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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 621/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 08/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Alcide De Gasperi, presso lo studio Parte_1 nna Lo TO (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
Vibo Valentia, via Luigi Razza, n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Limardo (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex art. 14, c. 1, sub a 1) del Regolamento per l'Erogazione dell'Assistenza. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando a) di essere iscritta all'Albo degli avvocati del Foro di Vibo Valentia dal 17.07.2001, con iscrizione alla Cassa di previdenza dall'1.01.2002; b) di essere stata riconosciuta, il 28.04.2017, dalle Commissioni mediche “soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1 legge 104/92”; c) di aver subito un intervento neurochirurgico, il 01.02.2022 al cui seguito è stata dichiarata invalida civile con una percentuale di 75%; c) di aver, successivamente, presentato domanda di pensione di invalidità ex art. 54 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, stante la sua ridotta capacità a esercitare la professione, a meno di un terzo, accolta il 15.12.2022, con decorrenza dal 1.06.2022; d) di aver richiesto l'assistenza indennitaria ex art. 3, lett. a 1), concesso per il periodo intercorrente fra il 01.02.2022 e il 31.05.2022, a cui seguiva un reclamo (successivamente rigettato) della ricorrente affinché la prestazione le fosse riconosciuta per il periodo antecedente all'intervento chirurgico, in ragione della sussistenza della malattia. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente, nel periodo dall'01.06.2021 al 31.01.2022, si trovava in uno stato di assoluta impossibilità all'esercizio dell'attività professionale;
2) Condannare in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. alla corresponsione, relativamente ndicato, dell'indennizzo previsto dall'art.14 co.1 sub a1) del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza; 3) Condannare, altresì, al pagamento delle spese del presente giudizio con distrazione a favore del CP_1 procur ex art.93 c.p.c.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando le avverse pretese Controparte_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente, e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per ottenere la prestazione di cui all'art. 14 comma 1, sub a1) del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza, per il periodo intercorrente fra il 1.06.2021 e il 31.01.2022, in quanto affetta da una patologia invalidante.
3. Il beneficio descritto dalla predetta normativa viene concesso agli iscritti alla che, per CP_1 almeno due mesi continuativi, non abbiano potuto esercitare in maniera ass l'attività professionale.
4. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che «la era ed è Parte_2 affetta da patologie concomitanti che certamente avevano contribuito al manif l corteo sintomatologico erroneamente trascurato nella presentazione della domanda del 20/10/2022 e denunciato con il certificato medico postumo risalente alla data del 12/05/2023. Perciò, pur non potendo avere l'assoluta certezza che l'Avv. nel periodo dall'1.6.2021 al 31.1.2022 si trovasse Pt_1 in una condizione di inabilità assoluta, co le caratteristiche evolutive della patologia e la concomitanza delle ulteriori malattie questo risulta perlomeno molto verosimile, applicando il principio del “più probabile che non” Sulla base delle considerazioni medico-legali sopra esposte si può concludere, affermando che l'Avv. , "ha diritto al riconoscimento del periodo di Parte_1 malattia per il periodo dall'1.6.2021 al
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
6. Per tale ragione, stante l'accertamento dello stato invalidante della ricorrente durante il periodo in contestazione, il ricorso va accolto e la ricorrente ha diritto a ottenere la prestazione richiesta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
8. Le spese della consulenza medica esperita sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a ottenere la Parte_1 prestazione di cui all'art. 14, c. 1, sub a1) del Regolamento per l' ll'Assistenza nel periodo dal 1.06.2021 al 31.01.2022;
- condanna a corrispondere la prestazione richiesta da nel periodo CP_2 Parte_1 indicato;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 800,00€, oltre CP_2 spese gene l 15%, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario;
- liquida con separato decreto le spese della CTU.
Vibo Valentia, 08/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 08/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Alcide De Gasperi, presso lo studio Parte_1 nna Lo TO (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
Vibo Valentia, via Luigi Razza, n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Limardo (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex art. 14, c. 1, sub a 1) del Regolamento per l'Erogazione dell'Assistenza. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando a) di essere iscritta all'Albo degli avvocati del Foro di Vibo Valentia dal 17.07.2001, con iscrizione alla Cassa di previdenza dall'1.01.2002; b) di essere stata riconosciuta, il 28.04.2017, dalle Commissioni mediche “soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1 legge 104/92”; c) di aver subito un intervento neurochirurgico, il 01.02.2022 al cui seguito è stata dichiarata invalida civile con una percentuale di 75%; c) di aver, successivamente, presentato domanda di pensione di invalidità ex art. 54 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, stante la sua ridotta capacità a esercitare la professione, a meno di un terzo, accolta il 15.12.2022, con decorrenza dal 1.06.2022; d) di aver richiesto l'assistenza indennitaria ex art. 3, lett. a 1), concesso per il periodo intercorrente fra il 01.02.2022 e il 31.05.2022, a cui seguiva un reclamo (successivamente rigettato) della ricorrente affinché la prestazione le fosse riconosciuta per il periodo antecedente all'intervento chirurgico, in ragione della sussistenza della malattia. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente, nel periodo dall'01.06.2021 al 31.01.2022, si trovava in uno stato di assoluta impossibilità all'esercizio dell'attività professionale;
2) Condannare in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. alla corresponsione, relativamente ndicato, dell'indennizzo previsto dall'art.14 co.1 sub a1) del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza; 3) Condannare, altresì, al pagamento delle spese del presente giudizio con distrazione a favore del CP_1 procur ex art.93 c.p.c.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando le avverse pretese Controparte_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente, e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per ottenere la prestazione di cui all'art. 14 comma 1, sub a1) del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza, per il periodo intercorrente fra il 1.06.2021 e il 31.01.2022, in quanto affetta da una patologia invalidante.
3. Il beneficio descritto dalla predetta normativa viene concesso agli iscritti alla che, per CP_1 almeno due mesi continuativi, non abbiano potuto esercitare in maniera ass l'attività professionale.
4. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che «la era ed è Parte_2 affetta da patologie concomitanti che certamente avevano contribuito al manif l corteo sintomatologico erroneamente trascurato nella presentazione della domanda del 20/10/2022 e denunciato con il certificato medico postumo risalente alla data del 12/05/2023. Perciò, pur non potendo avere l'assoluta certezza che l'Avv. nel periodo dall'1.6.2021 al 31.1.2022 si trovasse Pt_1 in una condizione di inabilità assoluta, co le caratteristiche evolutive della patologia e la concomitanza delle ulteriori malattie questo risulta perlomeno molto verosimile, applicando il principio del “più probabile che non” Sulla base delle considerazioni medico-legali sopra esposte si può concludere, affermando che l'Avv. , "ha diritto al riconoscimento del periodo di Parte_1 malattia per il periodo dall'1.6.2021 al
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
6. Per tale ragione, stante l'accertamento dello stato invalidante della ricorrente durante il periodo in contestazione, il ricorso va accolto e la ricorrente ha diritto a ottenere la prestazione richiesta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
8. Le spese della consulenza medica esperita sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a ottenere la Parte_1 prestazione di cui all'art. 14, c. 1, sub a1) del Regolamento per l' ll'Assistenza nel periodo dal 1.06.2021 al 31.01.2022;
- condanna a corrispondere la prestazione richiesta da nel periodo CP_2 Parte_1 indicato;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 800,00€, oltre CP_2 spese gene l 15%, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario;
- liquida con separato decreto le spese della CTU.
Vibo Valentia, 08/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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