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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Antonio Cestone Consigliere
dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1031 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
con l'avv. LIMARDO Parte_1
MARIA,
appellante
E
con l'avv. TROTTA CARMELA, Controparte_1
AVV.MACCARONE ANTONIO, rappresentato e difeso da sé medesimo,
appellati oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di BO TI , giudice del lavoro, n.
370/2023; opposizione intimazione di pagamento.
FATTO.
1.Con ricorso al giudice del lavoro di BO TI, l'Avv. Antonio Maccarone ha convenuto in giudizio la e l' esponendo che: Parte_1 Controparte_1
1 -in data 08.02.2020, gli è stata notificata intimazione di pagamento n.139201990037513 20/000 contenente tra l'altro le cartelle di pagamento nn.13920120012144404000 (dell'importo di euro
857,56 per le annualità 2004-2005-2006-2007-2008 e 2009); 1392014001513731000 (dell'importo di euro 960,95 per le annualità 2010 e 2011); 13920160007749569000 (dell'importo di euro
1957,40 per contributo sogg. Minimo e indennità di maternità anni 2014 e 2015), e n.13920170006159757000 (dell'importo di euro 1416,31 per sanzioni relative agli anni 2012,
2013,2014);
-avverso le cartelle di pagamento suindicate dichiara di proporre opposizione adducendo i seguenti motivi: a) Nullità per inesistenza della notifica degli atti presupposti. Il ricorrente eccepisce la nullità delle cartelle di pagamento nn. 13920120012144404000;
1392014001513731000; 13920160007749569000 e 13920170006159757000 .Secondo la Corte di
Cassazione n.2798/2006 le intimazioni di pagamento ex avviso di mora non precedute dalla notifica della cartella sono nulle, in quanto "l'Amministrazione non è libera di agire a suo piacimento, ma deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, che esige che la notificazione della cartella di pagamento sia adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'atto indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute;
c) Nullità per intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art 3 commi 9 – 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995.Avuto riguardo a tale capo di impugnativa in esame occorre rilevare come il credito contenuto negli estratti di ruolo è irrimediabilmente prescritto per il decorso del termine quinquennale dal sorto tributo stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 che ha, come è noto, ridotto il termine di decorrenza della prescrizione da dieci a cinque anni. Sicché, appare evidente che trattandosi di presunte omissioni contributive, in taluni casi afferenti a periodi risalenti ad oltre un quinquennio, le stesse non possono che essersi oramai irrimediabilmente prescritte, si da ritenere, anche sotto tale profilo, nulla la cartella di pagamento, non essendo dovute le somme colà richieste. Il termine di prescrizione è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti (Cass.
5522/2003; 2662/2006.);d) In ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste in cartella ed alla normativa applicabile. Dall'esame delle cartelle di pagamento è possibile evincere l'entità degli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive o interessi di mora, senza tuttavia poter conoscere quale sia stata la normativa di riferimento applicata che ha consentito di quantificare le somme dovute a titolo di sanzioni e compensi.>.
2 Ha, quindi, concluso, chiedendo < l'annullamento degli atti impugnati, essendo gli stessi nulli ed inefficaci, ovvero accertare e dichiarare, il credito estinto per pagamento;
l'intervenuta prescrizione del credito azionato, nonché la nullità per omessa notifica degli atti presupposti, oltre che la nullità per illegittimità degli interessi, sanzioni e compensi per i motivi espressi in premessa.>.
2.Instauratosi il contraddittorio, il Giudice adito, per quel che ancora rileva, ha dichiarato cessata la materia del contendere per c.d. rottamazione in relazione alle cartelle di pagamento recanti numero 13920120012144404000 ( notificata il 19.1.2013) e 1392014001513731000 ( notificata il
18.5.2015)< poiché i diritti patrimoniali vantati sono risultati rientrare sia nella casistica contemplata dall'art. 4, d. l. 119/2018 (come convertito), a mente del quale «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili», sia in quella recentemente introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16- bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»), estensiva della caducazione ope legis a tutti i crediti – entro i mille euro – affidati al riscossore sino al
2015.> >.
In ordine alle residue cartelle (n.13920160007749569000, notificata l'8/4/2017, dell'importo di euro 1957,40 per contributo soggettivo minimo e indennità di maternità anni 2014 e 2015, e n.13920170006159757000, notificata il 10/3/2018, dell'importo di euro 1416,31 per sanzioni relative agli anni 2012, 2013,2014), ha ritenuto maturata la prescrizione sopravvenuta alla formazione dei titoli esecutivi sulla base delle seguenti argomentazioni:
3 <<…. va rilevato come l'azione qui proposta debba ritenersi correttamente incardinata tanto nei confronti di quanto nei riguardi di Controparte_2 [...]
: essa, infatti, ha ad oggetto l'accertamento della non-dovutezza di Parte_1 somme reclamate dall' summenzionato, in qualità di titolare di un credito previdenziale. CP_3
8.1. La domanda attorea, pertanto, deve ritenersi supportata da un valido interesse ad agire, essendo volta a rimuovere una situazione di incertezza giuridicamente rilevante, in quanto potenzialmente prodromica all'azionamento, da parte del soggetto deputato alla riscossione, degli strumenti previsti dalla legge per incamerare il credito qui avversato, altresì dimostrando (senza incontrare, sul punto, la confutazione avversaria) che la notificazione degli avvisi di addebito impugnati abbia avuto luogo nei confronti di un soggetto – asseritamente definito familiare convivente – diverso dall'odierno ricorrente, con conseguente nullità della pretesa impositiva, in virtù dell'omesso successivo invio della raccomandata informativa al destinatario effettivo dell'atto di pagamento.
9. Siffatto accertamento, peraltro, presuppone la disamina della perdurante possibilità (o meno) – per l'Agente della riscossione – di procedere esecutivamente nei riguardi della parte ricorrente: indagine la quale si risolve nella verifica dell'intervenuta prescrizione – ovvero della perdurante esigibilità – del diritto patrimoniale al cui incasso ambiscono le controparti (ciascuna nella veste propria).
9.1. È d'uopo evidenziare – più partitamente – come la sopradescritta constatazione giudiziale sia qualificabile alla stregua d'un accertamento negativo, e la sua invocazione da parte ricorrente possa avvenire anche in epoca successiva al travalicamento del termine contemplato dal V comma dell'art. 24, d. lgs. 46/1999 (non avendo quest'ultima una funzione squisitamente impugnatoria).
Nella specie – più partitamente – Maccarone adisce l'Autorità giudiziaria allo scopo di far constare l'intervento di fenomeni estintivi (del diritto patrimoniale disputato) sopravvenuti alla formazione dei primi strumenti di pagamento (ossia le cartelle di pagamento aventi numero
139201600077495689000 e 13920170006159757000) la tesi avanzata sul tema dall'Agente della
Riscossione, dunque, risulta smentita dalla recente giurisprudenza della Corte di legittimità – e, precipuamente, dall'ordinanza n. 454/2020 – ad avviso della quale «La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie,
4 quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal primo gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_4 per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., CP_3 dalla L. n. 122 del 2010)”. […] in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che
“In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell' quale nuovo Controparte_2 concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c., (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”. La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza […] Nel caso di specie, peraltro, non ha rilievo l'interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento, posto che quest'ultima è intervenuta dopo il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle e, quindi, dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata (cfr. Cass. n. 20867 del 2018; n. 3121 del
2011)».
10. Né né la hanno dedotto il successivo intervento di Controparte_5 Pt_1 atti interruttivi della prescrizione (ulteriori rispetto a quello qui osteggiato poiché – fra l'altro – emanato tardivamente), nel pertinente arco temporale – pari a cinque anni – decorrente dalla data di notificazione delle predette cartelle di pagamento controverse. 11. Quest'Ufficio, infatti, si associa alla pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 2377/2022), in virtù della quale: «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60,
5 comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine». 12. Mancando in atti la prova dell'invio di tale raccomandata informativa
(ancorché semplice), non può – dunque – reputarsi dimostrata l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale….> >.
3. La ha appellato la sentenza lamentando che: Pt_1
3.1-quanto alle cartelle rottamate, l'art. 4 D.L. 119/2018 (fermi restando i dubbi sull'applicabilità alla dell'annullamento ex lege ivi previsto) riguarda solo i ruoli dal 2000 al 2010 e non anche Pt_1
i ruoli 2012 e 2014 - oggetto della controversia de qua. Inoltre, l'art. 1 comma 228 della legge
197/2022 (Legge di bilancio 2023) statuisce che lo stralcio non riguarda le sanzioni amministrative
(e nel caso di specie, nei ruoli 2012 e 2014, risultano iscritte soltanto sanzioni amministrative); il comma 229 ha dato la facoltà agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di deliberare e comunicare all'Agente della riscossione la volontà di non applicare le disposizioni in questione, entro il termine del 31/01/2023 e la con Pt_1 delibera del Comitato dei Delegati del 27.01.2023 (doc. 2), ha deciso di non applicare le norme sullo stralcio automatico di cui all'art. 1, commi 222-228 della Legge 197/2022. Una volta esclusa la c.d. rottamazione, occorre ribadire che i crediti in questione non sono prescritti e ciò in quanto :
(a)ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 576/1980 Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”; Pt_1
(b) la prescrizione quinquennale delle sanzioni iscritte nel ruolo 2012, decorrente dal
30.09.2006, 01.10.2007, 30.09.2008, 30.09.2009 e 30.09.2010, è stata regolarmente interrotta, per tutte le sanzioni iscritte nel ruolo 2012, con la raccomandata del 05.09.2011 (doc. 5 della comparsa di primo grado); (c) l'Avv. Maccarone ha effettuato i pagamenti registrati sul sito dell'
[...]
in data 30.11.2015 e 26.10.2017 (cfr. doc. 8 e 9 della comparsa di primo grado) . Per CP_2 quanto riguarda invece le sanzioni dichiarative iscritte nel ruolo 2014 relative all'omesso invio dei modelli 5 per gli anni 2011 e 2012, considerato che la data di scadenza dell'invio dei Mod. 5 era
6 fissata al 30.09.2011 e 01.10.2012, alla data del provvedimento impugnato (08.02.2020) non risulta decorsa la prescrizione quinquennale poiché la ha interrotto il termine con la prenotifica di Pt_1 iscrizione a ruolo in data 21.05.2013 (cfr. doc. 6 comparsa di primo grado); e l'Avv. Maccarone ha effettuato un pagamento registrato sul sito dell' in data 21.12.2015, (doc. 9 Controparte_2 della comparsa di primo grado). Di tal che anche in tal caso non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale (tenuto conto che, trattandosi di sanzione dichiarativa il termine di prescrizione è fissato in cinque anni;
3.2- quanto alle cartelle dichiarate prescritte, che trattandosi di contribuzione minima relativa agli anni 2014 e 2015, i cui termini di scadenza dei pagamenti erano tutti fissati nell'anno di competenza, risulta pacificamente applicabile il termine di prescrizione decennale, non decorso alla data di notifica del provvedimento impugnato (8.02.2020).Ed infatti(decennale) non risulta decorso. Fermo quanto sopra, va precisato che in realtà non risulta decorso nemmeno il termine di prescrizione quinquennale che sarebbe spirato il 30.11.2020.
Infatti i dati reddituali relativi all'anno 2014 sono stati comunicati in data 30.11.2015 mentre la notifica è avvenuta in data 8.02.2020. Tenuto presente che ai sensi dell'art. 19 della Legge
576/1980 la prescrizione comincia a decorrere dalla data di invio delle dichiarazioni reddituali, ovvero del c.d. Mod. 5. , Anno 2015 -i dati reddituali relativi all'anno 2015 sono stati comunicati in data 30.09.2016 (modello 5/2016 cfr. doc. 12), ossia successivamente all'entrata in vigore della legge 247/12 (2/02/2013), -alla detta contribuzione si applica pertanto il termine decennale reintrodotto dalla detta normativa;
-alla data di notifica della cartella opposta individuata dallo stesso ricorrente, 8.02.2020, il termine di prescrizione (decennale) non risulta decorso. Ed anche in tal caso non risulta decorso nemmeno il termine di prescrizione quinquennale che sarebbe decorso il 30.09.2020. Infatti i dati reddituali relativi all'anno 2014 sono stati comunicati in data
30.11.2015 mentre la notifica è avvenuta in data 8.02.2020.>.
4. L'appellato, ritualmente costituito, si è opposto al gravame deducendo:
- in via preliminare, l'inammissibilità della documentazione prodotta in sede di appello, in quanto tardivamente versata in atti;
7 -nel merito, ( a) la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti giacchè dette notifiche sono state eseguite all'indirizzo di via del Riposo,105 San Calogero, mentre fin dal 2007 esso appellato ha un nuovo indirizzo di residenza, Via Cavour- 89900 BO TI, per come emerge dall'atto di notorietà; (b) l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, come rilevato dal Tribunale.
5. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito dell'acquisizione delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
6.L'appello va accolto.
7.Le cartelle di pagamento recanti numero 13920120012144404000 e 1392014001513731000 in quanto notificate, rispettivamente, il 19.1.2013 e il 18.5.2015 non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, il quale consente l'annullamento automatico dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
7.1- Rispetto a detti titoli non opera l'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 che ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, perchè la , avvalendosi della Parte_1 facoltà accordata dalla normativa in esame agli Enti Previdenziali privati ( art. 1 comma 229), ha provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare una specifica delibera con cui ha escluso le sanzioni e gli interessi dall'ambito applicativo della misura agevolativa.
7.2- Le cartelle de quibus risultano regolarmente notificate nelle date sopra indicate al recapito di via Cavour in BO TI, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere dello stabile ( v. Cass. Ordinanza n.12083/2016) e in mancanza di impugnazione nei termini di cui all'art. 24 legge n. 46/99 sono divenute irretrattabili, con la conseguenza che ogni questione di merito, inclusa la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla formazione dei titoli esecutivi, è definitivamente preclusa.
7.3-Non può ritenersi maturata neppure la prescrizione sopravvenuta giacchè :
a)nell'intervallo temporale tra la notifica della cartelle 13920120012144404000 (19.1.2013) e la notifica dell'intimazione opposta (8.2.2020), il termine è stato validamente interrotto dai
8 documentati e incontestati pagamenti parziali effettuati dall'Avv. Maccarone in data 30.11.2015 e
26.10.2017;
b) rispetto alla cartella n. 1392014001513731000, notificata il 18.5.2015, l'opposizione impugnata
è idonea ad interrompere il decorso del termine essendo stata notificata entro il quinquennio
(8.2.2020).
8. Analoghe considerazioni valgono ad escludere quella prescrizione che invece il Tribunale ha ritenuto sussistente per le residue cartelle, n. 13920160007749569000 (dell'importo di euro 1957,40 per contributo sogg. Minimo e indennità di maternità anni 2014 e 2015), e n.13920170006159757000 (dell'importo di euro 1416,31 per sanzioni relative agli anni 2012,
2013,2014).
Anche tali cartelle risultano regolarmente notificate a mezzo posta con avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere dello stabile, all'indirizzo di via Cavour in BO TI e divenute irretrattabili per mancanza di impugnazione. L'intimazione opposta è intervenuta nel quinquennio decorrente dalle rispettive notifiche ( 8/4/2017 e 10.3.2018).
9.Da quanto finora esposto consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta dall'avv. Maccarone
e il suo integrale rigetto, in tal senso dovendosi riformare la sentenza impugnata.
10.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 31/10/2023 , avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di BO TI , giudice del lavoro, n. 370/2023 , pubblicata in data
05/05/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso proposto dall'avv.Maccarone;
-condanna l'avv.Maccarone al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 1350,00 e per il secondo grado in euro 1460,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.4.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale 9 10
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Antonio Cestone Consigliere
dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1031 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
con l'avv. LIMARDO Parte_1
MARIA,
appellante
E
con l'avv. TROTTA CARMELA, Controparte_1
AVV.MACCARONE ANTONIO, rappresentato e difeso da sé medesimo,
appellati oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di BO TI , giudice del lavoro, n.
370/2023; opposizione intimazione di pagamento.
FATTO.
1.Con ricorso al giudice del lavoro di BO TI, l'Avv. Antonio Maccarone ha convenuto in giudizio la e l' esponendo che: Parte_1 Controparte_1
1 -in data 08.02.2020, gli è stata notificata intimazione di pagamento n.139201990037513 20/000 contenente tra l'altro le cartelle di pagamento nn.13920120012144404000 (dell'importo di euro
857,56 per le annualità 2004-2005-2006-2007-2008 e 2009); 1392014001513731000 (dell'importo di euro 960,95 per le annualità 2010 e 2011); 13920160007749569000 (dell'importo di euro
1957,40 per contributo sogg. Minimo e indennità di maternità anni 2014 e 2015), e n.13920170006159757000 (dell'importo di euro 1416,31 per sanzioni relative agli anni 2012,
2013,2014);
-avverso le cartelle di pagamento suindicate dichiara di proporre opposizione adducendo i seguenti motivi: a) Nullità per inesistenza della notifica degli atti presupposti. Il ricorrente eccepisce la nullità delle cartelle di pagamento nn. 13920120012144404000;
1392014001513731000; 13920160007749569000 e 13920170006159757000 .Secondo la Corte di
Cassazione n.2798/2006 le intimazioni di pagamento ex avviso di mora non precedute dalla notifica della cartella sono nulle, in quanto "l'Amministrazione non è libera di agire a suo piacimento, ma deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, che esige che la notificazione della cartella di pagamento sia adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'atto indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute;
c) Nullità per intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art 3 commi 9 – 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995.Avuto riguardo a tale capo di impugnativa in esame occorre rilevare come il credito contenuto negli estratti di ruolo è irrimediabilmente prescritto per il decorso del termine quinquennale dal sorto tributo stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 che ha, come è noto, ridotto il termine di decorrenza della prescrizione da dieci a cinque anni. Sicché, appare evidente che trattandosi di presunte omissioni contributive, in taluni casi afferenti a periodi risalenti ad oltre un quinquennio, le stesse non possono che essersi oramai irrimediabilmente prescritte, si da ritenere, anche sotto tale profilo, nulla la cartella di pagamento, non essendo dovute le somme colà richieste. Il termine di prescrizione è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti (Cass.
5522/2003; 2662/2006.);d) In ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste in cartella ed alla normativa applicabile. Dall'esame delle cartelle di pagamento è possibile evincere l'entità degli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive o interessi di mora, senza tuttavia poter conoscere quale sia stata la normativa di riferimento applicata che ha consentito di quantificare le somme dovute a titolo di sanzioni e compensi.>.
2 Ha, quindi, concluso, chiedendo < l'annullamento degli atti impugnati, essendo gli stessi nulli ed inefficaci, ovvero accertare e dichiarare, il credito estinto per pagamento;
l'intervenuta prescrizione del credito azionato, nonché la nullità per omessa notifica degli atti presupposti, oltre che la nullità per illegittimità degli interessi, sanzioni e compensi per i motivi espressi in premessa.>.
2.Instauratosi il contraddittorio, il Giudice adito, per quel che ancora rileva, ha dichiarato cessata la materia del contendere per c.d. rottamazione in relazione alle cartelle di pagamento recanti numero 13920120012144404000 ( notificata il 19.1.2013) e 1392014001513731000 ( notificata il
18.5.2015)< poiché i diritti patrimoniali vantati sono risultati rientrare sia nella casistica contemplata dall'art. 4, d. l. 119/2018 (come convertito), a mente del quale «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili», sia in quella recentemente introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16- bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»), estensiva della caducazione ope legis a tutti i crediti – entro i mille euro – affidati al riscossore sino al
2015.> >.
In ordine alle residue cartelle (n.13920160007749569000, notificata l'8/4/2017, dell'importo di euro 1957,40 per contributo soggettivo minimo e indennità di maternità anni 2014 e 2015, e n.13920170006159757000, notificata il 10/3/2018, dell'importo di euro 1416,31 per sanzioni relative agli anni 2012, 2013,2014), ha ritenuto maturata la prescrizione sopravvenuta alla formazione dei titoli esecutivi sulla base delle seguenti argomentazioni:
3 <<…. va rilevato come l'azione qui proposta debba ritenersi correttamente incardinata tanto nei confronti di quanto nei riguardi di Controparte_2 [...]
: essa, infatti, ha ad oggetto l'accertamento della non-dovutezza di Parte_1 somme reclamate dall' summenzionato, in qualità di titolare di un credito previdenziale. CP_3
8.1. La domanda attorea, pertanto, deve ritenersi supportata da un valido interesse ad agire, essendo volta a rimuovere una situazione di incertezza giuridicamente rilevante, in quanto potenzialmente prodromica all'azionamento, da parte del soggetto deputato alla riscossione, degli strumenti previsti dalla legge per incamerare il credito qui avversato, altresì dimostrando (senza incontrare, sul punto, la confutazione avversaria) che la notificazione degli avvisi di addebito impugnati abbia avuto luogo nei confronti di un soggetto – asseritamente definito familiare convivente – diverso dall'odierno ricorrente, con conseguente nullità della pretesa impositiva, in virtù dell'omesso successivo invio della raccomandata informativa al destinatario effettivo dell'atto di pagamento.
9. Siffatto accertamento, peraltro, presuppone la disamina della perdurante possibilità (o meno) – per l'Agente della riscossione – di procedere esecutivamente nei riguardi della parte ricorrente: indagine la quale si risolve nella verifica dell'intervenuta prescrizione – ovvero della perdurante esigibilità – del diritto patrimoniale al cui incasso ambiscono le controparti (ciascuna nella veste propria).
9.1. È d'uopo evidenziare – più partitamente – come la sopradescritta constatazione giudiziale sia qualificabile alla stregua d'un accertamento negativo, e la sua invocazione da parte ricorrente possa avvenire anche in epoca successiva al travalicamento del termine contemplato dal V comma dell'art. 24, d. lgs. 46/1999 (non avendo quest'ultima una funzione squisitamente impugnatoria).
Nella specie – più partitamente – Maccarone adisce l'Autorità giudiziaria allo scopo di far constare l'intervento di fenomeni estintivi (del diritto patrimoniale disputato) sopravvenuti alla formazione dei primi strumenti di pagamento (ossia le cartelle di pagamento aventi numero
139201600077495689000 e 13920170006159757000) la tesi avanzata sul tema dall'Agente della
Riscossione, dunque, risulta smentita dalla recente giurisprudenza della Corte di legittimità – e, precipuamente, dall'ordinanza n. 454/2020 – ad avviso della quale «La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie,
4 quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal primo gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_4 per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., CP_3 dalla L. n. 122 del 2010)”. […] in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che
“In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell' quale nuovo Controparte_2 concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c., (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”. La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza […] Nel caso di specie, peraltro, non ha rilievo l'interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento, posto che quest'ultima è intervenuta dopo il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle e, quindi, dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata (cfr. Cass. n. 20867 del 2018; n. 3121 del
2011)».
10. Né né la hanno dedotto il successivo intervento di Controparte_5 Pt_1 atti interruttivi della prescrizione (ulteriori rispetto a quello qui osteggiato poiché – fra l'altro – emanato tardivamente), nel pertinente arco temporale – pari a cinque anni – decorrente dalla data di notificazione delle predette cartelle di pagamento controverse. 11. Quest'Ufficio, infatti, si associa alla pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 2377/2022), in virtù della quale: «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60,
5 comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine». 12. Mancando in atti la prova dell'invio di tale raccomandata informativa
(ancorché semplice), non può – dunque – reputarsi dimostrata l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale….> >.
3. La ha appellato la sentenza lamentando che: Pt_1
3.1-quanto alle cartelle rottamate, l'art. 4 D.L. 119/2018 (fermi restando i dubbi sull'applicabilità alla dell'annullamento ex lege ivi previsto) riguarda solo i ruoli dal 2000 al 2010 e non anche Pt_1
i ruoli 2012 e 2014 - oggetto della controversia de qua. Inoltre, l'art. 1 comma 228 della legge
197/2022 (Legge di bilancio 2023) statuisce che lo stralcio non riguarda le sanzioni amministrative
(e nel caso di specie, nei ruoli 2012 e 2014, risultano iscritte soltanto sanzioni amministrative); il comma 229 ha dato la facoltà agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di deliberare e comunicare all'Agente della riscossione la volontà di non applicare le disposizioni in questione, entro il termine del 31/01/2023 e la con Pt_1 delibera del Comitato dei Delegati del 27.01.2023 (doc. 2), ha deciso di non applicare le norme sullo stralcio automatico di cui all'art. 1, commi 222-228 della Legge 197/2022. Una volta esclusa la c.d. rottamazione, occorre ribadire che i crediti in questione non sono prescritti e ciò in quanto :
(a)ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 576/1980 Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”; Pt_1
(b) la prescrizione quinquennale delle sanzioni iscritte nel ruolo 2012, decorrente dal
30.09.2006, 01.10.2007, 30.09.2008, 30.09.2009 e 30.09.2010, è stata regolarmente interrotta, per tutte le sanzioni iscritte nel ruolo 2012, con la raccomandata del 05.09.2011 (doc. 5 della comparsa di primo grado); (c) l'Avv. Maccarone ha effettuato i pagamenti registrati sul sito dell'
[...]
in data 30.11.2015 e 26.10.2017 (cfr. doc. 8 e 9 della comparsa di primo grado) . Per CP_2 quanto riguarda invece le sanzioni dichiarative iscritte nel ruolo 2014 relative all'omesso invio dei modelli 5 per gli anni 2011 e 2012, considerato che la data di scadenza dell'invio dei Mod. 5 era
6 fissata al 30.09.2011 e 01.10.2012, alla data del provvedimento impugnato (08.02.2020) non risulta decorsa la prescrizione quinquennale poiché la ha interrotto il termine con la prenotifica di Pt_1 iscrizione a ruolo in data 21.05.2013 (cfr. doc. 6 comparsa di primo grado); e l'Avv. Maccarone ha effettuato un pagamento registrato sul sito dell' in data 21.12.2015, (doc. 9 Controparte_2 della comparsa di primo grado). Di tal che anche in tal caso non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale (tenuto conto che, trattandosi di sanzione dichiarativa il termine di prescrizione è fissato in cinque anni;
3.2- quanto alle cartelle dichiarate prescritte, che trattandosi di contribuzione minima relativa agli anni 2014 e 2015, i cui termini di scadenza dei pagamenti erano tutti fissati nell'anno di competenza, risulta pacificamente applicabile il termine di prescrizione decennale, non decorso alla data di notifica del provvedimento impugnato (8.02.2020).Ed infatti
Infatti i dati reddituali relativi all'anno 2014 sono stati comunicati in data 30.11.2015 mentre la notifica è avvenuta in data 8.02.2020. Tenuto presente che ai sensi dell'art. 19 della Legge
576/1980 la prescrizione comincia a decorrere dalla data di invio delle dichiarazioni reddituali, ovvero del c.d. Mod. 5. , Anno 2015 -i dati reddituali relativi all'anno 2015 sono stati comunicati in data 30.09.2016 (modello 5/2016 cfr. doc. 12), ossia successivamente all'entrata in vigore della legge 247/12 (2/02/2013), -alla detta contribuzione si applica pertanto il termine decennale reintrodotto dalla detta normativa;
-alla data di notifica della cartella opposta individuata dallo stesso ricorrente, 8.02.2020, il termine di prescrizione (decennale) non risulta decorso. Ed anche in tal caso non risulta decorso nemmeno il termine di prescrizione quinquennale che sarebbe decorso il 30.09.2020. Infatti i dati reddituali relativi all'anno 2014 sono stati comunicati in data
30.11.2015 mentre la notifica è avvenuta in data 8.02.2020.>.
4. L'appellato, ritualmente costituito, si è opposto al gravame deducendo:
- in via preliminare, l'inammissibilità della documentazione prodotta in sede di appello, in quanto tardivamente versata in atti;
7 -nel merito, ( a) la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti giacchè dette notifiche sono state eseguite all'indirizzo di via del Riposo,105 San Calogero, mentre fin dal 2007 esso appellato ha un nuovo indirizzo di residenza, Via Cavour- 89900 BO TI, per come emerge dall'atto di notorietà; (b) l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, come rilevato dal Tribunale.
5. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito dell'acquisizione delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
6.L'appello va accolto.
7.Le cartelle di pagamento recanti numero 13920120012144404000 e 1392014001513731000 in quanto notificate, rispettivamente, il 19.1.2013 e il 18.5.2015 non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, il quale consente l'annullamento automatico dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
7.1- Rispetto a detti titoli non opera l'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 che ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, perchè la , avvalendosi della Parte_1 facoltà accordata dalla normativa in esame agli Enti Previdenziali privati ( art. 1 comma 229), ha provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare una specifica delibera con cui ha escluso le sanzioni e gli interessi dall'ambito applicativo della misura agevolativa.
7.2- Le cartelle de quibus risultano regolarmente notificate nelle date sopra indicate al recapito di via Cavour in BO TI, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere dello stabile ( v. Cass. Ordinanza n.12083/2016) e in mancanza di impugnazione nei termini di cui all'art. 24 legge n. 46/99 sono divenute irretrattabili, con la conseguenza che ogni questione di merito, inclusa la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla formazione dei titoli esecutivi, è definitivamente preclusa.
7.3-Non può ritenersi maturata neppure la prescrizione sopravvenuta giacchè :
a)nell'intervallo temporale tra la notifica della cartelle 13920120012144404000 (19.1.2013) e la notifica dell'intimazione opposta (8.2.2020), il termine è stato validamente interrotto dai
8 documentati e incontestati pagamenti parziali effettuati dall'Avv. Maccarone in data 30.11.2015 e
26.10.2017;
b) rispetto alla cartella n. 1392014001513731000, notificata il 18.5.2015, l'opposizione impugnata
è idonea ad interrompere il decorso del termine essendo stata notificata entro il quinquennio
(8.2.2020).
8. Analoghe considerazioni valgono ad escludere quella prescrizione che invece il Tribunale ha ritenuto sussistente per le residue cartelle, n. 13920160007749569000 (dell'importo di euro 1957,40 per contributo sogg. Minimo e indennità di maternità anni 2014 e 2015), e n.13920170006159757000 (dell'importo di euro 1416,31 per sanzioni relative agli anni 2012,
2013,2014).
Anche tali cartelle risultano regolarmente notificate a mezzo posta con avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere dello stabile, all'indirizzo di via Cavour in BO TI e divenute irretrattabili per mancanza di impugnazione. L'intimazione opposta è intervenuta nel quinquennio decorrente dalle rispettive notifiche ( 8/4/2017 e 10.3.2018).
9.Da quanto finora esposto consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta dall'avv. Maccarone
e il suo integrale rigetto, in tal senso dovendosi riformare la sentenza impugnata.
10.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 31/10/2023 , avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di BO TI , giudice del lavoro, n. 370/2023 , pubblicata in data
05/05/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso proposto dall'avv.Maccarone;
-condanna l'avv.Maccarone al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 1350,00 e per il secondo grado in euro 1460,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.4.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale 9 10