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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/07/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
n. 495/2025 VG RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 495/2025 VG RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 8.7.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza in data 9.7.2025, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. DE LUCA Marcella del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Messina (via L. Manara n. 119); pec: ; Email_1
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO
RECLAMANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2
RESISTENTE–CONTUMACE
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: separazione giudiziale (affidamento prole).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5.5.2025 e notificato in 11.6.2025 Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questa Corte , in reclamo avverso l'ordinanza Controparte_1 emessa in data 24.4.2025 dal Tribunale di Patti nel procedimento iscritto al n. 1093/2021 RGAC.
Parte resistente, sebbene ritualmente citata (a mezzo pec, presso il procuratore domiciliatario per il giudizio di merito) non si costituiva nel corrente gravame.
Dato atto:
- della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio mediante comunicazione del decreto presidenziale del 13.5.2025 eseguita dalla competente Cancelleria in modalità telematica in data 15.5.2025, ore 13:26) rispetto alla superiore data di “trattazione scritta” del 8.7.2025;
- dell'avvenuto deposito – entro i termini assegnati dal citato decreto – di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa della sola parte costituita, id est quella ricorrente;
rilevato che, per allegazione di parte reclamante (nonché dalla produzione documentale di riscontro), incontestatamente risulta cessata tra le parti la materia del contendere (in esito a rinuncia all'azione, formalizzata in data 1.7.2025);
ritenuto che si versa in situazione presupposto già individuata come a ciò legittimante il Giudice che procede, secondo il principio di diritto da lungi consolidato in sede di legittimità ed in seguito più non mutato (per cui si v. Cass. Sez. I, sentenza n. 6850 del 24/3/2011) in virtù del quale:
«… Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 C.P.C., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto …»;
«… La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”) …»;
e che per l'effetto nulla osta a che si provveda in rito in conformità ai superiori petita, come in dispositivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 100 e 306 C.P.C.;
in punto di spese, rammentato l'ulteriore principio di diritto (enunciato da Cass. Sez. VI–2, ordinanza n. 5250 del 6/3/2018) per cui:
«… Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione …»;
con la precisazione (puntualizzata da Cass. Sez. I, sentenza n. 18255 del 10/9/2004, e ribadita da ultimo dalla Sez. III, sentenza n. 33761 del 19/12/2019) secondo cui:
«… la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite …»;
attesa la contumacia di parte resistente, nulla va statuito.
A termini dell'art. 134 del T.U. n. 114 del 2002 e modif. succ., secondo cui:
«… (Recupero delle spese) 1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito …»;
la competente Cancelleria, per le spese prenotate a debito ovvero per quelle anticipate nell'interesse della parte ammessa al gratuito patrocinio, è sin d'ora autorizzata ut supra alla rivalsa conseguente verso il beneficiario di dette prenotazioni ed anticipazioni.
P. Q. M.
così provvede:
1) dichiara cessata inter partes la materia del contendere per rinuncia all'azione;
2) nulla per le spese;
3) autorizza la competente Cancelleria alla rivalsa per il recupero nei confronti della parte già ammessa al gratuito patrocinio delle spese oggetto di prenotazione e/o anticipazione di cui alla superiore motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 10.7.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 495/2025 VG RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 8.7.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza in data 9.7.2025, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. DE LUCA Marcella del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Messina (via L. Manara n. 119); pec: ; Email_1
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO
RECLAMANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2
RESISTENTE–CONTUMACE
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: separazione giudiziale (affidamento prole).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5.5.2025 e notificato in 11.6.2025 Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questa Corte , in reclamo avverso l'ordinanza Controparte_1 emessa in data 24.4.2025 dal Tribunale di Patti nel procedimento iscritto al n. 1093/2021 RGAC.
Parte resistente, sebbene ritualmente citata (a mezzo pec, presso il procuratore domiciliatario per il giudizio di merito) non si costituiva nel corrente gravame.
Dato atto:
- della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio mediante comunicazione del decreto presidenziale del 13.5.2025 eseguita dalla competente Cancelleria in modalità telematica in data 15.5.2025, ore 13:26) rispetto alla superiore data di “trattazione scritta” del 8.7.2025;
- dell'avvenuto deposito – entro i termini assegnati dal citato decreto – di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa della sola parte costituita, id est quella ricorrente;
rilevato che, per allegazione di parte reclamante (nonché dalla produzione documentale di riscontro), incontestatamente risulta cessata tra le parti la materia del contendere (in esito a rinuncia all'azione, formalizzata in data 1.7.2025);
ritenuto che si versa in situazione presupposto già individuata come a ciò legittimante il Giudice che procede, secondo il principio di diritto da lungi consolidato in sede di legittimità ed in seguito più non mutato (per cui si v. Cass. Sez. I, sentenza n. 6850 del 24/3/2011) in virtù del quale:
«… Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 C.P.C., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto …»;
«… La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”) …»;
e che per l'effetto nulla osta a che si provveda in rito in conformità ai superiori petita, come in dispositivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 100 e 306 C.P.C.;
in punto di spese, rammentato l'ulteriore principio di diritto (enunciato da Cass. Sez. VI–2, ordinanza n. 5250 del 6/3/2018) per cui:
«… Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione …»;
con la precisazione (puntualizzata da Cass. Sez. I, sentenza n. 18255 del 10/9/2004, e ribadita da ultimo dalla Sez. III, sentenza n. 33761 del 19/12/2019) secondo cui:
«… la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite …»;
attesa la contumacia di parte resistente, nulla va statuito.
A termini dell'art. 134 del T.U. n. 114 del 2002 e modif. succ., secondo cui:
«… (Recupero delle spese) 1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito …»;
la competente Cancelleria, per le spese prenotate a debito ovvero per quelle anticipate nell'interesse della parte ammessa al gratuito patrocinio, è sin d'ora autorizzata ut supra alla rivalsa conseguente verso il beneficiario di dette prenotazioni ed anticipazioni.
P. Q. M.
così provvede:
1) dichiara cessata inter partes la materia del contendere per rinuncia all'azione;
2) nulla per le spese;
3) autorizza la competente Cancelleria alla rivalsa per il recupero nei confronti della parte già ammessa al gratuito patrocinio delle spese oggetto di prenotazione e/o anticipazione di cui alla superiore motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 10.7.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)