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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2129/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2129 dell'anno 2021
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Roberto Di Iorio e Massimo Romano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Di Iorio, sito in Campobasso, via Ugo Petrella n. 22 opponente
E
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Ugo Sangiovanni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Campobasso, Rione San Vito n. 41
opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2021 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 604/2021, con il quale il Tribunale di Campobasso le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 231.708,59, oltre interessi legali e spese, in favore della quale corrispettivo CP_1 ancora dovuto per la realizzazione e posa in opera di due strutture in acciaio adibite ad allevamento avicolo complete di impiantistica, appaltate in favore della suddetta società con contratto del 22.09.2020, per un importo complessivo di euro 680.000,00.
1 N. 2129/2021 R.G.
Ha rappresentato che la società appaltatrice, pur non avendo completato i lavori nei termini concordati, aveva abbandonato il cantiere nel maggio 2021, ed aveva realizzato opere con gravi vizi e difformità.
Ha riferito di aver infruttuosamente diffidato la controparte (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1662 comma 2, 1453 e 1454 c.c.), prima con nota del 7.08.2021, trasmessa a mezzo pec in data 9.08.2021, e poi con successiva nota del 12.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 13.10.2021, a conformarsi alle condizioni previste nel contratto, e di averle quindi comunicato, con nota trasmessa a mezzo pec del 7.12.2021, l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto stesso, non avendo ella adempiuto nel termine indicato.
Ha sostenuto di aver subito una serie di danni, così individuati: un danno da ritardo nell'ultimazione dei lavori (che sarebbe dovuta avvenire entro il febbraio 2021), con conseguente ritardo nell'avvio dell'attività produttiva;
un danno per la rimozione e la sostituzione delle opere realizzate dalla controparte in maniera difforme e non a regola d'arte; un danno derivante dall'affidamento ad altre ditte appaltatrici (quali la e la Gruppo TPM 2020 s.r.l.) dei lavori di Parte_2 completamento, attesa la circostanza per cui, nelle more, l'aumento del costo dei materiali edili avrebbe comportato un rincaro dei listini delle ditte operanti nel settore;
un danno per la mancata consegna, da parte della delle CP_1 certificazioni dei materiali utilizzati nella realizzazione dell'opera, con conseguente impossibilità del collaudo e difficoltà per l'ultimazione dei lavori;
un danno derivante dall'omessa rimozione dei macchinari, dei materiali e delle attrezzature nel cantiere.
Ha concluso chiedendo la revoca del d.i. opposto, ed in via subordinata, in caso di accertamento di un credito in capo alla controparte, di compensare lo stesso con le somme accertate come a lei dovute dalla controparte.
Ha spiegato una domanda riconvenzionale, tesa alla declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto per colpa esclusiva di e conseguentemente CP_1 ad ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione, in suo favore, di tutti gli importi da lei indebitamente corrisposti e non dovuti (per un totale di euro 278.400,00), nonché al risarcimento dei danni da lei subiti, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Ha infine chiesto la condanna di al risarcimento del danno ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c., per avere agito con malafede o colpa grave, azionando un credito inesistente ed abusando del processo.
Con comparsa del 21.05.2022 si è costituita in giudizio la chiedendo CP_1 in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro 153.301,59.
Nel merito ha insistito per il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda riconvenzionale, contestando l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, invocata da controparte, in assenza di una clausola risolutiva espressa o di una espressa pronuncia giurisdizionale in tal senso;
rappresentando di essere stata allontanata dal cantiere nel settembre 2021; contestando la presenza di vizi e difformità nelle opere realizzate, attesa l'assenza di contestazioni formali da
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parte della D.L., nonché il ritardo nell'esecuzione delle opere, atteso che nessun termine era stato contrattualmente previsto;
sostenendo di non essere tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità e di originalità dei materiali, in quanto la si era rifiutata di pagare il prezzo. Pt_1
Ha inoltre domandato, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di , con conseguente Parte_1 condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 431.708,59, a titolo restitutorio, per le lavorazioni effettuate e accettate, nonché della somma di euro 66.500,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance.
Con ordinanza del 23.03.2023 lo scrivente Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, nonché attraverso una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.05.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.:
- parte opponente ha chiesto di convocare il CT a chiarimenti, o, in subordine, di disporre la rinnovazione delle indagini peritali;
- parte opposta ha chiesto: la condanna di al pagamento Parte_1 di euro 146.756,58, quale importo residuo delle opere eseguite e accettate dall'opponente, o di quello di euro 153.308,59, risultante dalla proposta transattiva formulata dal CT;
in via riconvenzionale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di Parte_1
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento
[...] dell'importo di euro 394.295,80, oltre IVA, oppure di euro 431.708,59 (importo di cui alle fatture comprensivo di iva), da detrarsi a titolo compensativo le somme già percepite per euro 228.196,72 (senza iva), a titolo restitutorio, per le lavorazioni effettuate e accettate, nonché di quello di euro 66.500,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance; in subordine, di accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori per euro 394.295,80, oltre IVA, e dunque condannare l'opponente al pagamento della relativa somma, previa detrazione delle somme già percepite, pari ad euro 228.296,72. Lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Le numerose questioni che vengono in rilievo nel caso di specie devono essere affrontate secondo il loro ordine logico-giuridico.
I. L'opposizione formulata da è parzialmente fondata e deve Parte_1 essere accolta nei limiti di cui infra.
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Occorre premettere, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
È noto poi che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, e può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie risulta documentalmente provato (cfr. contratto in atti del 22.09.2020) che tra e la è intercorso un contratto Parte_1 CP_1 di appalto, avente ad oggetto la realizzazione e posa in opera di due strutture in acciaio adibite ad allevamento avicolo, complete di impiantistica, per un corrispettivo complessivo, a corpo, pari ad euro 680.000,00.
E' in atti altresì una ulteriore scrittura privata sottoscritta dalle parti, nella quale si legge, tra le altre cose, che la si era impegnata a consegnare CP_1
i capannoni entro il mese di febbraio 2021 (cfr. doc 41, allegato all'atto di citazione).
Ciò posto, è in contestazione tra le parti che il contratto di cui trattasi sia la fonte del diritto azionato in sede monitoria, atteso che l'opponente ha proposto una domanda riconvenzionale avente ad oggetto, in primo luogo, l'accertamento e dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto.
Come visto, anche l'opposta ha chiesto, nella comparsa di costituzione e risposta, in via di reconventio reconventionis, di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opponente, invocando tuttavia la risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c., e negando la sussistenza dei presupposti per la risoluzione di diritto invocata da controparte.
Sin dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'opponente ha contestato l'ammissibilità della reconventio reconventionis della controparte, atteso che in via monitoria ella aveva chiesto il pagamento quale adempimento di un contratto di appalto ancora in essere, ragion per cui la domanda di risoluzione sarebbe una domanda del tutto nuova e diversa, che sostituisce completamente quella monitoria. Ha altresì osservato che la proposizione della domanda di risoluzione avrebbe fatto diventare improcedibile la domanda di adempimento, avanzata da controparte in via monitoria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453, II° comma, c.c.
Le censure dell'opponente in punto di ammissibilità della reconventio reconventionis della controparte non possono trovare accoglimento, alla luce della lettura innovativa del disposto dell'art. 183 c.p.c., che a partire dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite del 15 giugno 2015 n. 12310, la giurisprudenza
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di legittimità ha fornito, affermando che la parte può modificare le proprie domande, entro il limite delle memorie istruttorie, emendando petitum o causa petendi, ovvero anche entrambi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Quanto nello specifico all'opposizione a decreto ingiuntivo si richiama la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, 24/03/2022, n. 9633, secondo la quale il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Nella recente pronuncia n. 26727 del 15/10/2024, resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, si afferma poi chiaramente che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta”.
Ciò posto, nel caso di specie sussistono le condizioni richiamate nelle suddette pronunce della Suprema Corte, atteso che la domanda risolutoria di cui trattasi, pur diversa ed alternativa rispetto a quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attiene allo stesso bene della vita ed è connessa per incompatibilità rispetto a quella originariamente proposta.
Sul punto si osserva, infatti, che l'opposta sostiene di aver realizzato le lavorazioni pattuite per un importo pari ad euro 431.708,59, di aver ricevuto dalla controparte la minor somma di euro 200.000,00, e di avere dunque diritto al pagamento della differenza, pari ad € 231.708,59. Il bene della vita preteso (il pagamento della somma di denaro di cui trattasi) è dunque evidentemente lo stesso, sia che lo si pretenda quale corrispettivo di un contratto in essere, sia che lo si pretenda a titolo di restitutio in integrum, a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto. Sul punto si tornerà più diffusamente infra.
Ciò posto in punto di ammissibilità della reconventio reconventionis, avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto (nonché la connessa domanda restitutoria), deve convenirsi con l'opponente in merito alla circostanza per cui, sebbene la risoluzione possa essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione (art. 1453, II° comma, c.c.).
L'originaria domanda di adempimento contrattuale, azionata in via monitoria da deve dunque essere dichiarata improcedibile, con conseguente CP_1 revoca del d.i. opposto.
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II. Deve essere infatti dichiarata la risoluzione del contratto stipulato dalle parti, come richiesto da entrambe in via riconvenzionale, sebbene sulla base di presupposti differenti e con posizioni opposte rispetto agli inadempimenti reciprocamente contestati.
Si rileva sul punto che quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020).
Occorre precisare che la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione ope legis del contratto, avanzata dall'opponente, è ontologicamente diversa dalla domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. avanzata dall'opposta, sia per quanto concerne il petitum - perchè la domanda di risoluzione ex art. 1662 comma 2 c.c. postula una sentenza dichiarativa, mentre la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. richiede una sentenza costitutiva - sia per quanto concerne la causa petendi - perchè nella risoluzione di diritto ex art. 1662 comma 2 c.c. non rileva che l'inadempimento sia grave e colpevole, a differenza di quanto accade nella domanda di risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c.
Ebbene, nel caso di specie deve essere accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente, volta alla dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto, alla luce del disposto di cui all'art. 1662 comma 2 c.c., norma specificamente dettata in tema di contratto di appalto, per cui “quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”.
La risoluzione di diritto prevista dall'art. 1662 comma 2 c.c. è dunque, con tutta evidenza, modellata sulla figura generale della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., ma mentre quest'ultima postula l'avvenuto inadempimento del contratto, il rimedio di cui all'art. 1662 c.c. presuppone che il contratto sia ancora in corso, e che i vizi riscontrati siano eliminabili dall'appaltatore.
Ciò posto, si rileva che è in atti la nota inviata tramite PEC dalla alla Pt_1 in data 14.6.2021, mediante la quale la predetta lamentava sia il CP_1 ritardo nell'ultimazione dei lavori, che la presenza di vizi e difformità sulle opere già realizzate.
È in atti altresì la diffida del 7.08.2021, mediante la quale , Parte_1 dopo aver invitato e diffidato la controparte, ai sensi per gli effetti dell'art. 1662, I° comma, c.c., a voler consentire, anche in contraddittorio, entro e oltre il giorno 30 agosto c.a., una verifica ed un controllo dello svolgimento dei lavori e delle opere realizzate con dei tecnici di sua fiducia, al fine di verificarne lo stato attuale, intimava a di adempiere secondo le condizioni stabilite nel CP_1 contratto “entro e non oltre il termine ultimo del 16 settembre c.a.; con
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avvertimento che trascorso inutilmente il termine innanzi stabilito, il contratto sarà risoluto di diritto”.
E' poi in atti la successiva diffida del 12.10.2021, trasmessa dalla a Pt_1 il 13.10.2021, all'esito del sopralluogo effettuato dalle parti e dai CP_1 rispettivi legali e tecnici in data 30.08.2021, nella quale si contestavano in maniera ancora più specifica i vizi e le difformità, come rilevati dal tecnico di parte ing. (“in particolare:
1. La sporgenza perimetrale della Persona_1 copertura è pari a mt. 0,30 e non mt. 0,50 come richiesto in contratto;
2. Lo spessore delle lamiere metalliche di rivestimento dello strato isolante poliuretanico dei pannelli, come evidenziato dal rapporto di prova del laboratorio Sannio Test, è inferiore a quanto richiesto nel contratto (facciata esterna: richiesto mm. 0,50 realizzato mm. 0,38 – facciata interna: richiesto mm. 0,40 realizzato mm. 0,27);
3. Inoltre sono stati riscontrati alcuni vizi nei pannelli di copertura, puntualmente evidenziati nelle planimetrie allegate e che qui di seguito si vanno a riportare: - Pannelli ammaccati lettere A e F;
- Pannelli con distanza lettera B;
- Pannelli con fori lettera D;
- Pannelli con greca rovinata lettera E;
- Pannelli con vite messa male o mancante lettera G;
- Pannelli di colore diverso lettera H;
- Pannelli con cappellotti con guarnizione rovinata lettera I”), si ribadiva il forte ritardo dei lavori rispetto alle tempistiche di consegna concordate, e nuovamente si invitava e diffidava la controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662, II° comma, c.c., nonché degli artt. 1453 e 1454 c.c., a voler rimuovere e ripristinare i vizi e le difformità riscontrate in sede di verifica dall'Ing. “entro e non oltre il termine di quindici giorni di Persona_1 ricevime n avvertimento che trascorso inutilmente il termine innanzi stabilito, il contratto sarà risoluto di diritto”.
Occorre chiarire che sebbene mediante l'ulteriore diffida del 12.10.2021 si sia fatto riferimento alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1662 comma 2 c.c., entro il nuovo termine di giorni quindici dal ricevimento della diffida stessa, in realtà al momento dell'invio di tale seconda diffida il contratto intercorso tra le parti era già risolto di diritto.
Precisamente, il contratto in essere tra le parti risulta essersi risolto già alla data del 16 settembre 2021 (termine indicato nella prima diffida): è pacifico, infatti, che a tale data la società appaltatrice non aveva né portato a compimento le opere commissionatele, né provveduto a sanare i vizi e le difformità lamentate.
Pur nella consapevolezza della perdurante sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, lo scrivente giudice ritiene infatti che il contraente che abbia inviato all'altro una diffida ad adempiere, indicando espressamente il termine decorso il quale, in difetto di adempimento, il contratto sarà risolto di diritto, non possa rinunciare, dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo.
Conforta tale interpretazione una recente pronuncia della Suprema Corte, per cui “la parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso il legittimo affidamento
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del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 25128 del 18/09/2024).
Nella citata pronuncia vengono altresì richiamati i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 553/2009, a mente della quale non può permettersi alla parte non inadempiente di disporre degli effetti della risoluzione del contratto, perché ciò generebbe una ingiustificata e sproporzionata lesione all'interesse del debitore, che avendo ormai fatto definitivo affidamento nella risoluzione (e nelle relative conseguenze) del contratto inadempiuto, potrebbe essere indotto, non illegittimamente, ad un conseguente riassetto della propria complessiva situazione patrimoniale.
Si condivide pienamente quanto sostenuto nella citata pronuncia, laddove si afferma che “la concezione dell'effetto risolutivo disponibile in capo al creditore pare figlia di una ideologia fortemente punitiva per l'inadempiente, si atteggia a mo' di sanzione punitiva senza tempo, assume forme di (ingiustificata) "ipertutela" del contraente adempiente, del quale si legittima ogni mutevole e repentino cambiamento di "umore" negoziale (…) per cui la rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso”; e che “il tenore strettamente letterale della norma di cui all'art. 1454 collega alla inutile scadenza del termine contenuto in diffida un effetto automatico, verificandosi la risoluzione al momento stesso dello spirare del dies ad quem indicato dal diffidante”.
Ciò posto, la circostanza dell'inadempimento dell'appaltatore, e precisamente la circostanza per cui, alla data del 7.08.2021 (data dell'invio a della CP_1 prima diffida ad adempiere), l'esecuzione del contratto non stava procedendo secondo le condizioni stabilite dal contratto stesso e a regola d'arte (art. 1662 comma 2 c.c.), risulta sufficientemente provata.
Il contegno assunto da ha dunque inciso gravemente sull'attuazione CP_1 del contratto, impedendo la realizzazione degli interessi ad esso sottesi.
Come sopra visto, è in atti la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 30.09.2020, nella quale si legge, tra le altre cose, che la si era CP_1 impegnata a consegnare i capannoni entro il mese di febbraio 2021, ed è pacifico tra le parti che alla data del 16 settembre 2021 (termine indicato nella prima diffida) la consegna non era ancora avvenuta.
Risulta dalla prova orale espletata nel presente giudizio che nel maggio del 2021 la aveva sospeso i lavori, senza aver ricevuto alcuna autorizzazione CP_1 in tal senso, né dalla committente né dalla D.L. (cfr. interrogatorio formale di
, legale rappresentante di testimonianze rese da Testimone_1 CP_1
- padre di - responsabile Parte_1 Parte_1 Testimone_2 tecnico di -, dall'ing. - direttore dei lavori CP_1 Persona_1 architettonici -, dall'ing. - occupatosi della Testimone_3 progettazione strutturale e della direzione dei lavori strutturali - , da
[...]
- madre di ). Tes_4 Parte_1
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La realizzazione delle opere oggetto dell'appalto prevedeva l'esecuzione di molteplici lavorazioni (cfr. CT in atti):
1) fornitura e posa della struttura dei capannoni in acciaio zincato a caldo, costituita da portali con profili IPE 220 (S355) e arcarecci del tipo C120x60x30x3 (S235), compresi i due locali destinati ad impianti tecnologici (A2-B2), bulloneria e piastrame vario;
2) fornitura e posa in opera di copertura con pannelli sandwich termoisolanti della ditta aventi spessore 100 mm e spessore delle CP_2 lamiere grecate di acciaio pari a 0.50 mm in estradosso e 0.40 mm in intradosso, con sporgenza della gronda pari a 50 cm e completa di viti di fissaggio;
3) fornitura e posa in opera di controventi verticali con profilati U 65x42 (S275) su entrambi i capannoni;
4) realizzazione di tutti gli impianti;
5) realizzazione delle scossaline di chiusura dei pannelli sandwich di copertura;
6) realizzazione delle strutture dei sistemi di raffrescamento laterali ai capannoni (dog-house), costituiti da colonne scatolari 60x60x3 (S235) e correnti pressopiegati a freddo C100x50x30x3 (S235);
7) realizzazione di tamponature con pannelli Lattonedil sp. 80 mm termoisolanti;
8) realizzazione di infissi e portoni a servizio dei capannoni.
Dalla CT espletata nel presente giudizio è risultato che soltanto la lavorazione sub. 1), i cui dettagli costruttivi sono stati avallati dai direttori dei lavori e dal collaudatore, è stata portata a compimento (cfr. allegato H, risposta alle osservazioni al quesito B del CTP dell'opponente, ing. Romano), e che la lavorazione sub. 2) è stata completata solo limitatamente ad una superficie di 5336 mq.
Per contro, gli altri interventi non risultano essere stati eseguiti dalla CP_1
È dunque evidente che la si è resa obiettivamente inadempiente CP_1 rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, non avendo portato a compimento l'insieme delle lavorazioni commissionatele, sulla base di quanto previsto nel contratto.
Risulta poi dalla prova orale espletata che:
- successivamente al mese di maggio 2021, la dopo aver CP_1 asportato tutti i mezzi ed i materiali presenti nel cantiere (ad eccezione di un container chiuso a chiave, un piccolo frigo bar, pochi altri piccoli oggetti, un autocarro IVECO targato CB190773, dei pannelli di polistirolo, dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni effettuate, come
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confermato dai testi Ing. e Parte_1 Persona_1 [...]
) non ha ese lavora a Tes_4 testi , , ); Testimone_2 Parte_1 Testimone_4
- le strutture delle le controventature e le profilature del tetto Parte_3 sono state installate dalle ditte appaltatrici e Pt_2 Controparte_3
e non dalla (cfr. testimonianze rese da ,
[...] CP_1 Testimone_2
, Ing. ing. , Parte_1 Persona_1 Testimone_3
e – dipendenti della Gruppo TPM 2020 Testimone_5 Testimone_6
s.r.l. – ); Testimone_4
- le certificazioni relative alle strutture in acciaio realizzate non sono state mai consegnate alla committente (cfr. interrogatorio formale di Tes_1
, nonché dichiarazioni rese dai testi , ing.
[...] Testimone_2 [...]
, ); Testimone_3 Testimone_4
- la dopo aver interrotto le lavorazioni nel cantiere di CP_1 Parte_1
ha lasciato dei pannelli di copertura sospesi per oltre un metro,
[...] senza struttura di sostegno (cfr. dichiarazioni rese dai testi Parte_1
, , );
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_4
- nelle lavorazioni effettuate da è stato riscontrato che alcuni CP_1 pannelli di copertura erano ammaccati, che presentavano dei fori nelle giunzioni, che avevano la greca rovinata, che non erano correttamente installati, che erano di colore diverso tra di loro, che avevano i Parte_4 con guarnizioni rovinate, che vi era una diffusa ossidazione in alcuni elementi strutturali in acciaio (cfr. dichiarazioni rese dai testi Ing.
[...]
ing. , , ). Per_1 Testimone_3 Testimone_5 Testimone_6
Con specifico riguardo ai vizi lamentati dall'opponente, il CT ha evidenziato che:
- vi sono difetti di zincatura delle membrature di acciaio dei capannoni, ed in particolare, essendo state effettuate dalla ditta Di Geo SRL di Campobasso indagini sugli spessori delle zincature, eseguite il 22.12.2021, è risultata la non conformità del 37.5 % della fornitura totale (33.781 kg di zincatura non conforme) (cfr. allegato H, risposta alle osservazioni al quesito D del CTP dell'opponente, ing. Romano);
- lo spessore delle lamiere del pannello sandwich di copertura non è conforme a quanto previsto, e tuttavia il rapporto di prova agli atti, emesso dal laboratorio Sanniotest SRL, non può essere ritenuto valido, in quanto mancante della corretta campionatura;
- vi sono ammaccature localizzate e puntuali nei pannelli di copertura;
- i vizi di “scarsa sovrapposizione, scalettatura e disallineamento dei pannelli di copertura” non sono più visibili, ma è in atti la fattura n. 99 del 7.07.2022 emessa dal Gruppo TPM 2020 S.r.l., per lavori di
10 N. 2129/2021 R.G.
“sistemazione di pannelli di copertura, colmo e infiltrazioni d'acqua dei 2 capannoni”;
- i vizi di “errata sigillatura delle viti di copertura” non sono più visibili, ma sono in atti la fattura n. 258/A del 14.03.2022 emessa dalla ditta
[...] di importo pari ad euro 3.000,00 con causale “kit viteria per Pt_2 copertura” e la fattura n. 260/A, emessa dalla stessa ditta, di importo pari ad euro 1530,00.
L'inadempimento di rileva dunque anche sotto tale ulteriore aspetto, CP_1 essendo emerso che le lavorazioni sono state eseguite, quantomeno in parte, non a regola d'arte.
Né ha dimostrato di avere esattamente adempiuto, come era suo onere. CP_1
Occorre a questo punto precisare che, secondo l'interpretazione resa dalla Suprema Corte “in tema di appalto, il particolare rimedio risolutorio previsto dall'art. 1662 comma secondo c.c., oltre a costituire una deroga alla norma generale sulla risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., perché si riferisce ad una obbligazione in corso di attuazione, differisce da quello previsto per il caso di inadempimento finale dall'art. 1668 comma secondo c.c., perché la risoluzione è ammessa anche quando l'opera non sia del tutto inadatta alla sua destinazione, e quindi anche quando l'inadempimento sia temporaneo e di scarsa importanza e si presenti pertanto solo allo stato di pericolo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2653 del 04/03/1993).
Il requisito della gravità dell'inadempimento non dovrebbe dunque ritenersi necessario nel caso di cui all'art. 1662 c.c.
Si osserva comunque che la gravità dell'inadempimento di cui trattasi è in ogni caso desumibile non solo dalla circostanza, appena richiamata, per cui alcune lavorazioni non sono state eseguite a regola d'arte, e sono state eseguite in ritardo, ma anche da quella per cui la maggior parte delle lavorazioni previste non sono state neppure eseguite.
Ciò posto, si osserva che a fondamento della reconventio reconventionis di risoluzione del contratto per inadempimento della fa Pt_1 CP_1 riferimento all'asserito mancato pagamento, da parte di quest'ultima, del corrispettivo delle lavorazioni eseguite.
Ebbene, risulta documentalmente dimostrato l'intervenuto pagamento in favore della ad opera della della somma di euro 278.400,00, IVA CP_1 Pt_1 inclusa, suddiviso in quattro distinti versamenti:
- 122.000,00 (iva compresa al 22%) con bonifico bancario del 17.06.2021 (fatt. n. 10/B/2021 del 25.05.2021);
- 43.600,00 con bonifico bancario del 2.07.2021 (acconto su fatt. n. 11/B/2021 di importo pari a 122.000,00 iva compresa);
11 N. 2129/2021 R.G.
- 34.400,00 (iva compresa al 22%) con bonifico bancario del 17/06/2021 (acconto su fatt. n. 13/B/2021 del 25.05.2021 di importo pari a 122.000,00);
- 78.400,00 (iva compresa al 22%) con bonifico bancario del 27.12.2021 per saldo fattura 11/B/2021 del 25.05.2021).
Non può dirsi dunque che la sia stata inadempiente rispetto all'obbligo Pt_1 di pagamento del corrispettivo, atteso che l'importo versato è sostanzialmente riconducibile (ed anzi di poco superiore) a quello indicato nella perizia redatta dall'ing. allegata al verbale di sopralluogo del 21.09.2021. Persona_1
Il tecnico ha infatti individuato nella somma di euro 274.056,37 il valore delle lavorazioni eseguite, precisando che “i prezzi unitari a cui ha fatto riferimento, non essendo stati esplicitati nel contratto di appalto stipulato, sono desunti da indagine di mercato per analoghe opere eseguite nella medesima zona nello stesso periodo di stipula del contratto” (cfr. verbale di sopralluogo).
Si osserva infatti che, a ben vedere, non avendo la eseguito tutte le CP_1 lavorazioni stabilite, non è possibile verificare la congruità di quanto versato dalla rispetto al corrispettivo contrattualmente pattuito dalle parti, Pt_1 atteso che esso è stato determinato “a corpo”, ossia stabilito unitariamente, e non quale sommatoria di importi, ciascuno corrispondente ad una diversa lavorazione.
Si rileva a tal proposito che anche al CT nominato nel presente giudizio è stato posto apposito quesito (il n. 3), avente ad oggetto la determinazione del valore delle lavorazioni eseguite “alla stregua dell'importo convenuto dai contraenti o, in mancanza di accordi in tal senso, dei prezzi usualmente praticati sulla piazza e stimati all'epoca della loro realizzazione”, e che anche costui lo ha calcolato sulla base dei prezzi usualmente praticati sulla piazza e stimati all'epoca della loro realizzazione - così come aveva fatto l'ing. nella perizia di cui Per_1 trattasi - non essendo possibile far riferimento al contratto in atti, per le ragioni appena viste.
A sostegno dell'asserito grave inadempimento della la ha Pt_1 CP_1 dedotto altresì che la controparte la avrebbe illegittimamente estromessa dal cantiere, previa sostituzione del lucchetto di accesso, ed avrebbe quindi provveduto ad affidare il completamento dei lavori ad altre ditte.
Ebbene, posto che, come visto, a far data dal 16 settembre 2021 il contratto doveva ritenersi risolto (e che dunque legittimamente, a partire da tale data, la poteva impedire alla l'accesso al cantiere), la non Pt_1 CP_1 CP_1 ha fornito alcuna prova in merito alla circostanza per cui, prima di tale data, la le avrebbe impedito l'accesso al cantiere. Pt_1
Anzi, si osserva che è stato lo stesso teste di parte opposta , Testimone_2 escusso in questa sede, ad affermare che la era stata estromessa dal CP_1 cantiere, a mezzo di apposizione di un nuovo lucchetto, nel settembre 2021, per poi precisare, escusso a prova contraria sui capitoli di prova dell'opponente, che successivamente al mese di maggio 2021 la non aveva più eseguito CP_1 alcuna lavorazione nel cantiere di . Parte_1
12 N. 2129/2021 R.G.
Nulla è stato invece dall'opposta né dedotto, né tantomeno provato, relativamente al periodo intercorrente tra il maggio 2021 ed il settembre 2021, ossia al periodo che potrebbe essere rilevante ai fini che qui occupano.
Quanto alle altre ditte con le quali la sarebbe stata sostituita, emerge CP_1 dalla documentazione in atti (cfr. comunicazione di cambio impresa esecutrice, inviata dalla alla Regione Molise in data 21.12.2021), nonché dalle Pt_1 prove orali espletate, che esse hanno iniziato a lavorare sul cantiere successivamente al 21.12.2021, nel gennaio 2022 (cfr. testimonianze rese da ing. , , Parte_1 Persona_1 Testimone_5 Testimone_6 dunque allorchè il contratto con era già da tempo risolto. CP_1
Alcun inadempimento contrattuale appare dunque imputabile alla Pt_1 nemmeno sotto tali ulteriori profili.
III. La risoluzione del contratto, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 28381 del 28/11/2017).
Nel presente giudizio la ha in effetti chiesto, in via riconvenzionale, la Pt_1 restituzione degli importi indebitamente corrisposti in favore della CP_1 mentre quest'ultima ha chiesto la restituzione dell'importo residuo corrispondente al valore delle opere eseguite e accettate dall'opponente, al netto degli importi già versati.
Si osserva che nel caso di specie le strutture realizzate dalla non CP_1 sono state rimosse, né potrebbero evidentemente essere rimosse e restituite dalla alla controparte, sulla base di quanto emerge dagli atti. Pt_1
Ebbene, qualora la restitutio in integrum in natura sia impossibile per fatti attinenti alla fase di costanza del rapporto, l'obbligazione restitutoria si converte nell'obbligo di restituzione dell'equivalente pecuniario.
Come osservato dalla Suprema Corte “in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27640 del 30/10/2018);
“l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo
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di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum"” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013).
Orbene, in base alle risultanze della CT (alle quali, per le ragioni sopra viste, lo scrivente giudice ritiene di dover aderire) il valore complessivo delle opere realizzate dall'appaltatrice è commisurabile in euro 394.295,80 (di cui euro 234.215,80 per la fornitura e posa in opera della struttura dei capannoni, ed euro 160.080,00 per la fornitura e posa in opera della copertura con pannelli sandwich termoisolanti).
Sulla base di quanto rilevato dallo stesso CT (cfr. allegato H, risposta alle osservazioni del CTP dell'opponente, ing. Romano) dal suddetto valore deve essere tuttavia detratto l'importo di euro 45.266,71, di cui:
- euro 10.134,34, in ragione dei riscontrati difetti di zincatura delle membrature di acciaio dei capannoni, di cui sopra;
- euro 35.132,37, pari al 15% del valore, atteso che gli acciai con zincatura non adeguata hanno una minore durata, il che comporta una ulteriore detrazione per interventi di manutenzione più frequenti.
Il reale valore delle opere eseguite è dunque pari ad euro 349.029,09 (394.295,80-45.266,71).
Ebbene, posto che l'importo già corrisposto dalla è pari ad euro Pt_1 278.400,00, ne deriva che la pretesa restitutoria di è fondata nella CP_1 minore misura di euro 70.629,09.
non ha invece diritto alla restituzione di alcun importo, atteso Parte_1 che il valore complessivo delle opere realizzate dalla controparte è risultato essere superiore a quanto da lei già versato.
IV. L'opponente ha altresì domandato il risarcimento dei seguenti nocumenti:
- danno derivante dal ritardo nell'ultimazione dei lavori;
- danno per la rimozione e la sostituzione delle opere realizzate da CP_1 in maniera difforme e non a regola d'arte;
- danno per l'affidamento dei lavori di completamento ad altre ditte appaltatrici;
- danno per mancata consegna delle certificazioni dei materiali utilizzati nella realizzazione dell'opera;
- danno derivante dall'omessa rimozione dei macchinari, dei materiali e delle attrezzature nel cantiere.
La domanda risarcitoria deve trovare parziale accoglimento, nei limiti di cui infra.
14 N. 2129/2021 R.G.
L'art. 1662 comma 2 c.c. fa espressamente salvo il diritto al risarcimento del danno sofferto dal committente.
È tuttavia principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica, infatti, l'onere della prova, che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/07/2022, n. 23512; Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007; Sez. 3, Sentenza n. 5960 del 18/03/2005).
Ebbene, facendo applicazione dei richiamati principi, deve ritenersi che i pregiudizi relativi alla mancata consegna delle certificazioni e alla omessa rimozione dei materiali e delle attrezzature presenti sul cantiere non siano ristorabili, non essendo stata offerta alcuna prova della relativa consistenza.
Invero, dall'istruttoria espletata non è emerso quale sia l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli subite dall'opponente in ragione della lamentata condotta assunta dall'impresa appaltatrice.
Quanto nello specifico alla mancata consegna delle certificazioni, che a dire della avrebbe impedito il collaudo, si rileva che tale asserzione risulta Pt_1 smentita dal certificato di collaudo in atti, datato 25.11.2022.
Quanto al danno da ritardo, si rileva che la domanda si presenta estremamente generica e, oltretutto, non risulta sostenuta da precisi elementi probatori.
A tal proposito, con riguardo al preteso danno da lucro cessante, si osserva che parte opponente ha posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria un business plan che descrive in via meramente astratta l'ipotetico lucro dell'impresa, muovendo da una analisi generica dei dati di mercato.
Tuttavia, secondo il costante orientamento della Suprema Corte “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo, e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (cfr. ex multis, Cass. n. 8758/2025).
Né risulta adeguatamente provato il danno che parte opponente lamenta di avere subito per avere affidato a ditte terze il completamento dei lavori originariamente commissionati alla per quanto l'istruttoria orale CP_1 espletata abbia confermato che i lavori non eseguiti dalla sono stati CP_1 ultimati da ditte terze.
L'opponente non ha tuttavia adeguatamente indicato, nei propri atti, quali sarebbero, nello specifico, i lavori che le singole ditte terze avrebbero posto in essere in luogo della e quale importo, nello specifico, ella abbia CP_1 dovuto corrispondere per ogni singola lavorazione;
non ha poi analiticamente esposto in che modo l'affidamento alle predette ditte terze avrebbe determinato
15 N. 2129/2021 R.G.
un aumento dei costi a suo carico, atteso che si è limitata a fare riferimento, in generale, al corrispettivo totale concordato con tali ditte.
In altri termini, anche tale censura è rimasta completamente generica, e non può trovare accoglimento, in virtù del rilevato difetto di puntuale allegazione.
Suscettibile di ristoro, sebbene per una somma decisamente inferiore rispetto a quella richiesta, è invece il danno che l'opponente lamenta in relazione alla
“sostituzione delle opere realizzate da in maniera difforme e non a CP_1 regola d'arte”.
Con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, si osserva che nella CT in atti è stato evidenziato che:
- sebbene i vizi di “scarsa sovrapposizione, scalettatura e disallineamento dei pannelli di copertura” non siano più visibili, è in atti la fattura n. 99 del 7.07.2022 emessa dal Gruppo TPM 2020 S.r.l., per lavori di “sistemazione di pannelli di copertura, colmo e infiltrazioni d'acqua dei 2 capannoni”, per un importo pari ad euro 10.412,50;
- sebbene i vizi di “errata sigillatura delle viti di copertura” non siano più visibili, sono in atti la fattura n. 258/A del 14.03.2022 emessa dalla ditta
[...] di importo pari ad euro 3.000 con causale “kit viteria per copertura”, e la Pt_2 fattura n. 260/A, emessa dalla stessa ditta, di importo pari ad euro 1530,00, per un totale di euro 4.530,00.
Può dunque essere riconosciuto, a titolo risarcitorio, l'importo di euro 14.942,50.
ha chiesto, in via subordinata, in caso di accertamento di Parte_5 un credito in capo alla controparte, di compensare lo stesso con le somme accertate come a lei dovute dalla controparte.
In accoglimento di tale domanda, la deve essere dunque condannata al Pt_1 pagamento, in favore di della somma di euro 55.686,59 (70.629,09- CP_1
14.942,50), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
VI. Deve essere rigettata la domanda di tesa ad ottenere la condanna CP_1 dell'opponente al risarcimento del danno da perdita di chance, per averle impedito di proseguire e completare le opere di cui al contratto.
La domanda, peraltro estremamente generica, appare infatti priva di qualunque fondamento, atteso che, come sopra già ampiamente argomentato, è stata la stessa con il suo contegno contrattuale inadempiente rispetto agli CP_1 obblighi assunti nei confronti della controparte, a determinare la risoluzione del contratto.
La lamentata perdita di chance non è dunque imputabile a . Parte_1
VII. Le spese di lite, così come le spese relative alla CT, devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza.
16 N. 2129/2021 R.G.
Si osserva inoltre che non sussistono i presupposti per ravvisare la responsabilità aggravata dell'opposta, invocata da , ex art. 96 Parte_1
c.p.c., in quanto non può dirsi che la abbia agito con malafede o CP_1 colpa grave, né che la sua condotta abbia configurato un “abuso del processo”, perché agire in giudizio a tutela dei propri interessi non è di per sé condotta rimproverabile, in quanto costituisce la concreta estrinsecazione del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 604/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso;
- DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra Parte_1
e per grave inadempimento di quest'ultima;
[...] CP_1
- CONDANNA al pagamento, in favore di per Parte_1 CP_1 le causali di cui in motivazione, della somma di euro 55.686,59, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da CP_1
- DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- DISPONE la compensazione delle spese di CT tra le parti.
Così deciso in Campobasso, in data 13/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2129 dell'anno 2021
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Roberto Di Iorio e Massimo Romano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Di Iorio, sito in Campobasso, via Ugo Petrella n. 22 opponente
E
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Ugo Sangiovanni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Campobasso, Rione San Vito n. 41
opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2021 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 604/2021, con il quale il Tribunale di Campobasso le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 231.708,59, oltre interessi legali e spese, in favore della quale corrispettivo CP_1 ancora dovuto per la realizzazione e posa in opera di due strutture in acciaio adibite ad allevamento avicolo complete di impiantistica, appaltate in favore della suddetta società con contratto del 22.09.2020, per un importo complessivo di euro 680.000,00.
1 N. 2129/2021 R.G.
Ha rappresentato che la società appaltatrice, pur non avendo completato i lavori nei termini concordati, aveva abbandonato il cantiere nel maggio 2021, ed aveva realizzato opere con gravi vizi e difformità.
Ha riferito di aver infruttuosamente diffidato la controparte (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1662 comma 2, 1453 e 1454 c.c.), prima con nota del 7.08.2021, trasmessa a mezzo pec in data 9.08.2021, e poi con successiva nota del 12.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 13.10.2021, a conformarsi alle condizioni previste nel contratto, e di averle quindi comunicato, con nota trasmessa a mezzo pec del 7.12.2021, l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto stesso, non avendo ella adempiuto nel termine indicato.
Ha sostenuto di aver subito una serie di danni, così individuati: un danno da ritardo nell'ultimazione dei lavori (che sarebbe dovuta avvenire entro il febbraio 2021), con conseguente ritardo nell'avvio dell'attività produttiva;
un danno per la rimozione e la sostituzione delle opere realizzate dalla controparte in maniera difforme e non a regola d'arte; un danno derivante dall'affidamento ad altre ditte appaltatrici (quali la e la Gruppo TPM 2020 s.r.l.) dei lavori di Parte_2 completamento, attesa la circostanza per cui, nelle more, l'aumento del costo dei materiali edili avrebbe comportato un rincaro dei listini delle ditte operanti nel settore;
un danno per la mancata consegna, da parte della delle CP_1 certificazioni dei materiali utilizzati nella realizzazione dell'opera, con conseguente impossibilità del collaudo e difficoltà per l'ultimazione dei lavori;
un danno derivante dall'omessa rimozione dei macchinari, dei materiali e delle attrezzature nel cantiere.
Ha concluso chiedendo la revoca del d.i. opposto, ed in via subordinata, in caso di accertamento di un credito in capo alla controparte, di compensare lo stesso con le somme accertate come a lei dovute dalla controparte.
Ha spiegato una domanda riconvenzionale, tesa alla declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto per colpa esclusiva di e conseguentemente CP_1 ad ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione, in suo favore, di tutti gli importi da lei indebitamente corrisposti e non dovuti (per un totale di euro 278.400,00), nonché al risarcimento dei danni da lei subiti, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Ha infine chiesto la condanna di al risarcimento del danno ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c., per avere agito con malafede o colpa grave, azionando un credito inesistente ed abusando del processo.
Con comparsa del 21.05.2022 si è costituita in giudizio la chiedendo CP_1 in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro 153.301,59.
Nel merito ha insistito per il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda riconvenzionale, contestando l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, invocata da controparte, in assenza di una clausola risolutiva espressa o di una espressa pronuncia giurisdizionale in tal senso;
rappresentando di essere stata allontanata dal cantiere nel settembre 2021; contestando la presenza di vizi e difformità nelle opere realizzate, attesa l'assenza di contestazioni formali da
2 N. 2129/2021 R.G.
parte della D.L., nonché il ritardo nell'esecuzione delle opere, atteso che nessun termine era stato contrattualmente previsto;
sostenendo di non essere tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità e di originalità dei materiali, in quanto la si era rifiutata di pagare il prezzo. Pt_1
Ha inoltre domandato, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di , con conseguente Parte_1 condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 431.708,59, a titolo restitutorio, per le lavorazioni effettuate e accettate, nonché della somma di euro 66.500,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance.
Con ordinanza del 23.03.2023 lo scrivente Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, nonché attraverso una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.05.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.:
- parte opponente ha chiesto di convocare il CT a chiarimenti, o, in subordine, di disporre la rinnovazione delle indagini peritali;
- parte opposta ha chiesto: la condanna di al pagamento Parte_1 di euro 146.756,58, quale importo residuo delle opere eseguite e accettate dall'opponente, o di quello di euro 153.308,59, risultante dalla proposta transattiva formulata dal CT;
in via riconvenzionale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di Parte_1
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento
[...] dell'importo di euro 394.295,80, oltre IVA, oppure di euro 431.708,59 (importo di cui alle fatture comprensivo di iva), da detrarsi a titolo compensativo le somme già percepite per euro 228.196,72 (senza iva), a titolo restitutorio, per le lavorazioni effettuate e accettate, nonché di quello di euro 66.500,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance; in subordine, di accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori per euro 394.295,80, oltre IVA, e dunque condannare l'opponente al pagamento della relativa somma, previa detrazione delle somme già percepite, pari ad euro 228.296,72. Lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Le numerose questioni che vengono in rilievo nel caso di specie devono essere affrontate secondo il loro ordine logico-giuridico.
I. L'opposizione formulata da è parzialmente fondata e deve Parte_1 essere accolta nei limiti di cui infra.
3 N. 2129/2021 R.G.
Occorre premettere, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
È noto poi che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, e può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie risulta documentalmente provato (cfr. contratto in atti del 22.09.2020) che tra e la è intercorso un contratto Parte_1 CP_1 di appalto, avente ad oggetto la realizzazione e posa in opera di due strutture in acciaio adibite ad allevamento avicolo, complete di impiantistica, per un corrispettivo complessivo, a corpo, pari ad euro 680.000,00.
E' in atti altresì una ulteriore scrittura privata sottoscritta dalle parti, nella quale si legge, tra le altre cose, che la si era impegnata a consegnare CP_1
i capannoni entro il mese di febbraio 2021 (cfr. doc 41, allegato all'atto di citazione).
Ciò posto, è in contestazione tra le parti che il contratto di cui trattasi sia la fonte del diritto azionato in sede monitoria, atteso che l'opponente ha proposto una domanda riconvenzionale avente ad oggetto, in primo luogo, l'accertamento e dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto.
Come visto, anche l'opposta ha chiesto, nella comparsa di costituzione e risposta, in via di reconventio reconventionis, di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opponente, invocando tuttavia la risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c., e negando la sussistenza dei presupposti per la risoluzione di diritto invocata da controparte.
Sin dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'opponente ha contestato l'ammissibilità della reconventio reconventionis della controparte, atteso che in via monitoria ella aveva chiesto il pagamento quale adempimento di un contratto di appalto ancora in essere, ragion per cui la domanda di risoluzione sarebbe una domanda del tutto nuova e diversa, che sostituisce completamente quella monitoria. Ha altresì osservato che la proposizione della domanda di risoluzione avrebbe fatto diventare improcedibile la domanda di adempimento, avanzata da controparte in via monitoria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453, II° comma, c.c.
Le censure dell'opponente in punto di ammissibilità della reconventio reconventionis della controparte non possono trovare accoglimento, alla luce della lettura innovativa del disposto dell'art. 183 c.p.c., che a partire dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite del 15 giugno 2015 n. 12310, la giurisprudenza
4 N. 2129/2021 R.G.
di legittimità ha fornito, affermando che la parte può modificare le proprie domande, entro il limite delle memorie istruttorie, emendando petitum o causa petendi, ovvero anche entrambi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Quanto nello specifico all'opposizione a decreto ingiuntivo si richiama la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, 24/03/2022, n. 9633, secondo la quale il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Nella recente pronuncia n. 26727 del 15/10/2024, resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, si afferma poi chiaramente che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta”.
Ciò posto, nel caso di specie sussistono le condizioni richiamate nelle suddette pronunce della Suprema Corte, atteso che la domanda risolutoria di cui trattasi, pur diversa ed alternativa rispetto a quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attiene allo stesso bene della vita ed è connessa per incompatibilità rispetto a quella originariamente proposta.
Sul punto si osserva, infatti, che l'opposta sostiene di aver realizzato le lavorazioni pattuite per un importo pari ad euro 431.708,59, di aver ricevuto dalla controparte la minor somma di euro 200.000,00, e di avere dunque diritto al pagamento della differenza, pari ad € 231.708,59. Il bene della vita preteso (il pagamento della somma di denaro di cui trattasi) è dunque evidentemente lo stesso, sia che lo si pretenda quale corrispettivo di un contratto in essere, sia che lo si pretenda a titolo di restitutio in integrum, a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto. Sul punto si tornerà più diffusamente infra.
Ciò posto in punto di ammissibilità della reconventio reconventionis, avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto (nonché la connessa domanda restitutoria), deve convenirsi con l'opponente in merito alla circostanza per cui, sebbene la risoluzione possa essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione (art. 1453, II° comma, c.c.).
L'originaria domanda di adempimento contrattuale, azionata in via monitoria da deve dunque essere dichiarata improcedibile, con conseguente CP_1 revoca del d.i. opposto.
5 N. 2129/2021 R.G.
II. Deve essere infatti dichiarata la risoluzione del contratto stipulato dalle parti, come richiesto da entrambe in via riconvenzionale, sebbene sulla base di presupposti differenti e con posizioni opposte rispetto agli inadempimenti reciprocamente contestati.
Si rileva sul punto che quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020).
Occorre precisare che la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione ope legis del contratto, avanzata dall'opponente, è ontologicamente diversa dalla domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. avanzata dall'opposta, sia per quanto concerne il petitum - perchè la domanda di risoluzione ex art. 1662 comma 2 c.c. postula una sentenza dichiarativa, mentre la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. richiede una sentenza costitutiva - sia per quanto concerne la causa petendi - perchè nella risoluzione di diritto ex art. 1662 comma 2 c.c. non rileva che l'inadempimento sia grave e colpevole, a differenza di quanto accade nella domanda di risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c.
Ebbene, nel caso di specie deve essere accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente, volta alla dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto, alla luce del disposto di cui all'art. 1662 comma 2 c.c., norma specificamente dettata in tema di contratto di appalto, per cui “quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”.
La risoluzione di diritto prevista dall'art. 1662 comma 2 c.c. è dunque, con tutta evidenza, modellata sulla figura generale della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., ma mentre quest'ultima postula l'avvenuto inadempimento del contratto, il rimedio di cui all'art. 1662 c.c. presuppone che il contratto sia ancora in corso, e che i vizi riscontrati siano eliminabili dall'appaltatore.
Ciò posto, si rileva che è in atti la nota inviata tramite PEC dalla alla Pt_1 in data 14.6.2021, mediante la quale la predetta lamentava sia il CP_1 ritardo nell'ultimazione dei lavori, che la presenza di vizi e difformità sulle opere già realizzate.
È in atti altresì la diffida del 7.08.2021, mediante la quale , Parte_1 dopo aver invitato e diffidato la controparte, ai sensi per gli effetti dell'art. 1662, I° comma, c.c., a voler consentire, anche in contraddittorio, entro e oltre il giorno 30 agosto c.a., una verifica ed un controllo dello svolgimento dei lavori e delle opere realizzate con dei tecnici di sua fiducia, al fine di verificarne lo stato attuale, intimava a di adempiere secondo le condizioni stabilite nel CP_1 contratto “entro e non oltre il termine ultimo del 16 settembre c.a.; con
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avvertimento che trascorso inutilmente il termine innanzi stabilito, il contratto sarà risoluto di diritto”.
E' poi in atti la successiva diffida del 12.10.2021, trasmessa dalla a Pt_1 il 13.10.2021, all'esito del sopralluogo effettuato dalle parti e dai CP_1 rispettivi legali e tecnici in data 30.08.2021, nella quale si contestavano in maniera ancora più specifica i vizi e le difformità, come rilevati dal tecnico di parte ing. (“in particolare:
1. La sporgenza perimetrale della Persona_1 copertura è pari a mt. 0,30 e non mt. 0,50 come richiesto in contratto;
2. Lo spessore delle lamiere metalliche di rivestimento dello strato isolante poliuretanico dei pannelli, come evidenziato dal rapporto di prova del laboratorio Sannio Test, è inferiore a quanto richiesto nel contratto (facciata esterna: richiesto mm. 0,50 realizzato mm. 0,38 – facciata interna: richiesto mm. 0,40 realizzato mm. 0,27);
3. Inoltre sono stati riscontrati alcuni vizi nei pannelli di copertura, puntualmente evidenziati nelle planimetrie allegate e che qui di seguito si vanno a riportare: - Pannelli ammaccati lettere A e F;
- Pannelli con distanza lettera B;
- Pannelli con fori lettera D;
- Pannelli con greca rovinata lettera E;
- Pannelli con vite messa male o mancante lettera G;
- Pannelli di colore diverso lettera H;
- Pannelli con cappellotti con guarnizione rovinata lettera I”), si ribadiva il forte ritardo dei lavori rispetto alle tempistiche di consegna concordate, e nuovamente si invitava e diffidava la controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662, II° comma, c.c., nonché degli artt. 1453 e 1454 c.c., a voler rimuovere e ripristinare i vizi e le difformità riscontrate in sede di verifica dall'Ing. “entro e non oltre il termine di quindici giorni di Persona_1 ricevime n avvertimento che trascorso inutilmente il termine innanzi stabilito, il contratto sarà risoluto di diritto”.
Occorre chiarire che sebbene mediante l'ulteriore diffida del 12.10.2021 si sia fatto riferimento alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1662 comma 2 c.c., entro il nuovo termine di giorni quindici dal ricevimento della diffida stessa, in realtà al momento dell'invio di tale seconda diffida il contratto intercorso tra le parti era già risolto di diritto.
Precisamente, il contratto in essere tra le parti risulta essersi risolto già alla data del 16 settembre 2021 (termine indicato nella prima diffida): è pacifico, infatti, che a tale data la società appaltatrice non aveva né portato a compimento le opere commissionatele, né provveduto a sanare i vizi e le difformità lamentate.
Pur nella consapevolezza della perdurante sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, lo scrivente giudice ritiene infatti che il contraente che abbia inviato all'altro una diffida ad adempiere, indicando espressamente il termine decorso il quale, in difetto di adempimento, il contratto sarà risolto di diritto, non possa rinunciare, dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo.
Conforta tale interpretazione una recente pronuncia della Suprema Corte, per cui “la parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso il legittimo affidamento
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del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 25128 del 18/09/2024).
Nella citata pronuncia vengono altresì richiamati i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 553/2009, a mente della quale non può permettersi alla parte non inadempiente di disporre degli effetti della risoluzione del contratto, perché ciò generebbe una ingiustificata e sproporzionata lesione all'interesse del debitore, che avendo ormai fatto definitivo affidamento nella risoluzione (e nelle relative conseguenze) del contratto inadempiuto, potrebbe essere indotto, non illegittimamente, ad un conseguente riassetto della propria complessiva situazione patrimoniale.
Si condivide pienamente quanto sostenuto nella citata pronuncia, laddove si afferma che “la concezione dell'effetto risolutivo disponibile in capo al creditore pare figlia di una ideologia fortemente punitiva per l'inadempiente, si atteggia a mo' di sanzione punitiva senza tempo, assume forme di (ingiustificata) "ipertutela" del contraente adempiente, del quale si legittima ogni mutevole e repentino cambiamento di "umore" negoziale (…) per cui la rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso”; e che “il tenore strettamente letterale della norma di cui all'art. 1454 collega alla inutile scadenza del termine contenuto in diffida un effetto automatico, verificandosi la risoluzione al momento stesso dello spirare del dies ad quem indicato dal diffidante”.
Ciò posto, la circostanza dell'inadempimento dell'appaltatore, e precisamente la circostanza per cui, alla data del 7.08.2021 (data dell'invio a della CP_1 prima diffida ad adempiere), l'esecuzione del contratto non stava procedendo secondo le condizioni stabilite dal contratto stesso e a regola d'arte (art. 1662 comma 2 c.c.), risulta sufficientemente provata.
Il contegno assunto da ha dunque inciso gravemente sull'attuazione CP_1 del contratto, impedendo la realizzazione degli interessi ad esso sottesi.
Come sopra visto, è in atti la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 30.09.2020, nella quale si legge, tra le altre cose, che la si era CP_1 impegnata a consegnare i capannoni entro il mese di febbraio 2021, ed è pacifico tra le parti che alla data del 16 settembre 2021 (termine indicato nella prima diffida) la consegna non era ancora avvenuta.
Risulta dalla prova orale espletata nel presente giudizio che nel maggio del 2021 la aveva sospeso i lavori, senza aver ricevuto alcuna autorizzazione CP_1 in tal senso, né dalla committente né dalla D.L. (cfr. interrogatorio formale di
, legale rappresentante di testimonianze rese da Testimone_1 CP_1
- padre di - responsabile Parte_1 Parte_1 Testimone_2 tecnico di -, dall'ing. - direttore dei lavori CP_1 Persona_1 architettonici -, dall'ing. - occupatosi della Testimone_3 progettazione strutturale e della direzione dei lavori strutturali - , da
[...]
- madre di ). Tes_4 Parte_1
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La realizzazione delle opere oggetto dell'appalto prevedeva l'esecuzione di molteplici lavorazioni (cfr. CT in atti):
1) fornitura e posa della struttura dei capannoni in acciaio zincato a caldo, costituita da portali con profili IPE 220 (S355) e arcarecci del tipo C120x60x30x3 (S235), compresi i due locali destinati ad impianti tecnologici (A2-B2), bulloneria e piastrame vario;
2) fornitura e posa in opera di copertura con pannelli sandwich termoisolanti della ditta aventi spessore 100 mm e spessore delle CP_2 lamiere grecate di acciaio pari a 0.50 mm in estradosso e 0.40 mm in intradosso, con sporgenza della gronda pari a 50 cm e completa di viti di fissaggio;
3) fornitura e posa in opera di controventi verticali con profilati U 65x42 (S275) su entrambi i capannoni;
4) realizzazione di tutti gli impianti;
5) realizzazione delle scossaline di chiusura dei pannelli sandwich di copertura;
6) realizzazione delle strutture dei sistemi di raffrescamento laterali ai capannoni (dog-house), costituiti da colonne scatolari 60x60x3 (S235) e correnti pressopiegati a freddo C100x50x30x3 (S235);
7) realizzazione di tamponature con pannelli Lattonedil sp. 80 mm termoisolanti;
8) realizzazione di infissi e portoni a servizio dei capannoni.
Dalla CT espletata nel presente giudizio è risultato che soltanto la lavorazione sub. 1), i cui dettagli costruttivi sono stati avallati dai direttori dei lavori e dal collaudatore, è stata portata a compimento (cfr. allegato H, risposta alle osservazioni al quesito B del CTP dell'opponente, ing. Romano), e che la lavorazione sub. 2) è stata completata solo limitatamente ad una superficie di 5336 mq.
Per contro, gli altri interventi non risultano essere stati eseguiti dalla CP_1
È dunque evidente che la si è resa obiettivamente inadempiente CP_1 rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, non avendo portato a compimento l'insieme delle lavorazioni commissionatele, sulla base di quanto previsto nel contratto.
Risulta poi dalla prova orale espletata che:
- successivamente al mese di maggio 2021, la dopo aver CP_1 asportato tutti i mezzi ed i materiali presenti nel cantiere (ad eccezione di un container chiuso a chiave, un piccolo frigo bar, pochi altri piccoli oggetti, un autocarro IVECO targato CB190773, dei pannelli di polistirolo, dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni effettuate, come
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confermato dai testi Ing. e Parte_1 Persona_1 [...]
) non ha ese lavora a Tes_4 testi , , ); Testimone_2 Parte_1 Testimone_4
- le strutture delle le controventature e le profilature del tetto Parte_3 sono state installate dalle ditte appaltatrici e Pt_2 Controparte_3
e non dalla (cfr. testimonianze rese da ,
[...] CP_1 Testimone_2
, Ing. ing. , Parte_1 Persona_1 Testimone_3
e – dipendenti della Gruppo TPM 2020 Testimone_5 Testimone_6
s.r.l. – ); Testimone_4
- le certificazioni relative alle strutture in acciaio realizzate non sono state mai consegnate alla committente (cfr. interrogatorio formale di Tes_1
, nonché dichiarazioni rese dai testi , ing.
[...] Testimone_2 [...]
, ); Testimone_3 Testimone_4
- la dopo aver interrotto le lavorazioni nel cantiere di CP_1 Parte_1
ha lasciato dei pannelli di copertura sospesi per oltre un metro,
[...] senza struttura di sostegno (cfr. dichiarazioni rese dai testi Parte_1
, , );
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_4
- nelle lavorazioni effettuate da è stato riscontrato che alcuni CP_1 pannelli di copertura erano ammaccati, che presentavano dei fori nelle giunzioni, che avevano la greca rovinata, che non erano correttamente installati, che erano di colore diverso tra di loro, che avevano i Parte_4 con guarnizioni rovinate, che vi era una diffusa ossidazione in alcuni elementi strutturali in acciaio (cfr. dichiarazioni rese dai testi Ing.
[...]
ing. , , ). Per_1 Testimone_3 Testimone_5 Testimone_6
Con specifico riguardo ai vizi lamentati dall'opponente, il CT ha evidenziato che:
- vi sono difetti di zincatura delle membrature di acciaio dei capannoni, ed in particolare, essendo state effettuate dalla ditta Di Geo SRL di Campobasso indagini sugli spessori delle zincature, eseguite il 22.12.2021, è risultata la non conformità del 37.5 % della fornitura totale (33.781 kg di zincatura non conforme) (cfr. allegato H, risposta alle osservazioni al quesito D del CTP dell'opponente, ing. Romano);
- lo spessore delle lamiere del pannello sandwich di copertura non è conforme a quanto previsto, e tuttavia il rapporto di prova agli atti, emesso dal laboratorio Sanniotest SRL, non può essere ritenuto valido, in quanto mancante della corretta campionatura;
- vi sono ammaccature localizzate e puntuali nei pannelli di copertura;
- i vizi di “scarsa sovrapposizione, scalettatura e disallineamento dei pannelli di copertura” non sono più visibili, ma è in atti la fattura n. 99 del 7.07.2022 emessa dal Gruppo TPM 2020 S.r.l., per lavori di
10 N. 2129/2021 R.G.
“sistemazione di pannelli di copertura, colmo e infiltrazioni d'acqua dei 2 capannoni”;
- i vizi di “errata sigillatura delle viti di copertura” non sono più visibili, ma sono in atti la fattura n. 258/A del 14.03.2022 emessa dalla ditta
[...] di importo pari ad euro 3.000,00 con causale “kit viteria per Pt_2 copertura” e la fattura n. 260/A, emessa dalla stessa ditta, di importo pari ad euro 1530,00.
L'inadempimento di rileva dunque anche sotto tale ulteriore aspetto, CP_1 essendo emerso che le lavorazioni sono state eseguite, quantomeno in parte, non a regola d'arte.
Né ha dimostrato di avere esattamente adempiuto, come era suo onere. CP_1
Occorre a questo punto precisare che, secondo l'interpretazione resa dalla Suprema Corte “in tema di appalto, il particolare rimedio risolutorio previsto dall'art. 1662 comma secondo c.c., oltre a costituire una deroga alla norma generale sulla risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., perché si riferisce ad una obbligazione in corso di attuazione, differisce da quello previsto per il caso di inadempimento finale dall'art. 1668 comma secondo c.c., perché la risoluzione è ammessa anche quando l'opera non sia del tutto inadatta alla sua destinazione, e quindi anche quando l'inadempimento sia temporaneo e di scarsa importanza e si presenti pertanto solo allo stato di pericolo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2653 del 04/03/1993).
Il requisito della gravità dell'inadempimento non dovrebbe dunque ritenersi necessario nel caso di cui all'art. 1662 c.c.
Si osserva comunque che la gravità dell'inadempimento di cui trattasi è in ogni caso desumibile non solo dalla circostanza, appena richiamata, per cui alcune lavorazioni non sono state eseguite a regola d'arte, e sono state eseguite in ritardo, ma anche da quella per cui la maggior parte delle lavorazioni previste non sono state neppure eseguite.
Ciò posto, si osserva che a fondamento della reconventio reconventionis di risoluzione del contratto per inadempimento della fa Pt_1 CP_1 riferimento all'asserito mancato pagamento, da parte di quest'ultima, del corrispettivo delle lavorazioni eseguite.
Ebbene, risulta documentalmente dimostrato l'intervenuto pagamento in favore della ad opera della della somma di euro 278.400,00, IVA CP_1 Pt_1 inclusa, suddiviso in quattro distinti versamenti:
- 122.000,00 (iva compresa al 22%) con bonifico bancario del 17.06.2021 (fatt. n. 10/B/2021 del 25.05.2021);
- 43.600,00 con bonifico bancario del 2.07.2021 (acconto su fatt. n. 11/B/2021 di importo pari a 122.000,00 iva compresa);
11 N. 2129/2021 R.G.
- 34.400,00 (iva compresa al 22%) con bonifico bancario del 17/06/2021 (acconto su fatt. n. 13/B/2021 del 25.05.2021 di importo pari a 122.000,00);
- 78.400,00 (iva compresa al 22%) con bonifico bancario del 27.12.2021 per saldo fattura 11/B/2021 del 25.05.2021).
Non può dirsi dunque che la sia stata inadempiente rispetto all'obbligo Pt_1 di pagamento del corrispettivo, atteso che l'importo versato è sostanzialmente riconducibile (ed anzi di poco superiore) a quello indicato nella perizia redatta dall'ing. allegata al verbale di sopralluogo del 21.09.2021. Persona_1
Il tecnico ha infatti individuato nella somma di euro 274.056,37 il valore delle lavorazioni eseguite, precisando che “i prezzi unitari a cui ha fatto riferimento, non essendo stati esplicitati nel contratto di appalto stipulato, sono desunti da indagine di mercato per analoghe opere eseguite nella medesima zona nello stesso periodo di stipula del contratto” (cfr. verbale di sopralluogo).
Si osserva infatti che, a ben vedere, non avendo la eseguito tutte le CP_1 lavorazioni stabilite, non è possibile verificare la congruità di quanto versato dalla rispetto al corrispettivo contrattualmente pattuito dalle parti, Pt_1 atteso che esso è stato determinato “a corpo”, ossia stabilito unitariamente, e non quale sommatoria di importi, ciascuno corrispondente ad una diversa lavorazione.
Si rileva a tal proposito che anche al CT nominato nel presente giudizio è stato posto apposito quesito (il n. 3), avente ad oggetto la determinazione del valore delle lavorazioni eseguite “alla stregua dell'importo convenuto dai contraenti o, in mancanza di accordi in tal senso, dei prezzi usualmente praticati sulla piazza e stimati all'epoca della loro realizzazione”, e che anche costui lo ha calcolato sulla base dei prezzi usualmente praticati sulla piazza e stimati all'epoca della loro realizzazione - così come aveva fatto l'ing. nella perizia di cui Per_1 trattasi - non essendo possibile far riferimento al contratto in atti, per le ragioni appena viste.
A sostegno dell'asserito grave inadempimento della la ha Pt_1 CP_1 dedotto altresì che la controparte la avrebbe illegittimamente estromessa dal cantiere, previa sostituzione del lucchetto di accesso, ed avrebbe quindi provveduto ad affidare il completamento dei lavori ad altre ditte.
Ebbene, posto che, come visto, a far data dal 16 settembre 2021 il contratto doveva ritenersi risolto (e che dunque legittimamente, a partire da tale data, la poteva impedire alla l'accesso al cantiere), la non Pt_1 CP_1 CP_1 ha fornito alcuna prova in merito alla circostanza per cui, prima di tale data, la le avrebbe impedito l'accesso al cantiere. Pt_1
Anzi, si osserva che è stato lo stesso teste di parte opposta , Testimone_2 escusso in questa sede, ad affermare che la era stata estromessa dal CP_1 cantiere, a mezzo di apposizione di un nuovo lucchetto, nel settembre 2021, per poi precisare, escusso a prova contraria sui capitoli di prova dell'opponente, che successivamente al mese di maggio 2021 la non aveva più eseguito CP_1 alcuna lavorazione nel cantiere di . Parte_1
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Nulla è stato invece dall'opposta né dedotto, né tantomeno provato, relativamente al periodo intercorrente tra il maggio 2021 ed il settembre 2021, ossia al periodo che potrebbe essere rilevante ai fini che qui occupano.
Quanto alle altre ditte con le quali la sarebbe stata sostituita, emerge CP_1 dalla documentazione in atti (cfr. comunicazione di cambio impresa esecutrice, inviata dalla alla Regione Molise in data 21.12.2021), nonché dalle Pt_1 prove orali espletate, che esse hanno iniziato a lavorare sul cantiere successivamente al 21.12.2021, nel gennaio 2022 (cfr. testimonianze rese da ing. , , Parte_1 Persona_1 Testimone_5 Testimone_6 dunque allorchè il contratto con era già da tempo risolto. CP_1
Alcun inadempimento contrattuale appare dunque imputabile alla Pt_1 nemmeno sotto tali ulteriori profili.
III. La risoluzione del contratto, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 28381 del 28/11/2017).
Nel presente giudizio la ha in effetti chiesto, in via riconvenzionale, la Pt_1 restituzione degli importi indebitamente corrisposti in favore della CP_1 mentre quest'ultima ha chiesto la restituzione dell'importo residuo corrispondente al valore delle opere eseguite e accettate dall'opponente, al netto degli importi già versati.
Si osserva che nel caso di specie le strutture realizzate dalla non CP_1 sono state rimosse, né potrebbero evidentemente essere rimosse e restituite dalla alla controparte, sulla base di quanto emerge dagli atti. Pt_1
Ebbene, qualora la restitutio in integrum in natura sia impossibile per fatti attinenti alla fase di costanza del rapporto, l'obbligazione restitutoria si converte nell'obbligo di restituzione dell'equivalente pecuniario.
Come osservato dalla Suprema Corte “in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27640 del 30/10/2018);
“l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo
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di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum"” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013).
Orbene, in base alle risultanze della CT (alle quali, per le ragioni sopra viste, lo scrivente giudice ritiene di dover aderire) il valore complessivo delle opere realizzate dall'appaltatrice è commisurabile in euro 394.295,80 (di cui euro 234.215,80 per la fornitura e posa in opera della struttura dei capannoni, ed euro 160.080,00 per la fornitura e posa in opera della copertura con pannelli sandwich termoisolanti).
Sulla base di quanto rilevato dallo stesso CT (cfr. allegato H, risposta alle osservazioni del CTP dell'opponente, ing. Romano) dal suddetto valore deve essere tuttavia detratto l'importo di euro 45.266,71, di cui:
- euro 10.134,34, in ragione dei riscontrati difetti di zincatura delle membrature di acciaio dei capannoni, di cui sopra;
- euro 35.132,37, pari al 15% del valore, atteso che gli acciai con zincatura non adeguata hanno una minore durata, il che comporta una ulteriore detrazione per interventi di manutenzione più frequenti.
Il reale valore delle opere eseguite è dunque pari ad euro 349.029,09 (394.295,80-45.266,71).
Ebbene, posto che l'importo già corrisposto dalla è pari ad euro Pt_1 278.400,00, ne deriva che la pretesa restitutoria di è fondata nella CP_1 minore misura di euro 70.629,09.
non ha invece diritto alla restituzione di alcun importo, atteso Parte_1 che il valore complessivo delle opere realizzate dalla controparte è risultato essere superiore a quanto da lei già versato.
IV. L'opponente ha altresì domandato il risarcimento dei seguenti nocumenti:
- danno derivante dal ritardo nell'ultimazione dei lavori;
- danno per la rimozione e la sostituzione delle opere realizzate da CP_1 in maniera difforme e non a regola d'arte;
- danno per l'affidamento dei lavori di completamento ad altre ditte appaltatrici;
- danno per mancata consegna delle certificazioni dei materiali utilizzati nella realizzazione dell'opera;
- danno derivante dall'omessa rimozione dei macchinari, dei materiali e delle attrezzature nel cantiere.
La domanda risarcitoria deve trovare parziale accoglimento, nei limiti di cui infra.
14 N. 2129/2021 R.G.
L'art. 1662 comma 2 c.c. fa espressamente salvo il diritto al risarcimento del danno sofferto dal committente.
È tuttavia principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica, infatti, l'onere della prova, che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/07/2022, n. 23512; Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007; Sez. 3, Sentenza n. 5960 del 18/03/2005).
Ebbene, facendo applicazione dei richiamati principi, deve ritenersi che i pregiudizi relativi alla mancata consegna delle certificazioni e alla omessa rimozione dei materiali e delle attrezzature presenti sul cantiere non siano ristorabili, non essendo stata offerta alcuna prova della relativa consistenza.
Invero, dall'istruttoria espletata non è emerso quale sia l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli subite dall'opponente in ragione della lamentata condotta assunta dall'impresa appaltatrice.
Quanto nello specifico alla mancata consegna delle certificazioni, che a dire della avrebbe impedito il collaudo, si rileva che tale asserzione risulta Pt_1 smentita dal certificato di collaudo in atti, datato 25.11.2022.
Quanto al danno da ritardo, si rileva che la domanda si presenta estremamente generica e, oltretutto, non risulta sostenuta da precisi elementi probatori.
A tal proposito, con riguardo al preteso danno da lucro cessante, si osserva che parte opponente ha posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria un business plan che descrive in via meramente astratta l'ipotetico lucro dell'impresa, muovendo da una analisi generica dei dati di mercato.
Tuttavia, secondo il costante orientamento della Suprema Corte “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo, e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (cfr. ex multis, Cass. n. 8758/2025).
Né risulta adeguatamente provato il danno che parte opponente lamenta di avere subito per avere affidato a ditte terze il completamento dei lavori originariamente commissionati alla per quanto l'istruttoria orale CP_1 espletata abbia confermato che i lavori non eseguiti dalla sono stati CP_1 ultimati da ditte terze.
L'opponente non ha tuttavia adeguatamente indicato, nei propri atti, quali sarebbero, nello specifico, i lavori che le singole ditte terze avrebbero posto in essere in luogo della e quale importo, nello specifico, ella abbia CP_1 dovuto corrispondere per ogni singola lavorazione;
non ha poi analiticamente esposto in che modo l'affidamento alle predette ditte terze avrebbe determinato
15 N. 2129/2021 R.G.
un aumento dei costi a suo carico, atteso che si è limitata a fare riferimento, in generale, al corrispettivo totale concordato con tali ditte.
In altri termini, anche tale censura è rimasta completamente generica, e non può trovare accoglimento, in virtù del rilevato difetto di puntuale allegazione.
Suscettibile di ristoro, sebbene per una somma decisamente inferiore rispetto a quella richiesta, è invece il danno che l'opponente lamenta in relazione alla
“sostituzione delle opere realizzate da in maniera difforme e non a CP_1 regola d'arte”.
Con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, si osserva che nella CT in atti è stato evidenziato che:
- sebbene i vizi di “scarsa sovrapposizione, scalettatura e disallineamento dei pannelli di copertura” non siano più visibili, è in atti la fattura n. 99 del 7.07.2022 emessa dal Gruppo TPM 2020 S.r.l., per lavori di “sistemazione di pannelli di copertura, colmo e infiltrazioni d'acqua dei 2 capannoni”, per un importo pari ad euro 10.412,50;
- sebbene i vizi di “errata sigillatura delle viti di copertura” non siano più visibili, sono in atti la fattura n. 258/A del 14.03.2022 emessa dalla ditta
[...] di importo pari ad euro 3.000 con causale “kit viteria per copertura”, e la Pt_2 fattura n. 260/A, emessa dalla stessa ditta, di importo pari ad euro 1530,00, per un totale di euro 4.530,00.
Può dunque essere riconosciuto, a titolo risarcitorio, l'importo di euro 14.942,50.
ha chiesto, in via subordinata, in caso di accertamento di Parte_5 un credito in capo alla controparte, di compensare lo stesso con le somme accertate come a lei dovute dalla controparte.
In accoglimento di tale domanda, la deve essere dunque condannata al Pt_1 pagamento, in favore di della somma di euro 55.686,59 (70.629,09- CP_1
14.942,50), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
VI. Deve essere rigettata la domanda di tesa ad ottenere la condanna CP_1 dell'opponente al risarcimento del danno da perdita di chance, per averle impedito di proseguire e completare le opere di cui al contratto.
La domanda, peraltro estremamente generica, appare infatti priva di qualunque fondamento, atteso che, come sopra già ampiamente argomentato, è stata la stessa con il suo contegno contrattuale inadempiente rispetto agli CP_1 obblighi assunti nei confronti della controparte, a determinare la risoluzione del contratto.
La lamentata perdita di chance non è dunque imputabile a . Parte_1
VII. Le spese di lite, così come le spese relative alla CT, devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza.
16 N. 2129/2021 R.G.
Si osserva inoltre che non sussistono i presupposti per ravvisare la responsabilità aggravata dell'opposta, invocata da , ex art. 96 Parte_1
c.p.c., in quanto non può dirsi che la abbia agito con malafede o CP_1 colpa grave, né che la sua condotta abbia configurato un “abuso del processo”, perché agire in giudizio a tutela dei propri interessi non è di per sé condotta rimproverabile, in quanto costituisce la concreta estrinsecazione del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 604/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso;
- DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra Parte_1
e per grave inadempimento di quest'ultima;
[...] CP_1
- CONDANNA al pagamento, in favore di per Parte_1 CP_1 le causali di cui in motivazione, della somma di euro 55.686,59, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da CP_1
- DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- DISPONE la compensazione delle spese di CT tra le parti.
Così deciso in Campobasso, in data 13/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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