Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2778
CS
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 241/90 (mancata comunicazione di avvio del procedimento)

    L'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, pertanto la mancata comunicazione di avvio del procedimento non invalida l'atto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione e/o erronea applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza del T.A.R. Lecce n. 1410/11; contraddittorietà rispetto ad atti presupposti (delib. C.C. Lizzanello n. 21/05, e D.G.R. Puglia n. 1721/2006); contraddittorietà e sviamento; incompetenza relativa; carenza di motivazione

    L'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, e l'interesse alla repressione degli abusi edilizi è già definito a monte dal legislatore. Il decorso del tempo non incide sulla legittimità dell'esercizio del potere repressivo. La questione dei confini tra i comuni è irrilevante ai fini dell'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad atti presupposti (DPP al PUG adottato con delib. C.C. Lizzanello n. 25/06) e sviamento; carenza di motivazione

    Anche se l'area fosse edificabile, la costruzione senza titolo edilizio costituisce un abuso che legittima l'attività repressiva. L'eventuale compatibilità con lo strumento urbanistico poteva essere oggetto di una domanda di sanatoria.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, c. II DPR n. 380/01; difetto d’istruttoria; contraddittorietà dell’azione amministrativa; difetto di motivazione

    L'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, e l'interesse alla repressione degli abusi edilizi è già definito a monte dal legislatore. Il decorso del tempo non incide sulla legittimità dell'esercizio del potere repressivo.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 31, c. II DPR n. 380/01 sotto diverso ed ulteriore profilo; erroneità; difetto di motivazione

    L'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, e l'interesse alla repressione degli abusi edilizi è già definito a monte dal legislatore. Il decorso del tempo non incide sulla legittimità dell'esercizio del potere repressivo.

  • Rigettato
    Omessa esame dell'istanza di rinvio formulata nella memoria del 18/01/24

    Non sussistono le condizioni eccezionali richieste dall'art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. per giustificare il rinvio della trattazione della causa. La valutazione delle ragioni di rinvio spetta al giudice, che deve bilanciare le esigenze difensive con l'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo. La circostanza che la parte avesse ottenuto numerosi rinvii in precedenza imponeva una rapida decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2778
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2778
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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