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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. SA ER Presidente
dott. CH MI Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1073/2025 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Baldi del foro di Parte_1
Pistoia con domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Carla Strufaldi del foro di CP_1
Pistoia, con domicilio digitale Email_2
APPELLATO
e nei confronti
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sost. Procuratore Generale della
Repubblica presso questa Corte d'Appello dott.ssa Bianca Bellucci;
Assunta in decisione all'udienza del 21.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per < Pt_1
primo grado avente n. 373/2025 emessa nell'ambito del procedimento avente RG
n 2401/2024; nel merito: voglia stabilire a parziale modifica e integrazione del divorzio che: il ersi alla per il mantenimento ordinario di CP_1 Pt_1 Per_1
e della figlia , e in ragione delle circostanze sopra menzionate, l'importo Per_2
mensile di euro 150,00 a figlio, il tutto per complessivi € 300 mensili,
anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche: tra cui le psicologiche e le psicoterapiche, scolastiche e educative, sportive e ricreative e universitarie), come da protocollo d'intesa del
Tribunale di Pistoia dell'ottobre 2018. Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente causa, oltre oneri di legge>>.
Per < Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in via preliminare CP_1
respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della Sentenza di primo grado n. 373/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 27 maggio 2025 nel procedimento n. 2401/2024; Nel merito in via principale rigettare il ricorso ex
adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. Nel merito in via subordinata, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 170/2023 del 7 marzo 2023 ed in ragione di quanto sopra dedotto, stabilire: - la compartecipazione del padre al 50% delle spese di iscrizione, tasse e tra sporto scolastico sostenute in favore dei figli;
- nei fine settimana che i figli e trascorreranno con il padre, che Per_1 Per_2
quest'ultimo li tenga con sè dal sabato alle 13.00 al lunedi mattina quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre nei periodi di vacanza. Nel merito in via ulteriormente subordinata, stabilire: - in € 200,00 l'importo massimo complessivo da versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario dei
2 figli e;
- che l'Assegno Unico, previsto per legge ed attualmente Per_1 Per_2
riscosso interamente dalla ricorrente, venga percepito da entrambi i genitori pro quota. Con vittoria di spese e compensi spettanti al difensore, ammesso al
Patrocinio a Spese dello Stato, di cui si chiede la liquidazione>>.
Per il PG: <>.
I FATTI DI CAUSA
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
regolate dalla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 170/2023, che, recependo gli accordi dei coniugi, per quanto rileva in questa sede, disponeva:
a) che sarebbero stati trasferiti alla i diritti di piena proprietà sulla Pt_1
casa coniugale spettanti al pari al 50% dell'intero, a fronte dell'assunzione CP_1
dell'obbligo di quest'ultima di pagare le restanti rate del mutuo per intero (circa
700 euro mensili) e di liberare il e i suoi genitori (fideiussori) da ogni Pt_1
impegno al riguardo rinunciando al pignoramento di un quinto dello stipendio del he aveva già intrapreso;
CP_1
b) i figli minori e erano affidati a entrambi i genitori e Per_1 Per_2
collocati presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé il giovedì dall'uscita dalla scuola sino al venerdì mattina e, a fine settimana alternati con la madre, dal sabato sino alla domenica sera e nel successivo fine settimana spettante al padre, dal venerdì alla domenica (o dal sabato al lunedì).
Inoltre, il padre poteva tenere con sì i figli 15 giorni durante l'estate e le festività
natalizie e pasquali erano ripartite tra entrambi i genitori;
c) non era previsto alcun assegno di mantenimento per i figli a carico del padre ed era interamente attribuito alla madre l'assegno unico;
d) le spese straordinarie erano suddivise tra i genitori al 50%.
Allegava la ricorrente che erano cambiate le condizioni economiche del padre e chiedeva che fosse posto a suo carico un assegno di € 300 mensili (€ 150
3 per ciascun figlio) a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei minori,
oltre al 50% delle spese straordinarie. Ciò in considerazione del fatto che mentre all'epoca del divorzio il doveva sostenere un canone di locazione di € 250 CP_1
mensili, attualmente egli conviveva con la nuova compagna nella casa di proprietà fornitagli gratuitamente dai genitori e non era più gravato da tale onere. Allegava inoltre che il padre teneva con sé i figli solo sei notti al mese ed essi trascorrevano tutte le vacanze estive con la madre, mentre il padre le trascorreva con nuova compagna e i figli di quest'ultima.
Si costituiva il hiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, si CP_1
dichiarava disponibile a versare alla il 50% delle spese di trasporto ed Pt_1
iscrizione scolastica e a tenere con sé i figli dal sabato alle ore 13 al lunedì mattina,
ovvero, in ulteriore subordine a contribuire ai bisogni dei figli per una somma non superiore a € 200 mensili, previa suddivisione a metà tra i genitori dell'assegno unico.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza depositata il 30.5.2025, oggi impugnata, riteneva che la ricorrente, che ne aveva l'onere, non avesse dimostrato che fosse intervenuta alcuna modifica delle condizioni economiche delle parti posto che:
- la percepiva uno stipendio lievemente superiore a quello preso in Pt_1
considerazione dalla sentenza divorzile;
- la rata del mutuo per la casa coniugale era diminuita;
- il percepiva la medesima retribuzione rispetto all'epoca in cui era stata CP_1
emessa la sentenza di divorzio;
- del tutto neutro era il fatto che il on fosse più onerato del pagamento del CP_1
canone di locazione, poiché tale circostanza non era stata valutata in sede di divorzio;
4 - non era prospettabile un aumento delle esigenze educative dei minori a fronte del limitatissimo lasso temporale intercorso rispetto al divorzio, considerato altresì che in tale sentenza era previsto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto dei figli per i tempi di rispettiva permanenza e che il padre contribuisse alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Per tali ragioni così statuiva: <a) rigetta il ricorso della ricorrente;
b) condanna
parte ricorrente alla refusione in favore del resistente delle spese di lite, quantificate in €
6.713, oltre accessori di legge>>.
Con ricorso depositato il 5.6.2025 proponeva appello per Parte_1
i seguenti motivi:
1) col primo insisteva nel riconoscimento di un contributo del padre al mantenimento dei due figli, atteso il miglioramento delle condizioni economiche del al quale i genitori avevano donato un'abitazione. Allegava che la sua CP_1
situazione economica era molto pressante e che era stata costretta a chiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo. Rimarcava che, in base al protocollo applicato, non rientravano nelle spese straordinarie molte voci di spesa (abbonamento autobus, ricarica cellulari, spese scolastiche, ecc.) che ricadevano interamente su essa Inoltre, e , Pt_1 Per_1 Per_2
rispettivamente nati nel 2008 e nel 2012, erano nell'età dell'adolescenza e i loro bisogni di mantenimento erano cresciuti. Né poteva trascurarsi che lo stesso CP_1
seppur in subordine, si era dichiarato disponibile a versare 200 euro per contribuire al mantenimento ordinario dei figli;
2) col secondo motivo impugnava la condanna alle spese
(complessivamente pari a circa 11mila euro) che il primo giudice le aveva ingiustamente addossato, considerato che il ricorso era stato presentato nell'esclusivo interesse dei figli.
5 Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse posto a carico del un assegno mensile di € CP_1
300 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre al Per_2 Per_1
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva facendo rilevare che del canone di locazione che CP_1
egli doveva pagare per soddisfare le proprie esigenze abitative (pari a 100 euro mensili, posto che il proprio padre non aveva mai esatto la sua quota parte di detto canone) non si era tenuto conto nella regolamentazione delle condizioni di divorzio, per cui la circostanza che egli, attualmente, non fosse più gravato da tale onere non determinava alcun mutamento giuridicamente rilevante idoneo a giustificare la modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n. 170/2023.
Rimarcava che egli aveva trasferito a titolo gratuito alla ex moglie i propri diritti sulla casa coniugale ed aveva rinunciato a percepire la metà dell'assegno unico per i figli (di € 220 circa per ciascun figlio). Contestava che le esigenze di mantenimento dei minori fossero accresciute in modo significativo, atteso il limitatissimo spazio temporale intercorso rispetto alla sentenza di divorzio del marzo 2023. Concludeva per il rigetto dell'appello, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese. In subordine si dichiarava disponibile a partecipare al 50% alle spese di iscrizione, tasse e trasporto scolastico dei figli,
prevedendosi che durante i fine settimana di propria pertinenza, egli poteva tenere con sé i figli dalle ore 13 del sabato sino al lunedì mattina. In ulteriore subordine si dichiarava disponibile a versare un contributo mensile di € 200 (€
100 per ciascun figlio) con ripartizione a metà tra i genitori dell'assegno unico.
Il Procuratore Generale, ricevuta la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e nulla osservato, esprimeva poi parere contrario all'accoglimento dell'appello.
6 Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 21.11.2025,
svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni e la causa era assunta in decisione dal Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
La sentenza di divorzio non contiene alcuna analitica ricostruzione delle situazioni patrimoniali delle parti, essendo in tale sede il Tribunale limitato alla mera trascrizione degli accordi conclusivi prospettati dai coniugi, i quali,
secondo le regole di comune esperienza, nell'assumerli, ben avranno tenuto presenti tutte le circostanze rilevanti allo scopo, ivi compresi gli oneri abitativi che gravavano all'epoca il CP_1
In ogni caso, ritiene questa Corte che, indipendentemente dal fatto che nella sentenza di divorzio sia stata o meno esplicitamente menzionata la circostanza che il era gravato da un canone di locazione per sopperire alle CP_1
proprie esigenze abitative, il fatto che tale canone non sia più attuale, per essere divenuto proprietario per donazione (v. rogito del 23.11.2023) della casa in CP_1
cui abita con la nuova compagna, costituisca un fatto nuovo rilevante ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, incidendo sulle condizioni economiche del padre e sulla sua disponibilità a provvedere al mantenimento dei figli.
Infatti, sostanzialmente invariate le condizioni reddituali delle parti (la secondo quanto accertato dal Tribunale senza motivi di censura sul Pt_1
punto percepisce un reddito complessivo annuo di € 24.853 al lordo delle imposte di € 3.407 per EF e di € 341 per l'addizionale regionale, che le consente un reddito mensile netto di circa 1.450 euro come ammesso anche dallo stesso CP_1
mentre il guadagna circa 900/960 euro mensili: v. dichiarazione dei redditi CP_1
in atti da cui risulta un reddito annuo di € 12.436 al lordo delle imposte di € 679
7 per EF e di € 177 di addizionale regionale) e solo lievemente diminuita la rata del mutuo che la è tenuta a pagare per intero (€ 658 mensili sino al 2041 Pt_1
per effetto di un piano di rientro intervenuto nel gennaio 2024), il fatto che il CP_1
non debba più provvedere all'esborso mensile di € 100 per la quota parte del canone di locazione dovuto alla cugina pro quota, consente a quest'ultimo un certo risparmio di spesa in proporzione ai propri redditi.
Neppure è controverso che egli viva con la nuova compagna nella casa di cui è proprietario esclusivo, per cui può ritenersi che anche quest'ultima partecipi alle spese correnti del nuovo nucleo familiare.
Vi è tuttavia da rilevare che, seppur a fini conciliativi, il a trasferito CP_1
gratuitamente alla la metà della casa coniugale senza rivalsa sulle somme Pt_1
da egli pagate per le pregresse rate del mutuo (per le quali però la aveva Pt_1
promosso un pignoramento, per cui è fondato ritenere che egli avesse accumulato in debito nei confronti dell'ex moglie). Se da un lato tale scelta ha determinato, all'attualità, un minore indebitamento del che non è più Pt_2
tenuto al pagamento delle rate del mutuo né per il passato né per il futuro –
dall'altro ciò ne ha prodotto, in prospettiva, anche un impoverimento, essendosi privato dell'unico cespite immobiliare di cui all'epoca era comproprietario al fine di contribuire, seppur in via indiretta, al soddisfacimento delle esigenze abitative dei figli.
Va inoltre considerato che la percepisce per intero l'assegno unico Pt_1
di € 220 mensili per ciascun figlio.
D'altro lato, occorre altresì rilevare che rispetto al marzo del 2023, quando
è stata deliberata la sentenza di divorzio, possono ritenersi progressivamente maggiori i bisogni di mantenimento dei figli (nato nel 2008) e Per_1 Per_2
(nata nel 2012) perché se è vero che il lasso di tempo intercorso dalla domanda di modifica, introduttiva del giudizio di primo grado (11.12.2024), e la sentenza di
8 divorzio è relativamente contenuto, occorre altresì considerare che l'età dei minori è tale per cui i loro bisogni evolutivi, secondo le regole di comune esperienza e senza bisogno di specifica dimostrazione, crescono in modo significativo proprio durante l'adolescenza, considerato che all'epoca del divorzio i figli avevano 15 e 11 anni e attualmente ne hanno 17 e 13 e risultano entrambi ancora studenti (v. Cass. n. 13664/2022, secondo cui: <in tema di assegno
di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è
notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne
consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età
- che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non
possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle
c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento
dell'assegno di mantenimento>>).
Ritiene conseguentemente questa Corte che le esigenze di mantenimento dei minori siano progressivamente aumentate rispetto alla data della sentenza di divorzio già a decorrere dalla introduzione del giudizio di primo grado,
unitamente alle migliorate capacità economiche del padre, per cui appare equo disporre che il contribuisca al loro mantenimento corrispondendo CP_1
mensilmente alla madre un assegno di € 100 mensili con decorrenza dalla data della domanda e di € 150 mensili a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fermo restando che l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre presso i quali i figli sono collocati in via del tutto prevalente.
Va in ultimo disattesa la richiesta del padre di parziale modifica dell'orario di visita dei figli durante il fine settimana di sua pertinenza, considerato che tale domanda non è supportata da allegazioni idonee a farne apprezzare la rilevanza
9 nell'interesse dei minori e neppure ai fini della quantificazione del contributo al loro mantenimento ordinario.
Ne consegue che, in riforma del provvedimento impugnato ed in parziale modifica della sentenza di divorzio pubblicata il 7.3.2023, va disposto che contribuisca al mantenimento ordinario dei figli mediante un CP_1
assegno mensile di € 100 a decorrere dalla domanda giudiziale e di € 150 a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre alla rivalutazione
Istat su base annua. Restano ferme tutte le altre statuizioni assunte in sede di divorzio con particolare riguardo all'assegno unico interamente in favore della madre ed alla frequentazione dei minori.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti, nonché della natura degli interessi coinvolti ed azionati nell'esclusivo interesse dei minori, le spese del doppio grado vanno integralmente compensate.
La presente statuizione assorbe, con ogni evidenza, il secondo motivo di impugnazione proposto dalla Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e del Procuratore Generale – sede, con ricorso depositato il 5.6.2025, CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 373/2025, pubblicata in data
30.5.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
- in riforma della sentenza impugnata ed in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 170/2023, dispone che CP_1
contribuisca al mantenimento ordinario dei figli e mediante il Per_1 Per_2
pagamento di un assegno mensile da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni
10 mese dell'importo di € 100 a decorrere dalla domanda giudiziale e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza aumentato a € 150 a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
2) compensa le spese del doppio grado.
Firenze, 28.11.2025.
L'Estensore
CH MI
La Presidente
SA ER
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. SA ER Presidente
dott. CH MI Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1073/2025 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Baldi del foro di Parte_1
Pistoia con domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Carla Strufaldi del foro di CP_1
Pistoia, con domicilio digitale Email_2
APPELLATO
e nei confronti
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sost. Procuratore Generale della
Repubblica presso questa Corte d'Appello dott.ssa Bianca Bellucci;
Assunta in decisione all'udienza del 21.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per < Pt_1
primo grado avente n. 373/2025 emessa nell'ambito del procedimento avente RG
n 2401/2024; nel merito: voglia stabilire a parziale modifica e integrazione del divorzio che: il ersi alla per il mantenimento ordinario di CP_1 Pt_1 Per_1
e della figlia , e in ragione delle circostanze sopra menzionate, l'importo Per_2
mensile di euro 150,00 a figlio, il tutto per complessivi € 300 mensili,
anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche: tra cui le psicologiche e le psicoterapiche, scolastiche e educative, sportive e ricreative e universitarie), come da protocollo d'intesa del
Tribunale di Pistoia dell'ottobre 2018. Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente causa, oltre oneri di legge>>.
Per < Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in via preliminare CP_1
respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della Sentenza di primo grado n. 373/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 27 maggio 2025 nel procedimento n. 2401/2024; Nel merito in via principale rigettare il ricorso ex
adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. Nel merito in via subordinata, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 170/2023 del 7 marzo 2023 ed in ragione di quanto sopra dedotto, stabilire: - la compartecipazione del padre al 50% delle spese di iscrizione, tasse e tra sporto scolastico sostenute in favore dei figli;
- nei fine settimana che i figli e trascorreranno con il padre, che Per_1 Per_2
quest'ultimo li tenga con sè dal sabato alle 13.00 al lunedi mattina quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre nei periodi di vacanza. Nel merito in via ulteriormente subordinata, stabilire: - in € 200,00 l'importo massimo complessivo da versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario dei
2 figli e;
- che l'Assegno Unico, previsto per legge ed attualmente Per_1 Per_2
riscosso interamente dalla ricorrente, venga percepito da entrambi i genitori pro quota. Con vittoria di spese e compensi spettanti al difensore, ammesso al
Patrocinio a Spese dello Stato, di cui si chiede la liquidazione>>.
Per il PG: <>.
I FATTI DI CAUSA
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
regolate dalla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 170/2023, che, recependo gli accordi dei coniugi, per quanto rileva in questa sede, disponeva:
a) che sarebbero stati trasferiti alla i diritti di piena proprietà sulla Pt_1
casa coniugale spettanti al pari al 50% dell'intero, a fronte dell'assunzione CP_1
dell'obbligo di quest'ultima di pagare le restanti rate del mutuo per intero (circa
700 euro mensili) e di liberare il e i suoi genitori (fideiussori) da ogni Pt_1
impegno al riguardo rinunciando al pignoramento di un quinto dello stipendio del he aveva già intrapreso;
CP_1
b) i figli minori e erano affidati a entrambi i genitori e Per_1 Per_2
collocati presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé il giovedì dall'uscita dalla scuola sino al venerdì mattina e, a fine settimana alternati con la madre, dal sabato sino alla domenica sera e nel successivo fine settimana spettante al padre, dal venerdì alla domenica (o dal sabato al lunedì).
Inoltre, il padre poteva tenere con sì i figli 15 giorni durante l'estate e le festività
natalizie e pasquali erano ripartite tra entrambi i genitori;
c) non era previsto alcun assegno di mantenimento per i figli a carico del padre ed era interamente attribuito alla madre l'assegno unico;
d) le spese straordinarie erano suddivise tra i genitori al 50%.
Allegava la ricorrente che erano cambiate le condizioni economiche del padre e chiedeva che fosse posto a suo carico un assegno di € 300 mensili (€ 150
3 per ciascun figlio) a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei minori,
oltre al 50% delle spese straordinarie. Ciò in considerazione del fatto che mentre all'epoca del divorzio il doveva sostenere un canone di locazione di € 250 CP_1
mensili, attualmente egli conviveva con la nuova compagna nella casa di proprietà fornitagli gratuitamente dai genitori e non era più gravato da tale onere. Allegava inoltre che il padre teneva con sé i figli solo sei notti al mese ed essi trascorrevano tutte le vacanze estive con la madre, mentre il padre le trascorreva con nuova compagna e i figli di quest'ultima.
Si costituiva il hiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, si CP_1
dichiarava disponibile a versare alla il 50% delle spese di trasporto ed Pt_1
iscrizione scolastica e a tenere con sé i figli dal sabato alle ore 13 al lunedì mattina,
ovvero, in ulteriore subordine a contribuire ai bisogni dei figli per una somma non superiore a € 200 mensili, previa suddivisione a metà tra i genitori dell'assegno unico.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza depositata il 30.5.2025, oggi impugnata, riteneva che la ricorrente, che ne aveva l'onere, non avesse dimostrato che fosse intervenuta alcuna modifica delle condizioni economiche delle parti posto che:
- la percepiva uno stipendio lievemente superiore a quello preso in Pt_1
considerazione dalla sentenza divorzile;
- la rata del mutuo per la casa coniugale era diminuita;
- il percepiva la medesima retribuzione rispetto all'epoca in cui era stata CP_1
emessa la sentenza di divorzio;
- del tutto neutro era il fatto che il on fosse più onerato del pagamento del CP_1
canone di locazione, poiché tale circostanza non era stata valutata in sede di divorzio;
4 - non era prospettabile un aumento delle esigenze educative dei minori a fronte del limitatissimo lasso temporale intercorso rispetto al divorzio, considerato altresì che in tale sentenza era previsto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto dei figli per i tempi di rispettiva permanenza e che il padre contribuisse alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Per tali ragioni così statuiva: <a) rigetta il ricorso della ricorrente;
b) condanna
parte ricorrente alla refusione in favore del resistente delle spese di lite, quantificate in €
6.713, oltre accessori di legge>>.
Con ricorso depositato il 5.6.2025 proponeva appello per Parte_1
i seguenti motivi:
1) col primo insisteva nel riconoscimento di un contributo del padre al mantenimento dei due figli, atteso il miglioramento delle condizioni economiche del al quale i genitori avevano donato un'abitazione. Allegava che la sua CP_1
situazione economica era molto pressante e che era stata costretta a chiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo. Rimarcava che, in base al protocollo applicato, non rientravano nelle spese straordinarie molte voci di spesa (abbonamento autobus, ricarica cellulari, spese scolastiche, ecc.) che ricadevano interamente su essa Inoltre, e , Pt_1 Per_1 Per_2
rispettivamente nati nel 2008 e nel 2012, erano nell'età dell'adolescenza e i loro bisogni di mantenimento erano cresciuti. Né poteva trascurarsi che lo stesso CP_1
seppur in subordine, si era dichiarato disponibile a versare 200 euro per contribuire al mantenimento ordinario dei figli;
2) col secondo motivo impugnava la condanna alle spese
(complessivamente pari a circa 11mila euro) che il primo giudice le aveva ingiustamente addossato, considerato che il ricorso era stato presentato nell'esclusivo interesse dei figli.
5 Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse posto a carico del un assegno mensile di € CP_1
300 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre al Per_2 Per_1
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva facendo rilevare che del canone di locazione che CP_1
egli doveva pagare per soddisfare le proprie esigenze abitative (pari a 100 euro mensili, posto che il proprio padre non aveva mai esatto la sua quota parte di detto canone) non si era tenuto conto nella regolamentazione delle condizioni di divorzio, per cui la circostanza che egli, attualmente, non fosse più gravato da tale onere non determinava alcun mutamento giuridicamente rilevante idoneo a giustificare la modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n. 170/2023.
Rimarcava che egli aveva trasferito a titolo gratuito alla ex moglie i propri diritti sulla casa coniugale ed aveva rinunciato a percepire la metà dell'assegno unico per i figli (di € 220 circa per ciascun figlio). Contestava che le esigenze di mantenimento dei minori fossero accresciute in modo significativo, atteso il limitatissimo spazio temporale intercorso rispetto alla sentenza di divorzio del marzo 2023. Concludeva per il rigetto dell'appello, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese. In subordine si dichiarava disponibile a partecipare al 50% alle spese di iscrizione, tasse e trasporto scolastico dei figli,
prevedendosi che durante i fine settimana di propria pertinenza, egli poteva tenere con sé i figli dalle ore 13 del sabato sino al lunedì mattina. In ulteriore subordine si dichiarava disponibile a versare un contributo mensile di € 200 (€
100 per ciascun figlio) con ripartizione a metà tra i genitori dell'assegno unico.
Il Procuratore Generale, ricevuta la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e nulla osservato, esprimeva poi parere contrario all'accoglimento dell'appello.
6 Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 21.11.2025,
svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni e la causa era assunta in decisione dal Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
La sentenza di divorzio non contiene alcuna analitica ricostruzione delle situazioni patrimoniali delle parti, essendo in tale sede il Tribunale limitato alla mera trascrizione degli accordi conclusivi prospettati dai coniugi, i quali,
secondo le regole di comune esperienza, nell'assumerli, ben avranno tenuto presenti tutte le circostanze rilevanti allo scopo, ivi compresi gli oneri abitativi che gravavano all'epoca il CP_1
In ogni caso, ritiene questa Corte che, indipendentemente dal fatto che nella sentenza di divorzio sia stata o meno esplicitamente menzionata la circostanza che il era gravato da un canone di locazione per sopperire alle CP_1
proprie esigenze abitative, il fatto che tale canone non sia più attuale, per essere divenuto proprietario per donazione (v. rogito del 23.11.2023) della casa in CP_1
cui abita con la nuova compagna, costituisca un fatto nuovo rilevante ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, incidendo sulle condizioni economiche del padre e sulla sua disponibilità a provvedere al mantenimento dei figli.
Infatti, sostanzialmente invariate le condizioni reddituali delle parti (la secondo quanto accertato dal Tribunale senza motivi di censura sul Pt_1
punto percepisce un reddito complessivo annuo di € 24.853 al lordo delle imposte di € 3.407 per EF e di € 341 per l'addizionale regionale, che le consente un reddito mensile netto di circa 1.450 euro come ammesso anche dallo stesso CP_1
mentre il guadagna circa 900/960 euro mensili: v. dichiarazione dei redditi CP_1
in atti da cui risulta un reddito annuo di € 12.436 al lordo delle imposte di € 679
7 per EF e di € 177 di addizionale regionale) e solo lievemente diminuita la rata del mutuo che la è tenuta a pagare per intero (€ 658 mensili sino al 2041 Pt_1
per effetto di un piano di rientro intervenuto nel gennaio 2024), il fatto che il CP_1
non debba più provvedere all'esborso mensile di € 100 per la quota parte del canone di locazione dovuto alla cugina pro quota, consente a quest'ultimo un certo risparmio di spesa in proporzione ai propri redditi.
Neppure è controverso che egli viva con la nuova compagna nella casa di cui è proprietario esclusivo, per cui può ritenersi che anche quest'ultima partecipi alle spese correnti del nuovo nucleo familiare.
Vi è tuttavia da rilevare che, seppur a fini conciliativi, il a trasferito CP_1
gratuitamente alla la metà della casa coniugale senza rivalsa sulle somme Pt_1
da egli pagate per le pregresse rate del mutuo (per le quali però la aveva Pt_1
promosso un pignoramento, per cui è fondato ritenere che egli avesse accumulato in debito nei confronti dell'ex moglie). Se da un lato tale scelta ha determinato, all'attualità, un minore indebitamento del che non è più Pt_2
tenuto al pagamento delle rate del mutuo né per il passato né per il futuro –
dall'altro ciò ne ha prodotto, in prospettiva, anche un impoverimento, essendosi privato dell'unico cespite immobiliare di cui all'epoca era comproprietario al fine di contribuire, seppur in via indiretta, al soddisfacimento delle esigenze abitative dei figli.
Va inoltre considerato che la percepisce per intero l'assegno unico Pt_1
di € 220 mensili per ciascun figlio.
D'altro lato, occorre altresì rilevare che rispetto al marzo del 2023, quando
è stata deliberata la sentenza di divorzio, possono ritenersi progressivamente maggiori i bisogni di mantenimento dei figli (nato nel 2008) e Per_1 Per_2
(nata nel 2012) perché se è vero che il lasso di tempo intercorso dalla domanda di modifica, introduttiva del giudizio di primo grado (11.12.2024), e la sentenza di
8 divorzio è relativamente contenuto, occorre altresì considerare che l'età dei minori è tale per cui i loro bisogni evolutivi, secondo le regole di comune esperienza e senza bisogno di specifica dimostrazione, crescono in modo significativo proprio durante l'adolescenza, considerato che all'epoca del divorzio i figli avevano 15 e 11 anni e attualmente ne hanno 17 e 13 e risultano entrambi ancora studenti (v. Cass. n. 13664/2022, secondo cui: <in tema di assegno
di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è
notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne
consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età
- che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non
possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle
c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento
dell'assegno di mantenimento>>).
Ritiene conseguentemente questa Corte che le esigenze di mantenimento dei minori siano progressivamente aumentate rispetto alla data della sentenza di divorzio già a decorrere dalla introduzione del giudizio di primo grado,
unitamente alle migliorate capacità economiche del padre, per cui appare equo disporre che il contribuisca al loro mantenimento corrispondendo CP_1
mensilmente alla madre un assegno di € 100 mensili con decorrenza dalla data della domanda e di € 150 mensili a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fermo restando che l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre presso i quali i figli sono collocati in via del tutto prevalente.
Va in ultimo disattesa la richiesta del padre di parziale modifica dell'orario di visita dei figli durante il fine settimana di sua pertinenza, considerato che tale domanda non è supportata da allegazioni idonee a farne apprezzare la rilevanza
9 nell'interesse dei minori e neppure ai fini della quantificazione del contributo al loro mantenimento ordinario.
Ne consegue che, in riforma del provvedimento impugnato ed in parziale modifica della sentenza di divorzio pubblicata il 7.3.2023, va disposto che contribuisca al mantenimento ordinario dei figli mediante un CP_1
assegno mensile di € 100 a decorrere dalla domanda giudiziale e di € 150 a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre alla rivalutazione
Istat su base annua. Restano ferme tutte le altre statuizioni assunte in sede di divorzio con particolare riguardo all'assegno unico interamente in favore della madre ed alla frequentazione dei minori.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti, nonché della natura degli interessi coinvolti ed azionati nell'esclusivo interesse dei minori, le spese del doppio grado vanno integralmente compensate.
La presente statuizione assorbe, con ogni evidenza, il secondo motivo di impugnazione proposto dalla Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e del Procuratore Generale – sede, con ricorso depositato il 5.6.2025, CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 373/2025, pubblicata in data
30.5.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
- in riforma della sentenza impugnata ed in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 170/2023, dispone che CP_1
contribuisca al mantenimento ordinario dei figli e mediante il Per_1 Per_2
pagamento di un assegno mensile da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni
10 mese dell'importo di € 100 a decorrere dalla domanda giudiziale e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza aumentato a € 150 a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
2) compensa le spese del doppio grado.
Firenze, 28.11.2025.
L'Estensore
CH MI
La Presidente
SA ER
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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