TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 689
TAR
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Silenzio-assenso maturato per decorso dei termini

    La Corte ha ritenuto che, in materia di tutela paesaggistica, non sia applicabile il silenzio-assenso, in quanto il procedimento è escluso dall'ambito di applicazione della norma che lo prevede. Inoltre, anche qualora si volesse applicare la disciplina del silenzio-assenso, la stessa presuppone la trasmissione dello schema di provvedimento e della relativa documentazione da parte dell'amministrazione procedente, adempimento che non risulta essere avvenuto.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione del preavviso di rigetto

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di un atto vincolato, la comunicazione del preavviso di rigetto non sia necessaria, poiché non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell'interessato.

  • Rigettato
    Illegittimità della circolare assessoriale n. 02/2022

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento della Soprintendenza sia adeguatamente motivato attraverso il richiamo alla circolare assessoriale, la quale precisa l'impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.

  • Rigettato
    Sanatoria di micro-abusi senza impatto paesaggistico

    La Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d), del D.L. n. 269/2003, sono sanabili le opere abusive in aree vincolate solo se ricorrano congiuntamente determinate condizioni, tra cui la non creazione di nuovi volumi o superfici. Nel caso di specie, l'intervento ha comportato un ampliamento e un cambio di destinazione d'uso, configurando la creazione di nuovi volumi e superfici.

  • Accolto
    Ordine di rimessione in pristino illegittimamente disposto dalla Soprintendenza

    La Corte ha accolto tale censura, ritenendo che il procedimento di condono edilizio si concluda con la decisione formale del Comune, al quale spetta anche l'adozione di eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori. Le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono solo per esprimere il loro avviso, pur vincolante. Nessuna norma attribuisce a tali autorità il potere di definire formalmente il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino.

  • Rigettato
    Illegittimità della circolare assessoriale

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento della Soprintendenza sia adeguatamente motivato attraverso il richiamo alla circolare assessoriale, la quale precisa l'impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 689
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 689
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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