Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5188 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 04.06.2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11802 / 2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. PEZZELLA ALFONSO C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti GAMBINO CP_1
ARMANDO e TELLONE GIANLUCA, elettivamente domiciliata in Via A. De Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18 maggio 2024, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa del 15.09.2021, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, co.3, l.104/92, nonché, in subordine, del diritto alla pensione di inabilità, lamentando che in sede amministrativa aveva ottenuto solo la percentuale dell'85%; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte. L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la richiesta di chiarimenti al ctu nominato nella prima fase. Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva
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accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza della sola parte ricorrente, che non ha richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati. La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo. Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.:
Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-
02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696). La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. , medico legale, ha risposto Per_1 esaurientemente, con motivazione aderente all'esame clinico, alle osservazioni del difensore di parte ricorrente.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu, nonché le ulteriori motivazioni rese a seguito delle osservazioni. In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“…Parte attrice non condivide le valutazioni effettuate dal CTU e i relativi codici applicati, neppure dopo i dettagliati chiarimenti già evidenziati in corso di ATP. Giova ricordare che in medicina legale la valutazione deve far riferimento all'effettiva valenza invalidante delle patologie obbiettivate, che la applicazione dei codici non può essere automatica in relazione alla sola diagnosi, e che alle tabelle sono associati dei criteri di valutazione e di classificazione cui deve farsi riferimento per la quantificazione del danno il più possibile corretta”. Il ctu ha, in sostanza, confermato le proprie precedenti valutazioni:
“La valutazione del 15%, con quantificazione proporzionale al codice 9309, a parere dello scrivente, deve ritenersi corretta: diabete mellito tipo 2 in trattamento orale in assenza di complicanze clinicamente evidenti.
La classe III, relativa al suddetto codice 9309 invocato da parte attrice, si applica al diabete insulino-dipendente, con mediocre controllo glico-metabolico (7,4% di E.
2 glicosilata non configura un “mediocre” controllo), crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia corretta e buona osservanza da parte del paziente. Può confermarsi anche la diagnosi di “cardiopatia ischemico-ipertensiva in I classe NYHA”, codice 6445, e la quantificazione del 25% alla luce della sostanziale normalità obbiettiva e strumentale. Non vi è stata restenosi dello stent coronarico. In merito, si ricorda che l'ultimo controllo cardiologico, del febbraio 2024, evidenzia assenza di dispnea, angor, palpitazioni, una P.A. di 130/90, e un ECG nella norma, ad indicare un buon compenso cardiaco. Alla luce di tali dati clinici e EEgrafici, anche recenti, il CTU ritiene di aver correttamente proceduto all'inquadramento e alla valutazione: I classe NYHA – 25%.
Quanto alla patologia carotidea e alla patologia respiratoria, il ctu ha ritenuto che:
“… è stata trattata quasi in coincidenza della domanda, con certificato un ottimo risultato angiografico e assenza di sintomi correlati. Non vi è stata restenosi. Trattasi all'atto di dato anamnestico, in assenza di deficit funzionali neurologici o cognitivi, per cui la valutazione non può che essere nulla.
… due spirometrie nel tempo sono risultate nella norma, ultima quella del 12/12/23 espressamente richiesta dal CTU. E' del tutto evidente che tali dati documentano una fisiologica funzione respiratoria. Il valore di FEV1/FVC% = 97 della ultima spirometria, superiore a 70, secondo le linee guida esclude una BPCO. L'esame CP_2 obiettivo è risultato negativo”. Quanto alla valutazione delle ulteriori patologie, il ctu ha evidenziato che:
“la polisonnografia, richiesta dal CTU a gennaio 2024, ha evidenziato un indice AHI (indice di apnee-hypopnee) di 3,6. Una OSAS lieve prevede un indice AHI tra 5 e 15. In pratica vi è assenza di OSAS, il CTU ha voluto ritenerla lieve e quantificarlo generosamente al 15%. Peraltro, il R. non ne fa menzione in anamnesi, né riferisce o documenta un trattamento con CPAP, che in ogni caso non troverebbe indicazione alla luce del predetto indice. Parte attrice sembra volutamente ignorare le risultanze delle indagini non casualmente richieste dal CTU.
… Circa la “obesità, (I classe: I.M.C. 30-34,9), è stato già chiarito che il valore di I.M.C. di 30,44 è al limite del sovrappeso. Uscendo fuori dalla suggestione delle parole, come già detto, il R. è appena un po' grassoccio, e non presenta limitazioni funzionali correlabili. Una valutazione minima del 31%, in presenza di complicanze artrosiche, prevista dal codice 7105, richiede un I.M.C. del 35%. Per il caso in esame, quindi, la valutazione non va oltre il 15%, alla luce dell'effettivo valore di I.M.C. e della assenza di sostanziali limitazioni osteo-articolari”.
Quanto alla patologia psichica, il ctu ha affermato che:
“Il R. ha dei fenomeni transitori di disturbo della coscienza, con incapacità di ricordare (ovviamente) gli avvenimenti nel frattempo verificatisi. Il disturbo è, come detto, transitorio (non è indicata una possibile frequenza), e può beneficiarsi di adeguato trattamento psicofarmacologico. Si ricorda che il R. ha sempre mantenuto un compenso psichico anche di fronte a patologie gravi, e non ha mai assunto una terapia psicofarmacologica. La descrizione della sintomatologia non giustifica una diagnosi di psicosi. La valutazione può adeguarsi con riferimento al codice 2206, con quantificazione del 35%”.
In riferimento alla frattura del braccio sinistro e alla psioriasi, il ctu ha affermato che:
“Gli esiti di frattura del braccio sx (non dominante): limitazione nei gradi elevati della flesso/estensione al gomito. Prensione conservata. Codice 7306. In assenza di anchilosi, con valutazione proporzionale, si quantifica al 15%.
Di modesta valenza invalidante è la psoriasi, cutanea, attualmente di limitata estensione e in trattamento topico. Manca codice. Orientativamente, in assenza di complicanze cutanee e artritiche, il valore invalidante non va oltre il 15%”.
3 Il ctu ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
, di anni 61, , è invalido all'80%. Parte_1 Pt_2
Non presenza i requisiti per il riconoscimento di una condizione di handicap con connotazioni di gravità, ex art 3, comma 3, legge 104/92”.
Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate. Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine. Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile (nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “). Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc. Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi.
Napoli, il 04.06.2025- 26/6/2025 Il
Giudice
4 MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 26.06.2025 in
Cancelleria
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