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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 20014/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 20014/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Galileo Ferraris 146, Torino, presso lo Parte_1 studio dell'avv. VIOTTO FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Italia 12, Saluzzo, presso lo studio dell'avv. CP_1 GAVEGLIO ENRICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/10/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto dal Tribunale di Cuneo in data
[...] 16/07/2022 (n. 330/2022), relativamente agli aspetti economici concernenti gli adeguamenti ISTAT
e il beneficiario dell'assegno unico universale.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto dal
Tribunale di Cuneo in data 16/07/2022:
DÀ ATTO che:
- i genitori si impegnano a portarsi reciproco rispetto ed a collaborare proficuamente nell'interesse del minore.
DISPONE che:
- il sig. versi un contributo al mantenimento del figlio di € 271,17 mensili (€ 250,00 CP_1 rivalutati), rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno così come concordate o necessarie individuate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Torino con decorrenza da luglio 2025.
DÀ ATTO che:
- il 100% dell'assegno unico universale venga attribuito alla sig.ra con decorrenza Parte_1 da luglio 2025;
- il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra i propri turni lavorativi entro e CP_1 Pt_1 non oltre 24 ore dalla ricezione degli stessi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 20014/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Galileo Ferraris 146, Torino, presso lo Parte_1 studio dell'avv. VIOTTO FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Italia 12, Saluzzo, presso lo studio dell'avv. CP_1 GAVEGLIO ENRICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/10/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto dal Tribunale di Cuneo in data
[...] 16/07/2022 (n. 330/2022), relativamente agli aspetti economici concernenti gli adeguamenti ISTAT
e il beneficiario dell'assegno unico universale.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto dal
Tribunale di Cuneo in data 16/07/2022:
DÀ ATTO che:
- i genitori si impegnano a portarsi reciproco rispetto ed a collaborare proficuamente nell'interesse del minore.
DISPONE che:
- il sig. versi un contributo al mantenimento del figlio di € 271,17 mensili (€ 250,00 CP_1 rivalutati), rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno così come concordate o necessarie individuate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Torino con decorrenza da luglio 2025.
DÀ ATTO che:
- il 100% dell'assegno unico universale venga attribuito alla sig.ra con decorrenza Parte_1 da luglio 2025;
- il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra i propri turni lavorativi entro e CP_1 Pt_1 non oltre 24 ore dalla ricezione degli stessi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.