TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, NO CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 251/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 227/2023.”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Palermo via Tasso 4, presso studio avv. Andrea Treppiedi
( ), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
CodiceFiscale_2
– Appellante –
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Potenza via Crispi 49 c/o studio avv. Giuseppe Bardi
( che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
CodiceFiscale_3
–Appellata–
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 18.12.2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a prece- denti conformi.
Con atto di citazione notificato il 24.2.2024, ha impugnato la sen- Parte_1 tenza n. 227, resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 27.7.2023 che aveva rigettato la
1 sua domanda risarcitoria, proposta nei confronti di per i danni subiti CP_1 dell'auto tg.DC047DB di sua proprietà, in occasione del sinistro occorso il 20.4.2015, sulla SS 106 Jonica, a seguito dell'urto improvviso della parte anteriore del mezzo con uno pneumatico riverso sul manto stradale.
L'appellante ha evidenziato come il primo giudice avesse erroneamente ritenuto non po- tersi ravvisare una colpevole carenza di vigilanza e/o manutenzione dell' essen- CP_1 do configurabile nella specie il caso fortuito, originato da condotte di terzi, laddove l'ente convenuto -cui gravava l'onere probatorio per effetto della presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c.- si era limitato a sostenere che il sinistro era avvenuto in rettilineo e che l'impatto sarebbe stato evitabile, senza dimostrare di avere approntato un sistema di vigilanza e controllo, tale da scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo come quella verificatasi, idonee a consentire all'amministrazione di intervenire tempestiva- mente. Il a tal fine, ha sottolineato che non fossero stati valutati alcuni ele- Pt_1 menti incontestati, ovvero: a) la strada non era illuminata, b) la sua auto era preceduta da veicolo che aveva anch'esso urtato lo pneumatico. Ha aggiunto che la mancanza di luminosità gli aveva impedito di accorgersi in tempo utile della presenza dell'ostacolo sulla sede stradale, mentre nella sentenza impugnata era stato sostenuto apoditticamente che egli avrebbe dovuto tenere condotta più vigile e più prudente, ovvero adeguata alle condizioni della strada, ai sensi dell'art.141 C.d.S., in modo tale da invertire di fatto l'onere probatorio gravante sull'ente custode della strada. Inoltre l'appellante ha censu- rato la pronuncia gravata nella parte in cui aveva ritenuto la domanda sfornita di prova in ordine al quantum debeatur per essere stata affidata la determinazione del pregiudizio economico da lui subito a meri preventivi di riparazione, nonostante gli stessi non fosse- ro mai stati contestati dall' sicché ha concluso per l'accoglimento della CP_1 domanda con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi al difensore an- ticipatario.
nel costituirsi, ha ribadito le contestazioni sulla dinamica dell'evento Controparte_1 rappresentata dall'attore, rilevando in particolare che, a seguito di segnalazione alla sala radio dei CC Policoro in data 20.4. 2015 alle ore 2,43, il proprio personale era interve- nuto sul posto ed aveva rinvenuto residui di pneumatico su tratto di strada rettilineo e pianeggiante, ciò che poneva il conducente del veicolo nelle condizioni di poter indivi- duare con congruo anticipo l'ostacolo ed adeguare la condotta di guida allo stato dei
2 luoghi nel rispetto dei limiti di velocità. Inoltre l'appellata ha dedotto l'imprevedibilità della presenza di un residuo di pneumatico staccatosi da un mezzo di trasporto pesante transitato sulla strada statale poco prima dell'evento, sicché le cause dello stesso non possono essere ricondotte alla mancanza di manutenzione, bensì alla responsabilità del conducente del veicolo da cui si era staccato tale residuo, non essendo esigibile dal cu- stode dell'infrastruttura stradale una sorveglianza continua, contemporanea e costante sull'intera estensione viaria, tale da impedire che gli utenti della strada si imbattano in oggetti o materiali appena distaccatisi dai mezzi in transito, ragion per cui ha chiesto il rigetto del gravame con il favore delle spese in favore del procuratore, antistatario.
L'appello è fondato.
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, ai sensi dell'art 2051 cc si ritiene condivisibile il principio per cui il custode di una strada aperta al pubblico transito ri- sponde delle alterazioni di quella, salvo che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento per scongiurare le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (Cass.Civ. Sez. III ord.18/9/2024 n. 25079). In definitiva l'evento ascrivibile a terzi che si verifichi im- provvisamente e repentinamente può configurare il caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso di causalità e l'oggettiva responsabilità del custode della strada, ma la prova dell'inesigibilità della prestazione, per effetto di detta presunzione di responsabilità, grava sul custode.
Nello specifico la giurisprudenza ha distinto tra le situazioni di pericolo connesse alla rete viaria o alle pertinenze della stessa da quelle provocate da utenti della strada o da repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricor- renza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte in cui l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente affidatario della cosa abbia potuto concreta- mente rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi, nonostante l'attività di controllo e di diligenza impiegate allo scopo di garantire la tem- pestività dell'intervento (cfr. Cass. Civ. Sez.III ord. 18/12/2024 n.33128, ord. 10/6/2020
n.11096, sent.26/5/2016 n.10893).
Nel caso in esame è emerso dai rilievi eseguiti dai militari intervenuti sul posto imme- diatamente dopo l'incidente, anche sulla base delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai conducenti dei mezzi (cfr: relazione prodotta in atti e confermata dalla deposizione
3 testimoniale resa dal Brig. che due veicoli, quello dell'appellante e l'auto Tes_1 che lo precedeva, mentre percorrevano la SS 106 giunti al km 426 “investivano un pneumatico che era per terra al centro della corsia di destra”. Tuttavia, non sono stati addotti elementi concreti dall' sull'attività di controllo e di vigilanza della CP_1 rete stradale svolta in precedenza e sulla conseguente imprevedibilità della presenza dell'ostacolo per essere lo stesso comparso poco prima dell'incidente: in altri termini l'appellata avrebbe dovuto fornire prova (anche mediante escussione del proprio perso- nale di servizio, addetto al relativo tronco) della non prevedibilità dell'evento per non aver potuto oggettivamente impedire la situazione di pericolo conseguente all'improvvisa presenza sulla sede stradale di uno pneumatico.
La mancata dimostrazione della attività di controllo e vigilanza dispiegata dall'ente cu- stode e della conseguente imprevedibilità del fatto dannoso impedisce di considerare gli estremi del caso fortuito ed impone di presumere la responsabilità dell'appellata, a nor- ma dell'art. 2051 c.c., non potendo certo trarsi argomento a sostegno della tesi dell' la deduzione dei verbalizzanti per lo pneumatico “sicura- CP_1 Pt_2 mente si era staccato da un autotreno in transito”, senza elementi da cui trarre il con- vincimento che il fatto si sia verificato immediatamente prima del sinistro.
Da tanto consegue il diritto del al risarcimento dei danni subito dal veicolo di Pt_1 sua proprietà in conseguenza dell'ostacolo improvvisamente frappostosi alla marcia del- lo stesso, non potendo certo addebitarsi all'appellante una condotta di guida imprudente e negligente, in assenza di rilievi operati dai militari sulla velocità tenuta dal mezzo e considerata nella specie la limitata visibilità, determinata dall'oscurità e dall'assenza di illuminazione della rete viaria che non consentiva pur con l'ordinaria diligenza di avver- tire la presenza sul manto stradale del pneumatico di colore scuro, come confermata in- direttamente dall'impatto dello stesso con il veicolo che precedeva l'appellante.
Va infatti esclusa l'interruzione del nesso causale tra condotta omissiva dell'ente e fatto dannoso per effetto di ipotetico comportamento imprudente o negligente del Pt_1 come dedotto, ma in alcun modo comprovato dall'appellata, non potendo neanche pro- spettarsi concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, in assenza di concrete censure sulla condotta di guida dello stesso.
Né appare condivisibile la motivazione addotta nella sentenza impugnata, laddove si esclude che il abbia provato la quantificazione del pregiudizio economico da Pt_1
4 lui subito in conseguenza del sinistro: invero, l'attore ha prodotto il preventivo per sosti- tuzione ricambi e costo manodopera redatto da officina specializzata, in cui sono evi- denziati gli interventi necessari per la riparazione dell'auto incidentata, corrispondenti ai danni rilevati dai militari al momento dell'arrivo sul luogo del sinistro. Sul punto si evi- denzia che sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, non ha in CP_1 alcun modo contestato la quantificazione dei danni effettuata per relationem con il ri- chiamo al preventivo da controparte e che tanto, alla stregua degli elementi addotti, comporta la possibilità per il giudicante di procedere a liquidazione equitativa che abbia riguardo alle risultanze documentali in atti, a norma degli artt.1226-2056 c.c. e 115
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez.III ord.29/5/2025 n.14288).
Da ciò consegue la condanna dell'appellata al pagamento in favore del di € Pt_1
3.500,00, in linea con il preventivo in atti, oltre rivalutazione ed interessi legali, di natu- ra moratoria, sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro al soddisfo, trattandosi di obbligazione di valore.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art.91 c.p.c., l'appellata va condannata alle spese giudiziali, che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, per il primo grado in € 125,00 per esborsi e € 633,00 per onorari (€ 118,00 studio, € 126,00 fase introduttiva, € 176,00 trat- tazione, € 213,00 decisione) e per il presente giudizio in € 174,00 per esborsi ed €
1.278,00 per onorari (€ 213,00 studio, € 213,00 fase introduttiva, € 426,00 trattazione, €
426,00 decisione), oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore dell'appellante per dichiarato anticipo.
Si precisa che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza 227, emessa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 25.7.2023, proposto da con atto di citazio- Parte_1 ne notificato il 24.2.2024 ad così provvede nel contraddittorio delle parti: CP_1
5 - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al CP_1 pagamento in favore di di € 3.500,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro al soddi- sfo;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese giudiziali, liquidate per il primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 633,00 per onorari e per il presente giudizio in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali,
IVA e CNA come per legge, da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c., in favore del difen- sore dell'appellante per dichiarato anticipo.
Così deciso in Matera, il 23.12.2025.
Il GIUDICE
NO Catalani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, NO CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 251/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 227/2023.”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Palermo via Tasso 4, presso studio avv. Andrea Treppiedi
( ), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
CodiceFiscale_2
– Appellante –
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Potenza via Crispi 49 c/o studio avv. Giuseppe Bardi
( che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
CodiceFiscale_3
–Appellata–
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 18.12.2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a prece- denti conformi.
Con atto di citazione notificato il 24.2.2024, ha impugnato la sen- Parte_1 tenza n. 227, resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 27.7.2023 che aveva rigettato la
1 sua domanda risarcitoria, proposta nei confronti di per i danni subiti CP_1 dell'auto tg.DC047DB di sua proprietà, in occasione del sinistro occorso il 20.4.2015, sulla SS 106 Jonica, a seguito dell'urto improvviso della parte anteriore del mezzo con uno pneumatico riverso sul manto stradale.
L'appellante ha evidenziato come il primo giudice avesse erroneamente ritenuto non po- tersi ravvisare una colpevole carenza di vigilanza e/o manutenzione dell' essen- CP_1 do configurabile nella specie il caso fortuito, originato da condotte di terzi, laddove l'ente convenuto -cui gravava l'onere probatorio per effetto della presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c.- si era limitato a sostenere che il sinistro era avvenuto in rettilineo e che l'impatto sarebbe stato evitabile, senza dimostrare di avere approntato un sistema di vigilanza e controllo, tale da scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo come quella verificatasi, idonee a consentire all'amministrazione di intervenire tempestiva- mente. Il a tal fine, ha sottolineato che non fossero stati valutati alcuni ele- Pt_1 menti incontestati, ovvero: a) la strada non era illuminata, b) la sua auto era preceduta da veicolo che aveva anch'esso urtato lo pneumatico. Ha aggiunto che la mancanza di luminosità gli aveva impedito di accorgersi in tempo utile della presenza dell'ostacolo sulla sede stradale, mentre nella sentenza impugnata era stato sostenuto apoditticamente che egli avrebbe dovuto tenere condotta più vigile e più prudente, ovvero adeguata alle condizioni della strada, ai sensi dell'art.141 C.d.S., in modo tale da invertire di fatto l'onere probatorio gravante sull'ente custode della strada. Inoltre l'appellante ha censu- rato la pronuncia gravata nella parte in cui aveva ritenuto la domanda sfornita di prova in ordine al quantum debeatur per essere stata affidata la determinazione del pregiudizio economico da lui subito a meri preventivi di riparazione, nonostante gli stessi non fosse- ro mai stati contestati dall' sicché ha concluso per l'accoglimento della CP_1 domanda con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi al difensore an- ticipatario.
nel costituirsi, ha ribadito le contestazioni sulla dinamica dell'evento Controparte_1 rappresentata dall'attore, rilevando in particolare che, a seguito di segnalazione alla sala radio dei CC Policoro in data 20.4. 2015 alle ore 2,43, il proprio personale era interve- nuto sul posto ed aveva rinvenuto residui di pneumatico su tratto di strada rettilineo e pianeggiante, ciò che poneva il conducente del veicolo nelle condizioni di poter indivi- duare con congruo anticipo l'ostacolo ed adeguare la condotta di guida allo stato dei
2 luoghi nel rispetto dei limiti di velocità. Inoltre l'appellata ha dedotto l'imprevedibilità della presenza di un residuo di pneumatico staccatosi da un mezzo di trasporto pesante transitato sulla strada statale poco prima dell'evento, sicché le cause dello stesso non possono essere ricondotte alla mancanza di manutenzione, bensì alla responsabilità del conducente del veicolo da cui si era staccato tale residuo, non essendo esigibile dal cu- stode dell'infrastruttura stradale una sorveglianza continua, contemporanea e costante sull'intera estensione viaria, tale da impedire che gli utenti della strada si imbattano in oggetti o materiali appena distaccatisi dai mezzi in transito, ragion per cui ha chiesto il rigetto del gravame con il favore delle spese in favore del procuratore, antistatario.
L'appello è fondato.
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, ai sensi dell'art 2051 cc si ritiene condivisibile il principio per cui il custode di una strada aperta al pubblico transito ri- sponde delle alterazioni di quella, salvo che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento per scongiurare le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (Cass.Civ. Sez. III ord.18/9/2024 n. 25079). In definitiva l'evento ascrivibile a terzi che si verifichi im- provvisamente e repentinamente può configurare il caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso di causalità e l'oggettiva responsabilità del custode della strada, ma la prova dell'inesigibilità della prestazione, per effetto di detta presunzione di responsabilità, grava sul custode.
Nello specifico la giurisprudenza ha distinto tra le situazioni di pericolo connesse alla rete viaria o alle pertinenze della stessa da quelle provocate da utenti della strada o da repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricor- renza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte in cui l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente affidatario della cosa abbia potuto concreta- mente rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi, nonostante l'attività di controllo e di diligenza impiegate allo scopo di garantire la tem- pestività dell'intervento (cfr. Cass. Civ. Sez.III ord. 18/12/2024 n.33128, ord. 10/6/2020
n.11096, sent.26/5/2016 n.10893).
Nel caso in esame è emerso dai rilievi eseguiti dai militari intervenuti sul posto imme- diatamente dopo l'incidente, anche sulla base delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai conducenti dei mezzi (cfr: relazione prodotta in atti e confermata dalla deposizione
3 testimoniale resa dal Brig. che due veicoli, quello dell'appellante e l'auto Tes_1 che lo precedeva, mentre percorrevano la SS 106 giunti al km 426 “investivano un pneumatico che era per terra al centro della corsia di destra”. Tuttavia, non sono stati addotti elementi concreti dall' sull'attività di controllo e di vigilanza della CP_1 rete stradale svolta in precedenza e sulla conseguente imprevedibilità della presenza dell'ostacolo per essere lo stesso comparso poco prima dell'incidente: in altri termini l'appellata avrebbe dovuto fornire prova (anche mediante escussione del proprio perso- nale di servizio, addetto al relativo tronco) della non prevedibilità dell'evento per non aver potuto oggettivamente impedire la situazione di pericolo conseguente all'improvvisa presenza sulla sede stradale di uno pneumatico.
La mancata dimostrazione della attività di controllo e vigilanza dispiegata dall'ente cu- stode e della conseguente imprevedibilità del fatto dannoso impedisce di considerare gli estremi del caso fortuito ed impone di presumere la responsabilità dell'appellata, a nor- ma dell'art. 2051 c.c., non potendo certo trarsi argomento a sostegno della tesi dell' la deduzione dei verbalizzanti per lo pneumatico “sicura- CP_1 Pt_2 mente si era staccato da un autotreno in transito”, senza elementi da cui trarre il con- vincimento che il fatto si sia verificato immediatamente prima del sinistro.
Da tanto consegue il diritto del al risarcimento dei danni subito dal veicolo di Pt_1 sua proprietà in conseguenza dell'ostacolo improvvisamente frappostosi alla marcia del- lo stesso, non potendo certo addebitarsi all'appellante una condotta di guida imprudente e negligente, in assenza di rilievi operati dai militari sulla velocità tenuta dal mezzo e considerata nella specie la limitata visibilità, determinata dall'oscurità e dall'assenza di illuminazione della rete viaria che non consentiva pur con l'ordinaria diligenza di avver- tire la presenza sul manto stradale del pneumatico di colore scuro, come confermata in- direttamente dall'impatto dello stesso con il veicolo che precedeva l'appellante.
Va infatti esclusa l'interruzione del nesso causale tra condotta omissiva dell'ente e fatto dannoso per effetto di ipotetico comportamento imprudente o negligente del Pt_1 come dedotto, ma in alcun modo comprovato dall'appellata, non potendo neanche pro- spettarsi concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, in assenza di concrete censure sulla condotta di guida dello stesso.
Né appare condivisibile la motivazione addotta nella sentenza impugnata, laddove si esclude che il abbia provato la quantificazione del pregiudizio economico da Pt_1
4 lui subito in conseguenza del sinistro: invero, l'attore ha prodotto il preventivo per sosti- tuzione ricambi e costo manodopera redatto da officina specializzata, in cui sono evi- denziati gli interventi necessari per la riparazione dell'auto incidentata, corrispondenti ai danni rilevati dai militari al momento dell'arrivo sul luogo del sinistro. Sul punto si evi- denzia che sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, non ha in CP_1 alcun modo contestato la quantificazione dei danni effettuata per relationem con il ri- chiamo al preventivo da controparte e che tanto, alla stregua degli elementi addotti, comporta la possibilità per il giudicante di procedere a liquidazione equitativa che abbia riguardo alle risultanze documentali in atti, a norma degli artt.1226-2056 c.c. e 115
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez.III ord.29/5/2025 n.14288).
Da ciò consegue la condanna dell'appellata al pagamento in favore del di € Pt_1
3.500,00, in linea con il preventivo in atti, oltre rivalutazione ed interessi legali, di natu- ra moratoria, sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro al soddisfo, trattandosi di obbligazione di valore.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art.91 c.p.c., l'appellata va condannata alle spese giudiziali, che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, per il primo grado in € 125,00 per esborsi e € 633,00 per onorari (€ 118,00 studio, € 126,00 fase introduttiva, € 176,00 trat- tazione, € 213,00 decisione) e per il presente giudizio in € 174,00 per esborsi ed €
1.278,00 per onorari (€ 213,00 studio, € 213,00 fase introduttiva, € 426,00 trattazione, €
426,00 decisione), oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore dell'appellante per dichiarato anticipo.
Si precisa che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza 227, emessa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 25.7.2023, proposto da con atto di citazio- Parte_1 ne notificato il 24.2.2024 ad così provvede nel contraddittorio delle parti: CP_1
5 - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al CP_1 pagamento in favore di di € 3.500,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro al soddi- sfo;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese giudiziali, liquidate per il primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 633,00 per onorari e per il presente giudizio in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali,
IVA e CNA come per legge, da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c., in favore del difen- sore dell'appellante per dichiarato anticipo.
Così deciso in Matera, il 23.12.2025.
Il GIUDICE
NO Catalani
6