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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa trattata in data 25.9.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1
in atti, dall' avv. D. Rotunno
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.7.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di svolgere, sin dal 1977, mansioni di panettiere e di essere stato esposto a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ed a posture incongrue– esponeva di aver presentato, in data 7.3.2022, domanda all' per il CP_1
riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (lombosciatalgia con ernie discali lombari).
Ritenuta l'erroneità del provvedimento di rigetto del 12.5.2022 e rimasto privo di esito il ricorso amministrativo, chiedeva che fosse accertata la natura professionale della patologia denunciata e la sussistenza di postumi pari al 12% o pari alla minore o maggiore percentuale risultante a seguito di ctu, con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando le CP_1
considerazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente secondo
Tes_ le modalità descritte in ricorso (cfr. dichiarazioni testimoniali e – è stata Tes_2 disposta CTU al fine di accertare l'eventuale sussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate nonché di determinare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica.
Ebbene, il ctu nominato ha escluso l'origine lavorativa della patologia denunciata, rilevando quanto segue: “Il sig. ha presentato all denuncia per il Parte_1 CP_1
riconoscimento della seguente malattia professionale: ernie discali lombo-sacrali con limitazione funzionale degli arti inferiori. L non ha riconosciuto tale malattia come CP_1
professionale; il ha ritenuto opportuno presentare ricorso avverso a tale Parte_1
valutazione dopo la visita collegiale chiusa peraltro in maniera concorde tra le parti avendo anche il medico del patronato convenuto per la origine non lavorativa della patologia denunciata. L'anamnesi lavorativa mostra che il sig. ha sempre svolto Parte_1
il lavoro di artigiano fornaio dapprima a Capurso e successivamente, a partire dal 2013
e fino al 2022, a Specchiolla.
Dal 2013,come riportato, ha lavorato solo per i mesi estivi (3-4 mesi) e per altri 2 mesi per la produzione e vendita del pane coadiuvato da 2 dipendenti. Il ha utilizzato Parte_1
forno elettrico a 4 bocche e attrezzatura meccanica per la preparazione dei vari prodotti: impastatrice,filonatrice,grissinifrice ecc. .
Non risulta che l'attività lavorativa, svolta peraltro a partire dal 2013 per soli 5-6 mesi l'anno, abbia comportato in maniera particolare la mobilizzazione manuale di carichi se non, come risulta dalle prove testimoniali agli atti, lo scarico dei sacchi di farina del peso di 25 kg. Attività lavorativa che, considerando anche i periodi di inattività annuale, ritengo possa essere considerata residuale.
La documentazione agli atti mostra che il presenta una diffusa patologia Parte_1
artrosica non soltanto a livello lombare ma anche a livello cervicale e delle due anche.
L'esame radiografico in ortostasi ha mostrato la presenza di una trocoscoliosi lombare sinistro-convessa evidenziata anche dall'esame obiettivo. Va inoltre considerata la presenza di una obesità (170 cm x 110 kg) con indice di massa corporea di 39.
Trocoscoliosi lombare e quadro artrosico diffuso che ritengo non possano essere messi in rapporto all'attività lavorativa svolta ma a fattori eredo-costituzionali con scoliosi ed obesità”.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni rassegnate dal perito essendo state rese all'esito di un approfondito esame della documentazione in atti e sulla base di argomentate motivazioni, prive di vizi logici e metodologici, stante altresì l'assenza di contestazioni – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee a validamente infirmare il contenuto dell'elaborato peritale.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1
decreto; spese irripetibili.
Brindisi, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere