Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01909/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- della Determinazione M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 21 agosto 2025, notificata il 20 settembre 2025, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare disponeva di “Non Accogliere” l’istanza volta ad ottenere la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo inflittagli il 25 novembre 2022;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, nonché del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AR OL e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
L’appartenente all’Arma dei Carabinieri odierno ricorrente ha chiesto la cessazione, ai sensi dell’art. 1359 del codice militare, degli effetti della sanzione disciplinare comminatagli il 25 novembre 2022, a causa dello smarrimento di dispositivo mobile multimediale per il controllo della banca dati EF.PP. e la riscossione di proventi contravvenzionali.
L’istanza è stata formulata il 6 marzo 2025 ed ha ottenuto il parere favorevole del Comandante di compagnia e del comandante di Legione.
Ciononostante, essa è stata rigettata, previa contestazione dei seguenti motivi ostativi: “- la sanzione disciplinare di corpo di cui viene chiesta la cessazione degli effetti, è recente e denota una non adeguata consapevolezza del proprio status e del grado rivestito; - Il rendimento fornito, rilevabile dallo specchio riepilogativo delle qualifiche della documentazione caratteristica, è altalenante, in flessione nel recente periodo e mal si concilia con l’anzianità di servizio e grado rivestito; - Il periodo trascorso senza che l’interessato sia incorso in ulteriori provvedimenti disciplinari, non configura, nel quadro di situazione in atto, un margine temporale di ampiezza tale da poter dirimere ogni dubbio sul pieno ravvedimento del Militare. Sussiste, pertanto, la necessità di sottoporre il Militare a un ulteriore periodo di verifica prima di concedere, ove ritenuto, il beneficio richiesto.”.
Nonostante la memoria difensiva, il Ministero ha ritenuto che non fossero stati introdotti elementi di novità idonei a determinare una diversa conclusione, in ragione del fatto che l’Amministrazione, nella propria valutazione discrezionale, deve tenere conto di tutti gli elementi atti a condizionare il giudizio globale sulla meritevolezza del militare ad ottenere il beneficio richiesto, tra cui, in particolare, nel caso di specie, il rendimento altalenante come risultante dallo specchio riepilogativo delle qualifiche della documentazione caratteristica, passando dalla qualifica apicale (eccellente dal 2019 al 2021) alle due schede valutative successive che lo hanno qualificato “superiore alla media” e, dunque, rivelando un rendimento inferiore a quello già ottenuto ed auspicabile, anche in ragione della maggiore anzianità di servizio. Tutto ciò ha indotto l’Amministrazione a ritenere non accoglibile la richiesta, formulata subito dopo la scadenza del biennio minimo dall’applicazione della sanzione e a ravvisare l’opportunità di un ulteriore periodo di osservazione.
Il tutto giungendo a conclusioni che, alla luce dell’ampia discrezionalità che caratterizza lo specifico potere di cui è stato chiesto l’esercizio, appaiono immuni dai vizi dedotti.
La norma, così come la Circolare del Ministero della difesa del 5 dicembre 2022, infatti, non collegano la revoca degli effetti della sanzione alla mera constatazione di dati oggettivi, come l’assenza di ulteriori sanzioni o di pendenze penali o amministrative, ma impongono di valutare il comportamento nel suo complesso e il rendimento rilevato. Valutazione che, nel caso di specie, ha condotto a un esito che appare logico, razionale, ragionevole e proporzionato, nonché pienamente conforme alle linee guida dettate con la citata circolare applicativa, risultando l’esigenza di un ulteriore periodo di osservazione giustificata dal fatto che, nel periodo appena superiore al minimo di legge decorso dalla comminazione della sanzione, il militare non ha ottenuto quei giudizi eccellenti che avrebbero comprovato l’assunzione di quel particolare impegno richiesto per bilanciare la gravità dei fatti per cui è stato sanzionato.
Respinto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA PE, Presidente
AR OL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OL | PA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.