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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2868/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
rappresentata e difesa dagli avv. PASQUAL MICHELA e MENIN ALESSANDRO, Parte_1
presso gli stessi elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. VEDOVOTTO DOLORES, presso la stessa Parte_2
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. le figlie d ancora minorenni, vengono affidate congiuntamente ai genitori, entrambi Per_1 Per_2
egualmente responsabili della loro educazione e del loro mantenimento, ed entrambi impegnati a perseguire il loro benessere e la loro felicità, sicché le decisioni ad esse relative verranno prese di comune accordo.
2. La residenza delle figlie rimane fissata presso la casa di Jesolo, via Reghena n. 20/4, che viene assegnata, in uno agli arredi, alla sig.ra , con la quale la prole vivrà in via prevalente. Parte_1
Pag. 1 di 6 3. Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro il 31 ottobre 2025. Parte_2
4. In considerazione del buon rapporto che le figlie hanno con i genitori, verrà ad esse assicurato ampio diritto di frequentare e di stare con entrambi, i quali si impegnano a tenere sempre conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle bambine e delle loro necessità nonché ad informarsi reciprocamente delle stesse, come anche dei vincoli lavorativi che possano incidere sull'organizzazione e sulla relativa gestione.
5. Le parti stabiliscono quindi che, con possibilità di diversamente accordarsi, ed Per_1 Per_2
frequentino e vedano il padre a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica alle ore 18.30,
con pernotto presso quest'ultimo. Inoltre, nelle settimane in cui è previsto che stiano con il padre anche nel fine settimana, esse staranno con lui nella giornata del martedì (dalle 18.30 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, con pernotto presso lo stesso). Nelle settimane, invece, in cui non è previsto che passino il weekend con il padre, esse lo vedranno e staranno con lui per due giorni, dal martedì alle
18.30 fino al riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina, con pernotto presso lo stesso.
6. Ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui le figlie saranno presso la propria abitazione, a gestirle in maniera autonoma, facendo fronte a tutte le esigenze che le stesse manifestino ed in particolare agli spostamenti per attività di studio, sportive, ludiche e ricreative, ferma la disponibilità alla collaborazione.
7. Per il periodo di vacanze natalizie i genitori terranno con sé le figlie per sette giorni consecutivi ciascuno, di modo che ad anni alterni, le minori possano trascorrere con un genitore dal 23 dicembre al
30 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre sino all'Epifania; nel periodo pasquale, i genitori terranno le figlie per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta.
Durante il periodo feriale estivo, ciascun genitore trascorrerà con le minori due settimane anche non consecutive. Resta inteso che ciascuno dovrà comunicare all'altro, con un preavviso di almeno 30 giorni,
il periodo scelto per trascorrere le vacanze estive.
8. Quanto al mantenimento della prole, entrambi i genitori si obbligano a concorrervi in proporzione al tempo, alle energie ed alle risorse economiche disponibili e concordano, in particolare, che:
Pag. 2 di 6 - il sig. versi, a titolo di mantenimento ordinario, alla sig.ra , entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese, su conto corrente già noto, l'importo complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, vengano poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Il tutto a partire dalla data in cui il sig. lascerà l'abitazione familiare. Parte_2
9. Le parti si dichiarano autonome ed autosufficienti e rinunciano quindi a qualsivoglia pretesa di reciproco mantenimento. Il sig. si impegna a cedere, entro il 31 ottobre 2025, Parte_2
alla sig.ra l'automobile Fiat Tipo, targata FJ059AF, dalla stessa utilizzata anche e soprattutto Parte_1
per le esigenze delle figlie, verso il corrispettivo di € 2.500,00, che la sig.ra si impegna a Parte_1
versare entro il 31 ottobre 2025 e, comunque, al momento di rilascio dell'abitazione familiare da parte del sig. . Le spese di trasferimento della proprietà dell'automobile saranno divise tra le parti Parte_2
per la giusta metà.
10. I conti correnti individuali continueranno ad essere utilizzati autonomamente dagli intestatari, mentre il conto corrente comune verrà utilizzato solo per il pagamento della rata di mutuo a cui le parti si impegnano a far fronte nella misura del 50% ciascuno.
11. Le utenze dell'abitazione familiare verranno intestate alla sig.ra subito dopo che il sig. Parte_1
avrà lasciato l'abitazione familiare. Parte_2
12. L'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla sig.ra , mentre le detrazioni fiscali Parte_1
relative alla prole verranno divise per la giusta metà.
13. Le parti autorizzano fin d'ora il rilascio del passaporto delle figlie minori.
14 Le spese e i compensi di lite rimarranno interamente compensati tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 3 di 6 Con ricorso depositato in data 27.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nascevano le figlie minori a Portogruaro il 30 dicembre 2013 e Persona_3
a Portogruaro l'8 ottobre 2020; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso CP_1
l'immobile sito in Jesolo, via Reghena n. 20/4, acquistato nel 2017 in comproprietà per pari quota del
50%.
Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione,
proponevano domanda al fine di regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse delle figlie minori. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata con decreto del 03.07.2025 per il 07.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 30.09.2025, in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva con decreto del
07.10.2025 in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda congiuntamente formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati. Va infatti ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta essere superflua in ragione dell'accordo, e siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese processuali devono ritenersi compensate, attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
- ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento delle figlie alle seguenti condizioni: Per_1 CP_1
1. le figlie d ancora minorenni, vengono affidate congiuntamente ai genitori, entrambi Per_1 Per_2
egualmente responsabili della loro educazione e del loro mantenimento, ed entrambi impegnati a perseguire il loro benessere e la loro felicità, sicché le decisioni ad esse relative verranno prese di comune accordo.
2. La residenza delle figlie rimane fissata presso la casa di Jesolo, via Reghena n. 20/4, che viene assegnata, in uno agli arredi, alla sig.ra , con la quale la prole vivrà in via prevalente. Parte_1
Pag. 4 di 6 3. Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro il 31 ottobre 2025. Parte_2
4. In considerazione del buon rapporto che le figlie hanno con i genitori, verrà ad esse assicurato ampio diritto di frequentare e di stare con entrambi, i quali si impegnano a tenere sempre conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle bambine e delle loro necessità nonché ad informarsi reciprocamente delle stesse, come anche dei vincoli lavorativi che possano incidere sull'organizzazione e sulla relativa gestione.
5. Le parti stabiliscono quindi che, con possibilità di diversamente accordarsi, ed Per_1 Per_2
frequentino e vedano il padre a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica alle ore 18.30,
con pernotto presso quest'ultimo. Inoltre, nelle settimane in cui è previsto che stiano con il padre anche nel fine settimana, esse staranno con lui nella giornata del martedì (dalle 18.30 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, con pernotto presso lo stesso). Nelle settimane, invece, in cui non è previsto che passino il weekend con il padre, esse lo vedranno e staranno con lui per due giorni, dal martedì alle
18.30 fino al riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina, con pernotto presso lo stesso.
6. Ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui le figlie saranno presso la propria abitazione, a gestirle in maniera autonoma, facendo fronte a tutte le esigenze che le stesse manifestino ed in particolare agli spostamenti per attività di studio, sportive, ludiche e ricreative, ferma la disponibilità alla collaborazione.
7. Per il periodo di vacanze natalizie i genitori terranno con sé le figlie per sette giorni consecutivi ciascuno, di modo che ad anni alterni, le minori possano trascorrere con un genitore dal 23 dicembre al
30 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre sino all'Epifania; nel periodo pasquale, i genitori terranno le figlie per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta.
Durante il periodo feriale estivo, ciascun genitore trascorrerà con le minori due settimane anche non consecutive. Resta inteso che ciascuno dovrà comunicare all'altro, con un preavviso di almeno 30 giorni,
il periodo scelto per trascorrere le vacanze estive.
8. Quanto al mantenimento della prole, entrambi i genitori si obbligano a concorrervi in proporzione al tempo, alle energie ed alle risorse economiche disponibili e concordano, in particolare, che:
Pag. 5 di 6 - il sig. versi, a titolo di mantenimento ordinario, alla sig.ra , entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese, su conto corrente già noto, l'importo complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, vengano poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Il tutto a partire dalla data in cui il sig. lascerà l'abitazione familiare. Parte_2
9. Le parti si dichiarano autonome ed autosufficienti e rinunciano quindi a qualsivoglia pretesa di reciproco mantenimento. Il sig. si impegna a cedere, entro il 31 ottobre 2025, Parte_2
alla sig.ra l'automobile Fiat Tipo, targata FJ059AF, dalla stessa utilizzata anche e soprattutto Parte_1
per le esigenze delle figlie, verso il corrispettivo di € 2.500,00, che la sig.ra si impegna a Parte_1
versare entro il 31 ottobre 2025 e, comunque, al momento di rilascio dell'abitazione familiare da parte del sig. . Le spese di trasferimento della proprietà dell'automobile saranno divise tra le parti Parte_2
per la giusta metà.
10. I conti correnti individuali continueranno ad essere utilizzati autonomamente dagli intestatari, mentre il conto corrente comune verrà utilizzato solo per il pagamento della rata di mutuo a cui le parti si impegnano a far fronte nella misura del 50% ciascuno.
11. Le utenze dell'abitazione familiare verranno intestate alla sig.ra subito dopo che il sig. Parte_1
avrà lasciato l'abitazione familiare. Parte_2
12. L'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla sig.ra , mentre le detrazioni fiscali Parte_1
relative alla prole verranno divise per la giusta metà.
13. Le parti autorizzano fin d'ora il rilascio del passaporto delle figlie minori.
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.12.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
rappresentata e difesa dagli avv. PASQUAL MICHELA e MENIN ALESSANDRO, Parte_1
presso gli stessi elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. VEDOVOTTO DOLORES, presso la stessa Parte_2
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. le figlie d ancora minorenni, vengono affidate congiuntamente ai genitori, entrambi Per_1 Per_2
egualmente responsabili della loro educazione e del loro mantenimento, ed entrambi impegnati a perseguire il loro benessere e la loro felicità, sicché le decisioni ad esse relative verranno prese di comune accordo.
2. La residenza delle figlie rimane fissata presso la casa di Jesolo, via Reghena n. 20/4, che viene assegnata, in uno agli arredi, alla sig.ra , con la quale la prole vivrà in via prevalente. Parte_1
Pag. 1 di 6 3. Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro il 31 ottobre 2025. Parte_2
4. In considerazione del buon rapporto che le figlie hanno con i genitori, verrà ad esse assicurato ampio diritto di frequentare e di stare con entrambi, i quali si impegnano a tenere sempre conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle bambine e delle loro necessità nonché ad informarsi reciprocamente delle stesse, come anche dei vincoli lavorativi che possano incidere sull'organizzazione e sulla relativa gestione.
5. Le parti stabiliscono quindi che, con possibilità di diversamente accordarsi, ed Per_1 Per_2
frequentino e vedano il padre a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica alle ore 18.30,
con pernotto presso quest'ultimo. Inoltre, nelle settimane in cui è previsto che stiano con il padre anche nel fine settimana, esse staranno con lui nella giornata del martedì (dalle 18.30 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, con pernotto presso lo stesso). Nelle settimane, invece, in cui non è previsto che passino il weekend con il padre, esse lo vedranno e staranno con lui per due giorni, dal martedì alle
18.30 fino al riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina, con pernotto presso lo stesso.
6. Ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui le figlie saranno presso la propria abitazione, a gestirle in maniera autonoma, facendo fronte a tutte le esigenze che le stesse manifestino ed in particolare agli spostamenti per attività di studio, sportive, ludiche e ricreative, ferma la disponibilità alla collaborazione.
7. Per il periodo di vacanze natalizie i genitori terranno con sé le figlie per sette giorni consecutivi ciascuno, di modo che ad anni alterni, le minori possano trascorrere con un genitore dal 23 dicembre al
30 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre sino all'Epifania; nel periodo pasquale, i genitori terranno le figlie per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta.
Durante il periodo feriale estivo, ciascun genitore trascorrerà con le minori due settimane anche non consecutive. Resta inteso che ciascuno dovrà comunicare all'altro, con un preavviso di almeno 30 giorni,
il periodo scelto per trascorrere le vacanze estive.
8. Quanto al mantenimento della prole, entrambi i genitori si obbligano a concorrervi in proporzione al tempo, alle energie ed alle risorse economiche disponibili e concordano, in particolare, che:
Pag. 2 di 6 - il sig. versi, a titolo di mantenimento ordinario, alla sig.ra , entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese, su conto corrente già noto, l'importo complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, vengano poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Il tutto a partire dalla data in cui il sig. lascerà l'abitazione familiare. Parte_2
9. Le parti si dichiarano autonome ed autosufficienti e rinunciano quindi a qualsivoglia pretesa di reciproco mantenimento. Il sig. si impegna a cedere, entro il 31 ottobre 2025, Parte_2
alla sig.ra l'automobile Fiat Tipo, targata FJ059AF, dalla stessa utilizzata anche e soprattutto Parte_1
per le esigenze delle figlie, verso il corrispettivo di € 2.500,00, che la sig.ra si impegna a Parte_1
versare entro il 31 ottobre 2025 e, comunque, al momento di rilascio dell'abitazione familiare da parte del sig. . Le spese di trasferimento della proprietà dell'automobile saranno divise tra le parti Parte_2
per la giusta metà.
10. I conti correnti individuali continueranno ad essere utilizzati autonomamente dagli intestatari, mentre il conto corrente comune verrà utilizzato solo per il pagamento della rata di mutuo a cui le parti si impegnano a far fronte nella misura del 50% ciascuno.
11. Le utenze dell'abitazione familiare verranno intestate alla sig.ra subito dopo che il sig. Parte_1
avrà lasciato l'abitazione familiare. Parte_2
12. L'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla sig.ra , mentre le detrazioni fiscali Parte_1
relative alla prole verranno divise per la giusta metà.
13. Le parti autorizzano fin d'ora il rilascio del passaporto delle figlie minori.
14 Le spese e i compensi di lite rimarranno interamente compensati tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 3 di 6 Con ricorso depositato in data 27.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nascevano le figlie minori a Portogruaro il 30 dicembre 2013 e Persona_3
a Portogruaro l'8 ottobre 2020; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso CP_1
l'immobile sito in Jesolo, via Reghena n. 20/4, acquistato nel 2017 in comproprietà per pari quota del
50%.
Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione,
proponevano domanda al fine di regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse delle figlie minori. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata con decreto del 03.07.2025 per il 07.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 30.09.2025, in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva con decreto del
07.10.2025 in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda congiuntamente formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati. Va infatti ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta essere superflua in ragione dell'accordo, e siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese processuali devono ritenersi compensate, attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
- ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento delle figlie alle seguenti condizioni: Per_1 CP_1
1. le figlie d ancora minorenni, vengono affidate congiuntamente ai genitori, entrambi Per_1 Per_2
egualmente responsabili della loro educazione e del loro mantenimento, ed entrambi impegnati a perseguire il loro benessere e la loro felicità, sicché le decisioni ad esse relative verranno prese di comune accordo.
2. La residenza delle figlie rimane fissata presso la casa di Jesolo, via Reghena n. 20/4, che viene assegnata, in uno agli arredi, alla sig.ra , con la quale la prole vivrà in via prevalente. Parte_1
Pag. 4 di 6 3. Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro il 31 ottobre 2025. Parte_2
4. In considerazione del buon rapporto che le figlie hanno con i genitori, verrà ad esse assicurato ampio diritto di frequentare e di stare con entrambi, i quali si impegnano a tenere sempre conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle bambine e delle loro necessità nonché ad informarsi reciprocamente delle stesse, come anche dei vincoli lavorativi che possano incidere sull'organizzazione e sulla relativa gestione.
5. Le parti stabiliscono quindi che, con possibilità di diversamente accordarsi, ed Per_1 Per_2
frequentino e vedano il padre a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica alle ore 18.30,
con pernotto presso quest'ultimo. Inoltre, nelle settimane in cui è previsto che stiano con il padre anche nel fine settimana, esse staranno con lui nella giornata del martedì (dalle 18.30 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, con pernotto presso lo stesso). Nelle settimane, invece, in cui non è previsto che passino il weekend con il padre, esse lo vedranno e staranno con lui per due giorni, dal martedì alle
18.30 fino al riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina, con pernotto presso lo stesso.
6. Ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui le figlie saranno presso la propria abitazione, a gestirle in maniera autonoma, facendo fronte a tutte le esigenze che le stesse manifestino ed in particolare agli spostamenti per attività di studio, sportive, ludiche e ricreative, ferma la disponibilità alla collaborazione.
7. Per il periodo di vacanze natalizie i genitori terranno con sé le figlie per sette giorni consecutivi ciascuno, di modo che ad anni alterni, le minori possano trascorrere con un genitore dal 23 dicembre al
30 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre sino all'Epifania; nel periodo pasquale, i genitori terranno le figlie per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta.
Durante il periodo feriale estivo, ciascun genitore trascorrerà con le minori due settimane anche non consecutive. Resta inteso che ciascuno dovrà comunicare all'altro, con un preavviso di almeno 30 giorni,
il periodo scelto per trascorrere le vacanze estive.
8. Quanto al mantenimento della prole, entrambi i genitori si obbligano a concorrervi in proporzione al tempo, alle energie ed alle risorse economiche disponibili e concordano, in particolare, che:
Pag. 5 di 6 - il sig. versi, a titolo di mantenimento ordinario, alla sig.ra , entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese, su conto corrente già noto, l'importo complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, vengano poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Il tutto a partire dalla data in cui il sig. lascerà l'abitazione familiare. Parte_2
9. Le parti si dichiarano autonome ed autosufficienti e rinunciano quindi a qualsivoglia pretesa di reciproco mantenimento. Il sig. si impegna a cedere, entro il 31 ottobre 2025, Parte_2
alla sig.ra l'automobile Fiat Tipo, targata FJ059AF, dalla stessa utilizzata anche e soprattutto Parte_1
per le esigenze delle figlie, verso il corrispettivo di € 2.500,00, che la sig.ra si impegna a Parte_1
versare entro il 31 ottobre 2025 e, comunque, al momento di rilascio dell'abitazione familiare da parte del sig. . Le spese di trasferimento della proprietà dell'automobile saranno divise tra le parti Parte_2
per la giusta metà.
10. I conti correnti individuali continueranno ad essere utilizzati autonomamente dagli intestatari, mentre il conto corrente comune verrà utilizzato solo per il pagamento della rata di mutuo a cui le parti si impegnano a far fronte nella misura del 50% ciascuno.
11. Le utenze dell'abitazione familiare verranno intestate alla sig.ra subito dopo che il sig. Parte_1
avrà lasciato l'abitazione familiare. Parte_2
12. L'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla sig.ra , mentre le detrazioni fiscali Parte_1
relative alla prole verranno divise per la giusta metà.
13. Le parti autorizzano fin d'ora il rilascio del passaporto delle figlie minori.
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.12.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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