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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 755/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2677/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028 2023 90027660 71 00000000 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2017 00182276 43
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2018 00130207 37
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282019 00171816 58 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6059/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2677/7/2024 del 24 aprile 2024, depositata il 26 giugno 2024, il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Caserta, avente ad oggetto l'impugnazione di una serie di atti esattoriali: intimazione di pagamento n. 02820239002766071000, notificata il 26 giugno 2023 per un importo complessivo di € 3.183,39; Cartella n. 02820170012822424000 (TARI anno 2014) per € 596,09;
Cartella n. 02820170018227643000 (TARI anno 2017) per € 474,56; Cartella n. 02820180013020737000
(TARES anno 2013, TARI anni 2015 e 2016) per € 1.059,72; Cartella n. 02820190017181658000 (IRPEF anno 2015) per € 1.053,02.
Il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti e per prescrizione del credito, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle sottese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza del ricorso
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha accolto il ricorso e compensato le spese di giudizio.
In particolare, con riferimento alle quattro cartelle sottese all'intimazione, ha rilevato che la parte resistente non aveva fornito alcuna prova della regolare notifica nei termini di legge, né aveva prodotto documenti idonei a dimostrare l'avvenuto perfezionamento del processo notificatorio. Le mere deduzioni difensive dell'Agenzia non potevano sopperire a tale mancanza.
La Corte ha richiamato, a sostegno della decisione, il consolidato orientamento della Cassazione (sentenza n. 1144/2018 e Sezioni Unite n. 10012/2021), secondo cui la mancata notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale tale da determinare la nullità dell'atto consequenziale. In applicazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, il giudice ha ribadito che il contribuente è legittimato a impugnare l'atto successivo facendo valere la nullità derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto e che, in tal caso, incombe al giudice stesso l'obbligo di verificarne la sussistenza e, ove accertata, di annullare l'atto impugnato.
Sulla base di tali motivazioni, il primo Giudice ha accolto il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento contestata.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. L'impugnazione, di carattere parziale, riguarda esclusivamente tre cartelle esattoriali: la n. 02820170018227643, riferita alla
TARI 2017; la n. 02820180013020737, relativa a TARES 2013 e TARI 2015-2016; e la n.
02820190017181658, concernente l'IRPEF 2015.
L'Agenzia ha chiesto che venga riconosciuta la validità e l'efficacia di tali cartelle, ritenute regolarmente notificate e non prescritte, con conseguente rigetto del ricorso del contribuente nella parte corrispondente.
L'Agenzia ha innanzitutto insistito sulla regolarità delle notifiche. Ha ricordato che già in primo grado aveva depositato la documentazione a supporto, precisando che la cartella relativa alla TARI 2017 era stata notificata il 1° giugno 2018 ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973, con la procedura dell'irreperibilità assoluta e il deposito presso la Casa comunale di San Felice a Cancello;
che la cartella relativa a TARES 2013 e
TARI 2015-2016 era stata notificata il 29 maggio 2019, secondo l'art. 140 c.p.c., con deposito presso la
Casa comunale e successivo invio della raccomandata informativa, regolarmente ritirata e sottoscritta;
e infine che la cartella relativa all'IRPEF 2015 era stata notificata il 28 novembre 2019, ancora una volta ex art. 60 DPR 600/1973, con la medesima procedura di irreperibilità assoluta. Sul punto, l'Agenzia ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione (ordinanze nn. 3212/2017, 3036/2016, 2790/2016; sentenze nn. 26244/2016, 12352/2016, 3452/2016 e 12888/2015), secondo cui non è necessario produrre in giudizio l'originale della cartella, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento o l'estratto di ruolo, che hanno valore di piena prova del credito e dei suoi elementi essenziali.
Sul tema della prescrizione dei crediti, l'Agenzia ha contestato la valutazione del giudice di primo grado, rilevando che tra le date di notifica delle cartelle (2018 e 2019) e l'avviso di intimazione del 26 giugno 2023 non era decorso né il termine quinquennale previsto per i tributi locali (TARI/TARES), né quello decennale stabilito per l'IRPEF. Ha inoltre evidenziato che, medio tempore, era intervenuta un'ulteriore intimazione di pagamento (n. 02820229002681984), notificata dapprima il 30 luglio 2022 per compiuta giacenza e successivamente il 19 maggio 2023 con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., che aveva efficacemente interrotto il corso della prescrizione.
Sulla base di queste argomentazioni, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto di riformare parzialmente la sentenza n. 2677/2024, dichiarando la validità delle tre cartelle indicate, di rigettare il ricorso del contribuente limitatamente ad esse e di condannare l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con proprie controdeduzioni si è costituito il contribuente Resistente_1 ribadendo in primo luogo che le cartelle del 2017 e del 2019 erano state dichiarate notificate dall'Agenzia ai sensi dell'art. 60 del d.P.
R. 600/1973, cioè con la procedura di irreperibilità assoluta. Tale modalità, tuttavia, non era applicabile, poiché egli risultava stabilmente residente in [...]a Cancello, in Indirizzo_1, sin dal 2004. In questo caso avrebbe dovuto essere utilizzata la procedura di irreperibilità relativa prevista dall'art. 140 c.p.
c., che impone adempimenti ulteriori quali il deposito dell'atto in Comune, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La mancanza di prova di tale adempimento, e in particolare dell'invio e della ricezione della
CAD, rendeva nulla la notifica.
Con riferimento alla cartella del 2018, il contribuente ha segnalato ulteriori gravi irregolarità: la relata di notifica riportava firme illeggibili, senza indicazione dei soggetti coinvolti né dell'indirizzo di riferimento. Non era stata prodotta alcuna delega o documento che comprovasse l'identità di chi aveva ritirato la raccomandata. Anche la successiva intimazione del 2022 (n. 02820229002681984), introdotta dall'Agenzia solo in sede di appello e indicata come interruttiva della prescrizione, presentava difetti analoghi di notifica e doveva considerarsi inefficace.
Il contribuente appellato ha poi sottolineato che l'intimazione oggetto di impugnazione non riportava né allegava le cartelle sottese né le relative relate di notifica, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 3 della legge 241/1990, come modificati dal d.lgs. 219/2023.
Un ulteriore vizio derivava dalla mancanza di trasparenza sul calcolo delle somme richieste: l'intimazione riportava soltanto importi complessivi, senza specificare aliquote, criteri di calcolo, periodi di riferimento e modalità di determinazione di sanzioni, interessi e aggio. Una carenza, questa, già più volte censurata dalla
Cassazione (sentenze n. 8651/2009, n. 4516/2012, n. 27071/2017 e ordinanza n. 10493/2024), nonché da diversi giudici tributari.
A sostegno delle proprie tesi, ha richiamato numerose pronunce della Suprema Corte – tra cui le Sezioni Unite n. 10012/2021, l'ordinanza n. 10356/2024 e le sentenze n. 5077/2019 e n. 6363/2020 – che hanno ribadito da un lato la necessità della CAD per la validità delle notifiche in caso di irreperibilità relativa, e dall'altro la nullità degli atti privi di motivazione adeguata o delle necessarie allegazioni.
Per tali ragioni, il contribuente appellato ha chiesto di rigettare integralmente l'appello dell'Agenzia, confermare la sentenza impugnata e condannare l'Ente al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. A supporto della propria posizione, ha prodotto il certificato storico di residenza, la sentenza di primo grado e il ricorso in appello notificato dall'Agenzia.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato, condividendosi integralmente la motivazione della sentenza impugnata.
In primo luogo, va rilevato che le cartelle di pagamento relative agli anni 2017 e 2019 sono state dichiarate notificate dall'Ente impositore ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ossia mediante la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta del destinatario. Tuttavia, tale modalità risulta erronea e inapplicabile nel caso concreto, poiché il contribuente era ed è stabilmente residente in [...]a Cancello, Indirizzo_1, sin dal 2004, come comprovato dal certificato storico di residenza prodotto in atti.
La notificazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo la procedura di irreperibilità relativa disciplinata dall'art. 140 c.p.c., che impone una serie di adempimenti formali inderogabili: deposito dell'atto presso la
Casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'Agenzia non ha fornito prova dell'espletamento di tali adempimenti, né tantomeno dell'invio e della ricezione della CAD, elementi essenziali ai fini del perfezionamento della notifica. Ne deriva che le notifiche delle cartelle del 2017 e del 2019 devono ritenersi nulle, con conseguente invalidità derivata dell'intimazione impugnata.
Analoga conclusione va tratta con riferimento alla cartella del 2018, la cui notifica è affetta da plurime irregolarità formali e sostanziali. Dalla relata di notifica, infatti, emergono firme illeggibili e la mancanza di qualsiasi indicazione circa i soggetti coinvolti, l'indirizzo di consegna e l'identità della persona che avrebbe ritirato la raccomandata. L'Ente non ha prodotto né deleghe né documenti idonei a comprovare la legittimazione del soggetto ricevente, con conseguente inefficacia della notificazione.
Peraltro, la successiva intimazione del 2022 (n. 02820229002681984), introdotta solo in sede di appello e indicata dall'Agenzia come atto interruttivo della prescrizione, presenta i medesimi vizi di notifica e deve pertanto considerarsi priva di effetti interruttivi.
Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere corretta la decisione di primo grado che ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando l'invalidità delle notifiche e la conseguente inefficacia della pretesa tributaria.
Pertanto, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del presenta grado di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore del contribuente, dichiaratosi antistatario, Avv. Difensore_2.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in euro 600,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario del contribuente appellato, avv. Avv. Difensore_2
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 755/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2677/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028 2023 90027660 71 00000000 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2017 00182276 43
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2018 00130207 37
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282019 00171816 58 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6059/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2677/7/2024 del 24 aprile 2024, depositata il 26 giugno 2024, il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Caserta, avente ad oggetto l'impugnazione di una serie di atti esattoriali: intimazione di pagamento n. 02820239002766071000, notificata il 26 giugno 2023 per un importo complessivo di € 3.183,39; Cartella n. 02820170012822424000 (TARI anno 2014) per € 596,09;
Cartella n. 02820170018227643000 (TARI anno 2017) per € 474,56; Cartella n. 02820180013020737000
(TARES anno 2013, TARI anni 2015 e 2016) per € 1.059,72; Cartella n. 02820190017181658000 (IRPEF anno 2015) per € 1.053,02.
Il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti e per prescrizione del credito, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle sottese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza del ricorso
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha accolto il ricorso e compensato le spese di giudizio.
In particolare, con riferimento alle quattro cartelle sottese all'intimazione, ha rilevato che la parte resistente non aveva fornito alcuna prova della regolare notifica nei termini di legge, né aveva prodotto documenti idonei a dimostrare l'avvenuto perfezionamento del processo notificatorio. Le mere deduzioni difensive dell'Agenzia non potevano sopperire a tale mancanza.
La Corte ha richiamato, a sostegno della decisione, il consolidato orientamento della Cassazione (sentenza n. 1144/2018 e Sezioni Unite n. 10012/2021), secondo cui la mancata notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale tale da determinare la nullità dell'atto consequenziale. In applicazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, il giudice ha ribadito che il contribuente è legittimato a impugnare l'atto successivo facendo valere la nullità derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto e che, in tal caso, incombe al giudice stesso l'obbligo di verificarne la sussistenza e, ove accertata, di annullare l'atto impugnato.
Sulla base di tali motivazioni, il primo Giudice ha accolto il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento contestata.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. L'impugnazione, di carattere parziale, riguarda esclusivamente tre cartelle esattoriali: la n. 02820170018227643, riferita alla
TARI 2017; la n. 02820180013020737, relativa a TARES 2013 e TARI 2015-2016; e la n.
02820190017181658, concernente l'IRPEF 2015.
L'Agenzia ha chiesto che venga riconosciuta la validità e l'efficacia di tali cartelle, ritenute regolarmente notificate e non prescritte, con conseguente rigetto del ricorso del contribuente nella parte corrispondente.
L'Agenzia ha innanzitutto insistito sulla regolarità delle notifiche. Ha ricordato che già in primo grado aveva depositato la documentazione a supporto, precisando che la cartella relativa alla TARI 2017 era stata notificata il 1° giugno 2018 ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973, con la procedura dell'irreperibilità assoluta e il deposito presso la Casa comunale di San Felice a Cancello;
che la cartella relativa a TARES 2013 e
TARI 2015-2016 era stata notificata il 29 maggio 2019, secondo l'art. 140 c.p.c., con deposito presso la
Casa comunale e successivo invio della raccomandata informativa, regolarmente ritirata e sottoscritta;
e infine che la cartella relativa all'IRPEF 2015 era stata notificata il 28 novembre 2019, ancora una volta ex art. 60 DPR 600/1973, con la medesima procedura di irreperibilità assoluta. Sul punto, l'Agenzia ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione (ordinanze nn. 3212/2017, 3036/2016, 2790/2016; sentenze nn. 26244/2016, 12352/2016, 3452/2016 e 12888/2015), secondo cui non è necessario produrre in giudizio l'originale della cartella, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento o l'estratto di ruolo, che hanno valore di piena prova del credito e dei suoi elementi essenziali.
Sul tema della prescrizione dei crediti, l'Agenzia ha contestato la valutazione del giudice di primo grado, rilevando che tra le date di notifica delle cartelle (2018 e 2019) e l'avviso di intimazione del 26 giugno 2023 non era decorso né il termine quinquennale previsto per i tributi locali (TARI/TARES), né quello decennale stabilito per l'IRPEF. Ha inoltre evidenziato che, medio tempore, era intervenuta un'ulteriore intimazione di pagamento (n. 02820229002681984), notificata dapprima il 30 luglio 2022 per compiuta giacenza e successivamente il 19 maggio 2023 con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., che aveva efficacemente interrotto il corso della prescrizione.
Sulla base di queste argomentazioni, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto di riformare parzialmente la sentenza n. 2677/2024, dichiarando la validità delle tre cartelle indicate, di rigettare il ricorso del contribuente limitatamente ad esse e di condannare l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con proprie controdeduzioni si è costituito il contribuente Resistente_1 ribadendo in primo luogo che le cartelle del 2017 e del 2019 erano state dichiarate notificate dall'Agenzia ai sensi dell'art. 60 del d.P.
R. 600/1973, cioè con la procedura di irreperibilità assoluta. Tale modalità, tuttavia, non era applicabile, poiché egli risultava stabilmente residente in [...]a Cancello, in Indirizzo_1, sin dal 2004. In questo caso avrebbe dovuto essere utilizzata la procedura di irreperibilità relativa prevista dall'art. 140 c.p.
c., che impone adempimenti ulteriori quali il deposito dell'atto in Comune, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La mancanza di prova di tale adempimento, e in particolare dell'invio e della ricezione della
CAD, rendeva nulla la notifica.
Con riferimento alla cartella del 2018, il contribuente ha segnalato ulteriori gravi irregolarità: la relata di notifica riportava firme illeggibili, senza indicazione dei soggetti coinvolti né dell'indirizzo di riferimento. Non era stata prodotta alcuna delega o documento che comprovasse l'identità di chi aveva ritirato la raccomandata. Anche la successiva intimazione del 2022 (n. 02820229002681984), introdotta dall'Agenzia solo in sede di appello e indicata come interruttiva della prescrizione, presentava difetti analoghi di notifica e doveva considerarsi inefficace.
Il contribuente appellato ha poi sottolineato che l'intimazione oggetto di impugnazione non riportava né allegava le cartelle sottese né le relative relate di notifica, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 3 della legge 241/1990, come modificati dal d.lgs. 219/2023.
Un ulteriore vizio derivava dalla mancanza di trasparenza sul calcolo delle somme richieste: l'intimazione riportava soltanto importi complessivi, senza specificare aliquote, criteri di calcolo, periodi di riferimento e modalità di determinazione di sanzioni, interessi e aggio. Una carenza, questa, già più volte censurata dalla
Cassazione (sentenze n. 8651/2009, n. 4516/2012, n. 27071/2017 e ordinanza n. 10493/2024), nonché da diversi giudici tributari.
A sostegno delle proprie tesi, ha richiamato numerose pronunce della Suprema Corte – tra cui le Sezioni Unite n. 10012/2021, l'ordinanza n. 10356/2024 e le sentenze n. 5077/2019 e n. 6363/2020 – che hanno ribadito da un lato la necessità della CAD per la validità delle notifiche in caso di irreperibilità relativa, e dall'altro la nullità degli atti privi di motivazione adeguata o delle necessarie allegazioni.
Per tali ragioni, il contribuente appellato ha chiesto di rigettare integralmente l'appello dell'Agenzia, confermare la sentenza impugnata e condannare l'Ente al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. A supporto della propria posizione, ha prodotto il certificato storico di residenza, la sentenza di primo grado e il ricorso in appello notificato dall'Agenzia.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato, condividendosi integralmente la motivazione della sentenza impugnata.
In primo luogo, va rilevato che le cartelle di pagamento relative agli anni 2017 e 2019 sono state dichiarate notificate dall'Ente impositore ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ossia mediante la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta del destinatario. Tuttavia, tale modalità risulta erronea e inapplicabile nel caso concreto, poiché il contribuente era ed è stabilmente residente in [...]a Cancello, Indirizzo_1, sin dal 2004, come comprovato dal certificato storico di residenza prodotto in atti.
La notificazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo la procedura di irreperibilità relativa disciplinata dall'art. 140 c.p.c., che impone una serie di adempimenti formali inderogabili: deposito dell'atto presso la
Casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'Agenzia non ha fornito prova dell'espletamento di tali adempimenti, né tantomeno dell'invio e della ricezione della CAD, elementi essenziali ai fini del perfezionamento della notifica. Ne deriva che le notifiche delle cartelle del 2017 e del 2019 devono ritenersi nulle, con conseguente invalidità derivata dell'intimazione impugnata.
Analoga conclusione va tratta con riferimento alla cartella del 2018, la cui notifica è affetta da plurime irregolarità formali e sostanziali. Dalla relata di notifica, infatti, emergono firme illeggibili e la mancanza di qualsiasi indicazione circa i soggetti coinvolti, l'indirizzo di consegna e l'identità della persona che avrebbe ritirato la raccomandata. L'Ente non ha prodotto né deleghe né documenti idonei a comprovare la legittimazione del soggetto ricevente, con conseguente inefficacia della notificazione.
Peraltro, la successiva intimazione del 2022 (n. 02820229002681984), introdotta solo in sede di appello e indicata dall'Agenzia come atto interruttivo della prescrizione, presenta i medesimi vizi di notifica e deve pertanto considerarsi priva di effetti interruttivi.
Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere corretta la decisione di primo grado che ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando l'invalidità delle notifiche e la conseguente inefficacia della pretesa tributaria.
Pertanto, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del presenta grado di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore del contribuente, dichiaratosi antistatario, Avv. Difensore_2.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in euro 600,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario del contribuente appellato, avv. Avv. Difensore_2