TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1918
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità delle norme di legge che disciplinano il ripiano.

    Il ricorso introduttivo è stato respinto in quanto infondato, richiamando precedenti giurisprudenziali che hanno escluso l'incostituzionalità delle norme sul payback dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 per la fissazione retroattiva dei tetti di spesa.

    Il ricorso introduttivo è stato respinto in quanto infondato, richiamando precedenti giurisprudenziali che hanno escluso l'incostituzionalità delle norme sul payback dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della normativa sul ripiano per scorporo del costo del servizio da quello del dispositivo medico.

    Il ricorso introduttivo è stato respinto in quanto infondato, richiamando precedenti giurisprudenziali che hanno escluso l'incostituzionalità delle norme sul payback dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione dei principi sulla trasparenza amministrativa.

    Il ricorso introduttivo è stato respinto in quanto infondato, richiamando precedenti giurisprudenziali che hanno escluso l'incostituzionalità delle norme sul payback dei dispositivi medici.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione.

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi sulla trasparenza e conoscibilità dei dati.

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 e della Nota esplicativa del Ministero della Salute.

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità dei provvedimenti per contrasto con il principio di neutralità IVA.

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 per la fissazione retroattiva dei tetti di spesa.

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Motivi aggiunti proposti avverso atti regionali di rettifica delle quote di ripiano.

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione.

  • Inammissibile
    Nuovo motivo di ricorso relativo all'incostituzionalità dell'art. 7, commi 1 e 2 del d.l. n. 95/2025.

    Il nuovo motivo di gravame è stato dichiarato inammissibile per mancata notifica alle controparti e per difetto di rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, non essendo la norma applicabile al caso di specie in quanto la ricorrente non ha aderito alla definizione agevolata. Nel merito, si ritiene non manifestamente infondata la questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1918
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1918
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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