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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18977 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
[...]
, nata a [...] l'[...], (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANGELONE DANIELA presso la quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], (C.F.: ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BALESTRIERI BONAVENTURA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2024 e , Parte_1 CP_1 premettendo: di aver contratto matrimonio a Napoli il 27/03/2008; che dal matrimonio era nata una GL: il 10.2.2010; Per_1
1 che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
18.11.2014, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 58/2015 del
20.01.2015; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della GL, la collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento della GL di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – da intendersi quale domanda di scioglimento del matrimonio - è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74,
e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Innanzitutto il sig. e la sig.ra chiedono che la GL CP_1 Parte_1 minore rimanga affidata ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la Per_1
Madre;
2) il sig. e la sig.ra specificano che la loro situazione CP_1 Parte_1 economica è la seguente.
La sig.ra ha percepito i seguenti redditi: Parte_1
- nell'anno fiscale 2019 ha dichiarato redditi pari ad € 3.124;
- nell'anno fiscale 2020 ha dichiarato redditi pari ad € 7.953;
- nell'anno fiscale 2021 ha dichiarato redditi pari ad € 19.816;
- nell'anno fiscale 2022 ha dichiarato redditi pari ad € 285;
- nell'anno fiscale 2023 ha dichiarato redditi pari ad € 2.900.
La sig.ra è proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Napoli alla Via dei Parte_1
Ponti Rossi n.18, piano terra, interno n.3, riportato nel catasto edilizio urbano del Comune di
Napoli al folio SCA/21, particella n.393, subalterno n.3, che costituisce la sua casa di residenza.
Il sig. ha percepito i seguenti redditi: CP_1
- nell'anno fiscale 2019 ha dichiarato redditi pari ad € 285;
2 - nell'anno fiscale 2020 ha dichiarato redditi pari ad € 285;
- nell'anno fiscale 2021 ha dichiarato redditi pari ad € 285;
- nell'anno fiscale 2022 ha dichiarato redditi pari ad € 2.858.
Il sig. è proprietario esclusivo dell'immobile sito in Vasto (Chieti) alla Via CP_1
Spalato n.12, primo piano, interno n.4, riportato nel catasto edilizio urbano del Comune di Vasto al folio 40, particella n. 4111, subalterno n.6, che costituisce la sua casa di residenza.
Ambedue i ricorrenti non hanno altre fonti di reddito. Pertanto, i ricorrenti confermano gli accordi patrimoniali intercorsi durante la separazione, che non intendono mutare;
dal momento che regna un clima di assoluta concordia tra gli stessi nella “gestione” delle esigenze economiche della GL , tale regime di gestione, già consolidato, non necessita di aggiustamenti Per_1 ulteriori.
Alla luce di ciò, il sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1 la somma mensile di duecentocinquanta euro (€ 250) per il mantenimento della GL
[...] minore;
la innanzi indicata somma verrà versata sempre entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1 sarà rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, e ciò senza alcun bisogno di richiesta da parte della sig.ra Parte_1
Il sig. , inoltre, continuerà a contribuire nella misura del cinquanta percento CP_1
(50%) alle spese straordinarie, sportive, scolastiche e mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale relative alla GL minore, sempre tenendo conto delle Linee Guida per la
Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli nelle Cause di Diritto Familiare, elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14.7.2017, con ogni pronuncia conseguenziale;
3) Per quanto attiene al diritto-dovere del genitore non collocatario di frequentare la propria GL, il sig. e la sig.ra stabiliscono che la GL potrà CP_1 Parte_1 Per_1 stare presso il padre per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15 alle ore 20 (da comunicare alla Madre con un preavviso di almeno 24 ore); nonché, a settimane alterne, dalle ore 12 del sabato alle 19 della domenica;
inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'AN (dalle ore 10 alle ore 20), e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio
(dalle ore 10 del primo giorno alle ore 20 dell'ultimo) infine, sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare alla Madre con un preavviso di almeno un mese)”.
Per l'udienza cartolare del 13.05.2025, in seguito al parere negativo del P.M. e ai rilievi del giudice istruttore - le parti al punto 2) delle condizioni avevano previsto un assegno di mantenimento nella stessa misura della separazione senza tener conto dell'intervenuta rivalutazione monetaria stante il notevole lasso di tempo decorso dalla separazione medesima e delle accresciute
3 esigenze della minore - venivano depositate condizioni modificate, e, in particolare, le parti pattuivano:
“Il sig. , il quale sottoscrive personalmente il presente verbale, prende atto dei CP_1 rilievi del Pubblico Ministero e, congiuntamente con la sig.ra determinano la Parte_1 misura dell'assegno di mantenimento in favore della GL nell'importo mensile Persona_2 di quattrocento euro (€400), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat senza bisogno di richiesta di parte”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il
27/03/2008 (atto n. 20, parte I, S. Sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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