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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/07/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, così composto: dott.SS Rosangela Viteritti Presidente dott.SS Lucia Angela Marletta Giudice dott.SS Marzia Maffei Giudice rel.
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3270/2021 R. G. promoSS da:
, c.f. e , c.f. , con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Vittorio Gallucci nel cui studio in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo 88 sono elettivamente domiciliate giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti Pasquale Vaccaro Controparte_1 C.F._3
e Giovanna Tignanelli, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Cosenza alla Piazza Fausto e
Luigi Gullo n°6 gusta procura in atti;
convenuta
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Pietro Greco, nel cui studio CP_2 C.F._4 in Cosenza, alla piazza Loreto N° 35 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
convenuta
OGGETTO: azione di invalidità testamento olografo – domanda riconvenzionale usucapione.
CONCLUSIONI rese per l'udienza cartolare del 15 aprile 2025, come da note di trattazione scritta.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 4.8.2021 ritualmente notificato il 9 settembre 2021 le odierni parti attrici hanno evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale , loro sorella, e , loro CP_2 Controparte_1 nipote (figlia della convenuta e, dopo aver premesso che , madre delle tre CP_2 Persona_1 sorelle (e nonna della nipote), era deceduta il 7.3.2021, hanno impugnato il testamento olografo da Pt_1 questa redatto il 15.4.2018, pubblicato per notar il 27.4.2021 ai n° 57391 rep. 32373 racc., Persona_2 registrato il 28.4.2021 N° 7150 deducendone la falsità o comunque l'annullabilità per incapacità a testare della de cuius.
A sostegno della domanda hanno prodotto documentazione dalla quale risultava che, ancor prima della nomina di un amministratore di sostegno della madre, avvenuta con decreto del 26.3.2019, la Per_1 soffrisse “di patologie che avrebbero impattato gravemente sulle sue capacità cognitive e motorie”, tanto è vero che si era posta in “congedo straordinario al fine di assistere in maniera costante la CP_2 madre gravemente disabile”.
In particolare hanno dedotto che la malattia si era “costantemente evoluta”, determinando non solo l'incapacità di “svolgere autonomamente le attività di vita quotidiana” ma incidendo sulla capacità di intendere e volere della sig.ra , determinando assenza di coscienza dei propri atti e assenza di Per_1 capacità di autodeterminarsi.
Hanno quindi invocato la declaratoria di nullità del testamento per falsità o, in subordine, l'annullamento della scheda per incapacità naturale della de cuius al momento della redazione del testamento ed, in ogni caso, la decadenza della nipote dai diritti che dal testamento derivavano, per essere stata Controparte_1 lì istituita erede testamentaria della quota disponibile (pari ad un terzo del patrimonio ereditario).
Hanno altresì conclusivamente richiesto l'apertura della successione legittima in favore delle figlie della de cuius –ritenute le sole eredi - “attribuendo alle stesse tramite successione ex lege l'intero patrimonio ereditario 2 suddiviso in parti uguali” e dunque con attribuzione, in sede divisionale, di quote di 1/3 cadauna .
Con comparsa tempestivamente depositata in data 6 dicembre 2021 si è costituita la convenuta CP_2
che ha contestato le domande avversarie, deducendo la validità del testamento de quo stante la
[...] piena capacità a testare, all'epoca della redazione del testamento olografo, della de cuius, in quanto ancora dotata di autonomia di giudizio ed idonee facoltà mentali.
In via riconvenzionale ha chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione dei diritti di piena proprietà sull'appartamento distinto al catasto fabbricati del Comune di CA de AN (già CP_3
) distinto al foglio 1 part. 442 sub 5 categ. A/3 consistenza catastale 6 vani di 122 mq rendita 309, 87,
[...] piano 2 (ancora intestato catastalmente oltre che a lei alle due sorelle ed alla madre, anche quali eredi del genitore e marito, ), per essersi maturato il ventennio di possesso ad usucapionem sin dal Persona_3
30.06.2018.
A sostegno della domanda riconvenzionale ha rappresentato in particolare di aver posseduto il cespite de quo sin dal 29.06.1998, quando cioè erano stati completati i lavori – di cui aveva sopportato i costi, giusta fatture dimesse in atti - che avevano reso abitabile e agibile l'originario immobile allo stato rustico, consentendole di stabilirvi la residenza della propria famiglia, all'epoca composta da sé e dal marito e dalla prima figlia
. CP_1 Ha chiarito di aver esercitato atti espliciti di piena signoria sull'immobile, con esclusione di ogni godimento da parte delle originarie comproprietarie/coeredi (sorelle e madre), e segnatamente: di aver effettuato l'allaccio alla fornitura elettrica del 3.6.1998 conseguito al contratto di somministrazione indicato nell'avviso 4 maggio 1998; di aver pagato tasse e imposte relative all'immobile, queste ultime intestate al coniuge sig. -in CP_1 regime patrimoniale di comunione legale;
di avere sempre a sua esclusiva cura e spese- pagato ogni corrispettivo per l'effettuazione anche dei lavori e posa in opera di pavimentazione delle due rampe di scale di accesso al secondo piano e così pure per dotare e porre in opera gli infissi alle finestre adiacenti alle ridette due rampe di scale, e per le ringhiere e poggiamano relativi.
Ha quindi concluso chiedendo all'intestato Tribunale in via preliminare l'accoglimento della domanda di usucapione, il rigetto della domanda attorea e, sempre in via riconvenzionale, di “- accogliere la domanda di divisione del patrimonio ereditario indiviso costituito dai beni indicati ai punti 1, 2, 3, 4 della parte motiva ( con ovvia esclusione dell' appartamento in proprietà esclusiva della sig.ra di cui al punto A) e , CP_2 previa ammissione di ctu che valutati i beni mobili ed immobili ed i valori e rediga progetto divisionale, per
l'effetto, attribuire ed assegnare in proprietà esclusiva alle singole eredi valori, beni immobili, mobili in proporzione delle rispettive quote di spettanza di ciascun erede;
e dunque, pel caso di apertura della successione testamentaria di cui al punto B, con attribuzione ed assegnazione di beni in proprietà esclusiva alla sig.ra ( anche ai sensi del 537 II comma cc) per valore complessivo corrispondente Controparte_1 alla disponibile di un terzo (1/3) del patrimonio ereditario e quanto alle eredi, figlie della de cuis e sorelle,
, e , beni per valori rispettivamente corrispondenti ai due noni ( CP_2 Parte_1 Parte_2
2/9) cadauna del ridetto patrimonio;
- persistendo il rifiuto nella consegna delle copie delle chiavi dei tre appartamenti ( distinti nel catasto fabbricati del Comune di CA del AN sezione spezzano piccolo al foglio 1 part. 1, 2, 4) coposseduti dalla odierna convenuta e la cui disponibilità è attualmente impedita dalle attrici, accertare la lesione del diritto della convenuta al compossesso dei beni comuni e condannare le attrici al pagamento del risarcimento del danno (per impedito godimento dei beni comuni) in termini di indennizzi risarcitori occupativi a far tempo, per l'appartamento sub 4, dalla data del 18.5. 2018 e, per gli altri, dalla data del decesso della sig.ra e fin quando non cesserà il godimento esclusivo dei ridetti Per_1 beni da parte delle attrici o non interverrà la divisione. Con ogni ulteriore eventuale conseguenziale statuizione e con vittoria di spese compensi di giudizio”.
Ha resistito in giudizio anche la convenuta , che ha contestato la domanda attorea, Controparte_1 eccependone la totale infondatezza, evidenziando la piena capacità di agire e di testare da parte della compianta nonna, alla stregua anche del contenuto del certificato medico del 2.5.2018 a firma del Dr.
[...]
(Responsabile Unità valutazione Alzheimer AO Cosenza), rilasciato 17 giorni dopo la data di stipula Per_4 del testamento, in cui il medico professionista attestava che “al momento attuale ancora buone appaiono le capacità di giudizio e di astrazione” della IG.ra nonché avuto riguardo al contenuto Persona_1 della sentenza n°2700/2018 del 19.12.2018 emeSS dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento promosso dalle odierne attrici per interdizione, nel quale avendo le stesse rinunciato alla richiesta di interdizione promoSS, nel Maggio 2018, nei confronti della IG.ra , il Tribunale aveva optato per Per_1
l'istituto dell'amministrazione di sostegno, riconoscendo lo stato di capacità di agire in capo alla . Per_1
Ha altresì chiarito come la IG.ra avesse rappresentato a parenti e conoscenti di volerle devolvere la Per_1 propria quota “disponibile” di eredità, aggiungendo, altresì, che tale termine giuridico fu oggetto di puntuale spiegazione da parte di persone terze di sua fiducia.
Ha quindi concluso: “Voglia l'On.Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, previo accertamento della validità del testamento olografo a firma della IG.ra del 15.4.2018 - pubblicato per atto Notar Per_1 [...] il 27.4.2021 rep.57391 e racc 32373. registrato il 28.4.2021 N° 7150 -, rigettare le domande attoree Per_2 di nullità o, in subordine, di annullabilità del testamento olografo di cui sopra nonché rigettare la domanda accessoria di apertura della successione legittima dell'eredità della compianta IG.ra Persona_1 per le ragioni tutte riportate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione testamentaria, in forza del testamento del 15.4.2018 pubblicato per atto Notar il 27.4.2021,della Per_2 suddetta eredità, riconoscendo ed attribuendo la quota disponibile di eSS in favore della amata nipote,
IG.ra , quale erede testamentaria della IG.ra Con ogni ulteriore Controparte_1 Persona_1 ed eventuale statuizione e con vittoria di spese e compensi.”
In prima udienza è stato delegato dal Tribunale l'espletamento della mediazione obbligatoria, con esito negativo.
In sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 5 maggio 2022 parte attrice per la prima volta - e quindi tardivamente – ha formulato eccezioni riconvenzionali finalizzate alla paralisi della domanda di usucapione sull'immobile al fg.1; part.442 sub.5, avente ad oggetto l'asserito acquisto per usucapione degli immobili di cui al fg.1, part.442 sub.1 (in parte), sub.2 e sub.4.
La causa è stata quindi istruita in via documentale, mediante prova orale e ctu grafologica tesa ad asseverare l'autenticità della scheda testamentaria della de cuius.
Espletato l'incombente tecnico, è stata quindi riservata per la decisione al Collegio sulla domanda principale di parte attrice e sulla riconvenzionale formulata dalla convenuta.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Sulla nullità/annullabilità del testamento per incapacità naturale.
Come noto, la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte steSS” (Cass.n°18363/2018 del
12.7.2018)
Ciò detto, dalle emergenze istruttorie e dall'esito della ctu calligrafica a firma della Dr.SS , è emerso Per_5 che lo scritto e la firma del testamento palesassero la medesima modalità di stesura, essendo il testamento in verifica il prodotto di un'unica mano scrivente, la cui firma autografa era attribuibile alla IG.ra Per_1
La consulente tecnica d'ufficio, preme evidenziare, ha utilizzato, ai fini della stesura della relazione, i 7 documenti comparativi, tutti dimessi in atti dalle parti attrici, che riproducono la firma autografa della IG.ra , adoperando -in via preferenziale- l'avviso di ricevimento racc.1 del 13.2.2018 firmato dalla de Per_1 cuius -per incidens- innanzi a pubblico ufficiale, sia sulla stregua del criterio temporale, recando il suddetto documento di comparazione la data più prossima al testamento olografo, e sia in quanto tale documento è
l'unico ad essere stato consegnato -si badi- dalle attrici in originale ciò ovviamente implica e contempla una preponderanza valutativa maggiore rispetto agli altri documenti prodotti in copia.
Sulla base di tale criterio comparativo, la ctu, che ha verificato la firma autografa della IG.ra anche Per_1 sulla stregua delle proprie condizioni di salute, ha escluso in maniera categorica che il testamento poSS essere un falso per imitazione, concludendo per essere la firma sul testamento autografa ed attribuibile alla
IG.ra . Per_1
Tale esito peritale, condotto in maniera coerente e scientifica, impone il rigetto della domanda di nullità del testamento, non avendo parte attrice provato che la scheda testamentaria provenisse da mano aliena ed essendo in atti smentito, sotto il profilo tecnico, che la firma sul testamento olografo non fosse attribuibile alla de cuius.
Parimenti anche la domanda di annullamento del testamento per sedicente incapacità naturale della IG.ra alla data del testamento è infondata e priva di fondamento giuridico. Per_1
Deve rammentarsi che, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo
(Cass. 3934/2018).
L'incapacità “…non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a cagione di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.” (Cass. 26984/2022).
Ciò posto, dall'andamento della prova orale è emerso che la de cuius, in epoca prossima alla redazione del testamento, fosse capace di gestire in autonomia le incombenze quotidiane.
I plurimi testimoni escussi hanno potuto confermare le circostanze dedotte, in atti, da parte convenuta circa la capacità di agire della IG.ra , così enucleabili in dettaglio: Per_1
-1) la de cuius godeva, nel periodo di redazione del testamento, della capacità funzionale di navigare su internet;
-2) la IG.ra nel 2018 era autonoma nelle decisioni da assumere per l'acquisto di beni di uso Per_1 quotidiano di vario genere, avendo sia la teste avuto modo di riferire che “la IG.ra TI ( veniva spesso nella mia azienda di fiori di famiglia…veniva sempre in negozio, ogni anno, Per_1 soprattutto nei periodi di settembre e dicembre quando c'era più assortimento…veniva assiduamente nel periodo 2018,2019 e 2020 e negli ultimi anni ha intensificato le visite”;
-3) la IG.ra aveva cura del proprio aspetto esteriore, così come riferito dalla teste Per_1 Tes_2
che ha dichiarato di aver lavorato presso un centro estetico dal 2012 al 2019 ed ha avuto modo di
[...] riferire “che la IG.ra veniva ogni mese accompagnata dalla figlia per trattamenti di Per_1 CP_2 manicure e pedicure. La signora non veniva da sola, veniva sempre accompagnata da anche perché CP_2 il centro estetico era a Cosenza ed acquistava anche creme”, nonché chiedeva frequentemente la cortesia alle proprie figlie di essere accompagnata presso il parrucchiere;
circostanza questa confermata dalla teste che avuto modo di ricordare “che una volta sono andata a Casole a riprenderla dal Testimone_3 parrucchiere dove era stata accompagnata da ”; CP_2
4) la IG.ra espresse nel 2019, in occasione del proprio anniversario di compleanno, il desiderio Per_1 di festeggiare la ricorrenza, presso un ristorante del paese di residenza, con le figlie oltre che con l'amministratore di sostegno così come confermato dai testi : “Siamo andati a pranzo Testimone_3 all'Arca, è venuta con , senza amministratore di sostegno” e : “Siamo andati CP_2 Testimone_4
a mangiare all'Arca e l'amministratore di sostegno non è venuto ma era stato invitato” ;
5) la de cuius, altresì, frequentava attivamente, nell'ultimo periodo della propria esistenza terrena, una comunità cattolica ove si svolgevano attività ludiche per anziani ed ove EL si intratteneva normalmente dialogando con i presenti così come ha avuto modo di riferire la teste IG.ra : “Veniva con Testimone_3 me e mio marito e facevamo parte del rinnovamento dello spirito a Cosenza. Ho frequentato la comunità cattolica prima del covid, di certo nel 2018 la frequentavamo”.
6) i testi escussi hanno anche confermato che la IG.ra partecipava attivamente anche, in Per_1 occasioni delle festività natalizie presso l'abitazione di parenti e/o conoscenti,a giochi di carte e/o di società.
Le summenzionate condotte sono manifestazioni esplicite e concludenti della coscienza dell'agire, di cui godeva la IG.ra anche nel periodo in cui EL ha redatto e stilato il testamento che qui occupa. Per_1
A ciò si aggiunga che le risultanze istruttorie hanno anche confermato la effettiva volontà, espreSS già in vita e confermata nel testamento, della IG.ra di lasciare parte della propria eredità alla nipote Per_1
come riferito anche dal teste : “Confermo la circostanza, ricordo che lei Controparte_1 Testimone_5 diceva sempre di volere lasciare tutto a , ricordo che una domenica a casa di mi portò Persona_6 CP_2 anche un cofanetto contenente gioielli che avrebbe voluto regalare alla nipote”.
Senza contare che la teste Avv. ha fugato ogni dubbio sulla conoscenza del termine giuridico Tes_6
“disponibile” da parte della de cuius, avendo il suddetto legale di fiducia della IG.ra riferito che, Per_1 intorno al 2018, “….in occasione di un incontro presso il mio studio…RI manifestò la Per_1 volontà di lasciare la propria eredità alla nipote e mi chiese se poteva farlo ed io le Controparte_1 spiegai che essendoci eredi neceSSri avrebbe avuto solo una quota da riservare alla nipote”.
La prospettazione defensionale attorea in tema di incapacità di agire e di testare della IG.ra Per_1 risultano smentiti da quanto dichiarato dalla teste IG.ra , della cui attendibilità non è dato Testimone_3 dubitare, che ha avuto modo di riferire che “la IG.ra è sempre stata lucida anche dopo la nomina Per_1 dell'amministratore di sostegno nel 2019”.
Tali dirimenti circostanze trovano piena conferma nelle prove documentali ed, in primis, nel certificato del
2.5.2018, redatto in epoca successiva alla scheda testamentaria (del 15.4.2018) a firma del Dr. Persona_4
(Responsabile Unità valutazione Alzheimer dell'A.O. di Cosenza) in cui il medico specialista ha attestato - diciassette giorni dopo la stesura del lascito testamentario- che “al momento attuale ancora buone appaiono le capacità di giudizio e di astrazione” della IG.ra certificato che provenendo da una Persona_1 unità pubblica altamente specializzata acquista rilievo primario nel presente giudizio.
L'assenza dello stato di incapacità naturale in capo alla de cuis alla data del 15.4.2018 è, peraltro, anche corroborato dalla dirimente circostanza processuale che l'intestato Tribunale, con la sentenza n.2700/2018 del 19 Dicembre 2018, nel definire il procedimento di volontaria giurisdizione n°2196/2018 finalizzato alla pronuncia - ai sensi dell'art.712 cpc- di interdizione della madre promosso nel Maggio 2018 dalle odierne attrici -sig e abbia dichiarato di conseguenza la cessione della materia del contendere CP_4 Parte_2 anche per effetto della rinuncia all'azione operata dalle odierne attrice.
Il Tribunale, nel ratificare la rinuncia delle ricorrenti, ha motivato la decisione assunta, dipanando -ad abundantiam e per completezza giuridica - anche il merito della vicenda, avendo accertato “L'interdicenda è in grado di interloquire, è orientata nel tempo e nelle relazioni comportamentali, avendo riferito episodi del vivere quotidiano ed avendo dimostrato la conoscenza delle persone e delle cose che la circondano”.
La adesione delle attrici allo strumento della amministrazione di sostegno, in cui notoriamente l'amministrata conserva piena capacità di agire e testare (salvo che non disponga diversamente il Giudice tutelare), comporta dunque implicita ammissione delle attrici circa l'aver goduto questa nel 2018 di piena capacità ed autonomia intellettiva e volitiva.
Sulla domanda di usucapione.
Come noto, al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è quindi la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione.
Di talchè è neceSSrio scrutinare in via prioritaria la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta che ha dedotto l'acquisto per usucapione di una parte dei cespiti astrattamente costituenti CP_2 maSS attiva da dividere.
Il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattasi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n. 4435/1996).
Nel caso di usucapione di bene in comproprietà il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato corrispondente all'esercizio del possesso ad usucapionem, anziché come conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, essendo neceSSria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'intereSSto attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Pertanto, “il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (cfr Cass. 19478/2007).
In linea generale, poichè l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza - essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità - in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza. Tuttavia, la particolare materia ereditaria
è caratterizzata dalla circostanza che il coerede - al fine di usucapire la quota degli altri eredi - deve esercitare il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa.
Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri (Cass. 35067/2022; 9359/2021;10734/2018).
Ne consegue che, in subjecta materia, rientra nei normali poteri di valutazione probatoria del giudice la qualificazione degli atti che vengono invocati come esercizio di fatto del possesso incontestato, quali atti di mera tolleranza, senza che la controparte sia gravata dell'onere di provare tale specifica inidoneità ad integrare il possesso "ad usucapionem", diversamente dalle azioni esclusivamente possessorie, in cui la natura giuridica dell'esercizio degli atti di tolleranza deve essere eccepita e provata dalla parte che la deduce
(Cass. 21016/2008).
Peraltro, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, “la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo" (così, da ultimo, Cass. 11277/2015).
In sintesi, il possesso uti dominus non può consistere solo in atti di gestione del bene comune o in atti tollerati dagli altri coeredi, né, infine, rilevano le variazioni catastali che egli abbia ottenuto, ove non provi d'averle portate a conoscenza degli altri compossessori o che questi l'abbiano altrimenti conseguita senza alcuna reazione. L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla "res" comune grava sull'usucapiente
(Cass. 13921/2021). Ciò debitamente premesso, ad avviso del Tribunale, nella vicenda in esame non appaiono compiutamente integrati i presupposti normativi della fattispecie acquisitiva invocata da parte convenuta.
Invero non pare sufficiente, attingendo dalle suesposte, granitiche, coordinate ermeneutiche, la circostanza, pure effettivamente riscontrata dalle emergenze documentali e dall'andamento della prova orale che CP_2 abbia sempre curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, in difetto di prova che
[...] il possesso sia stato esercitato in contrasto con la volontà altrui.
Invero, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, in assenza di prova di un atto positivo del possessore tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus", la domanda deve essere rigettata.
Si impone infine la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio divisorio.
P.Q.M.
il Tribunale, nella prefata composizione collegiale, non definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di nullità e annullabilità del testamento formulata da parte attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
- dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio divisorio;
- spese al merito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23/07/2025 la Presidente La Giudice relatrice
Rosangela Viteritti Marzia Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, così composto: dott.SS Rosangela Viteritti Presidente dott.SS Lucia Angela Marletta Giudice dott.SS Marzia Maffei Giudice rel.
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3270/2021 R. G. promoSS da:
, c.f. e , c.f. , con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Vittorio Gallucci nel cui studio in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo 88 sono elettivamente domiciliate giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti Pasquale Vaccaro Controparte_1 C.F._3
e Giovanna Tignanelli, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Cosenza alla Piazza Fausto e
Luigi Gullo n°6 gusta procura in atti;
convenuta
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Pietro Greco, nel cui studio CP_2 C.F._4 in Cosenza, alla piazza Loreto N° 35 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
convenuta
OGGETTO: azione di invalidità testamento olografo – domanda riconvenzionale usucapione.
CONCLUSIONI rese per l'udienza cartolare del 15 aprile 2025, come da note di trattazione scritta.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 4.8.2021 ritualmente notificato il 9 settembre 2021 le odierni parti attrici hanno evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale , loro sorella, e , loro CP_2 Controparte_1 nipote (figlia della convenuta e, dopo aver premesso che , madre delle tre CP_2 Persona_1 sorelle (e nonna della nipote), era deceduta il 7.3.2021, hanno impugnato il testamento olografo da Pt_1 questa redatto il 15.4.2018, pubblicato per notar il 27.4.2021 ai n° 57391 rep. 32373 racc., Persona_2 registrato il 28.4.2021 N° 7150 deducendone la falsità o comunque l'annullabilità per incapacità a testare della de cuius.
A sostegno della domanda hanno prodotto documentazione dalla quale risultava che, ancor prima della nomina di un amministratore di sostegno della madre, avvenuta con decreto del 26.3.2019, la Per_1 soffrisse “di patologie che avrebbero impattato gravemente sulle sue capacità cognitive e motorie”, tanto è vero che si era posta in “congedo straordinario al fine di assistere in maniera costante la CP_2 madre gravemente disabile”.
In particolare hanno dedotto che la malattia si era “costantemente evoluta”, determinando non solo l'incapacità di “svolgere autonomamente le attività di vita quotidiana” ma incidendo sulla capacità di intendere e volere della sig.ra , determinando assenza di coscienza dei propri atti e assenza di Per_1 capacità di autodeterminarsi.
Hanno quindi invocato la declaratoria di nullità del testamento per falsità o, in subordine, l'annullamento della scheda per incapacità naturale della de cuius al momento della redazione del testamento ed, in ogni caso, la decadenza della nipote dai diritti che dal testamento derivavano, per essere stata Controparte_1 lì istituita erede testamentaria della quota disponibile (pari ad un terzo del patrimonio ereditario).
Hanno altresì conclusivamente richiesto l'apertura della successione legittima in favore delle figlie della de cuius –ritenute le sole eredi - “attribuendo alle stesse tramite successione ex lege l'intero patrimonio ereditario 2 suddiviso in parti uguali” e dunque con attribuzione, in sede divisionale, di quote di 1/3 cadauna .
Con comparsa tempestivamente depositata in data 6 dicembre 2021 si è costituita la convenuta CP_2
che ha contestato le domande avversarie, deducendo la validità del testamento de quo stante la
[...] piena capacità a testare, all'epoca della redazione del testamento olografo, della de cuius, in quanto ancora dotata di autonomia di giudizio ed idonee facoltà mentali.
In via riconvenzionale ha chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione dei diritti di piena proprietà sull'appartamento distinto al catasto fabbricati del Comune di CA de AN (già CP_3
) distinto al foglio 1 part. 442 sub 5 categ. A/3 consistenza catastale 6 vani di 122 mq rendita 309, 87,
[...] piano 2 (ancora intestato catastalmente oltre che a lei alle due sorelle ed alla madre, anche quali eredi del genitore e marito, ), per essersi maturato il ventennio di possesso ad usucapionem sin dal Persona_3
30.06.2018.
A sostegno della domanda riconvenzionale ha rappresentato in particolare di aver posseduto il cespite de quo sin dal 29.06.1998, quando cioè erano stati completati i lavori – di cui aveva sopportato i costi, giusta fatture dimesse in atti - che avevano reso abitabile e agibile l'originario immobile allo stato rustico, consentendole di stabilirvi la residenza della propria famiglia, all'epoca composta da sé e dal marito e dalla prima figlia
. CP_1 Ha chiarito di aver esercitato atti espliciti di piena signoria sull'immobile, con esclusione di ogni godimento da parte delle originarie comproprietarie/coeredi (sorelle e madre), e segnatamente: di aver effettuato l'allaccio alla fornitura elettrica del 3.6.1998 conseguito al contratto di somministrazione indicato nell'avviso 4 maggio 1998; di aver pagato tasse e imposte relative all'immobile, queste ultime intestate al coniuge sig. -in CP_1 regime patrimoniale di comunione legale;
di avere sempre a sua esclusiva cura e spese- pagato ogni corrispettivo per l'effettuazione anche dei lavori e posa in opera di pavimentazione delle due rampe di scale di accesso al secondo piano e così pure per dotare e porre in opera gli infissi alle finestre adiacenti alle ridette due rampe di scale, e per le ringhiere e poggiamano relativi.
Ha quindi concluso chiedendo all'intestato Tribunale in via preliminare l'accoglimento della domanda di usucapione, il rigetto della domanda attorea e, sempre in via riconvenzionale, di “- accogliere la domanda di divisione del patrimonio ereditario indiviso costituito dai beni indicati ai punti 1, 2, 3, 4 della parte motiva ( con ovvia esclusione dell' appartamento in proprietà esclusiva della sig.ra di cui al punto A) e , CP_2 previa ammissione di ctu che valutati i beni mobili ed immobili ed i valori e rediga progetto divisionale, per
l'effetto, attribuire ed assegnare in proprietà esclusiva alle singole eredi valori, beni immobili, mobili in proporzione delle rispettive quote di spettanza di ciascun erede;
e dunque, pel caso di apertura della successione testamentaria di cui al punto B, con attribuzione ed assegnazione di beni in proprietà esclusiva alla sig.ra ( anche ai sensi del 537 II comma cc) per valore complessivo corrispondente Controparte_1 alla disponibile di un terzo (1/3) del patrimonio ereditario e quanto alle eredi, figlie della de cuis e sorelle,
, e , beni per valori rispettivamente corrispondenti ai due noni ( CP_2 Parte_1 Parte_2
2/9) cadauna del ridetto patrimonio;
- persistendo il rifiuto nella consegna delle copie delle chiavi dei tre appartamenti ( distinti nel catasto fabbricati del Comune di CA del AN sezione spezzano piccolo al foglio 1 part. 1, 2, 4) coposseduti dalla odierna convenuta e la cui disponibilità è attualmente impedita dalle attrici, accertare la lesione del diritto della convenuta al compossesso dei beni comuni e condannare le attrici al pagamento del risarcimento del danno (per impedito godimento dei beni comuni) in termini di indennizzi risarcitori occupativi a far tempo, per l'appartamento sub 4, dalla data del 18.5. 2018 e, per gli altri, dalla data del decesso della sig.ra e fin quando non cesserà il godimento esclusivo dei ridetti Per_1 beni da parte delle attrici o non interverrà la divisione. Con ogni ulteriore eventuale conseguenziale statuizione e con vittoria di spese compensi di giudizio”.
Ha resistito in giudizio anche la convenuta , che ha contestato la domanda attorea, Controparte_1 eccependone la totale infondatezza, evidenziando la piena capacità di agire e di testare da parte della compianta nonna, alla stregua anche del contenuto del certificato medico del 2.5.2018 a firma del Dr.
[...]
(Responsabile Unità valutazione Alzheimer AO Cosenza), rilasciato 17 giorni dopo la data di stipula Per_4 del testamento, in cui il medico professionista attestava che “al momento attuale ancora buone appaiono le capacità di giudizio e di astrazione” della IG.ra nonché avuto riguardo al contenuto Persona_1 della sentenza n°2700/2018 del 19.12.2018 emeSS dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento promosso dalle odierne attrici per interdizione, nel quale avendo le stesse rinunciato alla richiesta di interdizione promoSS, nel Maggio 2018, nei confronti della IG.ra , il Tribunale aveva optato per Per_1
l'istituto dell'amministrazione di sostegno, riconoscendo lo stato di capacità di agire in capo alla . Per_1
Ha altresì chiarito come la IG.ra avesse rappresentato a parenti e conoscenti di volerle devolvere la Per_1 propria quota “disponibile” di eredità, aggiungendo, altresì, che tale termine giuridico fu oggetto di puntuale spiegazione da parte di persone terze di sua fiducia.
Ha quindi concluso: “Voglia l'On.Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, previo accertamento della validità del testamento olografo a firma della IG.ra del 15.4.2018 - pubblicato per atto Notar Per_1 [...] il 27.4.2021 rep.57391 e racc 32373. registrato il 28.4.2021 N° 7150 -, rigettare le domande attoree Per_2 di nullità o, in subordine, di annullabilità del testamento olografo di cui sopra nonché rigettare la domanda accessoria di apertura della successione legittima dell'eredità della compianta IG.ra Persona_1 per le ragioni tutte riportate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione testamentaria, in forza del testamento del 15.4.2018 pubblicato per atto Notar il 27.4.2021,della Per_2 suddetta eredità, riconoscendo ed attribuendo la quota disponibile di eSS in favore della amata nipote,
IG.ra , quale erede testamentaria della IG.ra Con ogni ulteriore Controparte_1 Persona_1 ed eventuale statuizione e con vittoria di spese e compensi.”
In prima udienza è stato delegato dal Tribunale l'espletamento della mediazione obbligatoria, con esito negativo.
In sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 5 maggio 2022 parte attrice per la prima volta - e quindi tardivamente – ha formulato eccezioni riconvenzionali finalizzate alla paralisi della domanda di usucapione sull'immobile al fg.1; part.442 sub.5, avente ad oggetto l'asserito acquisto per usucapione degli immobili di cui al fg.1, part.442 sub.1 (in parte), sub.2 e sub.4.
La causa è stata quindi istruita in via documentale, mediante prova orale e ctu grafologica tesa ad asseverare l'autenticità della scheda testamentaria della de cuius.
Espletato l'incombente tecnico, è stata quindi riservata per la decisione al Collegio sulla domanda principale di parte attrice e sulla riconvenzionale formulata dalla convenuta.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Sulla nullità/annullabilità del testamento per incapacità naturale.
Come noto, la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte steSS” (Cass.n°18363/2018 del
12.7.2018)
Ciò detto, dalle emergenze istruttorie e dall'esito della ctu calligrafica a firma della Dr.SS , è emerso Per_5 che lo scritto e la firma del testamento palesassero la medesima modalità di stesura, essendo il testamento in verifica il prodotto di un'unica mano scrivente, la cui firma autografa era attribuibile alla IG.ra Per_1
La consulente tecnica d'ufficio, preme evidenziare, ha utilizzato, ai fini della stesura della relazione, i 7 documenti comparativi, tutti dimessi in atti dalle parti attrici, che riproducono la firma autografa della IG.ra , adoperando -in via preferenziale- l'avviso di ricevimento racc.1 del 13.2.2018 firmato dalla de Per_1 cuius -per incidens- innanzi a pubblico ufficiale, sia sulla stregua del criterio temporale, recando il suddetto documento di comparazione la data più prossima al testamento olografo, e sia in quanto tale documento è
l'unico ad essere stato consegnato -si badi- dalle attrici in originale ciò ovviamente implica e contempla una preponderanza valutativa maggiore rispetto agli altri documenti prodotti in copia.
Sulla base di tale criterio comparativo, la ctu, che ha verificato la firma autografa della IG.ra anche Per_1 sulla stregua delle proprie condizioni di salute, ha escluso in maniera categorica che il testamento poSS essere un falso per imitazione, concludendo per essere la firma sul testamento autografa ed attribuibile alla
IG.ra . Per_1
Tale esito peritale, condotto in maniera coerente e scientifica, impone il rigetto della domanda di nullità del testamento, non avendo parte attrice provato che la scheda testamentaria provenisse da mano aliena ed essendo in atti smentito, sotto il profilo tecnico, che la firma sul testamento olografo non fosse attribuibile alla de cuius.
Parimenti anche la domanda di annullamento del testamento per sedicente incapacità naturale della IG.ra alla data del testamento è infondata e priva di fondamento giuridico. Per_1
Deve rammentarsi che, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo
(Cass. 3934/2018).
L'incapacità “…non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a cagione di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.” (Cass. 26984/2022).
Ciò posto, dall'andamento della prova orale è emerso che la de cuius, in epoca prossima alla redazione del testamento, fosse capace di gestire in autonomia le incombenze quotidiane.
I plurimi testimoni escussi hanno potuto confermare le circostanze dedotte, in atti, da parte convenuta circa la capacità di agire della IG.ra , così enucleabili in dettaglio: Per_1
-1) la de cuius godeva, nel periodo di redazione del testamento, della capacità funzionale di navigare su internet;
-2) la IG.ra nel 2018 era autonoma nelle decisioni da assumere per l'acquisto di beni di uso Per_1 quotidiano di vario genere, avendo sia la teste avuto modo di riferire che “la IG.ra TI ( veniva spesso nella mia azienda di fiori di famiglia…veniva sempre in negozio, ogni anno, Per_1 soprattutto nei periodi di settembre e dicembre quando c'era più assortimento…veniva assiduamente nel periodo 2018,2019 e 2020 e negli ultimi anni ha intensificato le visite”;
-3) la IG.ra aveva cura del proprio aspetto esteriore, così come riferito dalla teste Per_1 Tes_2
che ha dichiarato di aver lavorato presso un centro estetico dal 2012 al 2019 ed ha avuto modo di
[...] riferire “che la IG.ra veniva ogni mese accompagnata dalla figlia per trattamenti di Per_1 CP_2 manicure e pedicure. La signora non veniva da sola, veniva sempre accompagnata da anche perché CP_2 il centro estetico era a Cosenza ed acquistava anche creme”, nonché chiedeva frequentemente la cortesia alle proprie figlie di essere accompagnata presso il parrucchiere;
circostanza questa confermata dalla teste che avuto modo di ricordare “che una volta sono andata a Casole a riprenderla dal Testimone_3 parrucchiere dove era stata accompagnata da ”; CP_2
4) la IG.ra espresse nel 2019, in occasione del proprio anniversario di compleanno, il desiderio Per_1 di festeggiare la ricorrenza, presso un ristorante del paese di residenza, con le figlie oltre che con l'amministratore di sostegno così come confermato dai testi : “Siamo andati a pranzo Testimone_3 all'Arca, è venuta con , senza amministratore di sostegno” e : “Siamo andati CP_2 Testimone_4
a mangiare all'Arca e l'amministratore di sostegno non è venuto ma era stato invitato” ;
5) la de cuius, altresì, frequentava attivamente, nell'ultimo periodo della propria esistenza terrena, una comunità cattolica ove si svolgevano attività ludiche per anziani ed ove EL si intratteneva normalmente dialogando con i presenti così come ha avuto modo di riferire la teste IG.ra : “Veniva con Testimone_3 me e mio marito e facevamo parte del rinnovamento dello spirito a Cosenza. Ho frequentato la comunità cattolica prima del covid, di certo nel 2018 la frequentavamo”.
6) i testi escussi hanno anche confermato che la IG.ra partecipava attivamente anche, in Per_1 occasioni delle festività natalizie presso l'abitazione di parenti e/o conoscenti,a giochi di carte e/o di società.
Le summenzionate condotte sono manifestazioni esplicite e concludenti della coscienza dell'agire, di cui godeva la IG.ra anche nel periodo in cui EL ha redatto e stilato il testamento che qui occupa. Per_1
A ciò si aggiunga che le risultanze istruttorie hanno anche confermato la effettiva volontà, espreSS già in vita e confermata nel testamento, della IG.ra di lasciare parte della propria eredità alla nipote Per_1
come riferito anche dal teste : “Confermo la circostanza, ricordo che lei Controparte_1 Testimone_5 diceva sempre di volere lasciare tutto a , ricordo che una domenica a casa di mi portò Persona_6 CP_2 anche un cofanetto contenente gioielli che avrebbe voluto regalare alla nipote”.
Senza contare che la teste Avv. ha fugato ogni dubbio sulla conoscenza del termine giuridico Tes_6
“disponibile” da parte della de cuius, avendo il suddetto legale di fiducia della IG.ra riferito che, Per_1 intorno al 2018, “….in occasione di un incontro presso il mio studio…RI manifestò la Per_1 volontà di lasciare la propria eredità alla nipote e mi chiese se poteva farlo ed io le Controparte_1 spiegai che essendoci eredi neceSSri avrebbe avuto solo una quota da riservare alla nipote”.
La prospettazione defensionale attorea in tema di incapacità di agire e di testare della IG.ra Per_1 risultano smentiti da quanto dichiarato dalla teste IG.ra , della cui attendibilità non è dato Testimone_3 dubitare, che ha avuto modo di riferire che “la IG.ra è sempre stata lucida anche dopo la nomina Per_1 dell'amministratore di sostegno nel 2019”.
Tali dirimenti circostanze trovano piena conferma nelle prove documentali ed, in primis, nel certificato del
2.5.2018, redatto in epoca successiva alla scheda testamentaria (del 15.4.2018) a firma del Dr. Persona_4
(Responsabile Unità valutazione Alzheimer dell'A.O. di Cosenza) in cui il medico specialista ha attestato - diciassette giorni dopo la stesura del lascito testamentario- che “al momento attuale ancora buone appaiono le capacità di giudizio e di astrazione” della IG.ra certificato che provenendo da una Persona_1 unità pubblica altamente specializzata acquista rilievo primario nel presente giudizio.
L'assenza dello stato di incapacità naturale in capo alla de cuis alla data del 15.4.2018 è, peraltro, anche corroborato dalla dirimente circostanza processuale che l'intestato Tribunale, con la sentenza n.2700/2018 del 19 Dicembre 2018, nel definire il procedimento di volontaria giurisdizione n°2196/2018 finalizzato alla pronuncia - ai sensi dell'art.712 cpc- di interdizione della madre promosso nel Maggio 2018 dalle odierne attrici -sig e abbia dichiarato di conseguenza la cessione della materia del contendere CP_4 Parte_2 anche per effetto della rinuncia all'azione operata dalle odierne attrice.
Il Tribunale, nel ratificare la rinuncia delle ricorrenti, ha motivato la decisione assunta, dipanando -ad abundantiam e per completezza giuridica - anche il merito della vicenda, avendo accertato “L'interdicenda è in grado di interloquire, è orientata nel tempo e nelle relazioni comportamentali, avendo riferito episodi del vivere quotidiano ed avendo dimostrato la conoscenza delle persone e delle cose che la circondano”.
La adesione delle attrici allo strumento della amministrazione di sostegno, in cui notoriamente l'amministrata conserva piena capacità di agire e testare (salvo che non disponga diversamente il Giudice tutelare), comporta dunque implicita ammissione delle attrici circa l'aver goduto questa nel 2018 di piena capacità ed autonomia intellettiva e volitiva.
Sulla domanda di usucapione.
Come noto, al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è quindi la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione.
Di talchè è neceSSrio scrutinare in via prioritaria la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta che ha dedotto l'acquisto per usucapione di una parte dei cespiti astrattamente costituenti CP_2 maSS attiva da dividere.
Il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattasi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n. 4435/1996).
Nel caso di usucapione di bene in comproprietà il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato corrispondente all'esercizio del possesso ad usucapionem, anziché come conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, essendo neceSSria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'intereSSto attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Pertanto, “il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (cfr Cass. 19478/2007).
In linea generale, poichè l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza - essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità - in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza. Tuttavia, la particolare materia ereditaria
è caratterizzata dalla circostanza che il coerede - al fine di usucapire la quota degli altri eredi - deve esercitare il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa.
Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri (Cass. 35067/2022; 9359/2021;10734/2018).
Ne consegue che, in subjecta materia, rientra nei normali poteri di valutazione probatoria del giudice la qualificazione degli atti che vengono invocati come esercizio di fatto del possesso incontestato, quali atti di mera tolleranza, senza che la controparte sia gravata dell'onere di provare tale specifica inidoneità ad integrare il possesso "ad usucapionem", diversamente dalle azioni esclusivamente possessorie, in cui la natura giuridica dell'esercizio degli atti di tolleranza deve essere eccepita e provata dalla parte che la deduce
(Cass. 21016/2008).
Peraltro, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, “la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo" (così, da ultimo, Cass. 11277/2015).
In sintesi, il possesso uti dominus non può consistere solo in atti di gestione del bene comune o in atti tollerati dagli altri coeredi, né, infine, rilevano le variazioni catastali che egli abbia ottenuto, ove non provi d'averle portate a conoscenza degli altri compossessori o che questi l'abbiano altrimenti conseguita senza alcuna reazione. L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla "res" comune grava sull'usucapiente
(Cass. 13921/2021). Ciò debitamente premesso, ad avviso del Tribunale, nella vicenda in esame non appaiono compiutamente integrati i presupposti normativi della fattispecie acquisitiva invocata da parte convenuta.
Invero non pare sufficiente, attingendo dalle suesposte, granitiche, coordinate ermeneutiche, la circostanza, pure effettivamente riscontrata dalle emergenze documentali e dall'andamento della prova orale che CP_2 abbia sempre curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, in difetto di prova che
[...] il possesso sia stato esercitato in contrasto con la volontà altrui.
Invero, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, in assenza di prova di un atto positivo del possessore tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus", la domanda deve essere rigettata.
Si impone infine la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio divisorio.
P.Q.M.
il Tribunale, nella prefata composizione collegiale, non definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di nullità e annullabilità del testamento formulata da parte attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
- dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio divisorio;
- spese al merito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23/07/2025 la Presidente La Giudice relatrice
Rosangela Viteritti Marzia Maffei