Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6056 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4192/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4192 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
n persona del suo amministratore sig. ,con Parte_1 Parte_2 sede in Pozzuoli (NA), Via Pergolesi n.7/9 cap.80078, partita Iva e cod.fisc. , elett. P.IVA_1 domiciliata in Napoli,Via P. Baffi n.2 con l' avv. Fabio Panico, cod. fisc. C.F._1 unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariarosaria Costanzo, cod. fisc. , dai C.F._2 quali è rappresentata e difesa.
ATTRICE
E
, ( cf ), elett.te dom.to in Napoli, alla via G. Porzio n. Controparte_1 CodiceFiscale_3 4, Centro Direzionale, Isola F 11, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fera, c.f. , C.F._4 che lo rapp.ta e difende.
CONVENUTO
Oggetto: Mediazione
Conclusioni: Con comparsa conclusionale l'attrice riportatasi agli scritti precedenti e reiterate difese ed argomentazioni concludeva chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di controparte nonché la sua condanna al pagamento della somma di €11.000,00 più Iva, oltre al lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge dal fatto al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese con attribuzione ai procuratori antistatari.
Con scritti conclusionali il convenuto reiterava le proprie difese e concludeva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. pagina 1 di 4
Con atto di citazione notificato alla controparte, adiva il Tribunale di Parte_1 Napoli affinchè venisse riconosciuto il suo diritto al pagamento della provvigione di €11.000,00 più iva, spettante per la mediazione operata tra il sig. (acquirente) e la sig.ra Controparte_1 Per_1
(venditrice). L'attrice rappresentava che, a seguito dello scambio documentato di proposta di
[...] acquisto e accettazione a vendere, il convenuto veniva meno al proprio impegno adducendo la incongruenza tra la planimetria dell'immobile e lo stato di fatto dello stesso. La suddetta difformità emergeva dalla proposta di vendita ed era pattuito che venisse sanata nel termine di 30 giorni dall'accettazione della proposta, onere al quale la venditrice aveva poi adempiuto;
tuttavia, il recesso dell'odierno convenuto era intervenuto prima del decorso di tale termine. Rimasti inevasi gli inviti a dare seguito agli impegni assunti, l'odierna attrice adiva le vie legali ai fini del pagamento della provvigione spettante per l'opera prestata.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, il mancato esperimento della procedura di Controparte_1 negoziazione assistita, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per esser stata l'agenzia immobiliare inadempiente nella verifica e comunicazione dei requisiti di commerciabilità dell'immobile.
All'udienza del 13.06.22 il Giudice, ritenuto che la materia rientrasse nella previsione di cui all'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014 trattandosi di domanda di condanna al pagamento di una somma inferiore ad € 50.000,00, assegnava il termine di 15gg per l'introduzione del relativo procedimento e rinviava al 17.11.22.
Con note di trattazione scritta l'attrice dava atto di aver introdotto il procedimento di negoziazione assistita senza ricevere risposta dalla controparte. Chiedeva la concessione dei termini ex art.183 co.6 c.p.c.
All'udienza del 17.11.22 il Giudice, dato atto che entrambe le parti avevano depositato note di trattazione, concedeva i termini ex art.183 co.6 c.p.c. e rinviava al 29.11.23; poi differito al 30.11.23.
Con memorie ex art. 183 co.6 I e II termine c.p.c. l'attrice riproduceva il contenuto dei precedenti atti, chiedeva tenersi conto della condotta processuale di controparte e articolava prova per testi.
Il giudice, ritenuta la natura documentale della causa, anche in considerazione del mancato deposito delle memorie ex art. 183 cpc di parte convenuta, rigettava la richiesta di prova orale articolata da parte attrice e rinviava al 24.02.25 per conclusioni.
Dato atto del deposito di note di trattazione scritta il Giudice, alla suddetta udienza, assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda è fondata e va accolta.
Secondo il dettato degli artt. 1754 e 1755 c.c. il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e matura il diritto alla provvigione se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Occorre quindi valutare se l'affare risulti concluso e se siano stati adempiuti tutti gli obblighi.
pagina 2 di 4 Dalla lettura della proposta irrevocabile di acquisto (allegata all'atto di citazione) si ricavano inequivocabilmente le condizioni dell'immobile oggetto dell'accordo, il prezzo di acquisto e le condizioni di pagamento nonché la clausola per cui, a seguito dell'avvenuta conoscenza da parte dell'acquirente, dell'accettazione della venditrice, la proposta risulta perfezionata in vincolo contrattuale preliminare.
Orbene, parte venditrice ha accettato la proposta di acquisto in data 11.01.2021 e tale accettazione è pervenuta alla conoscenza dell'acquirente, odierno convenuto, in data 12.01.2021. Da tale data iniziava a decorrere il termine di 30 giorni previsto per la correzione delle difformità planimetriche dichiarate dal venditore, come da punto n.2 del contratto. Tuttavia, prima del decorso di tale termine CP_1
manifestava la propria intenzione di recedere dal contratto in virtù della difformità catastale
[...] dell'immobile data la non corrispondenza della planimetria con lo stato di fatto dei luoghi (all. “recesso Autori” allegato all'atto di citazione).
Tanto premesso, dalla lettura della documentazione in atti, appare lapalissiano l'inadempimento del sig. poiché egli ha effettuato il recesso adducendo di essere venuto a conoscenza della difformità CP_1 catastale in un momento successivo alla stipula dell'accordo, tuttavia, tale difformità era chiaramente denunciata dalla venditrice stessa all'interno del contratto sottoscritto dalle parti e, dunque, risultava già conosciuta dall'acquirente. In più, il recesso è avvenuto prima del decorrere del termine di 30 giorni previsto per il ripristino della conformità, che è stato tempestivamente richiesto ed ottenuto dalla venditrice (si veda all. “aggiornamento catastale” all'atto di citazione). Pertanto, non sussiste alcun giustificato motivo perché l'odierno convenuto possa effettuare il recesso, né vi è alcun inadempimento della venditrice o del mediatore, avendo questi adempiuto a tutti gli oneri contrattuali. Nei fatti, a seguito della sottoscrizione dell'avvenuta ricezione dell'accettazione della proposta, si è venuto a formare un contratto preliminare, i cui obblighi sono stati disattesi dal sig. mediante CP_1 l'ingiustificato recesso.
Stante l'inadempimento di parte convenuta occorre valutare la spettanza della provvigione: come enunciato in premessa, l'art.1755 c.c. subordina il diritto alla provvigione alla conclusione dell'affare; orbene, la Suprema Corte ha chiarito questo concetto ritenendo che la “conclusione dell'affare” vada letta come un'accezione declinabile in senso economico-giuridico, dovendosi ritenere concluso un affare, a norma dell'art. 1755 c.c., solo qualora dalla proposta di acquisto accettata sorga in capo al venditore (o, comunque, alla parte non inadempiente) il diritto di agire per ottenere gli effetti di quanto il promissario acquirente non intende dare corso (Cass. Civ. 30083/2019). Dunque, nel caso in cui con la proposta di acquisto le parti abbiano soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, la provvigione non è dovuta.
Nel caso di specie, non solo la proposta contiene già tutti i requisiti del contratto e non necessita di ulteriori articolazioni, ma è dirimente la presenza della clausola che prevede la trasformazione automatica di tale proposta in contratto preliminare a seguito dell'accettazione della stessa proposta da parte del venditore. In presenza di clausole siffatte è pacifico in giurisprudenza che spetti al mediatore la provvigione per l'opera svolta poiché l'affare risulta concluso, dovendosi considerare “affare” anche un semplice contratto preliminare, in quanto ex art. 2932 c.c. consente a ciascun contraente di agire in giudizio per ottenere gli effetti di quello non concluso (Cass., 19 ottobre 2007, n. 22000; Cass., 6 agosto 2004, n. 15161; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2071). Inoltre, il diritto al compenso presuppone necessariamente che l'opera svolta dal mediatore sia in rapporto causale con la conclusione dell'affare, ancorché detta attività di mediazione sia consista nella semplice attività di reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore (Corte d'Appello di Salerno sent. n. 832/2020).
pagina 3 di 4 Alla luce delle risultanze probatorie, stante anche la mancata contestazione circa il contenuto e la sottoscrizione dell'accordo che, dunque, risulta pienamente valido, e vista la genericità e infondatezza delle difese di parte convenuta, risulta pienamente accertato il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento della provvigione pattuita in € 11.000,00 oltre iva.
[...]
Quanto al richiesto risarcimento del lucro cessante, non appare provato il mancato guadagno che la società avrebbe subito in conseguenza dell'omesso tempestivo pagamento della provvigione da parte dell'odierno convenuto, pertanto la domanda non può essere accolta.
Risultano invece dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in virtù dell'inadempimento del sig. da calcolarsi dal fatto al soddisfo. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 tenendo conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione, così Parte_1 provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da e dichiara l'inadempimento di Pt_1 Parte_1
. Controparte_1
2) Condanna al pagamento della somma di €11.000,00 oltre iva a titolo di provvigione, Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in €264,00 per spese ed Controparte_1
€2.540,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli il 17.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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