CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 578/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ric_1 P.IVA_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 040400439 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 040400439 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 040400439 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 798/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1L'associazione impugnava l'epigrafato accertamento per l'a.i. 2018, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'udienza del 9.7.2025 veniva disposta la sospensiva dell'atto impugnato.
All'udienza del 5.11.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Ric_1L'associazione è un soggetto giuridico che non presentava dichiarazioni dei redditi e che, pur avendo stipulato una convenzione per la gestione del canile municipale di
Lucera, ricevendo il relativo compenso, non versava alcunchè a titolo di imposta. Da qui il recupero a tassazione per cui è causa.
Ric_1L'impugnazione dell'associazione si articola essenzialmente sul suo essere un soggetto giuridico che non persegue alcuno scopo di lucro, come si desume dal suo Statuto nonchè dal suo inserimento nell'albo regionale delle associazioni di volontariato, dal che discende – a suo dire – la natura non commerciale della stessa e la sua incompatibilità con la qualifica di soggetto passivo dei vari tributi per cui è causa.
Di fronte a tale argomentare coglie nel segno – secondo questo giudice dauno – la ricostruzione in diritto operata dall'AF, per cui non è la natura del soggetto erogatore ma la natura dell'attività svolta a decidere dell'assoggettabilità a un tributo quale l'IRES o l'IRAP.
Per meglio dire, la qualifica di non commerciale che fa scattare l'esenzione da tali imposte previste dalla relativa disciplina discende dalla ricorrenza tanto del requisito (soggettivo) della non-commercialità del soggetto di diritto (cioè dal non perseguire fini di lucro) quanto dalla non-commercialità del requisito (oggettivo) dell'attività svolta.
Orbene, quando una attività ha caratteristiche tale da poterla qualificare non-commerciale?
Quando trattasi di attività strutturata per non coprire i suoi costi con i ricavi previsti. Di contro, è la finalizzazione oggettiva di una attività a pareggiare i costi (cioè il fatto che non operi programmaticamente sottocosto rispetto ai prezzi di mercato) che ne disvela la sua natura commerciale, e ciò a prescindere da ciò che faccia (beneficenza, reinvestimento, godimento edonistico, altro: è del tutto indifferente ai fini della qualificazione oggettiva dell'attività) dell'eventuale utile il soggetto erogatore dell'attività.
Nel caso di specie si rileva – come da considerazioni svolte dall'AF – che l'attività gestoria del canile municipale era diretta a pareggiare i costi dai ricavi, visto che i canoni previsti dalla convenzione col
Comune erano pensati proprio per assicurare tale copertura dei costi di esercizio.
Ne discende la natura commerciale dell'attività svolta e dunque la correttezza dell'operato dell'AdE nell'atto impugnato.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2, rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia il 05.11.2025
IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 578/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ric_1 P.IVA_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 040400439 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 040400439 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 040400439 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 798/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1L'associazione impugnava l'epigrafato accertamento per l'a.i. 2018, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'udienza del 9.7.2025 veniva disposta la sospensiva dell'atto impugnato.
All'udienza del 5.11.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Ric_1L'associazione è un soggetto giuridico che non presentava dichiarazioni dei redditi e che, pur avendo stipulato una convenzione per la gestione del canile municipale di
Lucera, ricevendo il relativo compenso, non versava alcunchè a titolo di imposta. Da qui il recupero a tassazione per cui è causa.
Ric_1L'impugnazione dell'associazione si articola essenzialmente sul suo essere un soggetto giuridico che non persegue alcuno scopo di lucro, come si desume dal suo Statuto nonchè dal suo inserimento nell'albo regionale delle associazioni di volontariato, dal che discende – a suo dire – la natura non commerciale della stessa e la sua incompatibilità con la qualifica di soggetto passivo dei vari tributi per cui è causa.
Di fronte a tale argomentare coglie nel segno – secondo questo giudice dauno – la ricostruzione in diritto operata dall'AF, per cui non è la natura del soggetto erogatore ma la natura dell'attività svolta a decidere dell'assoggettabilità a un tributo quale l'IRES o l'IRAP.
Per meglio dire, la qualifica di non commerciale che fa scattare l'esenzione da tali imposte previste dalla relativa disciplina discende dalla ricorrenza tanto del requisito (soggettivo) della non-commercialità del soggetto di diritto (cioè dal non perseguire fini di lucro) quanto dalla non-commercialità del requisito (oggettivo) dell'attività svolta.
Orbene, quando una attività ha caratteristiche tale da poterla qualificare non-commerciale?
Quando trattasi di attività strutturata per non coprire i suoi costi con i ricavi previsti. Di contro, è la finalizzazione oggettiva di una attività a pareggiare i costi (cioè il fatto che non operi programmaticamente sottocosto rispetto ai prezzi di mercato) che ne disvela la sua natura commerciale, e ciò a prescindere da ciò che faccia (beneficenza, reinvestimento, godimento edonistico, altro: è del tutto indifferente ai fini della qualificazione oggettiva dell'attività) dell'eventuale utile il soggetto erogatore dell'attività.
Nel caso di specie si rileva – come da considerazioni svolte dall'AF – che l'attività gestoria del canile municipale era diretta a pareggiare i costi dai ricavi, visto che i canoni previsti dalla convenzione col
Comune erano pensati proprio per assicurare tale copertura dei costi di esercizio.
Ne discende la natura commerciale dell'attività svolta e dunque la correttezza dell'operato dell'AdE nell'atto impugnato.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2, rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia il 05.11.2025
IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)