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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G 2627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2627/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALVISI STEFANO, elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in VIA GUIDO DA CASTELLO N.29, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2024, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a Correggio (RE) in data 24/06/2021 con , da Controparte_1
cui non erano nati figli.
Esponeva di essere separata dal coniuge in forza di sentenza di questo Tribunale, emessa nella contumacia del marito, in data 08/06/2023.
La ricorrente chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il convenuto non compariva all'udienza di comparizione tenutasi in data 09/01/2025, e sulla dichiarata contumacia dello stesso, nei cui confronti il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la causa, già in tale udienza, veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ….».
Nel caso di specie, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza presidenziale tenutasi in data 14/03/2023 nel procedimento di separazione, definito da questo Tribunale con la sentenza n. 701/2023, pubblicata in data 08/06/2023.
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del resistente, che già in sede di separazione era rimasto contumace e neppure era comparso di persona in udienza, nonché le conclusioni rassegnate dalla ricorrente e le dichiarazioni rese da quest'ultima all'udienza di comparizione, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. e successive modifiche ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda e di prole da tutelare.
In considerazione della natura del giudizio, si stima equo compensare per intero fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto con il rito civile nel Comune di Correggio
(RE) in data 24/06/2021 tra e , trascritto nel Controparte_1 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Correggio al n. 25, Parte 1, anno 2021.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Correggio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2627/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALVISI STEFANO, elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in VIA GUIDO DA CASTELLO N.29, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2024, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a Correggio (RE) in data 24/06/2021 con , da Controparte_1
cui non erano nati figli.
Esponeva di essere separata dal coniuge in forza di sentenza di questo Tribunale, emessa nella contumacia del marito, in data 08/06/2023.
La ricorrente chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il convenuto non compariva all'udienza di comparizione tenutasi in data 09/01/2025, e sulla dichiarata contumacia dello stesso, nei cui confronti il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la causa, già in tale udienza, veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ….».
Nel caso di specie, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza presidenziale tenutasi in data 14/03/2023 nel procedimento di separazione, definito da questo Tribunale con la sentenza n. 701/2023, pubblicata in data 08/06/2023.
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del resistente, che già in sede di separazione era rimasto contumace e neppure era comparso di persona in udienza, nonché le conclusioni rassegnate dalla ricorrente e le dichiarazioni rese da quest'ultima all'udienza di comparizione, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. e successive modifiche ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda e di prole da tutelare.
In considerazione della natura del giudizio, si stima equo compensare per intero fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto con il rito civile nel Comune di Correggio
(RE) in data 24/06/2021 tra e , trascritto nel Controparte_1 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Correggio al n. 25, Parte 1, anno 2021.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Correggio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 3 di 3