Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6007/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Luisa Pellecchia;
Parte_1
- RICORRENTE -
E Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: All'udienza del 19/12/2024, celebrata nella contumacia della resistente, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate a verbale dal solo procuratore del ricorrente;
il P.M. interveniva in giudizio con nota del 18/06/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo il 14/06/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto in Las Tunas (Cuba) il 23/08/2010 con dalla cui unione non erano nati figli. Controparte_1 A fondamento della sua domanda il ricorrente deduceva che con sentenza n. 4808/2017 pubblicata il 19/10/2017, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi. Chiedeva non porsi a suo carico alcun obbligo di mantenimento. Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 19/12/2024 pur Controparte_1 ritualmente citata in giudizio, non si costituiva ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti regolanti lo stato separativo e, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con nota del 18/06/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia della resistente. La domanda tesa alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta. 1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art.
3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 19/12/2024, alle quali il ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/22, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 14/06/2024 e presentato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la contumacia della resistente;
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Las Tunas (Cuba) il 23/08/2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Comune di Acquaviva delle Fonti al n.4, parte II, serie C, anno 2011;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza del 19/12/2024;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna la resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario nella misura del 15%;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 28/01/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera