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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 8671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8671 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza dell'8.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n°23932/2024
VERTENTI TRA
, c.f. , difesa e rappresentata dall'Avv. Mintcho Parte_1 C.F._1
Youliev Mintchev per mandato allegato al ricorso, elett.te dom.ta presso il suo studio in
Roma, Via Carlo Poma n.2; - RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
, c.f. C.F. – P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- RESISTENTE -
Oggetto: pubblico impiego – non ammissione a procedura selettiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver agito innanzi al Tar per l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia del decreto Cont del Direttore Generale dell' prot. N. 189 del 20.03.2024, comunicato via Pec in data
20.03.2024, con il quale era stata disposta la sua esclusione dalla selezione di cui al Bando
n. 26/2023 (Procedura selettiva per titoli e colloquio, per n. 14 posizioni di Primo Tecnologo, Cont II livello, ai sensi dell'art. 15 del CCNL relativo al personale dell' del 29.11.2007), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e che il TAR Lazio con sentenza n.12184 del 14.6.2024 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dedotto nel merito che il nominato provvedimento datoriale era errato non essendo stati i requisiti di ammissione correttamente valutati, ulteriormente argomentato che non era possibile individuare eventuali controinteressati atteso che la procedura selettiva per titoli e colloquio non era stata ancora conclusa e non era stata ancora emanata la relativa graduatoria, concludeva chiedendo: “- dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento impugnato ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e/o comunque annullare il provvedimento impugnato ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale nella parte in cui non ammettono la parte ricorrente alla procedura selettiva di cui al Bando n. 26/2023 per titoli e colloquio per n. 14 posizioni di primo Tecnologo, II livello, ai sensi dell'art. 15 Cont del CCNL relativo al personale dell' del 29.11.2007. ISTANZA DI SOSPENSIONE In via di urgenza, cautelare e monitoria si chiede - la sospensione immediata dell'efficacia e/o la disapplicazione del provvedimento impugnato e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale nella parte in cui non ammette la parte ricorrente alla procedura selettiva di cui al Bando n. 26/2023 per titoli e colloquio per n. 14 posizioni di primo Tecnologo, II Cont livello, ai sensi dell'art. 15 del CCNL relativo al personale dell' del 29.11.2007 e conseguentemente e/o in ogni caso che venga ordinato alla parte resistente di ammettere la parte ricorrente alle procedura selettiva di cui al Bando n.26/2023 per titoli e colloquio per
n. 14 posizioni di primo Tecnologo, II livello, ai sensi dell'art. 15 del CCNL relativo al Cont personale dell' del 29.11.2007.”
Si costituiva in giudizio sia innanzi al TAR che innanzi al presente giudice l' CP_1 sostenendo in questa sede la legittimità del proprio operato.
Concesso termine per note, la causa rinviata per discussione all'odierna udienza veniva trattenuta in decisione innanzi al presente magistrato in turno sostituzione del collega assente giustificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Incontestato che l'istante sia stata inquadrata nel profilo di tecnologo di III livello professionale con decorrenza dal 1° maggio 2023, a seguito di superamento della selezione Cont pubblica di cui al bando n. 3/2022 - codice profilo T5 e dato per presupposto che il profilo di tecnologo di III livello costituisse presupposto per la partecipazione alla selezione indetta, controvertono le parti sull'interpretazione dell'art. 2, comma 1 del bando n. 26/2023, ritenendo la ricorrente che il richiesto requisito, attinente al profilo professionale, di partecipazione alla procedura selettiva dovesse essere presente alla data ultima fissata per la presentazione della domanda e, viceversa, la controparte, alla precedente data del
31.12.2022.
Dispone l'indicato art.2 del bando:
“1. Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31.12.2022, inquadrati nel profilo professionale di Tecnologo, III livello, ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
2. I requisiti ed i titoli utili per la valutazione dei candidati devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione”.
Secondo l'interpretazione di tale clausola fornita dalla ricorrente, il requisito di ammissione alla selezione sarebbe così scomponibile: a) essere titolare di contratto di lavoro a tempo Cont Cont indeterminato presso lla data del 31 dicembre 2022; b) essere in servizio presso con inquadramento di tecnologo di III livello professionale alla data del 27.4.2024 di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
La pur non felice costruzione grammaticale del riportato punto 1 deve ad avviso del
Tribunale viceversa essere intesa nel senso che ai fini della partecipazione alla selezione il bando richiede il possesso in capo al candidato alla data del 31.12.2022 di tutti e due i requisiti: sia essere dipendente a tempo indeterminato che essere inquadrato nel profilo di tecnologo di III livello professionale, con la precisazione che il dipendente deve essere ancora in servizio con il medesimo profilo e livello professionale anche nel momento successivo individuato dalla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
A conferma della correttezza dell'interpretazione dell'ASI fatta propria dal Tribunale, è il disposto dell'art.15, comma 9 del CCNL personale ASI del 26.11.2007 riprodotto nella premessa del bando 26/2003, il quale recita: «Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data».
Coerentemente a quanto disposto nella indicata norma, l'art. 7, comma 4, del bando n.
26/2023 recita: “I vincitori saranno inquadrati nel profilo di Primo Tecnologo, II livello professionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2023 e purché in Cont servizio presso l' all'atto della nomina”.
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente, secondo la tesi dalla medesima sostenuta, avrebbe avuto diritto, qualora vincitrice del bando, ad acquisire il diritto all'inquadramento nel profilo di Primo Tecnologo II livello dal 1.1.2023, e quindi prima di aver mai visto riconosciuto l'inferiore profilo di Tecnologo livello III dalla medesima acquisito solo in data
1.5.2023, passando per saltum dal profilo di collaboratore amministrativo VII livello a quello di Tecnologo II livello, il che è all'evidenza in contraddizione con quanto inteso garantire con il bando. In senso contrario appare viceversa del tutto logico che entrambi i requisiti di ammissione siano sussistenti alla data del 31.12.2022, proprio perché è contestualmente previsto il diritto alla qualifica superiore dal successivo 1.1.2023.
Né in senso contrario può essere richiamato il punto due dell'art.2 sopra riportato riguardando questo i requisiti e i titoli ai fini della valutazione, fase successiva e diversa da quella riferita all'ammissione. In altre parole, gli ammessi secondo quanto stabilito dal punto
1 per come sopra interpretato, verranno selezionati, secondo quanto previsto al punto2, tenuto conto di requisiti e titoli posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Né è configurabile discriminazione della ricorrente rispetto ad altri candidati essendo incontestato che l'esclusione dalla selezione ha riguardato anche altri due aspiranti in analoga situazione e cioè venuti in possesso del requisito professionale in data successiva al
31.12.2022.
I compensi di lite sono compensati per la metà attesa la novità della questione mentre la restante parte è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
compensa per la metà i compensi di lite e condanna parte ricorrente alla refusione della restante parte liquidata in complessivi €1.000,00.
Roma, il 8.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza dell'8.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n°23932/2024
VERTENTI TRA
, c.f. , difesa e rappresentata dall'Avv. Mintcho Parte_1 C.F._1
Youliev Mintchev per mandato allegato al ricorso, elett.te dom.ta presso il suo studio in
Roma, Via Carlo Poma n.2; - RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
, c.f. C.F. – P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- RESISTENTE -
Oggetto: pubblico impiego – non ammissione a procedura selettiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver agito innanzi al Tar per l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia del decreto Cont del Direttore Generale dell' prot. N. 189 del 20.03.2024, comunicato via Pec in data
20.03.2024, con il quale era stata disposta la sua esclusione dalla selezione di cui al Bando
n. 26/2023 (Procedura selettiva per titoli e colloquio, per n. 14 posizioni di Primo Tecnologo, Cont II livello, ai sensi dell'art. 15 del CCNL relativo al personale dell' del 29.11.2007), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e che il TAR Lazio con sentenza n.12184 del 14.6.2024 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dedotto nel merito che il nominato provvedimento datoriale era errato non essendo stati i requisiti di ammissione correttamente valutati, ulteriormente argomentato che non era possibile individuare eventuali controinteressati atteso che la procedura selettiva per titoli e colloquio non era stata ancora conclusa e non era stata ancora emanata la relativa graduatoria, concludeva chiedendo: “- dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento impugnato ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e/o comunque annullare il provvedimento impugnato ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale nella parte in cui non ammettono la parte ricorrente alla procedura selettiva di cui al Bando n. 26/2023 per titoli e colloquio per n. 14 posizioni di primo Tecnologo, II livello, ai sensi dell'art. 15 Cont del CCNL relativo al personale dell' del 29.11.2007. ISTANZA DI SOSPENSIONE In via di urgenza, cautelare e monitoria si chiede - la sospensione immediata dell'efficacia e/o la disapplicazione del provvedimento impugnato e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale nella parte in cui non ammette la parte ricorrente alla procedura selettiva di cui al Bando n. 26/2023 per titoli e colloquio per n. 14 posizioni di primo Tecnologo, II Cont livello, ai sensi dell'art. 15 del CCNL relativo al personale dell' del 29.11.2007 e conseguentemente e/o in ogni caso che venga ordinato alla parte resistente di ammettere la parte ricorrente alle procedura selettiva di cui al Bando n.26/2023 per titoli e colloquio per
n. 14 posizioni di primo Tecnologo, II livello, ai sensi dell'art. 15 del CCNL relativo al Cont personale dell' del 29.11.2007.”
Si costituiva in giudizio sia innanzi al TAR che innanzi al presente giudice l' CP_1 sostenendo in questa sede la legittimità del proprio operato.
Concesso termine per note, la causa rinviata per discussione all'odierna udienza veniva trattenuta in decisione innanzi al presente magistrato in turno sostituzione del collega assente giustificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Incontestato che l'istante sia stata inquadrata nel profilo di tecnologo di III livello professionale con decorrenza dal 1° maggio 2023, a seguito di superamento della selezione Cont pubblica di cui al bando n. 3/2022 - codice profilo T5 e dato per presupposto che il profilo di tecnologo di III livello costituisse presupposto per la partecipazione alla selezione indetta, controvertono le parti sull'interpretazione dell'art. 2, comma 1 del bando n. 26/2023, ritenendo la ricorrente che il richiesto requisito, attinente al profilo professionale, di partecipazione alla procedura selettiva dovesse essere presente alla data ultima fissata per la presentazione della domanda e, viceversa, la controparte, alla precedente data del
31.12.2022.
Dispone l'indicato art.2 del bando:
“1. Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31.12.2022, inquadrati nel profilo professionale di Tecnologo, III livello, ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
2. I requisiti ed i titoli utili per la valutazione dei candidati devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione”.
Secondo l'interpretazione di tale clausola fornita dalla ricorrente, il requisito di ammissione alla selezione sarebbe così scomponibile: a) essere titolare di contratto di lavoro a tempo Cont Cont indeterminato presso lla data del 31 dicembre 2022; b) essere in servizio presso con inquadramento di tecnologo di III livello professionale alla data del 27.4.2024 di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
La pur non felice costruzione grammaticale del riportato punto 1 deve ad avviso del
Tribunale viceversa essere intesa nel senso che ai fini della partecipazione alla selezione il bando richiede il possesso in capo al candidato alla data del 31.12.2022 di tutti e due i requisiti: sia essere dipendente a tempo indeterminato che essere inquadrato nel profilo di tecnologo di III livello professionale, con la precisazione che il dipendente deve essere ancora in servizio con il medesimo profilo e livello professionale anche nel momento successivo individuato dalla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
A conferma della correttezza dell'interpretazione dell'ASI fatta propria dal Tribunale, è il disposto dell'art.15, comma 9 del CCNL personale ASI del 26.11.2007 riprodotto nella premessa del bando 26/2003, il quale recita: «Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data».
Coerentemente a quanto disposto nella indicata norma, l'art. 7, comma 4, del bando n.
26/2023 recita: “I vincitori saranno inquadrati nel profilo di Primo Tecnologo, II livello professionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2023 e purché in Cont servizio presso l' all'atto della nomina”.
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente, secondo la tesi dalla medesima sostenuta, avrebbe avuto diritto, qualora vincitrice del bando, ad acquisire il diritto all'inquadramento nel profilo di Primo Tecnologo II livello dal 1.1.2023, e quindi prima di aver mai visto riconosciuto l'inferiore profilo di Tecnologo livello III dalla medesima acquisito solo in data
1.5.2023, passando per saltum dal profilo di collaboratore amministrativo VII livello a quello di Tecnologo II livello, il che è all'evidenza in contraddizione con quanto inteso garantire con il bando. In senso contrario appare viceversa del tutto logico che entrambi i requisiti di ammissione siano sussistenti alla data del 31.12.2022, proprio perché è contestualmente previsto il diritto alla qualifica superiore dal successivo 1.1.2023.
Né in senso contrario può essere richiamato il punto due dell'art.2 sopra riportato riguardando questo i requisiti e i titoli ai fini della valutazione, fase successiva e diversa da quella riferita all'ammissione. In altre parole, gli ammessi secondo quanto stabilito dal punto
1 per come sopra interpretato, verranno selezionati, secondo quanto previsto al punto2, tenuto conto di requisiti e titoli posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Né è configurabile discriminazione della ricorrente rispetto ad altri candidati essendo incontestato che l'esclusione dalla selezione ha riguardato anche altri due aspiranti in analoga situazione e cioè venuti in possesso del requisito professionale in data successiva al
31.12.2022.
I compensi di lite sono compensati per la metà attesa la novità della questione mentre la restante parte è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
compensa per la metà i compensi di lite e condanna parte ricorrente alla refusione della restante parte liquidata in complessivi €1.000,00.
Roma, il 8.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari