Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1052
CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Applicazione art. 1, comma 36, L. n. 244/2007

    La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ambito oggettivo della norma agevolativa non deve essere limitato agli interessi passivi corrisposti su finanziamenti contratti esclusivamente per l'acquisto o la costruzione degli immobili destinati alla locazione, poiché tale limitazione non trova riscontro nel testo normativo. La disposizione prevede l'integrale deducibilità degli interessi senza alcuna limitazione, stante la sua interpretazione letterale e teleologica ampia.

  • Accolto
    Illegittimità dell'avviso di accertamento

    Confermando la fondatezza della pretesa azionata dalla Società, il giudice ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate si sia discostata dal canone interpretativo primario, che privilegia il tenore letterale della norma. Gli argomenti dell'Agenzia, basati su circolari, presunta ratio e interventi legislativi successivi, non sono stati ritenuti fondati.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate risulta totalmente soccombente, sicché è tenuta a rimborsare alla controparte le spese dei due gradi di giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1052
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1052
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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