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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1944/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nell'interesse dei figli minori Parte_1 C.F._1
conviventi, con il patrocinio dell'avv. SENESE ANDREA Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, Lungarno Buozzi n. 13, Pisa nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIZZA Controparte_1 C.F._2
PATRIZIA , ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2
del predetto difensore, piazza A. D'Ancona n. 5, Pisa avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per entrambe le parti pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 25 gennaio 2009 Parte_1 matrimonio concordatario in Pisa con dall'unione con il quale nascevano i figli, Controparte_1
, l'8 ottobre 2009 e , il 29 luglio 2013; allegava il venir meno dell'unione materiale Per_1 Per_2
e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con addebito al resistente, alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la mamma nella casa coniugale a lei assegnata, nella regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché nella previsione a carico di quest'ultimo di un contributo al mantenimento dei minori pari ad € 400,00 mensili per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e della totalità dell'assegno unico. La ricorrente domandava, altresì, porsi a carico dell'ex coniuge l'onere di contribuire al mantenimento di lei stessa ricorrente con la somma mensili di € 150,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia. In via urgente ed indifferibile, la ricorrente domandava anche stabilirsi provvisoriamente un contributo di mantenimento in favore dei minori e statuire in punto di diritto di visita dei minori col padre.
In data 3 ottobre 2024, si costituiva in giudizio domandando addebitarsi la Controparte_1
separazione personale alla moglie e, in punto di condizioni accessorie, affidarsi congiuntamente i figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita dei figli minori con sé resistente, nonché porsi a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento dei minori nella misura di € 300,00 mensili, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico.
Il subprocedimento aperto per decidere in ordine alle richieste avanzate dalla ricorrente ex art. 473bis.15 c.p.c. si concludeva, su accordo delle parti, disponendo l'affido condiviso dei minori e la loro collocazione prevalente presso la mamma, regolamentando il diritto di visita del padre e ponendosi a suo carico (di lui resistente) l'onere di contribuire al mantenimento dei ragazzi nella misura di € 400,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione parti del 5 novembre 2024, la casa coniugale veniva provvisoriamente assegnata alla signora e si disponeva l'ascolto dei minori. Terminato anche tale incombente, le parti domandavano pronunciarsi sin d'ora sentenza non definitiva sullo status e la causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi. Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle ulteriori questioni ancora controverse.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa, il 25 gennaio 2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pisa al n. 4, parte II, serie A, anno 2009, ufficio 1.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 3/02/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1944/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nell'interesse dei figli minori Parte_1 C.F._1
conviventi, con il patrocinio dell'avv. SENESE ANDREA Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, Lungarno Buozzi n. 13, Pisa nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIZZA Controparte_1 C.F._2
PATRIZIA , ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2
del predetto difensore, piazza A. D'Ancona n. 5, Pisa avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per entrambe le parti pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 25 gennaio 2009 Parte_1 matrimonio concordatario in Pisa con dall'unione con il quale nascevano i figli, Controparte_1
, l'8 ottobre 2009 e , il 29 luglio 2013; allegava il venir meno dell'unione materiale Per_1 Per_2
e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con addebito al resistente, alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la mamma nella casa coniugale a lei assegnata, nella regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché nella previsione a carico di quest'ultimo di un contributo al mantenimento dei minori pari ad € 400,00 mensili per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e della totalità dell'assegno unico. La ricorrente domandava, altresì, porsi a carico dell'ex coniuge l'onere di contribuire al mantenimento di lei stessa ricorrente con la somma mensili di € 150,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia. In via urgente ed indifferibile, la ricorrente domandava anche stabilirsi provvisoriamente un contributo di mantenimento in favore dei minori e statuire in punto di diritto di visita dei minori col padre.
In data 3 ottobre 2024, si costituiva in giudizio domandando addebitarsi la Controparte_1
separazione personale alla moglie e, in punto di condizioni accessorie, affidarsi congiuntamente i figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita dei figli minori con sé resistente, nonché porsi a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento dei minori nella misura di € 300,00 mensili, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico.
Il subprocedimento aperto per decidere in ordine alle richieste avanzate dalla ricorrente ex art. 473bis.15 c.p.c. si concludeva, su accordo delle parti, disponendo l'affido condiviso dei minori e la loro collocazione prevalente presso la mamma, regolamentando il diritto di visita del padre e ponendosi a suo carico (di lui resistente) l'onere di contribuire al mantenimento dei ragazzi nella misura di € 400,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione parti del 5 novembre 2024, la casa coniugale veniva provvisoriamente assegnata alla signora e si disponeva l'ascolto dei minori. Terminato anche tale incombente, le parti domandavano pronunciarsi sin d'ora sentenza non definitiva sullo status e la causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi. Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle ulteriori questioni ancora controverse.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa, il 25 gennaio 2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pisa al n. 4, parte II, serie A, anno 2009, ufficio 1.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 3/02/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina