dell'istruttoria.
E infatti, le dedotte angherie e vessazioni subite da a opera del marito non hanno Pt_1 trovato piena conferma nei testimoni escussi all'udienza del 18.4.2024. In particolare, il teste
(fratello del resistente) ha negato di avere mai assistito a tali episodi, mentre la Testimone_1 teste ha precisato di non aver visto nulla con i propri occhi, dichiarando di essere Testimone_2 venuta a conoscenza delle asserite angherie dalla stessa (all'uopo si osservi che la Pt_1 testimonianza de relato actoris ha un valore probatorio fortemente attenuato e della stessa il giudice può tenere conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (Cass.
Civ., sez. II, n. 21568/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, non sono emersi ulteriori elementi dai quali desumere che la convivenza matrimoniale sia divenuta intollerabile a causa del contegno di , atteso che CP_1
l'unico episodio riferito dall'altra teste, (madre della ricorrente), ha avuto a Tes_3 riguardo una semplice discussione in cui avrebbe sottovalutato una indisposizione della CP_1 moglie, avvenuta peraltro solo qualche mese prima della cessazione della convivenza coniugale pagina 4 di 10 (“questo è successo qualche mese prima che il marito andasse via di casa, forse era ottobre- novembre”) e quindi quando già l'unione era di fatto naufragata (la stessa ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale che il marito è andato via da casa a gennaio 2021, dopo un anno di separazione in casa).
Parimenti irrilevante, ai fini dell'addebito, è il pagamento da parte di di somme di CP_1 denaro in favore di una terza persona reperita tramite un sito di incontri, anche questo risalendo a inizio 2021, quando il rapporto di coniugio era oramai incrinato, trattandosi dunque di fatto causalmente irrilevante ai fini dell'addebito.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo all'argomento, pure invocato dalla ricorrente ai fini della pronuncia di addebito, dell'intestazione esclusiva da parte di CP_1 dell'immobile ora adibito a casa coniugale, asseritamente acquistato con i proventi di immobili di proprietà di entrambi i coniugi.
Ora, a prescindere dalla astratta valutazione di rilevanza, ai fini dell'addebito, di un contegno siffatto (ove mai sussistito, atteso che ha sostenuto di avere effettuato i diversi acquisti CP_1 immobiliari esclusivamente con proprio denaro, considerando anche che si è professata Pt_1 pressoché priva di redditi) e/o della relativa scoperta, ne va rilevata, in via assorbente, la concreta irrilevanza causale nel caso di specie. E infatti, la stessa ha dichiarato di avere appreso Pt_1 di non essere proprietaria dell'immobile solo in occasione dei colloqui col difensore contattato per la separazione e, dunque, quando il rapporto coniugale si era oramai certamente incrinato per altre ragioni.
In definitiva, la domanda di addebito della separazione non merita accoglimento, dovendosi ricondurre il tracollo dell'unione matrimoniale al deterioramento dei rapporti tra i coniugi causato, verosimilmente, dalla reciproca mancanza di collaborazione nella scelta di un indirizzo comune.
Sull'assegno di mantenimento in favore di Parte_1
La ricorrente ha domandato un assegno di mantenimento in proprio favore, da porsi a carico del marito, da ultimo quantificando l'importo in € 500,00 mensili.
A tal uopo, va osservato che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
pagina 5 di 10 sicché i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ. , l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post - coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.”
Nel caso di specie, vanno considerati: la non breve durata del matrimonio (circa tredici anni), la comunque sussistente sperequazione reddituale tra le parti (il resistente è socio unico di una ditta di trasporti, potendosene desumere la percezione di redditi superiori a quelli dichiarati, anche alla luce del buon tenore di vita tenuto, ed è stato poi assunto presso altra ditta con retribuzioni sempre superiori a più di mille euro mensili), che non consente a di mantenere il medesimo Pt_1 tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
il fatto che, d'altro canto, che si fa CP_1 carico dei ratei di mutuo della casa coniugale assegnata a e che la stessa, ancora Pt_1 quarantaseienne, ha lavorato in costanza di matrimonio come estetista (in proprio, ma in nero) ed è comunque dotata di capacità lavorativa generica.
Sotto tale profilo, le testimoni e hanno dichiarato svolgerebbe Tes_3 Tes_2 Pt_1 ormai tale attività solo per parenti e amici, gratuitamente o dietro l'elargizione di piccole regalie, ma non hanno riferito se ella acquisti o meno materiali per lo svolgimento di tale attività
(IURATO) né hanno escluso del tutto che possa farsi retribuire da clienti terzi (in particolare,
). Dagli atti (cfr. produzioni documentali del resistente) emerge sul punto che Tes_2 Pt_1
è provvista di apparato strumentale (lettino, piccoli macchinari) e dall' agenda su cui venivano annotati gli appuntamenti si evince l'esistenza di una rete di clienti, mentre non emerge dagli atti la natura assolutamente invalidante delle patologie alla schiena di cui soffre. Pt_1
Tutto ciò considerato, si ritiene congruo porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella medesima misura disposta in seno alla mai reclamata ordinanza presidenziale, ovvero pari a € 200,00 mensili.
Sul figlio Per_1
Con riguardo, infine, al figlio all'esito dell'istruttoria svolta, vanno confermati i Per_1
pagina 6 di 10 provvedimenti presidenziali (affidamento condiviso con collocazione presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale, diritto di visita del padre, compatibilmente con gli impegni e i desiderata del minore, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 21,00; a settimane alterne, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 del sabato e, la settimana successiva, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica successiva (con una tolleranza per tutti gli orari fino ad un massimo di un'ora); e inoltre, cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo quindici giorni nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio).
A parere del Collegio, non sono emersi elementi che inducano a ritenere l'inopportunità del collocamento presso la madre, come invece ritenuto dal resistente, che ha domandato il collocamento di presso di sé. Per_1
Infatti, ascoltato all'udienza del 18.4.2024, l'allora tredicenne ha dichiarato “io abito con Per_1 la mamma, con lei mi trovo bene. Però ad esempio entriamo un po' in contrasto perché lei non mi dà le chiavi di casa. Avendole mi sentirei più libero. Il papà lo vedo ogni giorno. Io dopo la scuola vado al dopo scuola e quando finisco vedo i miei amici o il papà. Lo vedo spesso il pomeriggio e poi nel fine settimana. La maggior parte delle volte vado in motocross col papà. Sto spesso col papà. Non ho preferenze, vorrei stare sia con la mamma che col papà, come adesso. L'unico problema sono le chiavi. Per esempio, le chiavi di casa di mia nonna, dove abita mio papà, io ce le ho”.
Né le criticità rappresentate dal resistente, secondo cui la madre avrebbe lasciato Per_1 incustodito, hanno trovato riscontro all'esito dell'istruttoria, se sol si consideri che entrambi i genitori hanno acconsentito all'entrata e uscita autonoma del minore da scuola.
Piuttosto, i contrasti più volte emersi in corso di causa appaiono riconducibili alla elevatissima conflittualità tra i genitori, che si riverbera nella gestione del minore e nello stile educativo da ciascuno ritenuto più consono all'interesse del minore.
Per tale ragione, le parti vanno nuovamente invitate ad auspicabilmente intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente Consultorio familiare.
Il contributo di mantenimento nei confronti del figlio va parimenti confermato nella misura disposta dal Presidente del Tribunale (e, dunque, € 300,00 mensili, oltre al 70% delle spese pagina 7 di 10 straordinarie, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre), non essendo state partitamente rappresentate le ragioni dell'aumento richiesto dalla ricorrente in sede di scritti conclusivi (asseritamente riconducibili a un aumento di non meglio dettagliate esigenze personali del minore, osservandosi peraltro che, secondo quanto emerso in corso di causa, il padre si fa in effetti carico di gran parte delle esigenze ludico-ricreative di . Per_1
Sulla domanda di ammonimento di e di risarcimento del danno CP_1
Da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, la parte ricorrente ha domandato l'ammonimento di in relazione alle condotte pregiudizievoli poste in essere dal predetto CP_1
e volte ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore e dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, ove ritenuto condannare il predetto al risarcimento dei danni in favore della in una somma da determinarsi in via equitativa dal Pt_1
Tribunale.
La domanda non è stata in alcun modo contestata dal resistente, che non ha depositato scritti conclusivi.
Va sul punto anzitutto richiamata l'ordinanza del Giudice Relatore del 27.1.2025, secondo cui i fatti narrati dalle parti in ordine al figlio minore manifestano la totale assenza di Per_1 collaborazione tra i genitori (vanamente invitati a rivolgersi a un mediatore familiare), risalendo agli albori del presente giudizio il palese disaccordo educativo (cfr. già il verbale dell'udienza presidenziale).
Nel corso del giudizio, con deduzioni incontestate dalla difesa del resistente, la ricorrente ha allegato l'adozione di condotte non in linea con i doveri genitoriali da parte di (cfr. note CP_1 di udienza dell'1.10.2025), tra cui l'adozione di un linguaggio scurrile e la denigrazione della figura materna alla presenza di (“sei una puttana, sei una baiascia, torna subito a casa Per_1 perché sto chiamando i carabinieri…ti strappo tutti i capelli che hai in testa e stai attenta che ti finisce male perché ora stai esagerando” cfr. avviso di conclusione delle indagini preliminari, in atti), oltre ad avere consentito al minore di guidare una moto in assenza del relativo patentino
(circostanza quest'ultima ammessa dallo stesso difensore di ). CP_1
Ne discende che, pur non sussistendo i presupposti per la condanna al (solo genericamente allegato e non meglio comprovato) risarcimento del danno, va ammonito e invitato ad evitare di CP_1 pagina 8 di 10 denigrare con epiteti offensivi la figura materna innanzi al minore Per_1
***
Ogni altra domanda, ivi incluse quelle su cui le parti non hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni, si intende assorbita e/o rigettata.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo della controversia (rigetto della domanda di addebito, accoglimento della domanda di assegno di separazione, ma in misura inferiore a quella domandata, collocamento del minore presso la madre, accoglimento della domanda di mantenimento del minore, ma in misura inferiore a quella domandata), si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG. 1462 /2021 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in Ragusa, con atto trascritto nei registri di matrimonio del medesimo
Comune, anno 2006, Parte II, serie A, atto numero 41;
2) affida il figlio minore a entrambi i genitori, collocandolo presso la madre, cui Per_1
assegna la casa coniugale sita in Ragusa Via Teocrito 25, con diritto/dovere del padre di vederlo e averlo con sé nei modi e nei termini riportati in parte motiva;
3) ribadisce l'invito alle parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio familiare di Ragusa;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della stessa, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento,00,), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pagina 9 di 10 5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio entro e non oltre il giorno cinque di ogni Per_1
mese, la somma di € 300,00 (trecento,00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al 70 % delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico per il figlio, che sarà percepito integralmente dalla madre;
6) rigetta e/o dichiara assorbita ogni altra domanda;
7) compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1462/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARLETTA Parte_1 C.F._1
TERESA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGO CP_1 C.F._2
DANIELE
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 10 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la separazione giudiziale Parte_1 da , con cui ha contratto matrimonio l'1.7.2006, in Ragusa, con addebito allo stesso, CP_1 deducendo: che dal matrimonio è nato il figlio (16.3.2011); che l'unione matrimoniale Per_1 sarebbe naufragata alla fine del 2019, a causa delle condotte denigratorie e svilenti adottate nei confronti della moglie dal marito, il quale l'avrebbe accusata di non contribuire economicamente al sostentamento della famiglia;
di avere svolto piccoli lavoretti come estetista nel corso della vita matrimoniale, ma di avervi dovuto rinunciare a causa di una patologia alla schiena;
di avere prestato da ultimo attività lavorativa presso la società del marito, con impossibilità però di continuarla, a causa del deterioramento dei rapporti reciproci;
di avere appreso che il marito, a seguito della vendita di un immobile di proprietà comune tra i coniugi, avrebbe disatteso il patto di intestare l'immobile comprato con la relativa provvista a entrambi i coniugi, divenendone invece esclusivo proprietario, benché avesse anche prestato all'uopo garanzia in relazione al Pt_1 mutuo contratto per l'acquisto; di avere appreso che il marito era iscritto a siti di incontri e aveva versato denaro a non meglio identificati soggetti stranieri in relazione a tali attività; che il marito è titolare di un'azienda di trasporti da cui ricaverebbe ingenti redditi.
La ricorrente ha dunque domandato l'affidamento condiviso del figlio, con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre non collocatario, a carico del quale porre € 300,00 a titolo di assegno per la moglie ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di separazione, contestando le avverse deduzioni in ordine all'addebito e anzi imputando la cessazione dell'unione al contegno della moglie, asseritamente disinteressatasi ai bisogni familiari e alle richieste di attenzioni da parte del marito. Il resistente ha altresì domandato il collocamento di presso di sé e si è opposto Per_1 alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, precisando comunque di stare contribuendo al mantenimento di con l'importo di € 300,00 mensili, essendo egli Per_1 anche onerato del pagamento del mutuo della casa coniugale (a tale ultimo riguardo precisando che tutti gli acquisti immobiliari menzionati dalla controparte erano stati effettuati esclusivamente con provviste provenienti da esso ). CP_1
Con ordinanza del 14.10.2021, il Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale,
pagina 2 di 10 e determinato in € 200,00 mensili l'assegno in favore di e in € 300,00 il contributo di Pt_1 mantenimento per a carico del padre, oltre al 70% delle spese straordinarie. Per_1
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha altresì domandato di ammonire
, in relazione alle condotte pregiudizievoli poste in essere dal predetto volte ad CP_1 ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore e dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, ove ritenuto, condannare il predetto al risarcimento dei danni in favore della in una somma da determinarsi in via equitativa dal Tribunale. Pt_1
Il P.M. ha apposto il proprio visto il 18.4.2025.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali e testimoniali, interrogatorio formale della ricorrente e ascolto del minore e, fatte precisare le conclusioni con assegnazione dei Per_1 termini per il deposito degli scritti conclusivi, viene decisa come di seguito.
*****
Sulla domanda di separazione.
Anzitutto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze, la volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione del matrimonio tra i coniugi, stante anche la loro mancata convivenza. Vi sono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Sulla domanda di addebito della separazione a CP_1
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, a causa delle condotte denigratorie e svilenti adottate nei propri confronti da , il quale si sarebbe altresì CP_1 intestato fraudolentemente un immobile acquistato con i sacrifici di entrambi i coniugi, avrebbe ammesso di essere iscritto a siti di incontri.
Ora, in tema di addebito della separazione tra coniugi, si ritiene che “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di
pagina 3 di 10 intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cassazione civile 12/05/2017, n. 11929).
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle su dette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (Cass.
10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444);
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. sent. n.
14840 del 27/06/2006);
Nel caso di specie, la domanda della ricorrente, già fondata su circostanze genericamente dedotte, non ha invero trovato validi riscontri probatori all'esito dell'istruttoria.
E infatti, le dedotte angherie e vessazioni subite da a opera del marito non hanno Pt_1 trovato piena conferma nei testimoni escussi all'udienza del 18.4.2024. In particolare, il teste
(fratello del resistente) ha negato di avere mai assistito a tali episodi, mentre la Testimone_1 teste ha precisato di non aver visto nulla con i propri occhi, dichiarando di essere Testimone_2 venuta a conoscenza delle asserite angherie dalla stessa (all'uopo si osservi che la Pt_1 testimonianza de relato actoris ha un valore probatorio fortemente attenuato e della stessa il giudice può tenere conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (Cass.
Civ., sez. II, n. 21568/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, non sono emersi ulteriori elementi dai quali desumere che la convivenza matrimoniale sia divenuta intollerabile a causa del contegno di , atteso che CP_1
l'unico episodio riferito dall'altra teste, (madre della ricorrente), ha avuto a Tes_3 riguardo una semplice discussione in cui avrebbe sottovalutato una indisposizione della CP_1 moglie, avvenuta peraltro solo qualche mese prima della cessazione della convivenza coniugale pagina 4 di 10 (“questo è successo qualche mese prima che il marito andasse via di casa, forse era ottobre- novembre”) e quindi quando già l'unione era di fatto naufragata (la stessa ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale che il marito è andato via da casa a gennaio 2021, dopo un anno di separazione in casa).
Parimenti irrilevante, ai fini dell'addebito, è il pagamento da parte di di somme di CP_1 denaro in favore di una terza persona reperita tramite un sito di incontri, anche questo risalendo a inizio 2021, quando il rapporto di coniugio era oramai incrinato, trattandosi dunque di fatto causalmente irrilevante ai fini dell'addebito.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo all'argomento, pure invocato dalla ricorrente ai fini della pronuncia di addebito, dell'intestazione esclusiva da parte di CP_1 dell'immobile ora adibito a casa coniugale, asseritamente acquistato con i proventi di immobili di proprietà di entrambi i coniugi.
Ora, a prescindere dalla astratta valutazione di rilevanza, ai fini dell'addebito, di un contegno siffatto (ove mai sussistito, atteso che ha sostenuto di avere effettuato i diversi acquisti CP_1 immobiliari esclusivamente con proprio denaro, considerando anche che si è professata Pt_1 pressoché priva di redditi) e/o della relativa scoperta, ne va rilevata, in via assorbente, la concreta irrilevanza causale nel caso di specie. E infatti, la stessa ha dichiarato di avere appreso Pt_1 di non essere proprietaria dell'immobile solo in occasione dei colloqui col difensore contattato per la separazione e, dunque, quando il rapporto coniugale si era oramai certamente incrinato per altre ragioni.
In definitiva, la domanda di addebito della separazione non merita accoglimento, dovendosi ricondurre il tracollo dell'unione matrimoniale al deterioramento dei rapporti tra i coniugi causato, verosimilmente, dalla reciproca mancanza di collaborazione nella scelta di un indirizzo comune.
Sull'assegno di mantenimento in favore di Parte_1
La ricorrente ha domandato un assegno di mantenimento in proprio favore, da porsi a carico del marito, da ultimo quantificando l'importo in € 500,00 mensili.
A tal uopo, va osservato che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
pagina 5 di 10 sicché i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ. , l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post - coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.”
Nel caso di specie, vanno considerati: la non breve durata del matrimonio (circa tredici anni), la comunque sussistente sperequazione reddituale tra le parti (il resistente è socio unico di una ditta di trasporti, potendosene desumere la percezione di redditi superiori a quelli dichiarati, anche alla luce del buon tenore di vita tenuto, ed è stato poi assunto presso altra ditta con retribuzioni sempre superiori a più di mille euro mensili), che non consente a di mantenere il medesimo Pt_1 tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
il fatto che, d'altro canto, che si fa CP_1 carico dei ratei di mutuo della casa coniugale assegnata a e che la stessa, ancora Pt_1 quarantaseienne, ha lavorato in costanza di matrimonio come estetista (in proprio, ma in nero) ed è comunque dotata di capacità lavorativa generica.
Sotto tale profilo, le testimoni e hanno dichiarato svolgerebbe Tes_3 Tes_2 Pt_1 ormai tale attività solo per parenti e amici, gratuitamente o dietro l'elargizione di piccole regalie, ma non hanno riferito se ella acquisti o meno materiali per lo svolgimento di tale attività
(IURATO) né hanno escluso del tutto che possa farsi retribuire da clienti terzi (in particolare,
). Dagli atti (cfr. produzioni documentali del resistente) emerge sul punto che Tes_2 Pt_1
è provvista di apparato strumentale (lettino, piccoli macchinari) e dall' agenda su cui venivano annotati gli appuntamenti si evince l'esistenza di una rete di clienti, mentre non emerge dagli atti la natura assolutamente invalidante delle patologie alla schiena di cui soffre. Pt_1
Tutto ciò considerato, si ritiene congruo porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella medesima misura disposta in seno alla mai reclamata ordinanza presidenziale, ovvero pari a € 200,00 mensili.
Sul figlio Per_1
Con riguardo, infine, al figlio all'esito dell'istruttoria svolta, vanno confermati i Per_1
pagina 6 di 10 provvedimenti presidenziali (affidamento condiviso con collocazione presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale, diritto di visita del padre, compatibilmente con gli impegni e i desiderata del minore, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 21,00; a settimane alterne, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 del sabato e, la settimana successiva, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica successiva (con una tolleranza per tutti gli orari fino ad un massimo di un'ora); e inoltre, cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo quindici giorni nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio).
A parere del Collegio, non sono emersi elementi che inducano a ritenere l'inopportunità del collocamento presso la madre, come invece ritenuto dal resistente, che ha domandato il collocamento di presso di sé. Per_1
Infatti, ascoltato all'udienza del 18.4.2024, l'allora tredicenne ha dichiarato “io abito con Per_1 la mamma, con lei mi trovo bene. Però ad esempio entriamo un po' in contrasto perché lei non mi dà le chiavi di casa. Avendole mi sentirei più libero. Il papà lo vedo ogni giorno. Io dopo la scuola vado al dopo scuola e quando finisco vedo i miei amici o il papà. Lo vedo spesso il pomeriggio e poi nel fine settimana. La maggior parte delle volte vado in motocross col papà. Sto spesso col papà. Non ho preferenze, vorrei stare sia con la mamma che col papà, come adesso. L'unico problema sono le chiavi. Per esempio, le chiavi di casa di mia nonna, dove abita mio papà, io ce le ho”.
Né le criticità rappresentate dal resistente, secondo cui la madre avrebbe lasciato Per_1 incustodito, hanno trovato riscontro all'esito dell'istruttoria, se sol si consideri che entrambi i genitori hanno acconsentito all'entrata e uscita autonoma del minore da scuola.
Piuttosto, i contrasti più volte emersi in corso di causa appaiono riconducibili alla elevatissima conflittualità tra i genitori, che si riverbera nella gestione del minore e nello stile educativo da ciascuno ritenuto più consono all'interesse del minore.
Per tale ragione, le parti vanno nuovamente invitate ad auspicabilmente intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il competente Consultorio familiare.
Il contributo di mantenimento nei confronti del figlio va parimenti confermato nella misura disposta dal Presidente del Tribunale (e, dunque, € 300,00 mensili, oltre al 70% delle spese pagina 7 di 10 straordinarie, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre), non essendo state partitamente rappresentate le ragioni dell'aumento richiesto dalla ricorrente in sede di scritti conclusivi (asseritamente riconducibili a un aumento di non meglio dettagliate esigenze personali del minore, osservandosi peraltro che, secondo quanto emerso in corso di causa, il padre si fa in effetti carico di gran parte delle esigenze ludico-ricreative di . Per_1
Sulla domanda di ammonimento di e di risarcimento del danno CP_1
Da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, la parte ricorrente ha domandato l'ammonimento di in relazione alle condotte pregiudizievoli poste in essere dal predetto CP_1
e volte ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore e dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, ove ritenuto condannare il predetto al risarcimento dei danni in favore della in una somma da determinarsi in via equitativa dal Pt_1
Tribunale.
La domanda non è stata in alcun modo contestata dal resistente, che non ha depositato scritti conclusivi.
Va sul punto anzitutto richiamata l'ordinanza del Giudice Relatore del 27.1.2025, secondo cui i fatti narrati dalle parti in ordine al figlio minore manifestano la totale assenza di Per_1 collaborazione tra i genitori (vanamente invitati a rivolgersi a un mediatore familiare), risalendo agli albori del presente giudizio il palese disaccordo educativo (cfr. già il verbale dell'udienza presidenziale).
Nel corso del giudizio, con deduzioni incontestate dalla difesa del resistente, la ricorrente ha allegato l'adozione di condotte non in linea con i doveri genitoriali da parte di (cfr. note CP_1 di udienza dell'1.10.2025), tra cui l'adozione di un linguaggio scurrile e la denigrazione della figura materna alla presenza di (“sei una puttana, sei una baiascia, torna subito a casa Per_1 perché sto chiamando i carabinieri…ti strappo tutti i capelli che hai in testa e stai attenta che ti finisce male perché ora stai esagerando” cfr. avviso di conclusione delle indagini preliminari, in atti), oltre ad avere consentito al minore di guidare una moto in assenza del relativo patentino
(circostanza quest'ultima ammessa dallo stesso difensore di ). CP_1
Ne discende che, pur non sussistendo i presupposti per la condanna al (solo genericamente allegato e non meglio comprovato) risarcimento del danno, va ammonito e invitato ad evitare di CP_1 pagina 8 di 10 denigrare con epiteti offensivi la figura materna innanzi al minore Per_1
***
Ogni altra domanda, ivi incluse quelle su cui le parti non hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni, si intende assorbita e/o rigettata.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo della controversia (rigetto della domanda di addebito, accoglimento della domanda di assegno di separazione, ma in misura inferiore a quella domandata, collocamento del minore presso la madre, accoglimento della domanda di mantenimento del minore, ma in misura inferiore a quella domandata), si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG. 1462 /2021 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in Ragusa, con atto trascritto nei registri di matrimonio del medesimo
Comune, anno 2006, Parte II, serie A, atto numero 41;
2) affida il figlio minore a entrambi i genitori, collocandolo presso la madre, cui Per_1
assegna la casa coniugale sita in Ragusa Via Teocrito 25, con diritto/dovere del padre di vederlo e averlo con sé nei modi e nei termini riportati in parte motiva;
3) ribadisce l'invito alle parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio familiare di Ragusa;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della stessa, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento,00,), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pagina 9 di 10 5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio entro e non oltre il giorno cinque di ogni Per_1
mese, la somma di € 300,00 (trecento,00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al 70 % delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico per il figlio, che sarà percepito integralmente dalla madre;
6) rigetta e/o dichiara assorbita ogni altra domanda;
7) compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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