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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 485/2023 R.G. promossa da:
PEDULLÀ Pasquale, rappresentato e difeso dall'Avv.CHIEFFALLO MARIO
RICORRENTE
contro
:
MI - USR LOMBARDIA - TP AN , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.SERAFINO
FRANCESCO e dall'Avv.ROMANO EMANUELA LUCIA
RESISTENTE
e contro
- i docenti iscritti nella prima fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (c.d. GPS) della provincia di Milano -valida per gli anni scolastici 2022/2024- per le classi di concorso A001, A008,
A016, A017, A037, A054 e A060;
- i docenti iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito Territoriale della provincia di Milano -valida per gli anni scolastici 2022/2024- per le classi di concorso A001, A008,
A016, A017, A037, A054 e A060 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Le nuove modalità di reclutamento tramite inserimento nelle diverse fasce delle
GPS è regolato oggi dall'O.M. 112/2022 (All. 2 memoria) con la quale il
Ministro dell'istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali.
Parte ricorrente richiede la disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.
112/2022, in quanto asseritamente illegittima perché, in contrasto con la disciplina legislativa (combinato disposto dell'art. 2-ter, comma 1, e dell'art.18- bis, comma 1, ultimo periodo, e dell'art. 5 del D.Lgs n. 59/2017 e dell'art. 5 DM
n. 131 del 2007) non riconosce la laurea unitamente ai 24 CFU quale titolo idoneo all'accesso alla I^ fascia delle GPS e alla II^ delle GI.
La tesi di parte ricorrente non è condivisibile.
Di recente il Consiglio di Stato (sent. 1040/2023, all.30 memoria) ha ribadito, confermando diverse pronunce dei giudici di merito, come ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI) o nella prima fascia delle provinciali di supplenza (GPS) non sono sufficienti il servizio di tre annualità prestato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie né i 24
CFU. Il requisito del servizio prestato è considerato utile alla partecipazione al concorso straordinario per titoli ed esami per docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado ex art. 1 d.l. 126/2019, ma non utilmente invocabile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto o provinciali di supplenza in assenza di una disposizione di legge che disponga in tal senso. Parimenti, con riguardo ai 24 CFU, anch'essi sono previsti quale requisito di partecipazione per il concorso straordinario ex art. 17, comma 2, lett. b) d.lgs. 59/2017. Le regole proprie delle procedure straordinarie, infatti, non possono essere considerate “di sistema” ed estendibili anche ai fini dell'inserimento nelle diverse graduatorie del personale docente, in ragione della ontologica irriducibilità delle esigenze di carattere transitorio di copertura dei fabbisogni di personale e di assorbimento del precariato, cui le prime sono ispirate, a quelle che governano il complessivo sistema a regime di reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, improntato al doppio binario dei concorsi ordinari e delle graduatorie ad esaurimento, di circolo e di istituto, e ora di supplenza.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la particolarità ermeneutica delle questioni esaminate e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande in oggetto così provvede: rigetta il ricorso, compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 10/03/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 485/2023 R.G. promossa da:
PEDULLÀ Pasquale, rappresentato e difeso dall'Avv.CHIEFFALLO MARIO
RICORRENTE
contro
:
MI - USR LOMBARDIA - TP AN , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.SERAFINO
FRANCESCO e dall'Avv.ROMANO EMANUELA LUCIA
RESISTENTE
e contro
- i docenti iscritti nella prima fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (c.d. GPS) della provincia di Milano -valida per gli anni scolastici 2022/2024- per le classi di concorso A001, A008,
A016, A017, A037, A054 e A060;
- i docenti iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito Territoriale della provincia di Milano -valida per gli anni scolastici 2022/2024- per le classi di concorso A001, A008,
A016, A017, A037, A054 e A060 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Le nuove modalità di reclutamento tramite inserimento nelle diverse fasce delle
GPS è regolato oggi dall'O.M. 112/2022 (All. 2 memoria) con la quale il
Ministro dell'istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali.
Parte ricorrente richiede la disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.
112/2022, in quanto asseritamente illegittima perché, in contrasto con la disciplina legislativa (combinato disposto dell'art. 2-ter, comma 1, e dell'art.18- bis, comma 1, ultimo periodo, e dell'art. 5 del D.Lgs n. 59/2017 e dell'art. 5 DM
n. 131 del 2007) non riconosce la laurea unitamente ai 24 CFU quale titolo idoneo all'accesso alla I^ fascia delle GPS e alla II^ delle GI.
La tesi di parte ricorrente non è condivisibile.
Di recente il Consiglio di Stato (sent. 1040/2023, all.30 memoria) ha ribadito, confermando diverse pronunce dei giudici di merito, come ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI) o nella prima fascia delle provinciali di supplenza (GPS) non sono sufficienti il servizio di tre annualità prestato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie né i 24
CFU. Il requisito del servizio prestato è considerato utile alla partecipazione al concorso straordinario per titoli ed esami per docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado ex art. 1 d.l. 126/2019, ma non utilmente invocabile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto o provinciali di supplenza in assenza di una disposizione di legge che disponga in tal senso. Parimenti, con riguardo ai 24 CFU, anch'essi sono previsti quale requisito di partecipazione per il concorso straordinario ex art. 17, comma 2, lett. b) d.lgs. 59/2017. Le regole proprie delle procedure straordinarie, infatti, non possono essere considerate “di sistema” ed estendibili anche ai fini dell'inserimento nelle diverse graduatorie del personale docente, in ragione della ontologica irriducibilità delle esigenze di carattere transitorio di copertura dei fabbisogni di personale e di assorbimento del precariato, cui le prime sono ispirate, a quelle che governano il complessivo sistema a regime di reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, improntato al doppio binario dei concorsi ordinari e delle graduatorie ad esaurimento, di circolo e di istituto, e ora di supplenza.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la particolarità ermeneutica delle questioni esaminate e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande in oggetto così provvede: rigetta il ricorso, compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 10/03/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari