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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8312 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile in grado d'appello iscritto al n. 28565/2018 R.G. vertente
TRA
[...]
[...]
n.q. di eredi di Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliati in Napoli, via R. de Sangro di Sansevero 27, presso lo studio dell'avv. , che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Parte_1
APPELLANTI
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale in Napoli, alla piazza Municipio 1
e rappresentato e difeso dall'avv. Nuvola Di Mauro in virtù di procura notarile in atti.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20983/2018 del giudice di pace di Napoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Persona_1
avverso la sentenza n.20983/2018 emessa dal giudice di pace di Napoli, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni patiti per effetto del sinistro occorso in Napoli, alla piazza Miraglia, il 17-1-2016 alle ore 8.00 circa.
In particolare, l'appellante censurava la gravata pronuncia deducendo l'erronea interpretazione del materiale istruttorio in atti, e chiedeva la condanna del CP_1
anche, se ritenuto necessario, previo espletamento di CTU medica- al
[...] risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza del gravame.
In corso di causa, a seguito del decesso dell'appellante occorso in data 8-10-2024, si costituivano in giudizio quali suoi eredi , e Parte_1 Parte_1
, instando per l'accoglimento dell'appello. Parte_1
La causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23-9-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di gravame, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, e ha altresì indicato le modifiche richieste.
3. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Al riguardo va premesso che aveva agito dinanzi al giudice di Persona_1 prime cure allegando che in data 17.01.2016, alle ore 8:00 circa, in Napoli, mentre percorreva Piazza Miraglia, era inciampato in un blocco di piperno della pavimentazione stradale non adeguatamente infisso al suolo e aveva perso l'equilibrio cadendo a terra e riportando lesioni accertate e refertate presso l'Ospedale Pellegrini. Sulla scorta di tali fatti l'attore aveva agito nei confronti del quale ente custode della Controparte_1 strada in questione, onde ottenere il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali patiti.
Il primo giudice ha rigettato la domanda ritenendo che l'evento dannoso si fosse verificato per esclusiva responsabilità dell'attore, che non aveva fatto uso dell'ordinaria diligenza nel percorrere la strada in questione.
L'appellante si è doluto della decisione del primo giudice, che, a suo avviso, non avrebbe adeguatamente valutato la prevedibilità ed evitabilità del danno in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale doglianza non appare meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, occorre precisare che l'azione proposta va ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c, considerato che ha fatto valere la responsabilità del convenuto CP_1
in qualità di custode della strada dove sarebbe asseritamente avvenuta la caduta.
Ebbene, come è noto, l'art. 2051 c.c. rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva da cose in custodia per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). Ai sensi dell'art. 2051 c.c. sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, mentre spetta al custode dare la prova del caso fortuito. Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo”(Cass.
8450/2025).
Tuttavia “ la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass.12663/2024).
Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, pacifica la verificazione dell'evento, confermata anche dalla dichiarazione della teste , Testimone_1 incombeva in capo all'odierno appellante l'onere della prova del nesso causale fra il pregiudizio subito e la cosa in custodia.
Ebbene, il Tribunale condivide la decisione impugnata atteso che, sulla base delle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di . Persona_1 Infatti, dalla documentazione fotografica allegata in atti, che ritrae il luogo in cui è avvenuta la caduta, emerge chiaramente la sconnessione del basolo, ben visibile, soprattutto ove si tenga conto del fatto che la caduta è avvenuta alle ore 08:00, quindi, in un momento di piena luce.
Peraltro, non può non considerarsi che le particolari condizioni della strada erano certamente note al danneggiato, abitando egli nello stesso quartiere del luogo in cui è avvenuto il sinistro (alla via R.de Sangro di Sansevero).
Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi che la caduta sarebbe stata evitabile se solo il danneggiato avesse usato la dovuta diligenza nel percorrere il tratto di strada in questione.
In definitiva non essendo stata raggiunta la prova del nesso causale, deve condividersi la valutazione del primo giudice, con la conseguenza che il gravame va rigettato.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa
(euro 5.100,00) nonché dell'attività effettivamente svolta, sulla base dei parametri disciplinati dal Decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche liquidati ai valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese così provvede:
• Rigetta l'appello.
• Condanna , e n.q. di Parte_1 Parte_1 Parte_1
eredi di alla refusione, in favore del delle Persona_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CA.
• Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Napoli, 24-9-2025
Il giudice monocratico
Dott.ssa Silvia Blasi
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile in grado d'appello iscritto al n. 28565/2018 R.G. vertente
TRA
[...]
[...]
n.q. di eredi di Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliati in Napoli, via R. de Sangro di Sansevero 27, presso lo studio dell'avv. , che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Parte_1
APPELLANTI
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale in Napoli, alla piazza Municipio 1
e rappresentato e difeso dall'avv. Nuvola Di Mauro in virtù di procura notarile in atti.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20983/2018 del giudice di pace di Napoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Persona_1
avverso la sentenza n.20983/2018 emessa dal giudice di pace di Napoli, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni patiti per effetto del sinistro occorso in Napoli, alla piazza Miraglia, il 17-1-2016 alle ore 8.00 circa.
In particolare, l'appellante censurava la gravata pronuncia deducendo l'erronea interpretazione del materiale istruttorio in atti, e chiedeva la condanna del CP_1
anche, se ritenuto necessario, previo espletamento di CTU medica- al
[...] risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza del gravame.
In corso di causa, a seguito del decesso dell'appellante occorso in data 8-10-2024, si costituivano in giudizio quali suoi eredi , e Parte_1 Parte_1
, instando per l'accoglimento dell'appello. Parte_1
La causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23-9-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di gravame, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, e ha altresì indicato le modifiche richieste.
3. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Al riguardo va premesso che aveva agito dinanzi al giudice di Persona_1 prime cure allegando che in data 17.01.2016, alle ore 8:00 circa, in Napoli, mentre percorreva Piazza Miraglia, era inciampato in un blocco di piperno della pavimentazione stradale non adeguatamente infisso al suolo e aveva perso l'equilibrio cadendo a terra e riportando lesioni accertate e refertate presso l'Ospedale Pellegrini. Sulla scorta di tali fatti l'attore aveva agito nei confronti del quale ente custode della Controparte_1 strada in questione, onde ottenere il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali patiti.
Il primo giudice ha rigettato la domanda ritenendo che l'evento dannoso si fosse verificato per esclusiva responsabilità dell'attore, che non aveva fatto uso dell'ordinaria diligenza nel percorrere la strada in questione.
L'appellante si è doluto della decisione del primo giudice, che, a suo avviso, non avrebbe adeguatamente valutato la prevedibilità ed evitabilità del danno in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale doglianza non appare meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, occorre precisare che l'azione proposta va ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c, considerato che ha fatto valere la responsabilità del convenuto CP_1
in qualità di custode della strada dove sarebbe asseritamente avvenuta la caduta.
Ebbene, come è noto, l'art. 2051 c.c. rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva da cose in custodia per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). Ai sensi dell'art. 2051 c.c. sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, mentre spetta al custode dare la prova del caso fortuito. Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo”(Cass.
8450/2025).
Tuttavia “ la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass.12663/2024).
Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, pacifica la verificazione dell'evento, confermata anche dalla dichiarazione della teste , Testimone_1 incombeva in capo all'odierno appellante l'onere della prova del nesso causale fra il pregiudizio subito e la cosa in custodia.
Ebbene, il Tribunale condivide la decisione impugnata atteso che, sulla base delle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di . Persona_1 Infatti, dalla documentazione fotografica allegata in atti, che ritrae il luogo in cui è avvenuta la caduta, emerge chiaramente la sconnessione del basolo, ben visibile, soprattutto ove si tenga conto del fatto che la caduta è avvenuta alle ore 08:00, quindi, in un momento di piena luce.
Peraltro, non può non considerarsi che le particolari condizioni della strada erano certamente note al danneggiato, abitando egli nello stesso quartiere del luogo in cui è avvenuto il sinistro (alla via R.de Sangro di Sansevero).
Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi che la caduta sarebbe stata evitabile se solo il danneggiato avesse usato la dovuta diligenza nel percorrere il tratto di strada in questione.
In definitiva non essendo stata raggiunta la prova del nesso causale, deve condividersi la valutazione del primo giudice, con la conseguenza che il gravame va rigettato.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa
(euro 5.100,00) nonché dell'attività effettivamente svolta, sulla base dei parametri disciplinati dal Decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche liquidati ai valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese così provvede:
• Rigetta l'appello.
• Condanna , e n.q. di Parte_1 Parte_1 Parte_1
eredi di alla refusione, in favore del delle Persona_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CA.
• Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Napoli, 24-9-2025
Il giudice monocratico
Dott.ssa Silvia Blasi