Art. 1.
L'art. 5, relativo alle lauree e diplomi conferiti nell'Universita', per quanto si riferisce alla facolta' di medicina e chirurgia, e' cosi' riformulato:
"Nella facolta' di medicina e chirurgia: la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria".
L'art. 6, primo comma, e' cosi' riformulato:
"Gli studi per il conseguimento di ciascuna laurea durante quattro anni, fatta eccezione per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria per il cui conseguimento gli studi hanno la durata di cinque anni divisi in un biennio e in un triennio e per la laurea in medicina e chirurgia per il cui conseguimento gli studi hanno la durata di sei anni divisi in tre bienni".
L'art. 5, relativo alle lauree e diplomi conferiti nell'Universita', per quanto si riferisce alla facolta' di medicina e chirurgia, e' cosi' riformulato:
"Nella facolta' di medicina e chirurgia: la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria".
L'art. 6, primo comma, e' cosi' riformulato:
"Gli studi per il conseguimento di ciascuna laurea durante quattro anni, fatta eccezione per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria per il cui conseguimento gli studi hanno la durata di cinque anni divisi in un biennio e in un triennio e per la laurea in medicina e chirurgia per il cui conseguimento gli studi hanno la durata di sei anni divisi in tre bienni".