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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1265/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3318/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 210/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. RM03448202021 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma l'avviso di accertamento con il quale veniva modificato il classamento catastale e la conseguente rendita di un immobile ubicato nel Comune di Labico.
A seguito di “collaudo” della procedura DOCFA la classificazione proposta dalla contribuente, categoria
B/5 (scuole), veniva rettificava in categoria D/8 (attività commerciali) dall'Agenzia delle Entrate- Territorio.
La ricorrente lamentava il fatto che in sede di collaudo della procedura DOCFA l'Agenzia avesse immotivatamente disconosciuto la proposta categoria B/5 in quanto l'immobile era destinato ad essere adibito a scuola per l'infanzia paritaria gestita con modalità non commerciali, e confermato la precedente categoria D/8.
Deduceva inoltre il difetto di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla mancanza di un sopralluogo sull'immobile, errori di metodologia e di calcolo nell'attribuzione della rendita.
2. Con sentenza n. 210, depositata il 5 gennaio 2024, il ricorso veniva accolto.
La Corte di primo grado accoglieva l'eccezione di difetto di motivazione.
Si trattava di un immobile adibito ad asilo nido, per il quale era stato ottenuto lo status di “scuola per l'infanzia paritaria”, gestita con modalità non commerciali.
L'Ufficio aveva immotivatamente disconosciuto la classificazione e la rendita proposta con l'avvio della procedura DOCFA.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate-Territorio.
L'Ufficio osserva che la categoria catastale D/8 è stata attribuita esclusivamente sulla base delle caratteristiche oggettive dell'immobile in contestazione, tali da poterlo ritenere connaturato all'esercizio di una attività commerciale.
Quanto sopra in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione, in base alla quale l'idoneità di un bene a produrre ricchezza va accertata con riferimento alla potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso contingente che ne viene fatto.
Il classamento dell'unità e la determinazione della rendita è avvenuta, prosegue l'Ufficio, tramite stima diretta, trattandosi di immobile a destinazione speciale.
Nella categoria D/8 il codice 0801 ricomprende proprio gli immobili adibiti ad attività scolastica, mentre la categoria B/5 proposta dalla contribuente, era correlata ad un uso solo temporaneo e transitorio.
Non sussiste difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto, trattandosi di procedura DOCFA, per determinare la rendita sono stati utilizzati esclusivamente i dati e gli elementi prodotti dalla contribuente in sede di avvio della procedura.
La procedura DOCFA, inoltre, riguardava solo modifiche marginali del compendio immobiliare, e non giustificava l'attribuzione di una rendita di appena 85,22 euro a fronte di quella precedente pari a 5.711 euro, cioè venti volte inferiore.
4. Con controdeduzioni la contribuente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità. Ribadisce che l'atto impugnato non era motivato e che le controdeduzioni integrano illegittimamente una motivazione omessa. Giustamente i Giudici di primo grado hanno rilevato il difetto di motivazione del provvedimento. L'immobile è in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento delle attività di asilo nido paritario, e aveva ottenuto il previsto riconoscimento ministeriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate-Territorio va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
A differenza di quanto sostenuto dalla Commissione di primo grado, non sussiste il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Per giurisprudenza costante, la procedura DOCFA ha una struttura a forte connotazione partecipativa, in quanto avviata dal contribuente sulla base documentazione e perizie tecniche. L'Ufficio ha utilizzato proprio tali dati, forniti dal contribuente, per attribuire in sede di collaudo della procedura la categoria catastale D/8 e calcolare la rendita.
L'avviso impugnato ha in definitiva confermato valori già attribuiti al compendio immobiliare nel corso degli anni, tenendo conto anche delle documentate minime variazioni sostanziali intervenute. A fronte di una procedura DOCFA che non modificava le caratteristiche strutturali e la distribuzione degli spazi del compendio immobiliare, la ricorrente chiedeva una modifica del classamento in B/5, valorizzando esclusivamente la destinazione dell'edificio ad asilo nido paritario, asseritamente gestito senza finalità di lucro.
La Corte di cassazione, con giurisprudenza costante (cfr. da ultimo ordinanza n. 10242 del 2023) ha statuito il principio in base al quale “ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia”.
Nel caso di specie la rendita proposta dalla contribuente risultava essere venti volte inferiore a quella precedente, e correlata esclusivamente non alla capacità potenziale dell'immobile di produrre reddito, ma ad un uso temporaneo e transitorio, mancando oltretutto la prova della natura non commerciale delle prestazioni.
Le particolarità delle questioni giuridiche trattate inducono il Collegio a compensare le spese del grado.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese compensate. Così deciso in Roma il 14.1. 2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3318/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 210/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. RM03448202021 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma l'avviso di accertamento con il quale veniva modificato il classamento catastale e la conseguente rendita di un immobile ubicato nel Comune di Labico.
A seguito di “collaudo” della procedura DOCFA la classificazione proposta dalla contribuente, categoria
B/5 (scuole), veniva rettificava in categoria D/8 (attività commerciali) dall'Agenzia delle Entrate- Territorio.
La ricorrente lamentava il fatto che in sede di collaudo della procedura DOCFA l'Agenzia avesse immotivatamente disconosciuto la proposta categoria B/5 in quanto l'immobile era destinato ad essere adibito a scuola per l'infanzia paritaria gestita con modalità non commerciali, e confermato la precedente categoria D/8.
Deduceva inoltre il difetto di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla mancanza di un sopralluogo sull'immobile, errori di metodologia e di calcolo nell'attribuzione della rendita.
2. Con sentenza n. 210, depositata il 5 gennaio 2024, il ricorso veniva accolto.
La Corte di primo grado accoglieva l'eccezione di difetto di motivazione.
Si trattava di un immobile adibito ad asilo nido, per il quale era stato ottenuto lo status di “scuola per l'infanzia paritaria”, gestita con modalità non commerciali.
L'Ufficio aveva immotivatamente disconosciuto la classificazione e la rendita proposta con l'avvio della procedura DOCFA.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate-Territorio.
L'Ufficio osserva che la categoria catastale D/8 è stata attribuita esclusivamente sulla base delle caratteristiche oggettive dell'immobile in contestazione, tali da poterlo ritenere connaturato all'esercizio di una attività commerciale.
Quanto sopra in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione, in base alla quale l'idoneità di un bene a produrre ricchezza va accertata con riferimento alla potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso contingente che ne viene fatto.
Il classamento dell'unità e la determinazione della rendita è avvenuta, prosegue l'Ufficio, tramite stima diretta, trattandosi di immobile a destinazione speciale.
Nella categoria D/8 il codice 0801 ricomprende proprio gli immobili adibiti ad attività scolastica, mentre la categoria B/5 proposta dalla contribuente, era correlata ad un uso solo temporaneo e transitorio.
Non sussiste difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto, trattandosi di procedura DOCFA, per determinare la rendita sono stati utilizzati esclusivamente i dati e gli elementi prodotti dalla contribuente in sede di avvio della procedura.
La procedura DOCFA, inoltre, riguardava solo modifiche marginali del compendio immobiliare, e non giustificava l'attribuzione di una rendita di appena 85,22 euro a fronte di quella precedente pari a 5.711 euro, cioè venti volte inferiore.
4. Con controdeduzioni la contribuente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità. Ribadisce che l'atto impugnato non era motivato e che le controdeduzioni integrano illegittimamente una motivazione omessa. Giustamente i Giudici di primo grado hanno rilevato il difetto di motivazione del provvedimento. L'immobile è in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento delle attività di asilo nido paritario, e aveva ottenuto il previsto riconoscimento ministeriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate-Territorio va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
A differenza di quanto sostenuto dalla Commissione di primo grado, non sussiste il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Per giurisprudenza costante, la procedura DOCFA ha una struttura a forte connotazione partecipativa, in quanto avviata dal contribuente sulla base documentazione e perizie tecniche. L'Ufficio ha utilizzato proprio tali dati, forniti dal contribuente, per attribuire in sede di collaudo della procedura la categoria catastale D/8 e calcolare la rendita.
L'avviso impugnato ha in definitiva confermato valori già attribuiti al compendio immobiliare nel corso degli anni, tenendo conto anche delle documentate minime variazioni sostanziali intervenute. A fronte di una procedura DOCFA che non modificava le caratteristiche strutturali e la distribuzione degli spazi del compendio immobiliare, la ricorrente chiedeva una modifica del classamento in B/5, valorizzando esclusivamente la destinazione dell'edificio ad asilo nido paritario, asseritamente gestito senza finalità di lucro.
La Corte di cassazione, con giurisprudenza costante (cfr. da ultimo ordinanza n. 10242 del 2023) ha statuito il principio in base al quale “ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia”.
Nel caso di specie la rendita proposta dalla contribuente risultava essere venti volte inferiore a quella precedente, e correlata esclusivamente non alla capacità potenziale dell'immobile di produrre reddito, ma ad un uso temporaneo e transitorio, mancando oltretutto la prova della natura non commerciale delle prestazioni.
Le particolarità delle questioni giuridiche trattate inducono il Collegio a compensare le spese del grado.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese compensate. Così deciso in Roma il 14.1. 2026