Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5707/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai Sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere in seguito alla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n.
149/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5707/2023 del Ruolo Generale dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Giulia Crescini (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._1
Oslavia n. 30
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del contumace
[...] CP_2
a AB – Pakistan, in persona dell'Ambasciatore p.t., Controparte_3
contumace
APPELLATI
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa in data 19 ottobre 2023 dal Tribunale di Roma – silenzio sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare (artt. 29- 30 d.lgs. n. 286/1998)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18 novembre 2023 , nato a [...] Parte_1
(Pakistan) il 01.01.1974, esponeva che:
- era residente in da oltre 10 anni e titolare di permesso di soggiorno UE per CP_3
soggiornanti di lungo periodo;
- in data 16.12.2019 aveva formulato presso lo Sportello Unico Immigrazione della
Prefettura di Bergamo istanza di rilascio del nulla-osta al ricongiungimento familiare con la moglie, nata in [...] il [...], e i con due figli minori: Parte_2
nato in [...] il [...], e nata in [...] il Persona_1 Per_2
16.08.2002;
- in data 28.09.2020 lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Bergamo, valutati positivamente i requisiti reddituali e di alloggio, aveva rilasciato i chiesti nulla- osta, trasmettendoli per via telematica anche all'Ambasciata italiana a AB;
- successivamente, la signora aveva tentato inutilmente di fissare un Pt_1
appuntamento per accedere alla suddetta al fine di ottenere il rilascio dei CP_3
visti;
- secondo quanto riportato sul sito ufficiale della suddetta Ambasciata, la presentazione di domande di visto era possibile solo previo appuntamento, da fissare online attraverso il sito dell'agenzia VFS Global;
- ogni tentativo esperito dalla si era, tuttavia, rivelato inutile, in quanto una volta Pt_1 effettuato l'accesso sul sito dell'agenzia e inserito il servizio richiesto, non risultavano appuntamenti prenotabili (“No appointment slots are currently available. Please try another application centre if applicable”);
- il sito dell' riportava anche un avviso al pubblico del 24.06.2020: “Si CP_3
informa che a partire dal 29 giugno 2020 sarà possibile presentare le domande di visto nazionale per motivi familiari agli uffici di Gerry di AB e Lahore. Sarà possibile presentare solamente le domande cui relativi nulla osta siano scaduti o scadano tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020” ;
- la signora aveva pertanto tentato di rivolgersi anche all'agenzia VFS, tramite Pt_1
l'ufficio Gerry di AB, ma anche tale tentativo si era rivelato inutile;
- dopo aver provato ripetutamente a contattare telefonicamente l'agenzia, la signora si era recata di persona presso la sede della stessa, ma la domanda non era stata Pt_1
accettata, e le era stato detto di contattare direttamente l' al relativo CP_3
indirizzo e-mail;
- un avviso al pubblico del 14.01.2021 sul sito dell riportava che la validità CP_3
dei nulla-osta rilasciati dal 31.07.2019 era estesa a 18 mesi e tale estensione del periodo di validità era stata confermata alla signora anche dal personale dell'agenzia Pt_1 R.G. 5707/2023
all'esterno dell' (all'epoca l'accesso all' era precluso a causa CP_3 CP_3
delle restrizioni imposte per la pandemia Covid-19);
- a fronte della prolungata impossibilità di fissare un appuntamento secondo i canali ufficiali, il 24.05.2021 il aveva inviato una richiesta di appuntamento tramite Pt_1
e-mail, allegando copia dei nulla-osta e dei passaporti e chiarendo di essere già in possesso di tutta la documentazione necessaria;
- un ulteriore tentativo era stato fatto a novembre 2021 e nuovamente ad agosto 2022;
- parallelamente, la signora aveva tentato altre volte l'accesso in che Pt_1 CP_3
le era stato sempre rifiutato per la mancata fissazione di un appuntamento (la zona delle ambasciate, peraltro, era fortemente presidiata e militarizzata, in seguito ad alcuni attentati, e pertanto risultava quasi impossibile accedervi);
- a fronte di tale persistente situazione, a settembre 2022 il sig. si era rivolto Pt_1
a un avvocato per chiedere assistenza ai fini della fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto e l'avvocato aveva inviato all'Ambasciata tre richieste di appuntamento a mezzo pec, rispettivamente in data 1, 8 e 12 settembre 2022, allegando copia dei nulla osta, delle richieste di appuntamento inviate dal sig. e della Pt_1
documentazione attestante i rapporti di parentela;
- in data 18.09.2022 l'avv. veva inoltrato nuovamente la richiesta agli indirizzi CP_4
indicati dalla stessa e, infine, in data 22.09.2022, lo stesso professionista CP_3
aveva inviato una e-mail chiedendo un appuntamento urgente per il giorno successivo;
- era stata poi inviata all' una e-mail dell'avvocato pakistano CP_3 CP_5
, delegato dall'avv. per ottenere la fissazione di un appuntamento, e
[...] CP_4
solo a tale e-mail l' aveva risposto, in data 24 settembre 2022, chiedendo CP_3
di allegare copia dei necessari documenti legalizzati;
- l'avvocato pakistano ,in risposta alla richiesta dell' Controparte_5 CP_3
aveva inviato copia dei moduli di richiesta del visto e di tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del relativo stesso, ma nonostante ciò, il 23.09.2022 era stato nuovamente negato l'accesso in e pertanto non era stato rilasciato il CP_3
visto, né era stato fissato un appuntamento o fornito alcun ulteriore riscontro.
Tanto premesso, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 19/12/2022
adiva il Tribunale di Roma chiedendo “In via principale e nel Parte_1
merito: accertare il diritto del sig. al ricongiungimento familiare e per Pt_1
l'effetto ordinare al e all' a Controparte_1 Controparte_3
AB il rilascio del visto di ingresso in favore della sig.ra nata Parte_2 R.G. 5707/2023
in Pakistan il 4.10.1976, e dei due figli minori: nato in [...] il Persona_1
2.10.2005, e , nata in [...] il [...] - In via subordinata: ordinare Per_2 la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso…”
Il , sebbene Controparte_1
ritualmente raggiunto da notifica, non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 19 ottobre 2023 il Tribunale di Roma –Sezione Diritti della Persona
e Immigrazione, rigettava la domanda.
Con ricorso depositato il 20 novembre 2023, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta ordinanza, deducendo che: erroneamente il primo giudice aveva ritenuto non dimostrata la avvenuta formalizzazione della richiesta di rilascio del visto entro il termine di scadenza del nulla-osta, non essendo stata a tal fine considerata né la proroga introdotta dal legislatore a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (dapprima con d.l. 18/2020 art. 103 comma 2-quater e successivamente con d.l. 125/2020 art.
3-bis comma 3), né
l'estensione della validità dei nulla-osta disposta dall' sempre in relazione CP_3 all'emergenza sanitaria;
la e-mail inviata dall'odierno appellante all' a AB il 24 Controparte_3
maggio 2021 era tempestiva, in quanto spedita due mesi prima della scadenza del nulla- osta, così come prorogata dal legislatore (31 luglio 2021); relativamente alla valenza probatoria della e-mail, la Suprema Corte, con sentenza n.
11606/2018 aveva affermato che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” e nel caso di specie il resistente, non costituendosi in giudizio, non aveva CP_1
disconosciuto le numerose e-mail inviate all' CP_3
relativamente all'avviso pubblicato il 14 gennaio 2021 sul sito ufficiale dell' di AB, il primo giudice aveva errato nelle Controparte_3
interpretazione del relativo contenuto, dovendo ritenersi che l'estensione a diciotto mesi del periodo di lavorazione dei nulla osta emessi dopo il 31 luglio 2019 comportasse necessariamente la conseguente estensione della validità dei nulla osta R.G. 5707/2023
rilasciati dopo la suddetta data, non potendo imputarsi al richiedente il ritardo della
P.A. a causa dei disagi e delle difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria;
ai sensi dell'articolo 6 comma 5 DPR 394/99 incombe sull' un dovere di CP_3
ricezione e di formalizzazione della domanda di visto di ingresso da parte di chi abbia un nulla-osta in corso di validità, con la conseguenza che il comportamento inerte dell' nel consentire la formalizzazione della richiesta di rilascio del visto CP_3 costituisce violazione diretta del diritto all'unità familiare.
L'appellante, sostenendo la sussistenza della giurisdizione dell'a.g.o. e la ricorrenza di tutti i presupposti per il rilascio del visto, così concludeva:
- In via cautelare: con decreto, anche inaudita altera parte, adottare i provvedimenti ritenuti più idonei a salvaguardare i diritti dell'odierno ricorrente e dei suoi familiari;
- In via principale e nel merito: accertare il diritto del sig. al Pt_1 ricongiungimento familiare e per l'effetto ordinare al e Controparte_1 all' a AB il rilascio del visto di ingresso in favore della Controparte_3
sig.ra nata in [...] il [...], e dei due figli minori: Parte_2 Per_1
nato in [...] il [...], e , nata in [...] il [...]
[...] Per_2
- In via subordinata: ordinare la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso.
- Fissare ex art. 614-bis c.p.c. la somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Per il solo caso in cui l'organo giudicante dovesse ritenere non provati l'estensione della validità dei nulla osta e il tentativo di formalizzare la domanda di visto entro il termine di validità dello stesso, si formulano le seguenti istanze istruttorie: - disporre
l'acquisizione di informazioni dall'Ambasciata in merito al significato da attribuire all'avviso al pubblico del 14.01.2021 sul sito web ai sensi dell'art. 213 c.p.c.;
- ammettere la prova per testi, indicando quale testimone l'avv. nato Testimone_1
a Bosisio Parini (LC) il 14.05.2023, sui seguenti capitoli di prova, espunti eventuali valutazioni e/o aggettivi e con riserva di indicare ulteriori testimoni in caso di ammissione:
1. Vero è che il sig. si è a lei rivolto per ottenere assistenza Pt_1
nella richiesta di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare? 2. Vero
è che successivamente lei si è recato più volte in Pakistan? 3. Vero è che in una di tali occasioni ha accompagnato il sig. presso l' a Pt_1 Controparte_3
AB? 4. Vero è che l'accesso all' veniva negato? 5. Vero è che il CP_3 personale all'esterno dell' indicava a lei e al sig. di inviare una CP_3 Pt_1 R.G. 5707/2023
mail per chiedere la fissazione di un appuntamento? 6. Vero è che l'accesso all' a AB non è libero? 7. Vero è che l'accesso Controparte_3 all' a AB è consentito solo previo appuntamento? 8. Vero Controparte_3
è che durante i periodi di permanenza in Pakistan ha ricevuto richieste di assistenza da parte di persone che non riuscivano a fissare un appuntamento per accedere all' per formalizzare la richiesta di visto? 9. Vero è che durante i periodi CP_3
di permanenza in Pakistan è stato informato da persone estranee al presente giudizio dell'impossibilità di fissare un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto? 10. Vero è che durante i periodi di permanenza in Pakistan è stato informato da persone estranee al presente giudizio dell'esistenza di prassi illegittime nella fissazione degli appuntamenti per la formalizzazione delle richieste di visto? 11. Vero
è che durante i periodi di permanenza in Pakistan è stato informato da persone estranee al presente giudizio della richiesta di pagamenti per ottenere la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto? Si richiede fin da ora di essere ammessi alla prova contraria eventualmente articolata ed ammessa relativamente alle deduzioni di controparte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con ordinanza del 7 marzo 2024 questa Corte dichiarava la contumacia del
[...]
e dell' a AB, rigettava l'istanza cautelare Controparte_1 Controparte_3 formulata dall'appellante e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
6 febbraio 2025, ore 9,30
Con decreto del 2 gennaio 2025 il Presidente di questa Sezione disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, la sostituzione dell'udienza del
6 febbraio 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali questo Collegio avrebbe poi deciso in Camera di Consiglio.
La Cancelleria provvedeva in data 8 gennaio 2025 all'invio degli atti al P.G. per la formulazione del parere.
In data 24 gennaio 2025 veniva rigettata la richiesta di trattazione orale della causa formulata dal difensore dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta la violazione del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie e con i figli, all'epoca minorenni, a causa dell'inadempimento, da parte dell' a AB, dell'obbligo di consentire agli interessati la Controparte_3
formalizzazione della domanda per il rilascio del visto di ingresso nel nostro territorio. R.G. 5707/2023
Di conseguenza, in riforma della pronuncia di primo grado, chiede di accertare l'esistenza dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso in favore della moglie e dei figli del e di ordinarne il rilascio da parte della Pubblica Amministrazione Pt_1 competente. In subordine, chiede di accertare l'obbligo dell' a Controparte_3
AB di consentire la formalizzazione della richiesta di visto di ingresso in favore dei suddetti congiunti del richiedente.
Va preliminarmente osservato che in tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, l'art. 29 comma 1 lettera a) e b) del d.lgs. 286/1998 prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.
Il comma 7 del medesimo articolo dispone che La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta.
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
I contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 394/99, secondo cui L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed f).
Il comma 4 del suddetto articolo prevede che Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni R.G. 5707/2023
previsti dall' articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo
Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all' articolo 11 , comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nulla-osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
Infine, il comma 5 stabilisce che Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo
Sportello unico.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al
G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U. (Cass. ord. N. 4984/2013; Cass. 27 settembre
2013, n. 22307; Cass. n. 209 del 2005 - n. 15247 del 2006 - n. 12661 del 2007).
In sostanza, spetta allo Sportello Unico la verifica della sussistenza dei requisiti risultanti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, mentre all'Autorità consolare compete, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l' prevedano diversamente - oltre alla verifica, in virtù dell'art. 29, CP_3
comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso.
La normativa citata deve essere interpretata alla luce dell'art. 8 CEDU, che sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della sua familiare, ponendo a carico dello Stato un obbligo positivo all'effettivo rispetto di tale diritto, oltre che alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e degli articoli 29 e 31 Cost.. R.G. 5707/2023
Da ciò consegue che, secondo quanto si desume dall'articolo 6 comma 5 DPR 394/99 interpretato alla luce della sopra richiamata normativa costituzionale e sovranazionale, grava sull'autorità consolare l'obbligo di consentire all'interessato la formalizzazione della richiesta di rilascio del visto.
Il silenzio serbato dalla P.A. relativamente alla richiesta in tal senso formulata dall'interessato deve essere quindi inteso in termini di silenzio-inadempimento, in considerazione della particolare natura del diritto soggettivo leso, e, di conseguenza, nel caso di specie spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario e non del Giudice amministrativo, l'accertamento della violazione del diritto dell'odierno appellante alla invocata tutela della sua unità familiare, costituendo, come si è detto, il comportamento della p.a. che omette ingiustificatamente di provvedere sull'istanza di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare lesione di un diritto della persona di rango costituzionale.
Nel caso di specie, secondo la prospettazione del richiedente, la Rappresentanza
Consolare dell'Italia a AB (Pakistan) avrebbe impedito, con la sua condotta inerte a fronte di plurime richieste inoltrate dagli interessati, la formalizzazione della domanda per il rilascio del visto in favore del coniuge e dei due figli, all'epoca minori, dell'odierno appellante, costringendo in tal modo quest'ultimo ad adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del suddetto diritto.
Il Tribunale, previa implicita affermazione della sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ha rigettato la domanda, ritenendo non rispettato, da parte del richiedente, il termine di sei mesi dall'emissione del nulla-osta per la formalizzazione della richiesta di rilascio del visto. A tal fine, il primo giudice ha evidenziato che nella specie il nulla-osta era stato rilasciato dallo Sportello Unico della
Prefettura di Bergamo in data 28 settembre 2020, sicché la relativa data di scadenza
(sei mesi) doveva essere individuata nel 28 marzo 2021, ma non vi era, tuttavia, prova che nel suddetto arco temporale il richiedente avesse anche solo tentato di inviare la richiesta di rilascio del visto tramite la società convenzionata con Parte_3
l'Ambasciata di AB per la ricezione delle domande. Lo stesso giudice ha poi sottolineato che non poteva considerarsi tempestiva la e-mail inviata personalmente da alla suddetta Ambasciata in data 24 maggio 2021, evidenziando che Pt_1
relativamente a tale e-mail neppure vi era la prova dell'avvenuto invio e del relativo ricevimento. Inoltre, si legge nella sentenza impugnata che allorquando, in data 24 settembre 2022, l' aveva fornito risposta alla sollecitazione di fissazione CP_3 R.G. 5707/2023
di un appuntamento, era stata formalmente richiesta la produzione dei certificati tradotti e legalizzati, il che lasciava presumere che sino a quel momento non si era ancora proceduto alla legalizzazione.
Ritiene questa Corte che tale decisione non possa essere condivisa.
Va in primo luogo rilevato che, come evidenziato e documentato dall'appellante con il ricorso introduttivo di primo grado, in data 28.09.2020 lo Sportello Unico
Immigrazione della Prefettura di Bergamo aveva rilasciato i nulla-osta al ricongiungimento familiare per la moglie e i figli del richiedente, trasmettendoli per via telematica anche all'Ambasciata italiana a AB (doc. 3); sul sito della suddetta Ambasciata era stato comunicato che la presentazione di domande di visto era possibile solo previo appuntamento, da fissare on-line attraverso il sito dell'agenzia
VFS Global (doc. 4); effettuato l'accesso sul sito di tale agenzia e inserito il servizio richiesto, non risultavano, tuttavia appuntamenti prenotabili (“No appointment slots are currently available. Please try another application centre if applicable”) (doc. 5); un avviso al pubblico del 14.01.2021 sul sito dell'ambasciata aveva comunicato che i nulla-osta rilasciati dal 31.07.2019 erano ancora lavorabili per un periodo 18 mesi
(doc. 7); in data 24 maggio 2021 il aveva inviato direttamente Pt_1 all'Ambasciata una e-mail per sollecitare la fissazione di un appuntamento per il rilascio dei visti di ricongiungimento in favore dei suoi familiari, allegando copia dei relativi nulla-osta e dei passaporti, senza ottenere alcuna risposta;
a quest'ultima iniziativa avevano poi fatto seguito altre richieste, inoltrate nel mese di novembre 2021
e nel mese di agosto 2022, e successivamente un legale incaricato dal aveva Pt_1
formalizzato mediante pec varie richieste di fissazione di un appuntamento (1, 8, 12,
18 e 22 settembre); infine, un avvocato pakistano delegato dal professionista incaricato dal in data 23 settembre 2022 aveva sollecitato con urgenza un Pt_1
appuntamento.
Così ricostruita la vicenda, va in primo luogo osservato che l'amministrazione convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha disconosciuto le numerose e-mail prodotte a corredo del ricorso introduttivo, sicché, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, deve ritenersi che tali documenti facciano piena prova di quanto in essi rappresentato. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che In materia di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica
(cosiddetta e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure R.G. 5707/2023
privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'articolo 2712 del Cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime ( Cassazione civile sez. II, 27/10/2021,
n.30186).
Ciò posto, ritiene pertanto questa Corte che la e-mail inviata dal Pt_1 all' a AB costituisca piena prova circa la avvenuta Controparte_3
formulazione, in data 24 maggio 2021, della richiesta di rilascio dei visti da parte dell'interessato.
Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, tale richiesta deve ritenersi tempestivamente formulata, tenuto conto, a tal fine, delle proroghe della validità dei nulla-osta disposte dal legislatore nel periodo dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19. E difatti, l'articolo 103 comma 2-quater del d.l. 18/2020 aveva previsto la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Il successivo d.l. 125/2020, convertito con modifiche nella L. 27 novembre 2020, n.
159, aveva, poi stabilito che i permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, conservassero la loro validità fino al
31 luglio 2021.
La richiesta inviata dal tramite e-mail in data 24 maggio 2021 deve ritenersi, Pt_1
pertanto, tempestiva rispetto alla scadenza dei nulla-osta in questione, prorogata per legge fino al 31 luglio 2021.
L' non ha fornito risposta né alla richiesta del 24 maggio 2021 né alle varie CP_3
ulteriori sollecitazioni per la fissazione di un appuntamento, inviate personalmente dal e poi dal suo legale (come compiutamente documentato in atti), e comunque Pt_1
non ha provveduto a fissare al ricorrente o a sua moglie un appuntamento, al fine di poter formalizzare la richiesta di visto sulla base dei nulla-osta ancora validi alla suddetta data, e ciò neppure in ottemperanza al provvedimento di urgenza in tal senso emesso in corso di causa dal giudice di primo grado.
Tale inerzia, che ha inciso sui diritti delle parti coinvolte, deve necessariamente comportare, in questa sede, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda formulata dall'appellante in via subordinata. R.G. 5707/2023
Pertanto, riconosciuto il diritto del richiedente, deve essere ordinato all' CP_3
di AB di fissare un appuntamento ai fini del rilascio del visto di ingresso
[...]
per ricongiungimento in favore dei familiari del richiedente entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del ricorrente. Inoltre, in accoglimento della domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., deve essere determinata sin da ora in € 50,00 la somma dovuta dall'Amministrazione per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, stimandosi detto importo equo, in relazione alla natura del diritto violato.
Non può essere invece accolta la domanda formulata dall'appellante in via principale, di ordinare all' l'emissione dei visti in questione, posto che, secondo CP_3 quanto previsto dall'articolo 29 d.lgs. 286/98, il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute, il che richiede una verifica diretta, da effettuarsi in loco ad opera dell'Autorità Consolare dotata a tal fine dei necessari poteri di indagine anche presso le amministrazioni pubbliche locali.
Alla stregua delle motivazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere riformata, con l'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente in via subordinata.
Le spese del primo e del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nato a Parte_1
UJ (Pakistan) il 01.01.1974, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa in data 18 novembre 2023 dal Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona ed
Immigrazione, nel procedimento R.G. 75885/2022, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accerta il diritto di , nato a UJ (Pakistan) il [...] a [...] Parte_1 dall' di AB (Pakistan) un appuntamento per la Controparte_3
formalizzazione della richiesta di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie nata in [...] il [...], e dei Parte_2
figli nato in [...] il [...], e nata in [...] Persona_1 Per_2 R.G. 5707/2023
il 16.08.2002, sulla base del nulla-osta rilasciato in data 28.09.2020 dallo Sportello
Unico Immigrazione della Prefettura di Bergamo;
- ordina dall' di AB (Pakistan) di provvedere, entro 30 Controparte_3
(trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte dell'appellante, alla fissazione di un appuntamento a , nato a [...] Parte_1
il 01.01.1974 o a sua moglie nata in [...] il [...], al fine di Parte_2
poter formalizzare la richiesta di visto;
- fissa sin da ora in € 50,00 la somma dovuta dall'Amministrazione per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del suddetto ordine;
- condanna gli appellati, in solido, al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio, che liquida: per il primo grado in complessivi € 3.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
per il grado di appello in complessivi € 4.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)