Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giuseppe Costantino Marascia,
all'esito della discussione svoltasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) della seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14394 dell'anno 2024 promossa
DA
, cittadino statunitense, nato il [...] a [...], California Parte_1
(USA), residente in 415 Bay Crockett, 94525, California USA, , nata Parte_2
, cittadina statunitense, nata il [...] a [...], CodiceFiscale_1
California, (USA), residente in 944 Portswood Cir, San José 95120 California USA,
[...]
- cittadina statunitense, nata il [...] a [...], California (USA) Parte_3
residente in 7050 Waring Avenue Apt 2 Los Angeles 90038 California USA, - Parte_4
cittadina statunitense, nata il [...] a [...], California, residente in 7050 Waring Avenue
Apt 2 Los Angeles 90038 California USA tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Tedesco,
– ricorrenti –
CONTRO
il , in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Avente ad oggetto: il riconoscimento, ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., dello status di cittadinanza italiana iure sanguinis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo e comprovando (con documentazione apostillata) di essere discendenti diretti di , cittadino italiano, nato a Persona_1
SA ST NA (Agrigento) il 21.01.1892 (cfr. doc 7) il cui cognome, all'arrivo negli Stati
Uniti, fu immediatamente anglicizzato da a , tale risultando in tutti i documenti Per_1 CP_2
successivi. Egli sposò la sig.ra il 22.04.1911 (cfr. doc. 8), ebbero una figlia Per_2 [...]
, nata il [...] (cfr. doc. 11), e il 24.05.1943, quando la figlia era già Persona_3
maggiorenne, si naturalizzò cittadino statunitense (cfr. doc. 10). sposò il Persona_3
sig. il 01.05.1935 (cfr. doc.12) e dalla loro unione nacque Persona_4 Persona_5
, nata il [...] (cfr. doc. 14), che sposò il signor il 23.02.1964 (cfr.
[...] Persona_6
doc 15) e dalla loro unione nacquero i ricorrenti , nato il [...] (cfr. Parte_1
doc. 17) e nata il [...] (cfr. doc. 18). Quest'ultima ha sposato in Persona_7
data 03.02.1996 (cfr. doc. 19) il signor e, come da prassi invalsa negli USA, ha Persona_8
assunto il cognome del marito ed ha sostituito al proprio secondo nome “ ” il proprio Per_7
cognome da nubile “ , assumendo pertanto il nuovo nome di “ (cfr. Pt_1 Parte_2
doc. 20), e dalla loro unione sono nate le ricorrenti nata il [...] (cfr. Parte_3
doc. 21) e nata il [...] (cfr. doc. 22). Persona_9
***
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa,
appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. Ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto agli interessati unicamente dalle autorità amministrative competenti cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà
dell'intervento del giudice.
Tuttavia, nei casi, come quello in ispecie, in cui una donna ( nata il Persona_3
29.10.1914) non abbia trasmesso la cittadinanza ai propri figli , nata il Persona_5
21.08.1935) nati prima del 1° gennaio 1948, per effetto delle leggi allora vigenti (cod. civ. 1865 e legge 555/1912) poi dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
33/1983, il discendente deve necessariamente avviare un'azione legale contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, infatti né il consolato né l'ufficiale di CP_1
stato civile potrebbero riconoscere la cittadinanza di figli di cittadina italiana nati prima del 1948,
ostando al riguardo le indicazioni della circolare n. K. 28.1 del 8 aprile 1991 del
[...]
che espressamente recita “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini CP_1
italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata
in vigore della Costituzione repubblicana”.
Non a caso sul sito del Consolato Generale d'Italia a New York nelle info relative alla Cittadinanza
per discendenza “iure sanguinis”, si legge “La trasmissione della cittadinanza per linea materna è
possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948”. Cfr. https://consnewyork.esteri.it/it/servizi-
consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/cittadinanza/cittadinanza-per-discendenza-
iure-sanguinis/
Alla luce di quanto precede, si ritiene che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile rientrando nell'ipotesi di trasmissione della cittadinanza per linea materna per i figli nati prima del
1° gennaio 1948.
2. Competenza dell'Autorità Giudiziaria adita.
Il Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13, che all'art. 1 comma 1 ha istituito, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,
all'art. 3 comma 2 dispone che dette sezioni specializzate sono, fra l'altro, competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.
Inoltre all'art. 4 comma 5 il Decreto prevede che quando, come nel caso in ispecie, il ricorrente risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.
Siccome l'asserito avo cittadino Italiano, sig. , è nato a [...] Persona_1
(Agrigento) il 21.01.1892, Comune che si trova nel distretto della Corte di Appello di Palermo, la competenza è stata correttamente individuata nel Tribunale di Palermo sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea.
3. Applicabilità del rito semplificato di cognizione.
Il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sì come modificato dal D.lgs. n. 149/2022
(cosiddetta riforma Cartabia) e dalla L. 197-2022, all'art. 19-bis rubricato - Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia – prevede che “Le controversie in materia di accertamento
dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione”.
Quindi bene hanno operato i ricorrenti introducendo il giudizio nelle forme previste dall'art. 281
undecies c.p.c. che regola, appunto, il rito semplificato di cognizione.
4. Regolarità del contraddittorio.
Oltre all'Autorità Amministrativa preposta al riconoscimento dello Status di cittadino ovvero il
, in persona del Ministro pro-tempore, sì come rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, nei giudizi di accertamento del predetto status deve essere coinvolto quale litisconsorte necessario il Pubblico Ministero, infatti, l'art. 70 Codice di procedura civile prevede che il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone.
Nel caso in ispecie il contraddittorio è stato instaurato correttamente risultando regolare la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ai litisconsorti necessari.
5. I presupposti sostanziali del diritto dei richiedenti.
La domanda di riconoscimento, ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., dello status di cittadinanza italiana iure sanguinis è stata presentata con ricorso ex art. 281 decies e ss.
c.p.c., depositato il 25\11\2024 pertanto non trova applicazione la normativa introdotta con il D.L.
28 marzo 2025, n. 36, il cui art. 1 prevede che … è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente
articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che … b) lo stato di cittadino dell'interessato è
accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di
domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data, e continua ad applicarsi la disciplina previgente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che
indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,
dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame, pertanto, sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta da un avo che fosse cittadino italiano emigrato all'estero;
b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del ricorrente, circostanza questa il cui onere probatorio, come predetto, incombe alla controparte che abbia eccepito l'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n.
25317/2022).
5.1. La prova della discendenza da cittadino italiano.
Al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il cod. civ. del
1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), si deve guardare alla legge vigente al tempo in cui il diritto di cittadinanza è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo. Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Persona_3
discendente dell'avo italiano (LI ) - nata il giorno 29.10.1914 in U.S.A., trova Persona_1 CP_2
applicazione, ai fini che qui ci interessano, la legge n. 555 del 13 giugno 1912, che all'art. 1 ribadiva la prevalenza del principio dello ius sanguinis, stabilendo che l'acquisto della cittadinanza avveniva per derivazione paterna per i figli di cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, prevedendo che era “cittadino per nascita il figlio del padre cittadino”, relegando l'acquisto della cittadinanza attraverso la madre ad ipotesi meramente residuali come previsto al comma 2 del predetto art. 1
dove si affermava che la madre trasmetteva il diritto alla cittadinanza solo se il padre era ignoto, o apolide, o i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello stato al quale questi apparteneva.
Inoltre, gli artt. 10 ed 11 stabilivano rispettivamente che la donna italiana perdeva l'originaria cittadinanza in caso di matrimonio con un cittadino straniero ed in caso di naturalizzazione straniera del marito italiano, ove il marito possedesse una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si trasmetteva.
Così accadeva che nata sul suolo statunitense il 29.10.1914, alla Persona_3
nascita prendeva la cittadinanza statunitense iure soli e quella italiana iure sanguinis essendo nata da cittadino italiano, ma poiché il giorno 1\5\1935 si sposava con un cittadino statunitense (il sig.
) non ha potuto trasmettere, ai sensi dell'allora in vigore legge n. 555 del 13 Persona_4
giugno 1912, alla figlia nata il 21\08\1935, la sua cittadinanza italiana, Persona_5
intanto perché l'aveva perduta, causa matrimonii, pur senza alcuna dichiarazione espressa in tal senso, e poi perché alla figlia si trasmetteva la cittadinanza del padre.
Complessivamente, la legge 555/1912 si basava sul criterio dell'univocità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare, con la prevalenza della cittadinanza del marito e la conseguenza che da quest'ultima derivava anche la cittadinanza di moglie e figli, questa normativa evidentemente discriminava le donne rispetto agli uomini.
Alla luce dei dettami costituzionali, entrati in vigore il giorno 1\1\1948, la Corte Costituzionale
con la sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt.
3 e 29 cost., dell'art. 10, co. 3, della legge del 13 giugno 1912, n. 555 nella parte che prevedeva la perdita di cittadinanza italiana, indipendentemente dalla volontà, della donna di conservare l'originaria cittadinanza, e successivamente con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sempre per violazione degli artt. 3 e 29 cost., anche dell'art. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte nella quale non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 1, co. 2, in quanto permetteva l'acquisizione della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto in ipotesi di carattere residuale.
Su quest'ultima sentenza veniva reso parere dal Consiglio di Stato, Sezione V, in sede consultiva,
n. 105 del 15 aprile 1983, che affermava che, per forza della Sentenza n. 30 del 1983 della Corte
Costituzionale, potevano considerarsi cittadini italiani soltanto gli individui nati da madre cittadina a far data dal 1° gennaio del 1948, sul presupposto che l'efficacia della sentenza della Consulta non poteva retroagire oltre il momento in cui si era prodotto il contrasto tra la legge anteriore e la nuova
Costituzione, quindi prima della data di entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, cioè il 1°
gennaio 1948; parere che ha determinato le indicazioni della circolare n. K. 28.1 del 8 aprile 1991
del , che ancora oggi orientano l'azione amministrativa. Controparte_1
Le pronunce della Corte Costituzionale hanno, dunque, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di riconoscimento della cittadinanza italiana per via materna certamente ai figli nati dopo il 1\1\1948.
Tale possibilità per un certo periodo di tempo si è ritenuto di negare nelle ipotesi in cui matrimonio e nascita (con conseguente trasmissione dello status civitatis ai discendenti) si siano verificati entrambi anteriormente al 1° gennaio 1948, come nel caso in ispecie, nell'assunto che la declaratoria di incostituzionalità non potesse retroagire a situazioni già definite prima dell'entrata in vigore del testo costituzionale, creando, in tal modo, un'ingiustificata disparità di trattamento fra i nati prima e dopo il 1948, anche all'interno dello stesso nucleo familiare.
Sulla questione è, alfine, intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n.
4466 del 2009, stabilendo il principio di diritto secondo cui "la titolarità della cittadinanza va
riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi
della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino
straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della
cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione
descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di
filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che
gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria".
Individuato il testo normativo di riferimento, la L. n. 555 del 1912 sì come ricondotta sin dalla sua entrata in vigore nell'alveo dei principi costituzionali, la prova di essere discendente da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. da 7 a 22 fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza dei ricorrenti dall'avo Sig. (LI ) , Per_1 CP_2 Per_1
cittadino italiano, naturalizzatosi statunitense solo dopo che la figlia aveva Persona_3
già raggiunto la maggiore età, la quale non avendo mai formalizzato una rinuncia espressa ha trasmesso la cittadinanza italiana a sua figlia ed ai discendenti di quest'ultima.
Effettivamente nella documentazione può riscontrarsi qualche piccola incongruenza, come ad esempio il fatto che in Italia l'avo emigrato fosse che negli Stati Uniti diventa o Persona_1 Per_1
o , ma dagli stessi documenti si chiarisce l'incongruenza perché risulta l'identità Per_10 Per_11
della data di nascita ed il nome del padre.
5.2 La continuità nella trasmissione senza interruzioni.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è
causa, è quello dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno provato che l'avo, sig. (LI ) , si è Per_1 CP_2 Per_1
naturalizzato (cfr. doc. 10), ma tale azione non ha potuto spiegare effetti nei confronti della figlia che al momento di detta naturalizzazione 24\05\1943 aveva già raggiunto Persona_3
la maggiore età (nata il 29\10\14 aveva già 28 anni) ed era già madre di figli.
In secondo luogo, è emerso per tabulas che , prima discendente nata il Persona_3
giorno 29\10\2014 ha acquisito la cittadinanza statunitense non sulla base di un atto volontario,
ma del mero fatto storico di essere nata in [...] (ius soli). In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, circostanza questa il cui onere probatorio, come predetto, incombe alla controparte che abbia eccepito l'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n. 25317/2022).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
6. In merito alle spese di lite va rilevato che quella stessa circostanza (l'impossibilità per il consolato o l'ufficiale di stato civile di riconoscere in via amministrativa la cittadinanza di figli di cittadina italiana nati prima del 1948, ostando al riguardo le indicazioni della circolare n. K. 28.1
CP_ del 8 aprile 1991 del Ministero nterno ispirata al parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione V,
in sede consultiva, n. 105 del 15 aprile 1983) che rende ammissibile il ricorso diretto alla giurisdizione senza il preventivo provvedimento di rigetto da parte delle autorità amministrative competenti, giustifica nei casi come quello in ispecie la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Palermo, 11/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Monocratico dott. Giuseppe
Costantino Marascia, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.