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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 19/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1748/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1748/2023
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Tommaso Maglione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Mergellina n. 50 attrice
E
con sede legale in Isernia, al C.so Risorgimento n. Controparte_1
2 (P. IVA ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Ottavio NT Balducci e Gabriele Cristinzio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Isernia alla via Occidentale n. 148 convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.10.2023 ha convenuto in Parte_1 Part giudizio presso la Sezione Specializzata Impresa dell'intestato Tribunale la onde ottenere l'annullamento della delibera assunta Controparte_1 dall'assemblea dei soci del 22.06.2023, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2022.
A sostegno della domanda ha rappresentato che:
- non era stata convocata la comunione ereditaria riferita alla partecipazione di
, pari al 3% del capitale sociale della Controparte_1 Controparte_1
con conseguente nullità della delibera ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 3,
[...]
c.c., per violazione dell'art. 2479 bis c.c. e dello statuto sociale;
1 R.G. n. 1748/2023
- non erano stati preventivamente depositati presso la sede sociale i bilanci delle società partecipate;
- il bilancio era stato approvato nonostante il suo voto contrario e l'astensione del socio fallimento e dunque con il voto favorevole dei soci NT e Parte_2
(che detengono il 20% del capitale sociale ciascuno), in CP_2 Parte_1 violazione degli artt. 2479 comma 6 e 2479 bis comma 3 c.c., nonché dell'atto costitutivo;
- il bilancio approvato è illegittimo per violazione dei principi di correttezza, verità e chiarezza, e per avere fornito una rappresentazione contabile incompleta, erronea e fuorviante della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in violazione delle previsioni di cui all'art. 2423 e ss. c.c. e dei principi contabili.
Con comparsa del 19.01.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
prendendo specificamente posizione su tutte le avverse censure ed insistendo
[...] per il rigetto della domanda, siccome infondata.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e quindi rinviata all'udienza del 17.09.2025 per la rimessione della causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Nelle note di precisazione delle conclusioni:
- parte convenuta ha rappresentato la sussistenza di circostanze sopravvenute, dirimenti ai fini della decisione della lite, ed in particolare: la nuova approvazione del bilancio di esercizio 2022 (con delibera sostitutiva di quella impugnata nel presente giudizio), all'esito dell'assemblea dei soci del 31.10.2024; la perdita della qualità di socio da parte di a seguito della delibera di Parte_1 ricapitalizzazione assunta in data 18.12.2024, atteso che la predetta non avrebbe versato quanto di sua competenza;
- parte attrice si è riportata alle conclusioni già in atti.
Lo scrivente giudice relatore, all'esito dell'udienza del 17.09.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda, per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo a , ex art. 100 c.p.c. Parte_3
Si osserva che l'interesse ad agire in giudizio deve essere, oltre che concreto, anche attuale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 5074 del 05/03/2007), nel senso che esso deve esistere al momento della pronuncia del giudice.
La predetta condizione non sussiste nel caso di specie, considerato che la delibera assembleare impugnata in questa sede, assunta il 22.06.2023, è stata sostituita dalla delibera assunta in data 31.10.2024 (in atti), avente il medesimo oggetto, ossia l'approvazione del bilancio al 31.12.2022.
Occorre altresì precisare che l'art. 2377, comma 8, c.c. dispone espressamente che
“l'annullamento della deliberazione non può avere luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.
2 R.G. n. 1748/2023
La norma, sia pure specificamente dettata in materia di società per azioni, trova applicazione anche nelle società a responsabilità limitata, atteso l'espresso richiamo di cui all'art. 2479 ter, ultimo comma c.c.
Si richiama sul punto anche l'interpretazione resa dalla Suprema Corte, per cui
“va considerato che la disposizione dell'attuale art. 2377, comma 8, c.c., - applicabile anche nelle ipotesi di nullità delle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2379 c.c. giusta lo specifico richiamo ad esso contenuto nell'ultimo comma di quest'ultimo articolo - secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare “non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all'annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è stata sostituita da altra delibera “conforme alla legge ed allo statuto”, gli attribuisce, pertanto, il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento” (cfr. Cassazione Civile sez. I, 29/03/2023, n. 8816).
Ebbene, nel caso di specie tali condizioni certamente sussistono, considerato che la delibera assembleare del 31.10.2024 ha il medesimo oggetto (ossia l'approvazione del bilancio al 31.12.2022) di quella del 22.06.2023, e che essa appare essere stata adottata in conformità alla legge e allo statuto, quantomeno alla luce delle verifiche che il Collegio può operare sulla base della documentazione in atti.
Si rileva del resto che nemmeno parte attrice ha sviluppato, negli scritti difensivi finali, chiare e specifiche censure in ordine alla sua validità, essendosi limitata genericamente a rappresentare (nelle note di precisazione delle conclusioni) che la delibera del 31.10.2024 “discende da una serie di assemblee precedenti, nelle quali sono state asseritamente rettificate le falsità denunciate, si è autoriconosciuto un ingentissimo credito nei confronti di altra società di proprietà degli amministratori (credito con il quale si sono sottoscritte poi le quote spettanti alla attrice, v. infra) e si è apparentemente (ma non nella realtà) rimediato alle illegittimità dalla stessa denunciate nell'atto introduttivo del presente giudizio”.
L'attrice ha poi dato atto di avere impugnato in un diverso giudizio le delibere relativa alle predette “assemblee precedenti”, ma nulla ha dedotto relativamente alla delibera del 31.10.2024, che pertanto non risulta essere stata impugnata.
Ne deriva che, non potendo allo stato dubitarsi della sua conformità alla legge e allo statuto, deve ritenersi che la delibera assunta in data 31.10.2024 abbia efficacemente sostituito la delibera del 22.06.2023, facendo venire meno l'interesse della odierna attrice all'accertamento della relativa invalidità.
II. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, sono poste a carico della società convenuta, ai sensi del già richiamato art. 2377, co. 8 c.c., che prevede che nel caso di impossibilità di procedere all'annullamento della deliberazione impugnata, in quanto sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, “il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società”.
Le spese vengono determinate facendo applicazione dei valori minimi, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare (considerato in particolare che la causa non ha richiesto una
3 R.G. n. 1748/2023
rilevante attività istruttoria e che sono state celebrate soltanto due udienze), e riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire di;
Parte_1
- CONDANNA la al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott.ssa Barbara PREVIATI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1748/2023
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Tommaso Maglione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Mergellina n. 50 attrice
E
con sede legale in Isernia, al C.so Risorgimento n. Controparte_1
2 (P. IVA ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Ottavio NT Balducci e Gabriele Cristinzio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Isernia alla via Occidentale n. 148 convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.10.2023 ha convenuto in Parte_1 Part giudizio presso la Sezione Specializzata Impresa dell'intestato Tribunale la onde ottenere l'annullamento della delibera assunta Controparte_1 dall'assemblea dei soci del 22.06.2023, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2022.
A sostegno della domanda ha rappresentato che:
- non era stata convocata la comunione ereditaria riferita alla partecipazione di
, pari al 3% del capitale sociale della Controparte_1 Controparte_1
con conseguente nullità della delibera ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 3,
[...]
c.c., per violazione dell'art. 2479 bis c.c. e dello statuto sociale;
1 R.G. n. 1748/2023
- non erano stati preventivamente depositati presso la sede sociale i bilanci delle società partecipate;
- il bilancio era stato approvato nonostante il suo voto contrario e l'astensione del socio fallimento e dunque con il voto favorevole dei soci NT e Parte_2
(che detengono il 20% del capitale sociale ciascuno), in CP_2 Parte_1 violazione degli artt. 2479 comma 6 e 2479 bis comma 3 c.c., nonché dell'atto costitutivo;
- il bilancio approvato è illegittimo per violazione dei principi di correttezza, verità e chiarezza, e per avere fornito una rappresentazione contabile incompleta, erronea e fuorviante della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in violazione delle previsioni di cui all'art. 2423 e ss. c.c. e dei principi contabili.
Con comparsa del 19.01.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
prendendo specificamente posizione su tutte le avverse censure ed insistendo
[...] per il rigetto della domanda, siccome infondata.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e quindi rinviata all'udienza del 17.09.2025 per la rimessione della causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Nelle note di precisazione delle conclusioni:
- parte convenuta ha rappresentato la sussistenza di circostanze sopravvenute, dirimenti ai fini della decisione della lite, ed in particolare: la nuova approvazione del bilancio di esercizio 2022 (con delibera sostitutiva di quella impugnata nel presente giudizio), all'esito dell'assemblea dei soci del 31.10.2024; la perdita della qualità di socio da parte di a seguito della delibera di Parte_1 ricapitalizzazione assunta in data 18.12.2024, atteso che la predetta non avrebbe versato quanto di sua competenza;
- parte attrice si è riportata alle conclusioni già in atti.
Lo scrivente giudice relatore, all'esito dell'udienza del 17.09.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda, per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo a , ex art. 100 c.p.c. Parte_3
Si osserva che l'interesse ad agire in giudizio deve essere, oltre che concreto, anche attuale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 5074 del 05/03/2007), nel senso che esso deve esistere al momento della pronuncia del giudice.
La predetta condizione non sussiste nel caso di specie, considerato che la delibera assembleare impugnata in questa sede, assunta il 22.06.2023, è stata sostituita dalla delibera assunta in data 31.10.2024 (in atti), avente il medesimo oggetto, ossia l'approvazione del bilancio al 31.12.2022.
Occorre altresì precisare che l'art. 2377, comma 8, c.c. dispone espressamente che
“l'annullamento della deliberazione non può avere luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.
2 R.G. n. 1748/2023
La norma, sia pure specificamente dettata in materia di società per azioni, trova applicazione anche nelle società a responsabilità limitata, atteso l'espresso richiamo di cui all'art. 2479 ter, ultimo comma c.c.
Si richiama sul punto anche l'interpretazione resa dalla Suprema Corte, per cui
“va considerato che la disposizione dell'attuale art. 2377, comma 8, c.c., - applicabile anche nelle ipotesi di nullità delle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2379 c.c. giusta lo specifico richiamo ad esso contenuto nell'ultimo comma di quest'ultimo articolo - secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare “non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all'annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è stata sostituita da altra delibera “conforme alla legge ed allo statuto”, gli attribuisce, pertanto, il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento” (cfr. Cassazione Civile sez. I, 29/03/2023, n. 8816).
Ebbene, nel caso di specie tali condizioni certamente sussistono, considerato che la delibera assembleare del 31.10.2024 ha il medesimo oggetto (ossia l'approvazione del bilancio al 31.12.2022) di quella del 22.06.2023, e che essa appare essere stata adottata in conformità alla legge e allo statuto, quantomeno alla luce delle verifiche che il Collegio può operare sulla base della documentazione in atti.
Si rileva del resto che nemmeno parte attrice ha sviluppato, negli scritti difensivi finali, chiare e specifiche censure in ordine alla sua validità, essendosi limitata genericamente a rappresentare (nelle note di precisazione delle conclusioni) che la delibera del 31.10.2024 “discende da una serie di assemblee precedenti, nelle quali sono state asseritamente rettificate le falsità denunciate, si è autoriconosciuto un ingentissimo credito nei confronti di altra società di proprietà degli amministratori (credito con il quale si sono sottoscritte poi le quote spettanti alla attrice, v. infra) e si è apparentemente (ma non nella realtà) rimediato alle illegittimità dalla stessa denunciate nell'atto introduttivo del presente giudizio”.
L'attrice ha poi dato atto di avere impugnato in un diverso giudizio le delibere relativa alle predette “assemblee precedenti”, ma nulla ha dedotto relativamente alla delibera del 31.10.2024, che pertanto non risulta essere stata impugnata.
Ne deriva che, non potendo allo stato dubitarsi della sua conformità alla legge e allo statuto, deve ritenersi che la delibera assunta in data 31.10.2024 abbia efficacemente sostituito la delibera del 22.06.2023, facendo venire meno l'interesse della odierna attrice all'accertamento della relativa invalidità.
II. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, sono poste a carico della società convenuta, ai sensi del già richiamato art. 2377, co. 8 c.c., che prevede che nel caso di impossibilità di procedere all'annullamento della deliberazione impugnata, in quanto sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, “il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società”.
Le spese vengono determinate facendo applicazione dei valori minimi, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare (considerato in particolare che la causa non ha richiesto una
3 R.G. n. 1748/2023
rilevante attività istruttoria e che sono state celebrate soltanto due udienze), e riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire di;
Parte_1
- CONDANNA la al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott.ssa Barbara PREVIATI
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