Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 08/05/2025, n. 8906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8906 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08906/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08733/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8733 del 2024, proposto da
LE IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Emmolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione, della Determinazione Dirigenziale numero repertorio CO/1302/2024 del
07/06/2024 e numero protocollo CO/93281/2024 del 07/06/2024, avente ad oggetto “Decadenza per
inattività della Concessione Suolo Pubblico CO/59040 del 18.06.2020 e della contestuale revoca dell’Autorizzazione Amministrativa n. 42 del 18.06.2020 box 27 nel mercato rionale Capo Passero sito in Piazza Tolosetto Farinati degli Uberti – IT LE C.F. [...]” ed emessa da Roma Capitale U.O. Amministrativa e.q. attività produttive - commercio fisso- artigianato- pubblici esercizi -occupazione suolo pubblico commerciale e per eventi nel territorio municipale - commercio aree pubbliche- pubblicità autorizzativa- entrate rilascio titoli autorizzativi/concessori servizio attività produttive - commercio fisso- artigianato- pubblici esercizi -occupazione suolo pubblico commerciale e per eventi nel territorio municipale - commercio aree pubbliche- pubblicità autorizzativa- entrate rilascio titoli autorizzativi/concessori ufficio occupazione suolo pubblico commerciale e per eventi nel territorio municipale - commercio aree pubbliche - entrate rilascio titoli autorizzativi/concessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 la dott.ssa RO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor LE IT – titolare della concessione di suolo pubblico CO/59040 del 18 giugno 2020 e dell’autorizzazione amministrativa n. 42 del 18 giugno 2020 box 27 relative all’attività di commercio su aree pubbliche, settore alimentare, nel mercato rionale Capo Passero sito Roma – Lido di Ostia, Piazza Tolosetto Farinati degli Uberti, per i giorni dal lunedì al sabato – impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Roma Capitale ha disposto la decadenza dalla concessione e la revoca dell’autorizzazione per ritenuta inattività della stessa per un periodo superiore a quello consentito dalla normativa in materia.
Il ricorrente, rilevato come il provvedimento impugnato risulti motivato con richiamo a sopralluoghi e controlli effettuati dal X Gruppo Mare Polizia Locale, lamenta la carenza motivazionale dell’atto, che affermerebbe l’avvenuto superamento del numero di assenze consentite nel corso del 2024 non indicando in alcun modo in quale arco temporale sarebbero stati eseguiti i controlli o sarebbero state certificate le presunte assenze, ciò che avrebbe pure compromesso, già in fase endoprocedimentale (in ragione della medesima genericità della contestazione già presente nella comunicazione di avvio del procedimento), le sue prerogative difensive.
Il ricorrente rappresenta, inoltre, la non plausibilità della ritenuta chiusura dell’esercizio per oltre quattro mesi, rilevando come – dovendosi datare la nota della Polizia locale, sulla base della quale è stato emanato l’atto, ai primi di maggio del 2024 e dovendosi (di conseguenza) riferire i rilievi effettuati al quadrimestre gennaio – aprile del medesimo anno – l’affermata inattività dell’esercizio risulti in contrasto con la documentazione contabile da lui depositata agli atti del giudizio.
Roma Capitale si è costituita in giudizio e che chiesto rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3976 del 5 settembre 2024, non appellata da Roma Capitale, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento veniva accolta con la seguente motivazione: “ Ritenuto che il ricorso, al sommario esame, proprio della presente fase cautelare, presenti profili di fondatezza con riferimento alla lamentata carenza istruttoria del procedimento che ha preceduto l’adozione dell’atto impugnato; Considerato, in particolare, che l’accertamento posto a base del provvedimento si riferisce a controlli effettuati in date 22 e 28 febbraio 2023, 2 e 9 marzo 2023, 16 giugno 2023, 11 luglio 2023, 12 gennaio 2024, 5 febbraio 2024 e 30 aprile 2024, ciò che, oltre a non costituire, in assenza di ulteriori rilievi in ordine allo stato del box o ad informazioni assunte, prova di una effettiva chiusura per oltre 4 mesi dell’attività nel corso del 2024, risulta pure in contrasto con la documentazione contabile depositata in atti dal ricorrente (non contestata da Roma Capitale) dalla quale emerge la costante percezione, da parte di questi, di redditi derivanti dall’attività di commercio su aree pubbliche oggetto a cui si riferisce la contestata determinazione dirigenziale di decadenza ”.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, anche al più approfondito esame, proprio della presente fase di merito, è fondato e va accolto per le ragioni indicate in sede cautelare e sopra riportate.
Ritiene dunque il Tribunale che nella fattispecie l’amministrazione non abbia dimostrato in maniera idonea la mancata utilizzazione del posteggio per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi nell’anno solare, come previsto dalla normativa comunale in materia, né abbia compiutamente contestato la documentazione prodotta da parte ricorrente.
La fondatezza della censura comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento delle altre censure formulate) e l’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della situazione di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO IC, Presidente FF, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO IC |
IL SEGRETARIO