Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
POMARI ROBERTA
e da
AN MB (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato PRONE CodiceFiscale_2
MARIA TERESA
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.10.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato al di fuori del matrimonio il 29.08.2023, alle seguenti condizioni: _1
1) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, Persona_2 con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative alla salute, alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività, che dovranno essere individuate tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
3) A partire dal mese di settembre 2024 fino al fine settimana del 7-8 dicembre 2024 trascorrerà _1 con il papà il mercoledì pomeriggio e una giornata intera durante il fine settimana a fine settimana alternati, con la possibilità di vederlo anche più di un pomeriggio alla settimana previo accordo telefonico con la madre.
4) A partire dal mese di dicembre 2024 i genitori concordano il seguente regime di frequentazioni padre/figlio:
pagina 1 di 4
c. - dal 24 al 26 dicembre 2024 starà con la mamma _1
d. - tra il 27 e il 29 dicembre 2024 starà con il papà per due notti e successivamente per una _1 notte tra il 1° gennaio e il 5 gennaio 2025, previo accordo entro il 10 dicembre 2024
e. - dal 24 al 27 aprile 2025 starà con la mamma _1
f. - da giovedì 1° maggio 2025 a domenica 4 maggio 2025 starà con il papà _1
g. - da venerdì 30 maggio 2025 al 2 giugno 2025 starà con la mamma _1
h. - a partire dal week-end del 12 gennaio 2025, a settimane alternate trascorrerà con il papà _1 il fine settimana, dal venerdì pomeriggio quando il padre andrà a prenderlo all'asilo, fino alla domenica sera alle ore 18.30 quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre i. - durante la settimana, il padre potrà fare visita al bambino il mercoledì pomeriggio, previo accordo telefonico per l'orario con la madre.
Per eventuali altre visite infrasettimanali, compatibilmente con i reciproci impegni, il padre potrà vedere il figlio previo accordo con la mamma j. - durante le vacanze estive 2025 trascorrerà con il papà la settimana dal 7 al 13 luglio 2025 _1
e un'altra settimana ad agosto da concordare con la mamma entro il 30.03.25
k. - dall'estate 2026 trascorrerà con il papà tre settimane, di cui una ad agosto in periodo da _1 concordare con la madre entro il 30.03 di ogni anno ed in difetto di accordo potrà stare con il _1 papà la terza settimana di luglio e dall'1 al 15 agosto negli anni pari, l'ultima settimana di luglio e dal
16 al 31 agosto nei dispari l. - durante le festività natalizie, a partire da Natale 2025 ad anni alterni,
trascorrerà la vigilia con la mamma e il Natale con il papà e viceversa. Il genitore con cui _1 trascorrerà il Natale lo terrà con sè dal 25 fino al 30 dicembre, mentre l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio (per il 2025 starà con la mamma il 24.12.25 e poi con il papà dal 25 al 30 dicembre _1
2025. Dal 31.12.25 al 6.01.26 sarà con la mamma)
m. - durante le festività pasquali ad anni alterni dal giovedì santo al giorno di Pasqua e poi da TA al mercoledì successivo (o in caso di diversa sospensione delle lezioni scolastiche dal giovedì santo al giorno di Pasqua e da TA al martedì); per il 2025 la Pasqua la trascorrerà con la mamma mentre
TA con il papà
n. - durante le vacanze di carnevale a partire dal 2026 per l'intero periodo di sospensione scolastica in alternanza con i ponti a calendario.
5) I genitori concordano che nel caso in cui intendano trascorrere con un periodo di vacanza _1 fuori dai periodi indicati al punto 4, tenuto conto degli impegni scolastici del bambino, sarà loro consentito previa comunicazione da trasmettere all'altro genitore con almeno un mese di preavviso, comunque nel rispetto della gradualità nel far pernottare lontano dalla mamma definita nel _1 medesimo punto 4; in ogni caso, verrà rispettata l'alternanza dei weekend e nel caso contrario sarà previsto il recupero. Prima dei tre anni di età di i genitori non potranno portarlo in uno stato _1 non europeo ed in ogni caso anche dopo il compimento del terzo anno di età non potranno portarlo in uno stato il cui territorio sia limitrofo a stati in cui sia in corso un conflitto.
6) Il signor CO contribuirà al mantenimento del figlio tramite versamento in favore della signora della somma mensile di Euro 420,00 da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, a decorrere dal mese di agosto 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo pagina 2 di 4 vita (prima rivalutazione agosto 2025).
7) Le parti concordano di mantenere tale importo anche successivamente al trasferimento della signora nella nuova casa di Guardamiglio Via San Bernardino 8 o dell'eventuale trasferimento del Pt_1 signor CO in altra casa.
8) Il signor CO presta sin d'ora assenso al cambio di residenza di quando si trasferirà _1 dalla casa dei nonni materni in cui vive attualmente alla nuova abitazione familiare.
9) Il signor CO contribuirà, inoltre, al pagamento delle spese extra assegno, scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal servizio sanitario, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano da intendersi richiamate e trascritte, nella misura del 55% oltre alla spesa per le calzature specifiche per i bambini fino al compimento del sesto anno di età.
10) Le parti concordano che l'assegno “nido” erogato dallo Stato e i bonus aziendali erogati dall'azienda del papà per coprire spese di nido/baby sitter verranno detratti dalla retta mensile dell'asilo nido con conguaglio annuale e la differenza rimarrà a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo per il padre di versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese alla mamma il contributo al pagamento della retta;
le parti concordano che qualsiasi bonus/possibilità per _1 proposta dall'azienda paterna, verrà condiviso al 50% sia nel premio che nell'esborso (da intendersi campi scuola, colonie, vacanze studio...).
11) L'assegno unico, già percepito integralmente dalla madre, rimarrà a quest'ultima.
12) Il signor CO si farà carico dell'assicurazione sanitaria del figlio, che dovrebbe coprire visite specialistiche, spese odontoiatriche, etc. in base al tariffario e secondo le condizioni di polizza, che è stata attivata dopo il deposito del ricorso.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni patrimoniali:
13) contestualmente alla firma del presente ricorso il sig. CO ha versato alla sig.ra l'importo Pt_1 forfettario di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio per le mensilità arretrate _1 di marzo e aprile 2024;
14) contestualmente alla firma del ricorso il sig. CO ha versato alla sig.ra a titolo forfettario Pt_1
l'importo concordato di € 1000,00 per i mobili della casa familiare di Mantova Viale Asiago acquistati a suo tempo dalla stessa, che restano dunque acquisiti dal signor CO;
rimarranno invece alla sig.ra il lettino, il seggiolino auto e il fasciatoio di che sono stati consegnati alla stessa dal Pt_1 _1 sig. CO;
15) il c/c e conto titoli Credit Agricole, cointestati tra le parti, sono stati estinti e quanto ancora presente
è stato girato sul conto del signor CO, avendo la signora provveduto al ritiro di quanto di Pt_1 sua spettanza.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età del minore
(1 anno), nonché dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 09/01/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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