TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.12.2024, assunto in decisione in data 16.9.2025 e promosso da
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Silvia Locatelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Corso Mazzini n. 3, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avvocato Elena Somaschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Desio, Via arienti n. 15, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONTRO
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione del presente giudizio alle seguenti condizioni: il padre verserà la somma omnicomprensiva di euro 431 mensili, con rivalutazione ISTAT dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2027, entro il 5 di ogni mese direttamente su conto corrente di che verrà fornito al padre nei mezzi che CP_2 riterrà opportuni. Il padre verserà ulteriori 50 euro al mese sino al 30 settembre 2026. Dichiarano di rinunciare a ogni ulteriore istanza anche per il pregresso.
Motivi della decisione
Premesso che :
- le parti hanno contratto matrimonio in data 29.12.1985 in Rescaldina;
- dall'unione è nata (in data 7.1.2001); CP_2
- la coppia si separava consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Monza in data
17.3.2022.
- il Tribunale di Monza pronunciava cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.
2395/2023 del 26.10.2023 (pubblicata in data 2.11.2023) resa su conclusioni congiunte;
- All'udienza del 16.9.2025 le parti comparivano personalmente e raggiungevano un accordo per la definizione del presente giudizio, alle condizioni di cui in epigrafe;
- Occorre rilevare che la figlia pur destinataria di regolare notifica e presentatasi personalmente CP_2 in udienza, non si è costituta nel presente giudizio, pertanto occorre dichiararne la contumacia.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 2395/2023 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( CP_2
7.1.2001) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- l'accordo tra le parti determina la compensazione delle spese tra le parti.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e , con ricorso depositato in data Controparte_1 Controparte_2
3.12.2024, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.9.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Michela Benedetta Bordieri
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.12.2024, assunto in decisione in data 16.9.2025 e promosso da
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Silvia Locatelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Corso Mazzini n. 3, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avvocato Elena Somaschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Desio, Via arienti n. 15, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONTRO
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione del presente giudizio alle seguenti condizioni: il padre verserà la somma omnicomprensiva di euro 431 mensili, con rivalutazione ISTAT dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2027, entro il 5 di ogni mese direttamente su conto corrente di che verrà fornito al padre nei mezzi che CP_2 riterrà opportuni. Il padre verserà ulteriori 50 euro al mese sino al 30 settembre 2026. Dichiarano di rinunciare a ogni ulteriore istanza anche per il pregresso.
Motivi della decisione
Premesso che :
- le parti hanno contratto matrimonio in data 29.12.1985 in Rescaldina;
- dall'unione è nata (in data 7.1.2001); CP_2
- la coppia si separava consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Monza in data
17.3.2022.
- il Tribunale di Monza pronunciava cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.
2395/2023 del 26.10.2023 (pubblicata in data 2.11.2023) resa su conclusioni congiunte;
- All'udienza del 16.9.2025 le parti comparivano personalmente e raggiungevano un accordo per la definizione del presente giudizio, alle condizioni di cui in epigrafe;
- Occorre rilevare che la figlia pur destinataria di regolare notifica e presentatasi personalmente CP_2 in udienza, non si è costituta nel presente giudizio, pertanto occorre dichiararne la contumacia.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 2395/2023 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( CP_2
7.1.2001) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- l'accordo tra le parti determina la compensazione delle spese tra le parti.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e , con ricorso depositato in data Controparte_1 Controparte_2
3.12.2024, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.9.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Michela Benedetta Bordieri