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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP ER Presidente
Dott. EL FE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 882/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 9
luglio 2025 promossa d a
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FI CO elettivamente domiciliata in VIA FI TURATI 32 20121 MILANO presso il difensore avv.
FI CO, come da procura a margine / in calce
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 26 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rappresentati e difesi dall'avv. SEVERINO CO e dall'avv.
[...]
EO GR ( ) VIA F. ER 3 C.F._1
25121 BRESCIA;
elettivamente domiciliati in VIA F. ER 3 25121
BRESCIA presso il difensore avv. SEVERINO CO, come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
e contro
Controparte_1
, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. CONTERNO RICCARDO, elettivamente domiciliata in VIA
MALTA 5/5 16121 GENOVA presso il difensore avv. CONTERNO
RICCARDO, come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
e contro
GIÀ Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. IN FI elettivamente
[...]
domiciliata in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO presso il difensore avv.
IN FI, come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
pagina 2 di 26 Cui è stata riunita la causa iscritta al n. 882/22 promossa da
GIÀ Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. IN FI elettivamente
[...]
domiciliata in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO presso il difensore avv.
IN FI, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
contro
Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rappresentati e difesi dall'avv. SEVERINO CO e dall'avv.
[...]
EO GR ( ) VIA F. ER 3 C.F._1
25121 BRESCIA;
elettivamente domiciliati in VIA F. ER 3 25121
BRESCIA presso il difensore avv. SEVERINO CO, come da procure allegate all'atto di citazione di primo grado
APPELLATI
contro
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FI CO elettivamente domiciliata in VIA FI TURATI 32 20121 MILANO presso il difensore avv.
FI CO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello pagina 3 di 26 APPELLATA
contro
Controparte_1
, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. CONTERNO RICCARDO, elettivamente domiciliata in VIA
MALTA 5/5 16121 GENOVA presso il difensore avv. CONTERNO
RICCARDO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima sezione Civile) n.
in data n..
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: in totale riforma della decisione di primo grado,
respingere ogni avversa pretesa formulata dai Signori , Parte_5
e nei confronti di , poiché Parte_3 Parte_4 Parte_1
infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, con
condanna dei medesimi alla restituzione degli importi eventualmente pagati in
esecuzione della decisione di primo grado, per capitale, interessi e spese
legali; IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e francamente non creduta
ipotesi di accertamento di un qualche elemento di responsabilità a carico
pagina 4 di 26 della , in riforma della decisione di primo grado, porre a Parte_1
carico di quest'ultima la minoritaria e sola quota parte di danno riconducibile
a tale condotta colposa e/o inadempiente, stante l'insussistenza di una
obbligazione solidale tra la deducente e l'altra parte Parte_1
convenuta nel giudizio di primo grado
[...]
, con condanna dei Signori Controparte_4 [...]
, e alla restituzione degli Parte_5 Parte_3 Parte_4
importi eventualmente pagati in esecuzione della decisione di primo grado,
per capitale, interessi e spese legali e con condanna comunque di
[...]
a manlevare e tenere indenne di quanto CP_5 Parte_1
dovesse essere tenuta a versare ai Signori , Parte_5 Parte_3
e o comunque in via di regresso a Parte_4 [...]
, nei limiti di Controparte_4
operatività della polizza n. ITCMM1600001; IN OGNI CASO: con il favore
delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via
istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio: Si insiste per
l'accoglimento della richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali”
Per Controparte_6
“Dichiarare l'appello proposto dalla Parte_6
inammissibile e, comunque, rigettarlo perchè infondato in fatto e in
[...]
diritto, fatta eccezione per la doglianza relativa al maggior importo liquidato
a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, confermando
pagina 5 di 26 l'appellata sentenza e, con essa, l'accoglimento delle domande ed eccezioni
degli appellati attori già accolte nel giudizio di primo grado da intendersi qui
riproposte. Con condanna dell'appellante alla rifusione di compensi e spese
anche del presente grado di giudizio in base ai criteri e parametri ex D.M.
n.55/2014 come aggiornato dal D.M. n.147/2022. in via istruttoria: ci si
oppone alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali con nomina di
nuovo collegio e di convocazione a ulteriori chiarimenti del collegio peritale;
e ci si oppone, inoltre, alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
e/o di acquisizione ex art. 213 c.p.c. nei confronti dell'INPS e della Regione
Lombardia dell'incartamento relativo alla posizione della signora Pt_2
in quanto avente finalità esplorativa, tardivamente dedotta in violazione
[...]
dell'art.345, comma 3, c.p.c. e superflua avendo la signora già Pt_2
provato di non aver diritto all'indennità di accompagnamento e/o ad altri
emolumenti da parte degli enti previdenziali”
Per CP_5
“In via principale, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva
di nonché la carenza di legittimazione ad agire Controparte_7
nei suoi confronti degli istanti stante l'inammissibilità dell'azione diretta nei
confrot nei confronti della deducente Compagnia in riforma della sentenza
condannare i signori al versamento delle spese legali Controparte_6
relative al primo grado respingendo ogni avversa pretesa formulata nei
confronti di perché infondata in fatto e in diritto;
in via Parte_1
pagina 6 di 26 subordinata: in riforma della decisione porre a carico di la Parte_1
minoritaria e sola quota di danno riconducibile a tale condotta colposa e/o
inadempiente, stante l'insussistenza di una obbligazione solidale tra la
deducente e l'altra parte convenuta Parte_1 [...]
con condanna dei signori Controparte_1 Persona_1
alla restituzione degli importi eventualmente versati in esecuzione Pt_5
della decisione di primo grado e comunque con condanna degli stessi al
pagamento delle spese di lite di con il favore delle spese” CP_5
Per Parte_7
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fatte le
declaratorie del caso tutte, per i motivi sopra esposti e/o per quelli meglio
ritenuti, previa pronuncia ex art. 348 bis c.p.c. nonché d'inammissibilità
dell'appello per il mancato rispetto dei requisiti formali imposti dalla vigente
disciplina del giudizio di secondo grado;
se ritenuto dall'Ecc.ma Corte, per
evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva disporre la riunione del
giudizio n. 886/2022 a quello portante n. 882/2022 accogliere le istanze in via
istruttoria di seguito formulate e respingere i motivi di appello avversari tutti,
in quanto infondati in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte l'ex
adverso impugnata sentenza n. 1898/2022 del Tribunale di Brescia. In ogni
caso e in via di graduato subordine si richiamano le conclusioni già
rassegnate nel primo grado del giudizio. Vinte le spese del secondo grado del
giudizio”
pagina 7 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 29 dicembre 2014 , all'epoca settantottenne, si Parte_2
sottoponeva presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale
Sacro Cuore, Don Giovanni di AR, ad un intervento di artroprotesi simultanea all'anca e al ginocchio dell'arto inferiore sinistro;
il 5 gennaio
2015 la paziente veniva dimessa e trasferita presso l'Unità Operativa di
Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Ospedale di Lonato (Bs) ove all'ingresso si presentava con “ un marcato edema circonferenziale della coscia e della
gamba”; il 6 gennaio, a causa dei forti dolori al polpaccio, veniva trasferita temporaneamente al P.S. di Desenzano per essere sottoposta ad Ecodoppler
che evidenziava una trombosi venosa femoro-poplitea che veniva trattata con terapia eparinica;
il 9 gennaio, non regredendo la sintomatologia dolorosa ed essendo stata rilevata anemizzazione, nonostante la trasfusione di due sacche di sangue ( durante l'intervento chirurgico), veniva richiesta una consulenza chirurgica vascolare, fornita solo telefonicamente, all'esito della quale veniva consigliata terapia anticoagulante e controllo con ecodoppler dopo tre mesi.
L'ulteriore peggioramento dei dolori al polpaccio sinistro determinava il ricovero presso l'Ospedale di Desenzano il 10 gennaio 2015 ove l'ortopedico,
su richiesta del medico di P.S., rilevava “ segni clinici di TVP come da referto
del 7 gennaio del collega chirurgo, non rilevo segni di infezione”; l'11
gennaio, a causa del rapido peggioramento delle condizioni della paziente,
pagina 8 di 26 l'ortopedico contattava l'Ospedale di Nigrar e ricevuta l'indisponibilità della struttura a ricevere la paziente, quest'ultima veniva sottoposta con urgenza,
presso il nosocomio di Desenzano, ad intervento chirurgico di fasciotomia alla regione del poplite con rimozione di ematoma organizzato.
In data 14 gennaio 2015 la signora veniva dimessa dall'Ospedale di
Desenzano con diagnosi di “ sindrome compartimentale in trombosi venosa
profonda e lesione rami dell'arteria e vena poplitea sinistra” e trasferita presso l'ospedale di Nigrar dal quale veniva dimessa l'1 giugno con diagnosi di “ esiti sindrome compartimentale con paresi spe e spi a sn con protesi anca
e ginocchio a sn e innesti cutanei”
Presso l'Ospedale di Nigrar la paziente veniva sottoposta ad altri due interventi chirurgici di sbrigliamento toilettage chirurgico dei tessuti necrotici della gamba e d'innesto cutaneo libero.
Durante la lunga degenza la paziente sviluppava la Sindrome d'Allettamento
che comportava l'insorgenza d'infezione a livello della regione genito-
urinaria, ritenzione urinaria e blocco della minzione per prolungato cateterismo vescicale.
Con Dopo le dimissioni dall'ospedale di AR, veniva trasferita presso di riabilitazione della casa di cura di Villa Barbarano di Salò ove era sottoposta ad un ciclo di fisiochinesi-terapia; a seguito di controlli effettuati il 29 giugno pagina 9 di 26 evidenziava “ineccitabilità dei tronchi nervosi esaminati ( SPE e SPI) del
tratto distale dell'arto inferiore sinistro associato ad un quadro di sofferenza
muscolare”.
Nel 2018 la signora , unitamente ai suoi due figli e Pt_2 Parte_3
, convenivano in giudizio, dinanzi al tribunale di Brescia, Parte_4
l , la Parte_1 [...]
, proprietario e gestore Controparte_1
dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, e – Controparte_5
compagnia assicuratrice di - chiedendone la condanna al Parte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti alle condotte negligenti poste in essere dai sanitari dei tre nosocomi.
La signora assumeva che, a causa delle condizioni della gamba Pt_2
sinistra, aveva subito una forte limitazione della deambulazione che poteva svolgere solo con stampelle e per brevi tratti, a causa delle forti retrazioni muscolari conseguenti all'importante deficit sensitivo nella zona plantare sinistra, con sovraccarico della gamba destra già portatrice di doppia protesi;
lamentava, altresì, di aver riportato un aumento del dolore alle articolazioni sacro-iliache e a tutta la schiena.
Deduceva che le lesioni conseguite all'intervento avevano compromesso la sua possibilità di viaggiare da sola e di svolgere l'intensa attività culturale di promozione delle attività artistiche svolte dal proprio padre (poeta) e nonno (
pagina 10 di 26 direttore d'orchestra).
La colpa dell' veniva ravvisata nell'aver sottoposto ad Controparte_9
intervento di simultanea sostituzione protesica omolaterale di anca e ginocchio una paziente in età avanzata ( 78 anni), per non aver valutato il rischio trombo-
embolico, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari, e per non essere stata informata dei rischi dell'intervento onde consentirle l'acquisizione di un consenso informato;
quella dell'Ospedale di Lonato nel non aver gestito in maniera adeguata la trombosi venosa profonda e non aver diagnosticato il sanguinamento in atto, mentre quella dell'Ospedale di Desenzano per non aver immediatamente diagnosticato all'ingresso in P.S. il 10 gennaio 2015 la sindrome compartimentale acuta ( SCA) ormai conclamata e aver proceduto all'intervento di fasciectomia con 24 ore di ritardo rispetto all'ingresso in P.S.;
ritardo che aveva contribuito ai danni permanenti a livello muscolare e nervoso.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico, del danno morale, per il perdurante stato di insicurezza e di dolore cronico che accompagnava la sua limitata capacità di deambulare, e per i sentimenti di tristezza e di vergogna provati.
I figli della signora chiedevano il risarcimento dei danni cd. riflessi derivati dal grave shock patito per l'intervento di fasciotomia, per i disagi dei viaggi e la sofferenza derivante dal doversi confrontare con una persona sofferente.
pagina 11 di 26 Con la sentenza n. 1898/22 il Tribunale di Brescia accertava la responsabilità
dell' per aver sottoposto la paziente ad un Controparte_10
intervento di impianto contemporaneo di due protesi (anca-ginocchio) in uno stesso arto;
tale scelta veniva valutata “discutibile ed azzardata”, soprattutto in ragione dell'età della paziente, nonché per non aver prontamente effettuato approfondimenti clinico strumentali nel post operatorio.
Quanto ai sanitari dell'Ospedale di Lonato, riteneva che, nonostante le complicanze a livello circolatorio fossero evidenti, all'arrivo della paziente al
P.S., nulla di efficace era stato effettuato, considerate le incresciose circostanze relative all'ecodoppler effettuato nel pomeriggio del terzo giorno di ricovero, alla consulenza solo telefonica dell'angiologo che aveva ritenuto necessario un controllo dopo tre mesi.
In relazione al nosocomio di Desenzano, la sua gravissima responsabilità
veniva ravvisata nel fatto che pur in presenza di un'anamnesi inquietante e di un quadro clinico complessivamente impegnativo, non aveva preso in considerazione sintomi ormai drammatici e un'ulteriore anemizzazione,
decidendo per una fasciotomia decompressiva della gamba tardiva allorchè i danni da Sindrome compartimentale1 erano divenuti ormai non emendabili.
Sulla base del riparto delle rispettive colpe operato dal Collegio peritale –
9%, ospedale di Lonato 9%, ospedale di Parte_7 1 La sindrome compartimentale acuta è una condizione in cui l'aumentata pressione in uno spazio limitato compromette l'afflusso sanguigno ai tessuti ivi contenuti. Questa condizione è associata ad elevati tassi di morbilità e mortalità, soprattutto a causa della diagnosi e del trattamento ritardati. pagina 12 di 26 Desenzano 12%) e delle pregresse patologie di cui era affetta la paziente il danno non patrimoniale ( comprensivo di invalidità temporanea e permanente)
veniva quantificato in euro 334.754,40; il danno patrimoniale per spese mediche in euro 24.262,64, quello per spese mediche future veniva liquidato sotto forma di rendita mensile di euro 208,33 mensili.
Ai figli della signora veniva riconosciuto il danno da compromissione del rapporto parentale liquidato in euro 30.000 e in euro 20.000
La sentenza è stata gravata da che ha contestato la Parte_1
responsabilità dei nosocomi di Lonato e Desenzano, la liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale per spese mediche e assistenza futura riconosciuto in favore della signora e di quello non patrimoniale Pt_2
riconosciuto in favore dei figli.
Con distinto atto di appello la sentenza è stata gravata da
[...]
che ha censurato la statuizione relativa alla compensazione Controparte_7
delle spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice e la compagnia ed ha riproposto i medesimi motivi di appello già formulati dalla sua assicurata
Parte_1
All'udienza del 7 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO DI ASST DEL GARDA pagina 13 di 26 Con il primo motivo l censura l'affermazione di Parte_1
responsabilità dei sanitari dei nosocomi di Lonato e Desenzano del Garda
ritenendola fondata su di una acritica adesione del tribunale alle conclusioni del collegio peritale.
Assume che i sanitari dell'ospedale di Lonato avevano scongiurato la TVP
ossia la più tipica complicanza di un intervento del tipo di quello cui la paziente si era sottoposta attraverso l'aumento di dosaggio di AN ( da profilattico a terapeutico) e che tale aumento aveva determinato,
probabilmente, un peggioramento dell'emostasi del sito chirurgico provocando un progressivo spandimento ematico ed un incremento della pressione intrafasciale.
Assume che il ritardo nella diagnosi di TVP non aveva avuto alcuna incidenza nella causazione della sindrome compartimentale in quanto l'aumento della pressione era stato causato dall'aumento del dosaggio di eparina.
Poiché anche l'esame strumentale aveva deposto per TVP e non per sindrome compartimentale l'eventuale ritardo e/o l'inadeguatezza del consulto meramente telefonico non avevano avuto alcuna conseguenza nella causazione della sindrome compartimentale.
Il motivo è infondato.
Dal 5 al 10 ottobre la paziente, ricoverata presso l'ospedale di Lonato,
presentava un progressivo peggioramento della sintomatologia dolorosa, l'arto pagina 14 di 26 teso, caldo ed edematoso;
somministrata la terapia per TVP i sanitari – come chiarito nella relazione peritale - non avrebbero dovuto accontentarsi dei risultati dell'ecodoppler ma, sulla base di un attento esame dei sintomi protrattisi per ben 5 gg senza risoluzione, avrebbero dovuto richiedere una misurazione della pressione del comparto.
Al contrario, i sanitari non attribuirono alcuna rilevanza neppure ai valori relativi all'anemia tant'è che la paziente giungeva in tale stato all'ospedale di
Desenzano dove nonostante la presenza di sintomi allarmanti ( cute pallida,
dolore intrattabile, valori molto alti di D-Dimero) lo specialista ortopedico escludeva segni di infezione e non disponeva approfondimenti clinici-
strumentali; l'intervento venne effettuato soltanto il giorno successivo in presenza di sintomi definiti dal Ctu “ormai drammatici”.
La grave negligenza dei sanitari di entrambi i nosocomi deve, pertanto, essere confermata.
Con il secondo motivo censura la liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto in favore della signora , sia sotto il profilo del danno Pt_2
biologico, del danno da invalidità temporanea e della cd. personalizzazione.
Con riguardo al danno biologico assume di non condividere il ragionamento dei consulenti di ufficio secondo i quali, nella prima relazione, il danno biologico era stato quantificato nella misura del 30% e nei successivi chiarimenti nel danno differenziale del 30%, tra il 31 ed il 60esimo percentile.
pagina 15 di 26 Quanto all'invalidità temporanea fa rilevare che il normale tempo di ricovero,
per un intervento quale quello cui si era sottoposta la signora era di 45 Pt_2
giorni; che nella specie, il ricovero si era prolungato per 166 giorni sicchè era scorretto calcolare i giorni di invalidità temporanea in 150 giorni.
In relazione alla personalizzazione del danno biologico, assume che era stata riconosciuta pur in difetto di circostanze peculiari tali da poterla giustificare e che era stata calcolata sul danno non patrimoniale non depurato dal danno morale.
Il motivo è in parte fondato.
Il Ctu accertava che il danno complessivamente riportato era del 60% mentre quello che sarebbe derivato alla paziente, qualora non fossero insorte altre conseguenze pregiudizievoli, sarebbe stato del 30%.
Il Danno cd. differenziale, conseguente al peggioramento dei postumi deve essere calcolato sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura del 60%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 30%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (30%) ove calcolato dal punto 0 al punto 30,
come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale" (Cass.
pagina 16 di 26 29549/24;26851/2023; Cass. 26117/2021).
La signora , nata il [...], alla data del consolidamento dei Pt_2
postumi ( 1 giugno 2015) aveva 79 anni;
il danno biologico nella misura del
60% risulta essere pari a euro 460.381( di cui euro 306.920 per danno biologico e euro 153.461 per danno morale) mentre il danno biologico nella misura del 30% risulta essere pari a euro133.780 (di cui euro 91.630 per danno biologico e euro 42.150 per danno morale).
L' non ha contestato il riconoscimento del danno morale, ma Parte_1
la personalizzazione del danno biologico e il calcolo di quest'ultima sul danno non patrimoniale complessivo, comprensivo sia del danno alla salute che del danno morale .
Di conseguenza il danno cd. differenziale risulta essere pari a euro 326.601.
Con riguardo alla personalizzazione del danno alla salute mette conto evidenziare che il danno alla salute è un danno disfunzionale che consiste nella perdita o nella compromissione delle attività e delle capacità della vittima sicchè è un danno tanto più grave quanto maggiore è il numero e la rilevanza di attività perdute o compromesse che, svolte dal danneggiato prima del sinistro, non possono più essere svolte con la stessa frequenza ed intensità.
Nel caso di specie, la signora allegava di aver dedicato tutta la sua vita Pt_2
ad organizzare o collaborare all'organizzazione di eventi culturali volti alla promozione, diffusione e valorizzazione delle opere del nonno ( direttore pagina 17 di 26 d'orchestra) e del padre ( scrittore) effettuando viaggi all'estero ( Parigi,
Lione, Caen, Cambridge) per partecipare ad incontri con esponenti del mondo della moda, della musica, del teatro, della pittura e della poesia e che l'esito infausto dell'intervento aveva sconvolto, irrimediabilmente, le sue abitudini di vita.
Le attività dedotte non possono definirsi comuni ossia svolte da qualunque essere umano per il solo fatto di essere tale, ma, piuttosto, attività, realizzatrici della persona, per lei gratificanti e che si è allegato essere state svolte non in via sporadica, ma piuttosto con dedizione.
Ne consegue che tali perdite e rinunce devono trovare un'adeguata valorizzazione attraverso la cd. personalizzazione del danno biologico, da effettuarsi sul valore depurato dalla componente del danno morale al fine di evitare duplicazioni risarcitorie ossia in euro 279.877 ( 215.290 – danno biologico differenziale epurato del danno morale +30% per personalizzazione).
La degenza della signora si è protratta dal giorno dell'intervento ( 29 Pt_2
dicembre 2014), sino alla data delle dimissioni dall' AR ( 1 Pt_7
giugno 2015) e così per complessivi 150 giorni.
Il Ctu stimava che, in mancanza di peggioramento delle condizioni, la durata dell'inabilità temporanea avrebbe dovuto essere di giorni 45 sicchè il danno da invalidità temporanea ascrivibile alle strutture sanitarie era relativo a giorni pagina 18 di 26 105.
Il Ctu stimava che gg. 45 erano da ascriversi ad invalidità temporanea parziale al 75% e che gg. 60 erano da ascriversi ad invalidità temporanea al 50%.
Il primo giudice liquidava euro 120 per ciascun giorno di invalidità, quale importo intermedio tra quello minimo e quello massimo, in ragione delle sofferenze subite dalla signora durante le plurime degenze causate dal Pt_2
forzoso allettamento e dalle infezioni ( apparato urinario) che ne furono conseguenza, come documentate anche nella relazione peritale sicchè la censura mossa al riguardo non merita di essere condivisa.
Euro 90x 45gg= euro 4.050 euro 60x60gg= euro 3.600; totale euro 7.650
Il danno non patrimoniale risulta pertanto essere pari ad euro 287.527 ( euro
279.877+ euro 7.650) = euro 287.527 oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta devalutata alla data del giugno 2015 e via via rivalutata sino alla data della pronuncia.
Con il terzo motivo viene censurata la liquidazione del danno patrimoniale per spese di terapia medica e ambulatoriali ( euro 2.500 annue) e di euro 1100
per spese di assistenza domiciliare mediante rendita vitalizia.
Assume che tali spese in tanto potevano essere riconosciute in quanto provate e che dall'ammontare del danno non era stato detratto quanto erogato dall'Inps
a titolo di indennità di accompagnamento o altri benefici spettanti alla danneggiata in base alla legislazione regionale. pagina 19 di 26 Censura altresì la decisione di liquidare le spese di assistenza e mediche in forma di rendita vitalizia in quanto le lesioni riportate non erano di tale gravità
da far presumere una limitata sopravvivenza.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto mette conto evidenziare che, a seguito della rimessione della causa sul ruolo al fine di acquisire da Inps e altri Enti territoriali informazioni relative ad eventuali prestazioni erogate in favore della signora , si è Pt_2
accertato che quest'ultima non è risultata titolare di trattamenti pensionistici o previdenziali in dipendenza e/o a causa di eventi sanitari e che in favore della stessa non sono erogati benefici di qualsiasi genere.
In secondo luogo si osserva che il tribunale si è limitato a liquidare, in difetto di prova di un danno patrimoniale subito, corrispondente ad esborsi già
effettuati per spese sanitarie, il danno futuro che, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, può essere liquidato sia mediante capitalizzazione o mediante la costituzione di una rendita vitalizia.
Con il quarto motivo censura il riconoscimento in favore dei figli della danneggiata del danno da compromissione del rapporto parentale pur in assenza di circostanze idonee a legittimare la sua reale sussistenza.
Assume che i figli della danneggiata avevano chiesto il risarcimento del danno subito per il grave shock patito nelle drammatiche fasi che avevano portato all'intervento chirurgico di fasciotomia e per il turbamento vissuto per le pagina 20 di 26 lunghe cure e sofferenze della madre nei mesi successivi all'intervento sino al rientro a casa nonchè per doversi confrontare con una persona completamente diversa da quella che era prima dell'intervento.
Il motivo è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio i figli della signora chiedevano di Pt_2
essere ristorati del danno subito in conseguenza “ sia del grave shock patito
nelle drammatiche fasi che hanno portato all'intervento chirurgico di
fasciotomia sia del grave disagio ( anche per i numerosi viaggi per
raggiungere e stare accanto alla madre …) e del turbamento vissuto per le
lunghe cure e sofferenza della madre … e della perdurante sofferenza
derivante dalla consapevolezza di avere oggi a che fare con una persona
visibilmente sofferente nel corpo e dello spirito”.
E' noto che i soggetti maggiormente esposti alle conseguenze pregiudizievoli della lesione subita dalla vittima, per così dire, “diretta” o “iniziale” o
“primaria” vanno, di norma, identificati con i componenti del suo nucleo familiare ovvero con le persone alla stessa legate da un vincolo affettivo qualificato, i quali possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza,
generato dal fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima, e sofferenze morali.
Il riconoscimento dell'autonoma risarcibilità di tali pregiudizi rappresenta l'approdo di un lungo percorso ermeneutico che, da un'originaria posizione di pagina 21 di 26 chiusura, ha condotto gli interpreti all'elaborazione di un sistema di tutela ancorato all'ingiustizia del danno, ovvero all'individuazione, in capo alle stesse vittime c.d. secondarie, di autonomi interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico direttamente attinti dal fatto illecito o dall'inadempimento imputabile al terzo.
Il danno da lesione del rapporto parentale, da identificarsi con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale – rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato – derivanti dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo, per effetto della morte o della compromissione dell'integrità psicofisica del congiunto.
Nel caso di specie, a fronte del grave pregiudizio alla salute riportato dalla signora e dallo stretto legame di parentela intercorrente con i Pt_2
danneggiati è lecito inferire la sofferenza da questi ultimi subita nell'aver assistito alle sofferenze della madre e allo sconvolgimento delle abitudini di vita di quest'ultima.
Il motivo va pertanto respinto.
Con il quinto motivo censura la sua condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato, fondata sull'asserita immotivata partecipazione alla mediazione, assumendo che la mancata partecipazione era dipesa dal difetto di elementi istruttori.
pagina 22 di 26 Il motivo è infondato.
L'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023,
introdotto dalla riforma del 2013, prevedeva infatti che “Dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il
giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi
dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice
condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha
partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per giudizio”.
------------------------------
APPELLO DI AM TRUST
Con il primo motivo censura la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori e la compagnia di assicurazione pur non avendo i primi azione diretta nei confronti della seconda.
Denuncia l'erroneità del ragionamento posto a fondamento di tale statuizione secondo cui la compensazione delle spese era giustificata dal fatto che l assicurata aveva svolto domanda di manleva sicchè era verosimile Pt_1
ritenere che sarebbe stata comunque evocata in giudizio e avrebbe CP_5
dovuto approntare le sue difese.
pagina 23 di 26 Tale ragionamento viene ritenuto del tutto illogico ed ingiusto in quanto l non era tenuta ad evocare in giudizio l'impresa Parte_8
assicuratrice in quanto quest'ultima non aveva mai eccepito l'esistenza di problemi di operatività e/o copertura assicurativa.
Il motivo è fondato.
Non essendo titolari di azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione dell'Asst il primo giudice doveva limitarsi a respingere la domanda proposta dagli attori e a condannare questi ultimi alla rifusione delle spese di lite.
I restanti motivi di gravame formulati – del tutto sovrapponibili a quelli di
– rimangono assorbiti dal rigetto della domanda svolta nei Parte_1
confronti di CP_5
La prevalente soccombenza di comporta la sua condanna alla Parte_1
rifusione delle spese del grado nei confronti dei signori Persona_2
nonché nei confronti dell' che si liquidano, per
[...] Controparte_1
ciascuna parte, sulla base del criterio del decisum, in complessivi euro 14.230
( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
I signori vanno condannati a rifondere in favore di Parte_9 [...]
le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano Controparte_5
pagina 24 di 26 per il primo grado in complessivi euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, liquida in favore di Parte_2
, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 287.527, oltre
[...]
interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
in parziale riforma della sentenza gravata condanna i signori Persona_2
a rifondere in favore di le spese del giudizio
[...] Controparte_5
di primo grado, liquidate come in parte motiva;
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna a rifondere in favore dei signori Parte_1 Persona_2
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
condanna a rifondere in favore della Parte_1 [...]
– le spese del Controparte_4
grado liquidate come in parte motiva.
pagina 25 di 26 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
EL FE
IL PRESIDENTE
PP ER
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 presso l'Ospedale di Nigrar, l'esame di elettromiografia (EMG)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP ER Presidente
Dott. EL FE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 882/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 9
luglio 2025 promossa d a
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FI CO elettivamente domiciliata in VIA FI TURATI 32 20121 MILANO presso il difensore avv.
FI CO, come da procura a margine / in calce
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 26 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rappresentati e difesi dall'avv. SEVERINO CO e dall'avv.
[...]
EO GR ( ) VIA F. ER 3 C.F._1
25121 BRESCIA;
elettivamente domiciliati in VIA F. ER 3 25121
BRESCIA presso il difensore avv. SEVERINO CO, come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
e contro
Controparte_1
, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. CONTERNO RICCARDO, elettivamente domiciliata in VIA
MALTA 5/5 16121 GENOVA presso il difensore avv. CONTERNO
RICCARDO, come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
e contro
GIÀ Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. IN FI elettivamente
[...]
domiciliata in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO presso il difensore avv.
IN FI, come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
pagina 2 di 26 Cui è stata riunita la causa iscritta al n. 882/22 promossa da
GIÀ Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. IN FI elettivamente
[...]
domiciliata in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO presso il difensore avv.
IN FI, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
contro
Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rappresentati e difesi dall'avv. SEVERINO CO e dall'avv.
[...]
EO GR ( ) VIA F. ER 3 C.F._1
25121 BRESCIA;
elettivamente domiciliati in VIA F. ER 3 25121
BRESCIA presso il difensore avv. SEVERINO CO, come da procure allegate all'atto di citazione di primo grado
APPELLATI
contro
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FI CO elettivamente domiciliata in VIA FI TURATI 32 20121 MILANO presso il difensore avv.
FI CO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello pagina 3 di 26 APPELLATA
contro
Controparte_1
, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. CONTERNO RICCARDO, elettivamente domiciliata in VIA
MALTA 5/5 16121 GENOVA presso il difensore avv. CONTERNO
RICCARDO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima sezione Civile) n.
in data n..
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: in totale riforma della decisione di primo grado,
respingere ogni avversa pretesa formulata dai Signori , Parte_5
e nei confronti di , poiché Parte_3 Parte_4 Parte_1
infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, con
condanna dei medesimi alla restituzione degli importi eventualmente pagati in
esecuzione della decisione di primo grado, per capitale, interessi e spese
legali; IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e francamente non creduta
ipotesi di accertamento di un qualche elemento di responsabilità a carico
pagina 4 di 26 della , in riforma della decisione di primo grado, porre a Parte_1
carico di quest'ultima la minoritaria e sola quota parte di danno riconducibile
a tale condotta colposa e/o inadempiente, stante l'insussistenza di una
obbligazione solidale tra la deducente e l'altra parte Parte_1
convenuta nel giudizio di primo grado
[...]
, con condanna dei Signori Controparte_4 [...]
, e alla restituzione degli Parte_5 Parte_3 Parte_4
importi eventualmente pagati in esecuzione della decisione di primo grado,
per capitale, interessi e spese legali e con condanna comunque di
[...]
a manlevare e tenere indenne di quanto CP_5 Parte_1
dovesse essere tenuta a versare ai Signori , Parte_5 Parte_3
e o comunque in via di regresso a Parte_4 [...]
, nei limiti di Controparte_4
operatività della polizza n. ITCMM1600001; IN OGNI CASO: con il favore
delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via
istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio: Si insiste per
l'accoglimento della richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali”
Per Controparte_6
“Dichiarare l'appello proposto dalla Parte_6
inammissibile e, comunque, rigettarlo perchè infondato in fatto e in
[...]
diritto, fatta eccezione per la doglianza relativa al maggior importo liquidato
a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, confermando
pagina 5 di 26 l'appellata sentenza e, con essa, l'accoglimento delle domande ed eccezioni
degli appellati attori già accolte nel giudizio di primo grado da intendersi qui
riproposte. Con condanna dell'appellante alla rifusione di compensi e spese
anche del presente grado di giudizio in base ai criteri e parametri ex D.M.
n.55/2014 come aggiornato dal D.M. n.147/2022. in via istruttoria: ci si
oppone alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali con nomina di
nuovo collegio e di convocazione a ulteriori chiarimenti del collegio peritale;
e ci si oppone, inoltre, alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
e/o di acquisizione ex art. 213 c.p.c. nei confronti dell'INPS e della Regione
Lombardia dell'incartamento relativo alla posizione della signora Pt_2
in quanto avente finalità esplorativa, tardivamente dedotta in violazione
[...]
dell'art.345, comma 3, c.p.c. e superflua avendo la signora già Pt_2
provato di non aver diritto all'indennità di accompagnamento e/o ad altri
emolumenti da parte degli enti previdenziali”
Per CP_5
“In via principale, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva
di nonché la carenza di legittimazione ad agire Controparte_7
nei suoi confronti degli istanti stante l'inammissibilità dell'azione diretta nei
confrot nei confronti della deducente Compagnia in riforma della sentenza
condannare i signori al versamento delle spese legali Controparte_6
relative al primo grado respingendo ogni avversa pretesa formulata nei
confronti di perché infondata in fatto e in diritto;
in via Parte_1
pagina 6 di 26 subordinata: in riforma della decisione porre a carico di la Parte_1
minoritaria e sola quota di danno riconducibile a tale condotta colposa e/o
inadempiente, stante l'insussistenza di una obbligazione solidale tra la
deducente e l'altra parte convenuta Parte_1 [...]
con condanna dei signori Controparte_1 Persona_1
alla restituzione degli importi eventualmente versati in esecuzione Pt_5
della decisione di primo grado e comunque con condanna degli stessi al
pagamento delle spese di lite di con il favore delle spese” CP_5
Per Parte_7
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fatte le
declaratorie del caso tutte, per i motivi sopra esposti e/o per quelli meglio
ritenuti, previa pronuncia ex art. 348 bis c.p.c. nonché d'inammissibilità
dell'appello per il mancato rispetto dei requisiti formali imposti dalla vigente
disciplina del giudizio di secondo grado;
se ritenuto dall'Ecc.ma Corte, per
evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva disporre la riunione del
giudizio n. 886/2022 a quello portante n. 882/2022 accogliere le istanze in via
istruttoria di seguito formulate e respingere i motivi di appello avversari tutti,
in quanto infondati in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte l'ex
adverso impugnata sentenza n. 1898/2022 del Tribunale di Brescia. In ogni
caso e in via di graduato subordine si richiamano le conclusioni già
rassegnate nel primo grado del giudizio. Vinte le spese del secondo grado del
giudizio”
pagina 7 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 29 dicembre 2014 , all'epoca settantottenne, si Parte_2
sottoponeva presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale
Sacro Cuore, Don Giovanni di AR, ad un intervento di artroprotesi simultanea all'anca e al ginocchio dell'arto inferiore sinistro;
il 5 gennaio
2015 la paziente veniva dimessa e trasferita presso l'Unità Operativa di
Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Ospedale di Lonato (Bs) ove all'ingresso si presentava con “ un marcato edema circonferenziale della coscia e della
gamba”; il 6 gennaio, a causa dei forti dolori al polpaccio, veniva trasferita temporaneamente al P.S. di Desenzano per essere sottoposta ad Ecodoppler
che evidenziava una trombosi venosa femoro-poplitea che veniva trattata con terapia eparinica;
il 9 gennaio, non regredendo la sintomatologia dolorosa ed essendo stata rilevata anemizzazione, nonostante la trasfusione di due sacche di sangue ( durante l'intervento chirurgico), veniva richiesta una consulenza chirurgica vascolare, fornita solo telefonicamente, all'esito della quale veniva consigliata terapia anticoagulante e controllo con ecodoppler dopo tre mesi.
L'ulteriore peggioramento dei dolori al polpaccio sinistro determinava il ricovero presso l'Ospedale di Desenzano il 10 gennaio 2015 ove l'ortopedico,
su richiesta del medico di P.S., rilevava “ segni clinici di TVP come da referto
del 7 gennaio del collega chirurgo, non rilevo segni di infezione”; l'11
gennaio, a causa del rapido peggioramento delle condizioni della paziente,
pagina 8 di 26 l'ortopedico contattava l'Ospedale di Nigrar e ricevuta l'indisponibilità della struttura a ricevere la paziente, quest'ultima veniva sottoposta con urgenza,
presso il nosocomio di Desenzano, ad intervento chirurgico di fasciotomia alla regione del poplite con rimozione di ematoma organizzato.
In data 14 gennaio 2015 la signora veniva dimessa dall'Ospedale di
Desenzano con diagnosi di “ sindrome compartimentale in trombosi venosa
profonda e lesione rami dell'arteria e vena poplitea sinistra” e trasferita presso l'ospedale di Nigrar dal quale veniva dimessa l'1 giugno con diagnosi di “ esiti sindrome compartimentale con paresi spe e spi a sn con protesi anca
e ginocchio a sn e innesti cutanei”
Presso l'Ospedale di Nigrar la paziente veniva sottoposta ad altri due interventi chirurgici di sbrigliamento toilettage chirurgico dei tessuti necrotici della gamba e d'innesto cutaneo libero.
Durante la lunga degenza la paziente sviluppava la Sindrome d'Allettamento
che comportava l'insorgenza d'infezione a livello della regione genito-
urinaria, ritenzione urinaria e blocco della minzione per prolungato cateterismo vescicale.
Con Dopo le dimissioni dall'ospedale di AR, veniva trasferita presso di riabilitazione della casa di cura di Villa Barbarano di Salò ove era sottoposta ad un ciclo di fisiochinesi-terapia; a seguito di controlli effettuati il 29 giugno pagina 9 di 26 evidenziava “ineccitabilità dei tronchi nervosi esaminati ( SPE e SPI) del
tratto distale dell'arto inferiore sinistro associato ad un quadro di sofferenza
muscolare”.
Nel 2018 la signora , unitamente ai suoi due figli e Pt_2 Parte_3
, convenivano in giudizio, dinanzi al tribunale di Brescia, Parte_4
l , la Parte_1 [...]
, proprietario e gestore Controparte_1
dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, e – Controparte_5
compagnia assicuratrice di - chiedendone la condanna al Parte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti alle condotte negligenti poste in essere dai sanitari dei tre nosocomi.
La signora assumeva che, a causa delle condizioni della gamba Pt_2
sinistra, aveva subito una forte limitazione della deambulazione che poteva svolgere solo con stampelle e per brevi tratti, a causa delle forti retrazioni muscolari conseguenti all'importante deficit sensitivo nella zona plantare sinistra, con sovraccarico della gamba destra già portatrice di doppia protesi;
lamentava, altresì, di aver riportato un aumento del dolore alle articolazioni sacro-iliache e a tutta la schiena.
Deduceva che le lesioni conseguite all'intervento avevano compromesso la sua possibilità di viaggiare da sola e di svolgere l'intensa attività culturale di promozione delle attività artistiche svolte dal proprio padre (poeta) e nonno (
pagina 10 di 26 direttore d'orchestra).
La colpa dell' veniva ravvisata nell'aver sottoposto ad Controparte_9
intervento di simultanea sostituzione protesica omolaterale di anca e ginocchio una paziente in età avanzata ( 78 anni), per non aver valutato il rischio trombo-
embolico, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari, e per non essere stata informata dei rischi dell'intervento onde consentirle l'acquisizione di un consenso informato;
quella dell'Ospedale di Lonato nel non aver gestito in maniera adeguata la trombosi venosa profonda e non aver diagnosticato il sanguinamento in atto, mentre quella dell'Ospedale di Desenzano per non aver immediatamente diagnosticato all'ingresso in P.S. il 10 gennaio 2015 la sindrome compartimentale acuta ( SCA) ormai conclamata e aver proceduto all'intervento di fasciectomia con 24 ore di ritardo rispetto all'ingresso in P.S.;
ritardo che aveva contribuito ai danni permanenti a livello muscolare e nervoso.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico, del danno morale, per il perdurante stato di insicurezza e di dolore cronico che accompagnava la sua limitata capacità di deambulare, e per i sentimenti di tristezza e di vergogna provati.
I figli della signora chiedevano il risarcimento dei danni cd. riflessi derivati dal grave shock patito per l'intervento di fasciotomia, per i disagi dei viaggi e la sofferenza derivante dal doversi confrontare con una persona sofferente.
pagina 11 di 26 Con la sentenza n. 1898/22 il Tribunale di Brescia accertava la responsabilità
dell' per aver sottoposto la paziente ad un Controparte_10
intervento di impianto contemporaneo di due protesi (anca-ginocchio) in uno stesso arto;
tale scelta veniva valutata “discutibile ed azzardata”, soprattutto in ragione dell'età della paziente, nonché per non aver prontamente effettuato approfondimenti clinico strumentali nel post operatorio.
Quanto ai sanitari dell'Ospedale di Lonato, riteneva che, nonostante le complicanze a livello circolatorio fossero evidenti, all'arrivo della paziente al
P.S., nulla di efficace era stato effettuato, considerate le incresciose circostanze relative all'ecodoppler effettuato nel pomeriggio del terzo giorno di ricovero, alla consulenza solo telefonica dell'angiologo che aveva ritenuto necessario un controllo dopo tre mesi.
In relazione al nosocomio di Desenzano, la sua gravissima responsabilità
veniva ravvisata nel fatto che pur in presenza di un'anamnesi inquietante e di un quadro clinico complessivamente impegnativo, non aveva preso in considerazione sintomi ormai drammatici e un'ulteriore anemizzazione,
decidendo per una fasciotomia decompressiva della gamba tardiva allorchè i danni da Sindrome compartimentale1 erano divenuti ormai non emendabili.
Sulla base del riparto delle rispettive colpe operato dal Collegio peritale –
9%, ospedale di Lonato 9%, ospedale di Parte_7 1 La sindrome compartimentale acuta è una condizione in cui l'aumentata pressione in uno spazio limitato compromette l'afflusso sanguigno ai tessuti ivi contenuti. Questa condizione è associata ad elevati tassi di morbilità e mortalità, soprattutto a causa della diagnosi e del trattamento ritardati. pagina 12 di 26 Desenzano 12%) e delle pregresse patologie di cui era affetta la paziente il danno non patrimoniale ( comprensivo di invalidità temporanea e permanente)
veniva quantificato in euro 334.754,40; il danno patrimoniale per spese mediche in euro 24.262,64, quello per spese mediche future veniva liquidato sotto forma di rendita mensile di euro 208,33 mensili.
Ai figli della signora veniva riconosciuto il danno da compromissione del rapporto parentale liquidato in euro 30.000 e in euro 20.000
La sentenza è stata gravata da che ha contestato la Parte_1
responsabilità dei nosocomi di Lonato e Desenzano, la liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale per spese mediche e assistenza futura riconosciuto in favore della signora e di quello non patrimoniale Pt_2
riconosciuto in favore dei figli.
Con distinto atto di appello la sentenza è stata gravata da
[...]
che ha censurato la statuizione relativa alla compensazione Controparte_7
delle spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice e la compagnia ed ha riproposto i medesimi motivi di appello già formulati dalla sua assicurata
Parte_1
All'udienza del 7 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO DI ASST DEL GARDA pagina 13 di 26 Con il primo motivo l censura l'affermazione di Parte_1
responsabilità dei sanitari dei nosocomi di Lonato e Desenzano del Garda
ritenendola fondata su di una acritica adesione del tribunale alle conclusioni del collegio peritale.
Assume che i sanitari dell'ospedale di Lonato avevano scongiurato la TVP
ossia la più tipica complicanza di un intervento del tipo di quello cui la paziente si era sottoposta attraverso l'aumento di dosaggio di AN ( da profilattico a terapeutico) e che tale aumento aveva determinato,
probabilmente, un peggioramento dell'emostasi del sito chirurgico provocando un progressivo spandimento ematico ed un incremento della pressione intrafasciale.
Assume che il ritardo nella diagnosi di TVP non aveva avuto alcuna incidenza nella causazione della sindrome compartimentale in quanto l'aumento della pressione era stato causato dall'aumento del dosaggio di eparina.
Poiché anche l'esame strumentale aveva deposto per TVP e non per sindrome compartimentale l'eventuale ritardo e/o l'inadeguatezza del consulto meramente telefonico non avevano avuto alcuna conseguenza nella causazione della sindrome compartimentale.
Il motivo è infondato.
Dal 5 al 10 ottobre la paziente, ricoverata presso l'ospedale di Lonato,
presentava un progressivo peggioramento della sintomatologia dolorosa, l'arto pagina 14 di 26 teso, caldo ed edematoso;
somministrata la terapia per TVP i sanitari – come chiarito nella relazione peritale - non avrebbero dovuto accontentarsi dei risultati dell'ecodoppler ma, sulla base di un attento esame dei sintomi protrattisi per ben 5 gg senza risoluzione, avrebbero dovuto richiedere una misurazione della pressione del comparto.
Al contrario, i sanitari non attribuirono alcuna rilevanza neppure ai valori relativi all'anemia tant'è che la paziente giungeva in tale stato all'ospedale di
Desenzano dove nonostante la presenza di sintomi allarmanti ( cute pallida,
dolore intrattabile, valori molto alti di D-Dimero) lo specialista ortopedico escludeva segni di infezione e non disponeva approfondimenti clinici-
strumentali; l'intervento venne effettuato soltanto il giorno successivo in presenza di sintomi definiti dal Ctu “ormai drammatici”.
La grave negligenza dei sanitari di entrambi i nosocomi deve, pertanto, essere confermata.
Con il secondo motivo censura la liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto in favore della signora , sia sotto il profilo del danno Pt_2
biologico, del danno da invalidità temporanea e della cd. personalizzazione.
Con riguardo al danno biologico assume di non condividere il ragionamento dei consulenti di ufficio secondo i quali, nella prima relazione, il danno biologico era stato quantificato nella misura del 30% e nei successivi chiarimenti nel danno differenziale del 30%, tra il 31 ed il 60esimo percentile.
pagina 15 di 26 Quanto all'invalidità temporanea fa rilevare che il normale tempo di ricovero,
per un intervento quale quello cui si era sottoposta la signora era di 45 Pt_2
giorni; che nella specie, il ricovero si era prolungato per 166 giorni sicchè era scorretto calcolare i giorni di invalidità temporanea in 150 giorni.
In relazione alla personalizzazione del danno biologico, assume che era stata riconosciuta pur in difetto di circostanze peculiari tali da poterla giustificare e che era stata calcolata sul danno non patrimoniale non depurato dal danno morale.
Il motivo è in parte fondato.
Il Ctu accertava che il danno complessivamente riportato era del 60% mentre quello che sarebbe derivato alla paziente, qualora non fossero insorte altre conseguenze pregiudizievoli, sarebbe stato del 30%.
Il Danno cd. differenziale, conseguente al peggioramento dei postumi deve essere calcolato sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura del 60%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 30%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (30%) ove calcolato dal punto 0 al punto 30,
come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale" (Cass.
pagina 16 di 26 29549/24;26851/2023; Cass. 26117/2021).
La signora , nata il [...], alla data del consolidamento dei Pt_2
postumi ( 1 giugno 2015) aveva 79 anni;
il danno biologico nella misura del
60% risulta essere pari a euro 460.381( di cui euro 306.920 per danno biologico e euro 153.461 per danno morale) mentre il danno biologico nella misura del 30% risulta essere pari a euro133.780 (di cui euro 91.630 per danno biologico e euro 42.150 per danno morale).
L' non ha contestato il riconoscimento del danno morale, ma Parte_1
la personalizzazione del danno biologico e il calcolo di quest'ultima sul danno non patrimoniale complessivo, comprensivo sia del danno alla salute che del danno morale .
Di conseguenza il danno cd. differenziale risulta essere pari a euro 326.601.
Con riguardo alla personalizzazione del danno alla salute mette conto evidenziare che il danno alla salute è un danno disfunzionale che consiste nella perdita o nella compromissione delle attività e delle capacità della vittima sicchè è un danno tanto più grave quanto maggiore è il numero e la rilevanza di attività perdute o compromesse che, svolte dal danneggiato prima del sinistro, non possono più essere svolte con la stessa frequenza ed intensità.
Nel caso di specie, la signora allegava di aver dedicato tutta la sua vita Pt_2
ad organizzare o collaborare all'organizzazione di eventi culturali volti alla promozione, diffusione e valorizzazione delle opere del nonno ( direttore pagina 17 di 26 d'orchestra) e del padre ( scrittore) effettuando viaggi all'estero ( Parigi,
Lione, Caen, Cambridge) per partecipare ad incontri con esponenti del mondo della moda, della musica, del teatro, della pittura e della poesia e che l'esito infausto dell'intervento aveva sconvolto, irrimediabilmente, le sue abitudini di vita.
Le attività dedotte non possono definirsi comuni ossia svolte da qualunque essere umano per il solo fatto di essere tale, ma, piuttosto, attività, realizzatrici della persona, per lei gratificanti e che si è allegato essere state svolte non in via sporadica, ma piuttosto con dedizione.
Ne consegue che tali perdite e rinunce devono trovare un'adeguata valorizzazione attraverso la cd. personalizzazione del danno biologico, da effettuarsi sul valore depurato dalla componente del danno morale al fine di evitare duplicazioni risarcitorie ossia in euro 279.877 ( 215.290 – danno biologico differenziale epurato del danno morale +30% per personalizzazione).
La degenza della signora si è protratta dal giorno dell'intervento ( 29 Pt_2
dicembre 2014), sino alla data delle dimissioni dall' AR ( 1 Pt_7
giugno 2015) e così per complessivi 150 giorni.
Il Ctu stimava che, in mancanza di peggioramento delle condizioni, la durata dell'inabilità temporanea avrebbe dovuto essere di giorni 45 sicchè il danno da invalidità temporanea ascrivibile alle strutture sanitarie era relativo a giorni pagina 18 di 26 105.
Il Ctu stimava che gg. 45 erano da ascriversi ad invalidità temporanea parziale al 75% e che gg. 60 erano da ascriversi ad invalidità temporanea al 50%.
Il primo giudice liquidava euro 120 per ciascun giorno di invalidità, quale importo intermedio tra quello minimo e quello massimo, in ragione delle sofferenze subite dalla signora durante le plurime degenze causate dal Pt_2
forzoso allettamento e dalle infezioni ( apparato urinario) che ne furono conseguenza, come documentate anche nella relazione peritale sicchè la censura mossa al riguardo non merita di essere condivisa.
Euro 90x 45gg= euro 4.050 euro 60x60gg= euro 3.600; totale euro 7.650
Il danno non patrimoniale risulta pertanto essere pari ad euro 287.527 ( euro
279.877+ euro 7.650) = euro 287.527 oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta devalutata alla data del giugno 2015 e via via rivalutata sino alla data della pronuncia.
Con il terzo motivo viene censurata la liquidazione del danno patrimoniale per spese di terapia medica e ambulatoriali ( euro 2.500 annue) e di euro 1100
per spese di assistenza domiciliare mediante rendita vitalizia.
Assume che tali spese in tanto potevano essere riconosciute in quanto provate e che dall'ammontare del danno non era stato detratto quanto erogato dall'Inps
a titolo di indennità di accompagnamento o altri benefici spettanti alla danneggiata in base alla legislazione regionale. pagina 19 di 26 Censura altresì la decisione di liquidare le spese di assistenza e mediche in forma di rendita vitalizia in quanto le lesioni riportate non erano di tale gravità
da far presumere una limitata sopravvivenza.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto mette conto evidenziare che, a seguito della rimessione della causa sul ruolo al fine di acquisire da Inps e altri Enti territoriali informazioni relative ad eventuali prestazioni erogate in favore della signora , si è Pt_2
accertato che quest'ultima non è risultata titolare di trattamenti pensionistici o previdenziali in dipendenza e/o a causa di eventi sanitari e che in favore della stessa non sono erogati benefici di qualsiasi genere.
In secondo luogo si osserva che il tribunale si è limitato a liquidare, in difetto di prova di un danno patrimoniale subito, corrispondente ad esborsi già
effettuati per spese sanitarie, il danno futuro che, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, può essere liquidato sia mediante capitalizzazione o mediante la costituzione di una rendita vitalizia.
Con il quarto motivo censura il riconoscimento in favore dei figli della danneggiata del danno da compromissione del rapporto parentale pur in assenza di circostanze idonee a legittimare la sua reale sussistenza.
Assume che i figli della danneggiata avevano chiesto il risarcimento del danno subito per il grave shock patito nelle drammatiche fasi che avevano portato all'intervento chirurgico di fasciotomia e per il turbamento vissuto per le pagina 20 di 26 lunghe cure e sofferenze della madre nei mesi successivi all'intervento sino al rientro a casa nonchè per doversi confrontare con una persona completamente diversa da quella che era prima dell'intervento.
Il motivo è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio i figli della signora chiedevano di Pt_2
essere ristorati del danno subito in conseguenza “ sia del grave shock patito
nelle drammatiche fasi che hanno portato all'intervento chirurgico di
fasciotomia sia del grave disagio ( anche per i numerosi viaggi per
raggiungere e stare accanto alla madre …) e del turbamento vissuto per le
lunghe cure e sofferenza della madre … e della perdurante sofferenza
derivante dalla consapevolezza di avere oggi a che fare con una persona
visibilmente sofferente nel corpo e dello spirito”.
E' noto che i soggetti maggiormente esposti alle conseguenze pregiudizievoli della lesione subita dalla vittima, per così dire, “diretta” o “iniziale” o
“primaria” vanno, di norma, identificati con i componenti del suo nucleo familiare ovvero con le persone alla stessa legate da un vincolo affettivo qualificato, i quali possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza,
generato dal fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima, e sofferenze morali.
Il riconoscimento dell'autonoma risarcibilità di tali pregiudizi rappresenta l'approdo di un lungo percorso ermeneutico che, da un'originaria posizione di pagina 21 di 26 chiusura, ha condotto gli interpreti all'elaborazione di un sistema di tutela ancorato all'ingiustizia del danno, ovvero all'individuazione, in capo alle stesse vittime c.d. secondarie, di autonomi interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico direttamente attinti dal fatto illecito o dall'inadempimento imputabile al terzo.
Il danno da lesione del rapporto parentale, da identificarsi con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale – rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato – derivanti dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo, per effetto della morte o della compromissione dell'integrità psicofisica del congiunto.
Nel caso di specie, a fronte del grave pregiudizio alla salute riportato dalla signora e dallo stretto legame di parentela intercorrente con i Pt_2
danneggiati è lecito inferire la sofferenza da questi ultimi subita nell'aver assistito alle sofferenze della madre e allo sconvolgimento delle abitudini di vita di quest'ultima.
Il motivo va pertanto respinto.
Con il quinto motivo censura la sua condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato, fondata sull'asserita immotivata partecipazione alla mediazione, assumendo che la mancata partecipazione era dipesa dal difetto di elementi istruttori.
pagina 22 di 26 Il motivo è infondato.
L'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023,
introdotto dalla riforma del 2013, prevedeva infatti che “Dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il
giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi
dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice
condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha
partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per giudizio”.
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APPELLO DI AM TRUST
Con il primo motivo censura la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori e la compagnia di assicurazione pur non avendo i primi azione diretta nei confronti della seconda.
Denuncia l'erroneità del ragionamento posto a fondamento di tale statuizione secondo cui la compensazione delle spese era giustificata dal fatto che l assicurata aveva svolto domanda di manleva sicchè era verosimile Pt_1
ritenere che sarebbe stata comunque evocata in giudizio e avrebbe CP_5
dovuto approntare le sue difese.
pagina 23 di 26 Tale ragionamento viene ritenuto del tutto illogico ed ingiusto in quanto l non era tenuta ad evocare in giudizio l'impresa Parte_8
assicuratrice in quanto quest'ultima non aveva mai eccepito l'esistenza di problemi di operatività e/o copertura assicurativa.
Il motivo è fondato.
Non essendo titolari di azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione dell'Asst il primo giudice doveva limitarsi a respingere la domanda proposta dagli attori e a condannare questi ultimi alla rifusione delle spese di lite.
I restanti motivi di gravame formulati – del tutto sovrapponibili a quelli di
– rimangono assorbiti dal rigetto della domanda svolta nei Parte_1
confronti di CP_5
La prevalente soccombenza di comporta la sua condanna alla Parte_1
rifusione delle spese del grado nei confronti dei signori Persona_2
nonché nei confronti dell' che si liquidano, per
[...] Controparte_1
ciascuna parte, sulla base del criterio del decisum, in complessivi euro 14.230
( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
I signori vanno condannati a rifondere in favore di Parte_9 [...]
le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano Controparte_5
pagina 24 di 26 per il primo grado in complessivi euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, liquida in favore di Parte_2
, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 287.527, oltre
[...]
interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
in parziale riforma della sentenza gravata condanna i signori Persona_2
a rifondere in favore di le spese del giudizio
[...] Controparte_5
di primo grado, liquidate come in parte motiva;
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna a rifondere in favore dei signori Parte_1 Persona_2
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
condanna a rifondere in favore della Parte_1 [...]
– le spese del Controparte_4
grado liquidate come in parte motiva.
pagina 25 di 26 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
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IL PRESIDENTE
PP ER
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 presso l'Ospedale di Nigrar, l'esame di elettromiografia (EMG)