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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/09/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza parziale
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente Nicolò Sesta ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. residente in [...]Parte_1 C.F._1
ON MS 21 RA Difeso dall'avv. ELENA MELONI (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA ALGHERO 51 CAGLIARI
– Parte principale –
(c.f. ) residente in [...]CP_1 C.F._3 ON MS 21 RA Difeso dall'avv. ELENA MELONI (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA ALGHERO 51 CAGLIARI
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 1676/2025 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e hanno contratto matrimonio con- Parte_1 CP_1 cordatario il 14 luglio 2001. Hanno due figli: (25 ottobre 2004) Per_1 e (5 marzo 2019). Per_2 Il 16 giugno 2025 hanno presentato ricorso per separazione e di- vorzio a queste condizioni:
1) affidamento condiviso della figlia minore con collo- Per_2 cazione prevalente presso la madre in altra abitazione rispetto alla casa coniugale che viene invece lasciata nella disponibilità del sig. CP_1
2) frequentazioni libere tra padre e figlia con calendarizzazione delle festività principali;
3) obbligo per il sig. di provvedere al mantenimento della CP_1 figlia versando alla sig.ra 250 € al mese, oltre metà spese straor- Pt_1 dinarie e cessione dell'intero assegno unico;
4) cessione di una vettura dal sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1 Comparsi all'udienza del 2 luglio 2025, i coniugi hanno confer- mato di volersi separare alle condizioni sopra indicate. I coniugi sono entrambi privi di occupazione, quindi non hanno potuto convenire condizioni più favorevoli per il mantenimento della figlia. Le condizioni si presentano eque e rispondenti all'interesse della minore. I provvedimenti per l'ulteriore corso del processo saranno dati con ordinanza separata.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, e provvedendo con separata ordinanza sulla domanda di divorzio così dispone in via parziale:
— 2 — 1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_2
nata a [...] il [...], e nato a [...]-
[...] CP_1 GONO il 14/05/1972, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RA (atto n. 3 dell'anno 2001, parte II, Serie A), ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale dello stato civile.
2. Prende atto che la casa coniugale sita in Tonara nella via Gram- sci n° 21, di proprietà di , rimarrà nella piena ed esclusiva CP_1 disponibilità dello stesso e che trasferirà la propria resi- Parte_1 denza in altra abitazione, sita in Tonara vico Umberto III di Savoia 11, nella quale coabiterà insieme ai figli.
3. Dispone che, ferma la collocazione prevalente presso la madre, la minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 manterranno pari responsabilità genitoriale e a lei garantiranno cura, educazione, istruzione e mantenimento. manterrà rap- Persona_3 porti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genito- riale. I genitori adotteranno concordemente le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, concordando le scelte educative e sco- lastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipa- zione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative. Le parti assumeranno autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria ammini- strazione.
4. Dispone che le modalità di frequentazione dei genitori con la figlia saranno tali da garantire alla minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori nonché del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con la figlia. Pertanto, in considerazione dell'età della minore e della vicinanza tra il domicilio di ciascun genitore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che lo vorrà, dopo aver preventivamente ed informalmente concordato l'in- contro con la madre, ed in considerazione delle esigenze della minore. In ogni caso, salvo impossibilità determinata da impegni lavorativi, il padre terrà con sé la figlia minore due giorni infrasettimanali, per due settimane al mese alternate, con possibilità di pernottamento della mi- nore presso il padre, nonché due fine settimana alternati al mese dal venerdì alla domenica, oppure dal sabato fino al lunedì. I giorni ver- ranno individuati sulla base degli accordi tra i genitori e determinati dalle esigenze degli stessi e della minore. Resta inteso che entrambi i
— 3 — genitori, nella gestione delle modalità di visita, dovranno cercare, per quanto possibile, di venirsi incontro reciprocamente, tenendo conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi, nonché delle esigenze della minore. Durante le festività natalizie, compatibilmente con gli im- pegni lavorativi di entrambi in genitori, trascorrerà, ad anni al- Per_2 terni, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro la giornata del Natale, oppure a pranzo della festività con l'uno e a cena con l'altro; così dicasi per il giorno del 31 Dicembre e del 1° Gennaio, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; tutte le festività saranno trascorse dalla minore con la madre o il padre secondo la regola generale dell'alter- nanza, salvo diversi accordi. Il compleanno della minore verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, ovvero in mancanza di accordo in maniera alternata, o alternando la presenza della figlia con ciascun genitore tra mattina\pomeriggio e tardo pomeriggio\pernotto. Con rife- rimento alle vacanze estive, rimarranno applicate le modalità di perma- nenza e visita del tempo scolastico sopraindicate, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre. Ad ogni modo, trascorrerà con Per_2 il padre quindici giorni continuativi in concomitanza con le ferie di quest'ultimo, previa comunicazione alla madre con congruo preavviso. Si ribadisce che entrambi i genitori, nella gestione delle modalità di vi- sita dovranno cercare, per quanto possibile, di venirsi incontro recipro- camente e ogni mutamento degli accordi intrapresi in merito alla ge- stione delle modalità di visita della minore dovrà essere concordato e comunicato all'altro genitore con congruo preavviso, salvo impegni e/o imprevisti improrogabili.
5. Dispone che concorrerà con al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione, entro il giorno 5 del mese, della somma mensile, rivalutabile annualmente se- condo gli indici Istat, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) complessivi, da corrispondersi a mediante bonifico. Gli assegni fami- Parte_1 liari e i bonus e/o i sussidi statali o regionali, comunque denominati, relativi alla figlia minore continueranno ad essere percepiti dalla madre, che li utilizzerà esclusivamente nell'interesse della figlia. Le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno a carico di ciascun ge- nitore nella misura del 50%. Rispetto alla individuazione e regolamen- tazione delle spese, le parti si impegnano a far riferimento alle Linee Guida del CNF così come trasmesse a tutti gli ordini in data 29.11.2017.
6. Prende atto che provvederà ad effettuare il pas- Parte_1 saggio di proprietà a suo nome del veicolo Fiat grande punto targato DW394DH, di proprietà di ma in uso e disponibilità CP_1
— 4 — esclusiva di Parte_1
7. Prende atto che provvederà a recedere dal con- CP_1 tratto di conto corrente in comune, il quale rimarrà intestato in via esclu- siva a e che le parti danno atto di essere economicamente Parte_1 autonomi e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, a titolo di contributo al proprio mantenimento.
8. Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 5 —